Guida completa all'Assegno di maternità di base: requisiti, importi e modalità di accesso

L'Assegno di maternità di base, comunemente noto come "Assegno di maternità dei Comuni", rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche di sostegno alla genitorialità in Italia. Si tratta di un contributo economico di natura assistenziale, finalizzato a sostenere le madri che, in occasione della nascita di un figlio, di un affidamento preadottivo o di un'adozione senza affidamento, non godono di alcuna copertura previdenziale o percepiscono indennità di importo inferiore a una soglia stabilita. Disciplinato originariamente dall'articolo 66 della legge 448 del 1998 e successivamente codificato nell'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001, questo strumento è erogato dall'INPS su domanda presentata al Comune di residenza.

rappresentazione grafica del supporto alla maternità e assistenza sociale

Natura e finalità dell'assegno

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione economica volta a garantire una base di reddito alle famiglie nei primi mesi di vita del bambino. Essendo un contributo assistenziale, esso non è subordinato a versamenti contributivi specifici da parte della richiedente, ma è basato sul possesso di determinati requisiti reddituali (ISEE) e sullo status occupazionale della madre al momento della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore.

È importante distinguere questa misura dall'Assegno di maternità dello Stato (art. 75 del D.Lgs. 151/2001), destinato a lavoratrici con profili atipici o discontinui che possiedono specifici requisiti di contribuzione versata. L'assegno di base, invece, si rivolge a una platea più ampia di cittadine che si trovano in condizioni di esclusione dai trattamenti previdenziali ordinari.

Requisiti di accesso e soglie ISEE

Per accedere al beneficio, le madri devono rispettare rigorosi criteri di residenza, cittadinanza e reddito. La normativa vigente richiede che la madre non goda già di altre indennità di maternità erogate dall'INPS o dal proprio ente previdenziale (o datore di lavoro). Nel caso in cui una lavoratrice percepisca un'indennità inferiore all'importo dell'assegno di maternità di base, è possibile richiedere la cosiddetta "quota differenziale", che copre il divario tra quanto già percepito e l'ammontare dell'assegno completo.

La condizione economica del nucleo familiare deve essere certificata tramite la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). La soglia dell'ISEE massimo per accedere al beneficio viene adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l'anno 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il comunicato del 9 febbraio 2026, ha fissato la soglia massima dell'ISEE a 20.668,26 euro, riflettendo un adeguamento positivo dell'1,4% rispetto all'anno precedente.

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Importo e rivalutazione economica

L'importo dell'assegno è unico a livello nazionale, sebbene la gestione amministrativa e l'istruttoria delle domande siano demandate ai singoli Comuni di residenza. L'erogazione avviene in un'unica soluzione da parte dell'INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente locale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale dotato di codice IBAN intestato (o cointestato) alla richiedente.

Per le nascite avvenute nel 2026, l'importo intero dell'assegno è pari a 2.065,50 euro, derivante dal prodotto di 413,10 euro mensili per un periodo complessivo di 5 mensilità. Tale cifra è soggetta a rivalutazione periodica per garantire che il sostegno mantenga il proprio potere d'acquisto nonostante le dinamiche inflattive. La natura dell'assegno esclude la cumulabilità con altri trattamenti previdenziali, salvo, come anticipato, la possibilità di integrare quanto già percepito fino alla concorrenza dell'importo totale previsto.

Modalità di presentazione della domanda

La procedura per richiedere l'assegno richiede una certa solerzia: la domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro e non oltre sei mesi dalla nascita del bambino, oppure dall'effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

La documentazione necessaria include solitamente:

  • La DSU in corso di validità o l'attestazione ISEE contenente i redditi del nucleo familiare nell'anno precedente.
  • Autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di legge (residenza, cittadinanza o possesso di titolo di soggiorno valido).
  • Dichiarazione formale di non percepire altri trattamenti economici di maternità, oppure l'indicazione precisa dell'importo percepito, necessario per il calcolo della quota differenziale.
  • Dichiarazione di non aver già presentato domanda per l'assegno statale ex art. 75 D.Lgs. 151/2001.

Aspetti relativi alla cittadinanza e titoli di soggiorno

Un punto di particolare rilevanza riguarda le cittadine non comunitarie. La normativa, in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 54 del 2022), è stata riformulata per includere i cittadini di Paesi terzi ammessi in Italia a fini lavorativi, o per altri motivi che consentano loro di lavorare, purché in possesso di un valido permesso di soggiorno.

Le interessate devono essere munite di carta di soggiorno o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo al momento della domanda. Poiché il rilascio di tali titoli da parte delle Questure può richiedere tempi tecnici fino a 90 giorni, è fondamentale che le madri interessate attivino le pratiche con largo anticipo per rispettare il termine perentorio dei sei mesi dalla nascita, evitando di perdere il diritto al beneficio per meri ritardi burocratici.

Ruolo dei Comuni e dell'INPS nel processo amministrativo

Il Comune funge da front-office e autorità verificatrice: dopo aver ricevuto la documentazione, gli uffici comunali procedono all'istruttoria per accertare che la richiedente possieda tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Una volta completata positivamente la verifica, il Comune trasmette i dati all'INPS, che dispone l'erogazione materiale del contributo.

Sebbene la legge 241/1990 stabilisca un termine ordinario di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il regolamento interno dell'INPS, adottato ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, ha fissato in 55 giorni il termine per la definizione del provvedimento relativo all'assegno di maternità, tempo necessario per il coordinamento tra le banche dati comunali e l'ente di previdenza nazionale.

Considerazioni sulla normativa e il contesto legislativo

L'evoluzione normativa dell'assegno di maternità è specchio delle trasformazioni del welfare italiano. Dalla riforma dell'ISEE, che ha riclassificato l'assegno tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni, fino agli interventi della Corte Costituzionale sull'inclusività, la materia si è evoluta verso una maggiore attenzione alla protezione sociale universale.

È doveroso precisare che tale beneficio non deve essere confuso con le numerose altre forme di detrazione fiscale o deduzione dal reddito complessivo che il sistema italiano prevede, come quelle relative alle spese sanitarie, ai sussidi per disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), all'abbattimento delle barriere architettoniche o al superbonus per l'edilizia. Mentre queste ultime intervengono sulla capacità contributiva individuale, l'assegno di maternità dei Comuni agisce come un trasferimento monetario diretto, mirato a coprire le esigenze immediate del nucleo familiare in un momento delicato come l'accoglienza di un nuovo figlio.

schema del flusso operativo tra cittadino, Comune e INPS per l'assegno di maternità

Specificità per le diverse tipologie di affido e adozione

L'estensione dell'assegno anche ai casi di adozione senza affidamento e di affidamento preadottivo riconosce pari dignità a tutte le forme di genitorialità. La madre affidataria o adottante deve poter dimostrare che il minore si trova presso la propria famiglia anagrafica. In situazioni particolari, quali la separazione dei coniugi durante il percorso di adozione, la legge prevede che il genitore che ha in carico il minore possa accedere al beneficio, purché soddisfi i requisiti contributivi (se richiesti) o di reddito che sarebbero stati necessari per la madre.

Tali tutele sono estese anche ai padri adottanti non coniugati o nel caso in cui l'adozione sia stata pronunciata esclusivamente nei loro confronti. Questo approccio riflette la volontà del legislatore di ancorare il sostegno non alla mera biologia, ma alla effettiva responsabilità genitoriale assunta nel momento in cui il minore viene inserito nel nucleo familiare, garantendo così una copertura quanto più possibile aderente alle reali necessità di sostegno sociale.

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