Diritti all'Assistenza Sanitaria per Donne Straniere e Nascita in Italia: Un Analisi Approfondita

L'accesso all'assistenza sanitaria in Italia rappresenta un diritto fondamentale, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, il quale stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Questo principio di universalità e uguaglianza si estende anche ai cittadini stranieri, sebbene la sua applicazione concreta sia spesso complessa e differenziata a seconda dello status giuridico, della provenienza e di specifiche condizioni di vulnerabilità, come la gravidanza e la maternità. In particolare, il quadro normativo e le sue interpretazioni hanno generato disparità che meritano un'analisi approfondita, soprattutto per le donne straniere in stato di gravidanza o puerperio.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti. Tuttavia, l'applicazione di queste norme non è sempre lineare, specialmente per le donne straniere che necessitano di assistenza per la gravidanza e il parto.

Donne incinte in un contesto multiculturale

Il Diritto alla Salute: Un Principio Costituzionale Irrinunciabile

La Corte costituzionale ha autorevolmente affermato che le previsioni contenute nell’articolo 35 del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286/98), con riferimento alle cure non solo urgenti ma anche essenziali, costituiscono attuazione del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Questo diritto deve essere riconosciuto ad ogni individuo, e rispetto ad esso non sono ammessi bilanciamenti con altri valori, quali il contenimento della spesa pubblica, né discriminazioni in ragione della regolarità o meno del soggiorno (sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2001). Questo principio è cruciale per comprendere la portata dei diritti sanitari, soprattutto in situazioni di vulnerabilità come la gravidanza e il puerperio. Ragionare diversamente, in nome di una malintesa superiorità del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, significa dimenticare che il vincolo imposto dall’ordinamento comunitario è un divieto di deroga in peius dei diritti spettanti ai cittadini degli Stati membri in base alla normativa europea. Il diritto sopranazionale in materia di libera circolazione e di soggiorno garantisce ai cittadini degli Stati membri determinati diritti, ma non esclude la libertà degli Stati membri di garantirne di ulteriori, specialmente quando si tratta di diritti fondamentali come la salute.

Assistenza Sanitaria per Cittadini Stranieri: Quadro Generale

Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi, e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere una vasta gamma di prestazioni, tra cui la scelta di un medico di famiglia o pediatra, ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati, assistenza farmaceutica, visite mediche generali in ambulatorio e a domicilio, visite mediche specialistiche, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e per protesi, e altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza. L'iscrizione può essere obbligatoria o volontaria, a seconda della situazione del cittadino straniero.

Tessera Sanitaria italiana

Iscrizione Obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri che:

  • Soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo, o siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per l'Impiego.
  • Soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U. 286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi.
  • Siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.
  • I familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.
  • I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori, indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Per iscriversi al SSN, il cittadino deve recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui è residente ovvero presso quella in cui ha effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di un documento di identità personale, codice fiscale, permesso di soggiorno e autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza). Al momento dell'iscrizione, si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i propri figli. L'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo, potendo quindi essere rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l'iscrizione cessa, salvo che l'interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Mappa dei servizi ASL in Italia

Iscrizione Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, e che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSR attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l'articolo 1, comma 240, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • Gli studenti e le persone alla pari, anche per periodi inferiori a tre mesi.
  • Coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa.
  • Il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente).
  • Il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR.
  • Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia.
  • Stranieri che partecipano a programmi di volontariato.
  • Genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008.
  • Tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (articolo 36 del T.U. n. 286/98). In questi casi, occorre provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

