L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rappresenta una prestazione economica fondamentale, istituita nel 1998, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. Questa misura è calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonché dal reddito complessivo prodotto al suo interno. Gli assegni nucleo familiare sono prestazioni economiche erogate dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, con l'obiettivo di sostenere il reddito e garantire un tenore di vita dignitoso.
È fondamentale premettere che, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, è stato abrogato (articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34) e sostituito dall’Assegno Unico Universale (AUU). Questo ha modificato significativamente il panorama degli ANF, che ora si rivolgono principalmente a nuclei familiari composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, o con maggiorenni inabili, ma senza figli a carico. Nonostante questa evoluzione, le regole relative all'erogazione degli ANF per i lavoratori a tempo parziale rimangono un aspetto cruciale per coloro che ancora rientrano nei criteri di accesso, specialmente per quanto riguarda il calcolo delle ore lavorate e l'impatto delle assenze retribuite.

Il Contesto Normativo e i Requisiti Generali dell'ANF
La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, con il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 1. Il diritto alla corresponsione dell’assegno si prescrive in 5 anni. L'importo dell’assegno per il nucleo familiare spettante può essere reperito consultando le apposite tabelle ANF pubblicate annualmente dall’Inps, valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 15 maggio 2024, n. 63 per l'aggiornamento più recente). Queste tabelle sono essenziali, in quanto permettono di determinare l'importo esatto in base ai dati relativi al reddito familiare e alla composizione del nucleo.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, l'ANF è rivolto a lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, come ad esempio i lavoratori in aspettativa sindacale o i marittimi sbarcati per infortunio. Agli apprendisti spetta l’assegno per il nucleo familiare, come a tutti i lavoratori dipendenti, in presenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2015, art. 42, c. 6, lett. e; Circ. Inps n. 110/1992).
Vi sono, tuttavia, categorie di lavoratori e pensionati a cui l'ANF non spetta, tra cui i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, nonché i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Anche per il lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata dei contratti e della loro specificità, non è prevista alcuna erogazione di assegni per il nucleo familiare (art. 25, D.Lgs. n. 503/1992).
Composizione del Nucleo Familiare per l'ANF
La definizione del nucleo familiare è cruciale per la determinazione del diritto e dell'importo dell'ANF. I requisiti cambiano a seconda del periodo per cui vengono richiesti.
Per le richieste fino al 28 febbraio 2022, il nucleo doveva essere composto da:
- Chi richiede l'ANF.
- Il coniuge o la parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separata o non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76). La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l’effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica.
- I figli (o equiparati) minori di 18 anni.
- I figli (o equiparati) tra i 18 e i 21 anni, ma solo se studenti o apprendisti. Per i nuclei composti da più di tre figli, l'età si allunga fino ai 26 anni.
- Figli maggiorenni inabili che per problemi fisici o mentali si trovano nell’assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.
- I fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Per le richieste dopo il 1° marzo 2022, con l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale che ha sostituito l'ANF per i figli, il nucleo per l'ANF deve essere composto da:
- Chi richiede l'ANF.
- Il coniuge o la parte di unione civile.
- I fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Il reddito di riferimento, in caso di convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76) con regolare contratto di convivenza (art. 1, co. 50, l. 76/2016), deve essere indicato secondo quanto previsto dalla legge sopra citata (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84). L'importo dell’ANF è collegato al reddito familiare, che considera tutte le persone che compongono il nucleo. I redditi che vengono presi in considerazione per stabilire il diritto all’ANF e il suo importo, sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, delle ritenute erariali e degli oneri deducibili. Sono però da indicare anche tutti i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se maggiori di 1.032,91 euro).
ANF per Cittadini Stranieri
Gli assegni possono essere riconosciuti ed erogati anche ai lavoratori stranieri o extracomunitari, a patto che non siano assunti con un contratto stagionale. Per i richiedenti extracomunitari, il nucleo familiare può includere i familiari che risiedono in Italia, oppure quelli che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE. Inoltre, possono essere inclusi familiari che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 91). È importante notare che l'ANF per i cittadini stranieri residenti in Italia che sono poligami nel loro paese possono chiedere gli ANF solo per la prima moglie e per i figli da questa avuti, se sono residenti in Italia.
