Il lavoro domestico in Italia, svolto da migliaia di colf, badanti e collaboratori familiari, è un settore caratterizzato da tutele previdenziali e contrattuali specifiche. Per i lavoratori e i datori di lavoro, comprendere il sistema di protezione sociale - che include le indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e le nuove forme di sostegno alla genitorialità - è fondamentale per garantire la corretta gestione del rapporto di lavoro e il rispetto dei diritti fondamentali.

Il quadro normativo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF)
Ogni anno l’INPS prevede l’erogazione di assegni familiari per colf e badanti. È importante sottolineare che l’assegno del nucleo familiare (ANF) dei lavoratori domestici non ha un valore unico e prestabilito, ma esso cambia di anno in anno. Gli assegni familiari per badanti e colf possono essere richiesti da tutti i lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che operano in Italia.
Gli assegni familiari per lavoratori domestici vengono pagati direttamente dall’INPS in due rate semestrali secondo la modalità scelta dal lavoratore domestico. Ai lavoratori domestici comunitari l’assegno viene garantito sia ai parenti che risiedono in Italia sia a quelli che vendono all’estero. Gli ANF sono erogati dall’INPS nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessiva versata o dovuta nel trimestre, in favore del lavoratore domestico ed entro un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione (articolo 14, d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797).
Gli importi sono pubblicati dall’INPS ogni anno, in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente. La platea dei beneficiari include:
- Il richiedente l’Assegno;
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- La parte di unione civile, non sciolta da unione civile, ai sensi dell’articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76.
Per quanto riguarda la residenza, il diritto spetta ai soggetti che risiedono in Italia, ovvero che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE. I residenti in Paese terzo possono accedere alla prestazione se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.
È essenziale ricordare che la prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988 e che tale assegno non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Alla luce del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessino di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
L'evoluzione del sostegno: l’Assegno Unico e Universale
Dal 1° gennaio 2022, i genitori con figli minorenni a carico possono presentare domanda per ottenere l’Assegno Unico e Universale. L’istanza si presenta on line sul sito dell’Inps, tramite contact center o patronati. È definito "Unico" perché sostituisce e aggrega in un solo strumento tutte le prestazioni e le detrazioni previste a sostegno della genitorialità nel passato, tra cui:
- Il premio alla nascita o all’adozione;
- Il Bonus mamma domani;
- L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- L’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- Le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
È "Universale" perché spetta a tutti i genitori, senza distinzioni lavorative o di reddito e nelle stesse modalità. L’assegno è un sostegno economico diretto alle famiglie e attribuito per ogni figlio minorenne a carico dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, anche fino al compimento dei 21 anni.
Per quanto riguarda gli importi, essi dipendono dall’ISEE e dal numero dei figli. In sintesi, l’assegno varia da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha un ISEE sotto i 15mila euro ad un minimo di 50 euro per le famiglie che hanno un ISEE pari o superiore ai 40mila euro. Chi non presenta l’ISEE avrà diritto ad ottenere l’importo minimo.
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Maternità nel lavoro domestico: diritti e tutele
Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge, la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione. Dall’inizio della gestazione fino al momento dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.
Il periodo di astensione obbligatoria si articola generalmente in:
- Due mesi precedenti la data presunta del parto;
- Il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
- I tre mesi successivi al parto.
Di recente, è stata introdotta la flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il periodo di assenza fino a un mese prima della data presunta del parto, e fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino.
L’indennità di maternità INPS
Durante il periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’INPS, pari all’80% del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Nel calcolo dell’indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica. Le lavoratrici domestiche hanno diritto alla tutela economica della maternità solo se:
- Nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;
- O, in alternativa, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
È importante notare che l'indennità viene erogata direttamente dall'INPS alla lavoratrice, non dal datore di lavoro. Il datore, tuttavia, deve continuare a versare i contributi previdenziali in modo figurativo, affinché il periodo di maternità sia conteggiato nell'anzianità contributiva ai fini della pensione.

La maternità anticipata e il congedo parentale
Se la gravidanza presenta complicazioni o il lavoro è considerato a rischio per la salute della madre o del feto, è possibile richiedere il congedo di maternità anticipato. La domanda va presentata all’INPS con certificato medico specialistico che attesta il rischio. Il congedo può partire anche dal 7° mese di gravidanza o prima, se necessario.
Dopo il congedo obbligatorio, la lavoratrice può richiedere il congedo parentale facoltativo fino ai 6 anni del bambino, per un massimo di 6 mesi (elevabili a 10 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi). L’indennità in questo caso è pari al 30% della retribuzione per i primi 6 mesi.
È fondamentale ricordare che, al termine del congedo di maternità obbligatorio, la lavoratrice può rientrare al lavoro a tempo pieno o, se il datore accetta, richiedere il part-time fino al 3° anno di vita del bambino. Inoltre, sono previsti i riposi per allattamento: 2 ore al giorno (o 1 ora se lavora meno di 6 ore al giorno) fino al 1° anno di vita del bambino. Tali riposi sono retribuiti.
L'Assegno di maternità dei Comuni
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo mensile concesso per 5 mesi per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia.
Va richiesto presso il Comune di residenza della madre entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. Il regolamento può variare da Comune a Comune, ma l'importo è uguale in tutto il territorio nazionale. Per il 2026, l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a 20.668,26 euro.
Alla domanda vanno solitamente allegati:
- La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) o l'attestazione ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente;
- Autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza;
- La dichiarazione di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'INPS.
Le cittadine non comunitarie devono presentare la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Poiché le questure rilasciano tali documenti entro 90 giorni, è essenziale che le madri extracomunitarie si attivino tempestivamente per non superare il termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'adozione.
Obblighi del datore di lavoro e rientro in servizio
Il datore di lavoro domestico ha obblighi precisi durante l'intero percorso di maternità della propria collaboratrice:
- Non licenziamento: È vietato licenziare la lavoratrice dal momento della comunicazione della gravidanza fino al 1° anno di vita del bambino, salvo giusta causa (es. furto, grave insubordinazione). Il licenziamento intimato in questo periodo senza giusta causa è nullo.
- Versamento contributi: Il datore deve continuare a versare i contributi previdenziali, sebbene durante il congedo obbligatorio questi siano versati dall'INPS in via figurativa.
- Rientro al lavoro: Al termine del congedo, il datore deve riammettere la lavoratrice nella stessa mansione o in una equivalente, con la stessa retribuzione. Il periodo di congedo di maternità viene conteggiato nell’anzianità ai fini del calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
- Adattamento delle mansioni: Se il lavoro è ritenuto inadeguato o rischioso, il datore deve modificare le mansioni o, se impossibile, supportare la lavoratrice nella richiesta del congedo anticipato.

La corretta osservanza di queste norme protegge sia la lavoratrice che il datore, evitando sanzioni amministrative o contenziosi in sede giudiziaria. In caso di licenziamento illegittimo, la lavoratrice può richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni arretrate e un'indennità risarcitoria.
Per chi ha un contratto a tempo determinato, è bene precisare che l’indennità INPS spetta solo se il congedo rientra nel periodo di validità del contratto. Se il contratto scade durante il congedo, l’indennità viene sospesa. Tuttavia, la scadenza del termine non autorizza il datore a licenziare la dipendente per motivi legati allo stato di gravidanza.
Il sistema di tutele delineato garantisce una rete di protezione necessaria per conciliare la vita lavorativa e le responsabilità familiari, un pilastro essenziale per il benessere sociale e la regolarità del mercato del lavoro domestico in Italia.