Per l'iscrizione volontaria, si deve compilare un apposito modulo di richiesta di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale (SSR) in forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (articoli 46, 47 DPR n.445/2000), una scheda statistica di cui all’articolo 10 del DM 8.10.1986 - aggiornato a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213) - e procedere al pagamento del contributo annuale tramite modello F24 (codice 8846) per la Regione Friuli Venezia Giulia (codice Regione 07), determinato ai sensi del DM 8 ottobre 1986 e della Legge n. 213 del 30/12/2023 e calcolato in percentuale al reddito complessivo dell’anno precedente. La ricevuta F24 va consegnata al Distretto sanitario di competenza insieme al modulo di iscrizione. Il contributo annuale per l’iscrizione volontaria al SSR tiene conto dei requisiti del richiedente e viene calcolato in percentuale al reddito dell’anno precedente. In particolare, è prevista un’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69. Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari (a meno che non sia un figlio minore), ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (eventualmente anche tramite autocertificazione), per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.

Per i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo forfettario è di € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; sono esclusi coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori; per assegnisti di ricerca/ricercatori la quota è calcolata in percentuale al reddito che percepiscono). Per i collocati alla pari il contributo forfettario è € 1.200,00.

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a straniero/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, in possesso di visto o nulla-osta per motivi familiari, non possono più essere iscritti obbligatoriamente (gratuitamente) al SSR dal 5 novembre 2008. Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR, il contributo annuale viene calcolato sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile. In assenza di reddito o nell’impossibilità di dimostrarlo, si fa riferimento al reddito del familiare che l’ha ricongiunto in Italia. Per il cittadino che si trasferisce da uno stato extra-UE per i redditi prodotti all’estero, l’auto-dichiarazione dell’utente deve essere certificata dall’autorità consolare/ambasciata dello Stato di provenienza che traduce e postilla i dati dichiarati.

Si rammenta che la cifra del contributo dovrà essere prontamente conguagliata dall’utente in caso di adozione di nuove tariffe e disposizioni sul calcolo dei redditi disposte da Ministero e Regione e in caso di nuove informazioni e/o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente dall’utente - che dovrà in ogni caso comunicarlo al distretto sanitario di competenza - pena la cancellazione dal Servizio Sanitario Regionale e l’addebito all’utente dei costi sostenuti. Si utilizza il modello F24 ordinario “Modello unico di pagamento unificato” che può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o presso banche, agenti della riscossione e uffici postali, e pagato presso tali agenti ovvero tramite home-banking se abilitati.

Modello F24: La Guida COMPLETA!

Cittadini Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ed Europei Non Iscritti (ENI)

Anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si ha comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, è necessario richiedere presso qualsiasi ASL un tesserino, chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo, si dovrà dichiarare le proprie generalità e di non possedere risorse economiche sufficienti. È anche possibile chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l'indicazione del proprio nome e cognome. Con il tesserino STP si ha diritto all'assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non urgenti e in regime di day-hospital, alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio. L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità. Tuttavia, in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi), la Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini italiani.

Il codice ENI (Europeo Non Iscritto) è lo strumento con cui le Regioni possono garantire l’applicazione del diritto all’assistenza sanitaria da parte dei cittadini dell’Unione Europea indigenti irregolarmente presenti sul territorio che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale né assicurati dalla Cassa estera di competenza. Questo diritto è sancito dalla Costituzione.

Modello F24: La Guida COMPLETA!

È opportuno sottolineare come la spesa relativa ai titolari di codice STP costituisca una percentuale assai esigua della spesa sanitaria complessiva: nel 2004, ad esempio, le spese per ricovero ospedaliero per titolari di STP sono state pari allo 0,34% della spesa complessiva per ricoveri e lo 0,12% sulla spesa corrente sanitaria dell’anno in considerazione. Questo dato evidenzia che la preoccupazione per l'onere sulla spesa pubblica, seppur comprensibile, è spesso sproporzionata rispetto all'impatto reale.

Grafico Spesa Sanitaria per STP in percentuale

Tutela della Gravidanza e della Maternità: Un Focus Specifico

La tutela sociale della gravidanza e della maternità rappresenta un capitolo fondamentale dell'assistenza sanitaria in Italia. Questa tutela è espressamente garantita, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 1995.