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel Contratto Part-Time
La normativa sugli assegni per il nucleo familiare non lega il calcolo degli ANF al contratto part-time in sé, ma alle ore di lavoro effettivo effettuate nel periodo di paga e per tutto il periodo di lavoro effettuato nel territorio dello Stato, come dipendente, ivi compreso il periodo di prova e il periodo di preavviso. Questo principio è cruciale per comprendere come il diritto all'ANF si manifesta per i lavoratori con orario ridotto. Il diritto agli ANF spetta dal primo giorno di lavoro o periodo di paga, al verificarsi dei requisiti familiari, e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data del venir meno delle condizioni e requisiti.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, gli Assegni Nucleo Familiare spettano nella misura settimanale intera soltanto se risultano lavorate nell’arco della settimana almeno 24 ore, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia impiegato oppure operaio. Tale limite può essere conseguito anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore a questa soglia settimanale, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Per calcolare l'importo dell'assegno giornaliero ANF bisogna individuare l'importo mensile secondo le tabelle ANF e dividerlo per 26.
Assegni familiari per lavoratori dipendenti: modulo, quanto spetta e calcolo
Limiti di Ore per la Misura Piena dell'ANF
Per orientarsi tra le diverse casistiche, è bene individuare secondo la normativa sugli assegni familiari, tutti i limiti di prestazione in ore per i periodi paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile.
Limiti Mensili:Per i settori industria, artigianato, commercio, arti e professioni, gli assegni spettano nella misura intera indicata nelle tabelle ANF se nel periodo di paga mensile sono stati raggiunti i seguenti limiti minimi di prestazione:
- 104 ore mensili per gli operai.
- 130 ore mensili per gli impiegati e i quadri.
Se il lavoratore raggiunge il numero di ore di lavoro mensili minime di 104 o 130 ore, avrà diritto agli ANF per l'intero periodo di paga (corrispondente a 26 giornate). Se il numero di ore sopra elencato, che si intende lavoro effettivo prestato al di là del contratto di lavoro (compreso il part-time), non viene raggiunto nel mese, gli assegni familiari vanno calcolati secondo le prestazioni effettuate dal lavoratore nelle singole settimane del mese.
Orario Minimo Settimanale per Operai e Impiegati nel Part-Time:In termini di orario minimo di lavoro effettivo o nel contratto di lavoro a tempo parziale o part-time, per avere gli assegni familiari su base settimanale in misura piena, senza dover calcolare le singole giornate lavorate, i limiti di prestazione settimanale in ore di lavoro effettivo prestato sono i seguenti:
- 24 ore settimanali per gli operai.
- 30 ore settimanali per gli impiegati.
Quindi, se il limite mensile minimo di 104 o 130 ore non viene raggiunto, il diritto alla misura piena degli ANF su base settimanale (6 giornate di ANF pagate, sempre calcolate in base alle tabelle ANF) scatta se il lavoratore, sempre al di là del contratto, ha effettuato almeno 24 ore, se operaio, o 30 ore, se impiegato. Se il limite settimanale non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata.
Quando si parla di 24 ore settimanali per gli operai, generalmente si parla di un minimo di part-time al 60% per coloro che hanno un orario di lavoro a tempo pieno da CCNL pari a 40 ore settimanali. Analogamente, per gli impiegati, un minimo di part-time al 75% si applica laddove l'orario di lavoro a tempo pieno da CCNL sia di 40 ore settimanali.
Orario Minimo Quattordicinale e Quindicinale:La normativa sugli assegni familiari prevede che gli stessi limiti previsti a livello settimanale e mensile siano validi anche in base al periodo di paga quattordicinale o quindicinale.
- In caso di periodo di paga quattordicinale, per avere gli assegni familiari in misura piena occorre che nel periodo di paga il lavoratore raggiunga i seguenti limiti: 48 ore in caso di operai; 60 ore in caso di impiegati.
- In caso di periodo di paga quindicinale, per avere gli assegni familiari in misura piena occorre che nel periodo di paga il lavoratore raggiunga i seguenti limiti: 52 ore in caso di operai; 65 ore in caso di impiegati.