Diritti per Donne Extracomunitarie Irregolarmente Soggiornanti

L'articolo 35, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286/98) garantisce agli stranieri extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio non solo l’accesso alle cure “urgenti”, ma altresì il diritto alle cure “essenziali, ancorché continuative”, nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'articolo 35, comma 4, del Testo Unico 286/98 precisa che tali prestazioni “sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti”. La gratuità delle prestazioni relative alla gravidanza, al parto e all’interruzione volontaria di gravidanza è prevista inoltre dall’articolo 19, comma 2, lettera d, del medesimo Testo Unico. La circolare del Ministero della Salute n°5 del 24 marzo 2000 ha inequivocabilmente e dettagliatamente confermato l’ampia portata della norma citata, nel senso dianzi esposto.

La Disparità di Trattamento per Cittadine Comunitarie Incinte o Puerpere

Evidente appare la distanza tra tali previsioni ampie per gli extracomunitari e le forti limitazioni all’accesso all’assistenza sanitaria poste dal Ministero della Salute per alcune categorie di cittadini comunitari. In secondo luogo, è stata sollevata la problematica dell’esclusione dall’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per alcune categorie di cittadini comunitari che, pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno, sono meritevoli di particolari tutele, tra cui i minori, le donne incinte o puerpere e le vittime di tratta o grave sfruttamento. Questa esclusione si estende anche ad alcune categorie di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno che tuttavia, in base alle disposizioni diramate dal Ministero della Salute in applicazione del Decreto Legislativo 30/2007, hanno accesso alle sole cure “indifferibili e urgenti”.

Tali previsioni concretano evidentemente un livello di tutela del diritto alla salute nettamente inferiore a quello previsto per i cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti. D’altro lato, la previsione dell’accesso alle sole cure “indifferibili e urgenti” è evidentemente più restrittiva di quella contenuta nell’articolo 35, comma 3, del Testo Unico 286/98.

Il trattamento deteriore del cittadino comunitario rispetto al cittadino extracomunitario, oltre a rappresentare un’irragionevole disparità di trattamento in violazione del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione, si pone in aperto contrasto con l’articolo 1, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998. Quest'ultimo stabilisce che le disposizioni del Testo Unico sono applicate salvo che siano più favorevoli al cittadino straniero le disposizioni della legislazione italiana o le convenzioni internazionali. Dunque, a ben vedere, l’estensione del regime previsto per gli extracomunitari irregolarmente soggiornanti a favore dei cittadini comunitari non iscrivibili all’anagrafe, oltre che essere imposta da una norma di rango primario, quale l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, costituisce immediata attuazione dell’articolo 32 della Costituzione. L’interpretazione restrittiva adottata dal Ministero della Salute risulta inoltre in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione.

Fino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/2007, tutti i cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia erano iscritti al SSN, in base al Decreto del Ministro della Sanità 18.3.1999. La Circolare del Ministero della Salute 3.8.2007, emanata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, ha introdotto le limitazioni menzionate, escludendo dall'iscrizione obbligatoria al SSN categorie come coloro che soggiornano per periodi superiori a tre mesi ma non svolgono un’attività lavorativa né dispongono di risorse economiche o di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel periodo di soggiorno, e coloro che sono in cerca di prima occupazione, per i quali l’articolo 13, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 30/2007 non prevede l’iscrizione obbligatoria.

I Minori Stranieri: Diritti e Tutele Specifiche

La tutela della salute dei minori è un altro aspetto cruciale. Si sottolinea come la mancata garanzia dell’accesso all’assistenza sanitaria a tutti i minori rappresenti una violazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 176/91. Questa Convenzione stabilisce “il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione” e l’obbligo per lo Stato di “garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi” (articolo 24), “senza distinzione di sorta ed a prescindere[…] dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria […] o da ogni altra circostanza” (articolo 2).

Bambini che giocano, simbolo dei diritti dell'infanzia

Tutti i minori figli di stranieri irregolari (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano. Anche le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitario. L'affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l'accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all'iscrizione al SSN e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito.

Le prestazioni comunque garantite, anche per stranieri regolarmente soggiornanti ma non iscritti obbligatoriamente al SSN, includono quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità, quelle a tutela della salute del minore, le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive. Si può attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal SSN attraverso un'apposita auto-dichiarazione, da presentare alla struttura sanitaria che poi eroga la prestazione.

Casi Particolari: Vittime di Tratta e Ricongiunti Ultra65enni

Non è prevista l’iscrizione al SSN di alcune categorie di cittadini comunitari che, pur non integrando i requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno, appartengono a categorie meritevoli di particolari tutele e non allontanabili in applicazione del combinato disposto della clausola di maggior favore di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 286/98. Tra queste figurano persone per le quali sussistano motivi umanitari (articolo 5, comma 6 T.U.), la donna incinta o puerpera o il marito convivente (articolo 19, comma 2, lettera d, T.U., alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 376/2000), e il genitore autorizzato al soggiorno dal Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del figlio minore presente in Italia (articolo 31, comma 3 T.U.).

Con riferimento alle vittime di tratta o grave sfruttamento, si ricorda che la circolare del Ministero della Salute del 3.08.2007 ha limitato il diritto di iscrizione al SSN alle donne che siano già inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all’articolo 18 del D. Lgs. 286/98. Questa limitazione non include le vittime inserite negli affini programmi di assistenza previsti dall’articolo 13 della Legge 228/03 e le vittime che non siano già inserite in programmi ex articolo 18.

Come precedentemente menzionato, i genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a straniero/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, in possesso di visto o nulla-osta per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente (gratuitamente) al SSR dal 5 novembre 2008. Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR viene calcolato il contributo annuale sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile.

Accordi Internazionali e Cittadini AIRE

Con alcuni Stati sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle sole cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno in Italia, per alcune categorie di assistiti, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria. Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare un documento d'identità e il modulo rilasciato dallo Stato di provenienza valido.

Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), istituita nel 1990 con la Legge n. 470 del 27 ottobre 1988, le condizioni di assistenza sanitaria in caso di temporaneo rientro in Italia variano. Nel caso di residenza in Stati convenzionati con l’Italia (ad esempio, Stati della U.E., dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera), le convenzioni prevalgono sul DM 1° febbraio 1996. Per ottenere l’assistenza sanitaria in Italia per motivi diversi dal lavoro o studio, verrà richiesto al cittadino AIRE il formulario previsto dall’accordo (come la TEAM rilasciata dall'Istituzione estera), in quanto le cure saranno a carico dello stato estero competente.

Per i cittadini italiani AIRE residenti in Paesi non convenzionati con l’Italia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996, sono riconosciute, a titolo gratuito, le sole prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Tale assistenza è limitata alle sole due figure di cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. Il Distretto sanitario a cui si rivolge il cittadino AIRE, sulla base della dichiarazione disponibile presso il Distretto, fornirà le prestazioni. Sono a carico del SSN solo le prestazioni ospedaliere urgenti, mentre tutte le altre prestazioni (es. farmaci, visite specialistiche, consulti presso medici di base, guardia medica, fisioterapia) sono a carico del cittadino.

Visto d'Ingresso per Cure Mediche

Se un cittadino straniero intende ricevere cure mediche in Italia, può richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d'ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel proprio Paese. Dopo l'ingresso in Italia, sia l'interessato che l'eventuale accompagnatore, devono richiedere il corrispondente permesso di soggiorno direttamente alla Questura competente entro 8 giorni. La mancata richiesta rende la posizione irregolare. Per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno per cure mediche sono richiesti specifici documenti, tra cui la dichiarazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove lo straniero verrà ricoverato, un'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale alla struttura sanitaria prescelta, documentazione che dimostra la disponibilità economica necessaria per il pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio e del rimpatrio, e una certificazione sanitaria che attesta la patologia di cui lo straniero è affetto.