Laddove il numero di ore lavorate sia inferiore a questi limiti, si applica anche in questo caso la regola del diritto a tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. Per calcolare l'importo dell'assegno giornaliero ANF bisogna individuare l'importo mensile secondo la tabella ANF e dividerlo per 26.
Esempi Pratici per Lavoratori Part-Time
Consideriamo alcuni esempi per chiarire come il calcolo degli ANF si applica ai lavoratori part-time:
- Al lavoratore part-time che lavora 4 ore al giorno per 6 giorni lavorativi a settimana, accumulando 24 ore, spetta l’assegno in misura intera settimanale.
- Al lavoratore part-time che presta attività per 5 ore da lunedì al venerdì, quindi 5 giorni a settimana, accumulando 25 ore settimanali, ha diritto agli assegni familiari in misura intera settimanale, poiché supera le 24 ore minime.
- Il lavoratore a tempo parziale che lavora 4 ore al giorno per 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, sabato escluso), quindi ha un contratto di lavoro part-time a 20 ore settimanali, non rientra nel limite delle 24 ore settimanali. Non gli spettano gli assegni per il nucleo familiare in misura intera settimanale, ma spettano tanti assegni giornalieri per quante giornate di lavoro effettivamente ha prestato, in questo caso 5 assegni giornalieri. Gli assegni giornalieri vanno calcolati dividendo l’importo mensile spettante secondo le tabelle ANF per 26 giornate. Se l'orario è di 2 ore al giorno per 5 giorni settimanali per un totale di 10 ore, al lavoratore spettano comunque 5 assegni giornalieri.
Questi limiti riguardano specificamente i lavoratori con contratto part-time. Per i lavoratori a tempo pieno, il diritto all’importo degli ANF in misura totale, secondo le tabelle, scatta se lavorano almeno 104 ore mensili (operai) o 130 ore mensili (impiegati).
Se nel corso dei periodi di paga ultrasettimanali (quindi quattordicinali, quindicinali o mensili) non viene raggiunto il limite minimo di lavoro effettivo, si considerano le singole settimane comprese nel periodo di paga e spettano ai lavoratori tanti assegni settimanali quante sono le settimane nelle quali risulti raggiunto il corrispondente limite minimo di prestazione (24 ore per gli operai e 30 ore per gli impiegati). Per le settimane in cui tale limite minimo non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata. Questo è stato precisato dall'Inps nella circolare n. 822 del 1956 e nella circolare n. 1427 del 1961.
ANF e Assenze Retribuite: Ferie, Malattia e Maternità
Un aspetto importante riguarda il calcolo degli assegni familiari in caso di assenze retribuite del lavoratore. L’assegno spetta anche in caso di assenze da lavoro giustificate e tutelate dalla legge. Questi periodi includono ferie, infortunio, malattia, gravidanza (maternità), cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CIGD), congedo matrimoniale, festività ed ex festività soppresse, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali e permessi per dirigenti di rappresentanze sindacali e per lavoratori eletti a cariche pubbliche.
Per i lavoratori in part-time orizzontale che effettuano prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori a 24, l'ANF spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità o infortunio sul lavoro, a determinate condizioni. Tali condizioni richiedono che l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e che la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata. È esclusa, invece, la possibilità, per i lavoratori in part-time verticale, di usufruire dell'assegno nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa (circolare Inps n. 126 del 3 luglio 2000).
Il conteggio delle ore minime per il diritto alla misura piena degli ANF non interessa direttamente queste ore di assenze tutelate per legge. Va considerato il periodo contrattuale del lavoratore, cioè se il contratto o i contratti di lavoro del lavoratore consentono il superamento delle 104 o 130 ore mensili o delle 24 ore settimanali. Le assenze da lavoro che peraltro danno diritto alla retribuzione non inficiano il diritto. Di conseguenza, al lavoratore che ha un contratto di lavoro che prevede un orario superiore alle 24 ore settimanali per gli operai e 30 ore settimanali per gli impiegati, pur se assente per uno dei motivi appena elencati, spetta comunque l’assegno per il nucleo familiare mensile in misura piena.