Le Raccomandazioni per una Maggiore Inclusività

In considerazione delle problematiche emerse e dei principi costituzionali e internazionali, si sollecita l'adozione di misure volte a garantire una piena ed equa assistenza sanitaria per tutte le categorie di cittadini stranieri, con particolare riguardo alle donne incinte e ai minori. In applicazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione; dell’articolo 1, comma 2, e degli articoli 34 e 35 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998; e degli articoli 18 e 24 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, si chiede che:

  1. Sia immediatamente assicurato ai cittadini comunitari l’accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, nonché ai programmi di medicina preventiva, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute del minore e alla prevenzione e cura delle malattie infettive (articolo 35, comma 3 D. Lgs. n. 286/1998), garantendo l’erogazione delle prestazioni senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, salvo le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani (articolo 35, comma 4 D. Lgs. n. 286/1998), in quanto norme più favorevoli che devono essere applicate ai cittadini comunitari ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D. Lgs. n. 286/1998.
  2. Sia prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN per le persone vittime di tratta o grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza e integrazione ex articolo 18 D. Lgs. 286/98 (così come già previsto dalla circolare del 3.08.07), ma senza discriminazioni in ordine al sesso, nonché per le vittime inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’articolo 13 della Legge 228/03 e per le altre categorie di cittadini non allontanabili ai sensi di specifiche norme del D. Lgs. 286/98. Tra queste, persone per le quali sussistano motivi umanitari (articolo 5, comma 6 T.U.); la donna incinta o puerpera o il marito convivente (articolo 19, comma 2, lettera d, T.U., alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 376/2000); il genitore autorizzato al soggiorno dal Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del figlio minore presente in Italia (articolo 31, comma 3 T.U.), così come già previsto dalla circolare del Ministero della Salute 3.08.2007 per le cittadine comunitarie ammesse a programmi ex articolo 18 del D. Lgs. 286/98.
  3. Sia prevista l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN per il lavoratore comunitario in cerca di prima occupazione (articolo 13, comma 3, lettera b, D. Lgs. 30/2007), in analogia con quanto previsto, per i disoccupati stranieri, dall’articolo 34, comma 1, lettera a) D. Lgs. 286/98.
  4. Sia prevista l’iscrizione volontaria al SSN per tutte le categorie di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi per i quali non vige l’obbligo di iscrizione al SSN, in analogia a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3 del D. Lgs. 286/98 e dall’articolo 42, comma 6 D.P.R. 394/99.

Ci si rende conto che il fatto che l’Italia garantisca ai cittadini di altri Stati membri un regime più favorevole di quello garantito in altri Paesi della Comunità europea può suscitare comprensibili preoccupazioni a livello politico in termini di onere per la spesa pubblica. Tuttavia, come si è osservato, le scelte in materia non sono discrezionali, ma costituzionalmente vincolate.

Facilitazioni e Accesso ai Servizi: Il Ruolo della Mediazione Culturale

Per favorire l’accesso ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini stranieri che non parlano la lingua italiana, l’Azienda sanitaria ha aderito a un programma di mediazione culturale finalizzato all’abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali con gli operatori. Questo servizio è essenziale per garantire che le informazioni sui diritti e sulle procedure siano pienamente comprese e che le esigenze dei pazienti siano adeguatamente comunicate e soddisfatte, riducendo le difficoltà che possono insorgere a causa di differenze linguistiche e culturali.

Assistenza Sanitaria per Detenuti Stranieri

Un'altra categoria specifica di stranieri con diritto all'assistenza sanitaria è quella dei detenuti. Tutti i detenuti stranieri hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione, che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semi-libertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena. Questo assicura che il diritto alla salute sia garantito anche in contesti di privazione della libertà, in linea con i principi di universalità del sistema sanitario italiano.

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