Si ha diritto agli assegni per il nucleo familiare anche in caso di sospensione cautelare dal lavoro se continua ad essere corrisposta la retribuzione, così come si ha diritto agli ANF in caso di malattia professionale, per un massimo di 3 mesi compresa la carenza. Si ha diritto agli ANF anche in caso di malattia tubercolare; in questo caso, ai lavoratori in regime assicurativo, l'assegno è erogato direttamente dall'Inps per l'intero periodo di corresponsione della retribuzione o dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo di tre mesi. L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura intera per le giornate di assenza ingiustificata, purché il lavoratore abbia raggiunto nel periodo di paga i limiti minimi di prestazione lavorativa, come precisato dalla circolare Inps n. 106 del 1999.
ANF e Settimana Corta
Le aziende adottano spesso la settimana corta, generalmente dal lunedì al venerdì con il sabato non lavorativo. Anche in questo scenario, gli assegni spettano comunque per la giornata di sabato, anche se il lavoratore fosse assente durante la settimana e non avesse raggiunto le 24 ore settimanali. Tuttavia, se il lavoratore non raggiunge le 24 ore settimanali con un contratto che prevede la settimana corta, come nell’esempio delle 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana, spettano tanti assegni giornalieri quante le giornate effettivamente lavorate.

Modalità di Pagamento e Presentazione della Domanda
L'Assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, con il pagamento della retribuzione (articolo 37, d.p.r. 797/1955). Il datore di lavoro anticipa l'importo e poi trattiene tale somma dai contributi che deve versare all’INPS. Ai lavoratori dipendenti, titolari di prestazioni INPS e ai pensionati, l’assegno viene pagato mensilmente con la busta paga o il cedolino. La domanda per ricevere l’Assegno per il Nucleo Familiare (e anche per l’Assegno Unico Universale) va presentata ogni anno, per tutto il periodo in cui ne si ha diritto. Dal 1° aprile 2019, la domanda è esclusivamente telematica, e può essere presentata direttamente all’INPS attraverso il servizio dedicato sul portale online o tramite gli enti di patronato (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 138). Dal 1° ottobre 2021, l’accesso ai servizi digitali dell’Inps non avviene più tramite PIN, ma unicamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS (Circolare INPS n. 127/2021; Messaggio INPS n. 3360/2021). Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
Casistiche di Pagamento Diretto dall'INPS
In determinate circostanze, l'INPS provvede direttamente al pagamento degli ANF:
- Per i lavoratori domestici: L’ANF viene erogato direttamente dall’INPS nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore (cfr. art. 14, D.P.R. n. 797/1955).
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata: L’Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione (art. 5, D.M. 4/4/2005).
- In caso di ditte fallite o cessate: L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia (cfr. Circ. Inps n. 65 del 2005).
- In caso di ditte inadempienti: L’Inps procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti (cfr. Circ. Inps n. 2783 G.S. - Ris. 34 del 1980).
- Per percettori di indennità sostitutive della retribuzione: Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi (quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA)), valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (Msg. Inps n. 833/2021). Tuttavia, ai percettori dell’assegno ordinario del FIS non competono gli assegni per il nucleo familiare (Circ. Inps n. 130/2017, par. 4.2).
- Lavoratori con due o più contratti di lavoro: Se il lavoratore presta la propria attività presso diversi datori di lavoro (due o più contratti part-time contemporanei), il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso cui si svolge l’attività principale, ossia quell’attività che impegna il lavoratore per maggior tempo o costituisce la sua fonte principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare la circostanza al datore di lavoro presso il quale esercita l’attività secondaria. Qualora non si possa individuare l’attività principale, l’assegno è corrisposto direttamente dall’Inps. È importante sottolineare che il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.
Prescrizione e Arretrati
Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di 5 anni (D.P.R. n. 797/1955, art. 44; Circ. Inps n. 110/1992). Le domande possono essere presentate anche per uno o più periodi passati. Gli arretrati vengono corrisposti entro cinque anni, a seconda del termine di prescrizione quinquennale.
Sanzioni per Inosservanza della Normativa ANF
La normativa prevede sanzioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori in caso di inosservanza delle disposizioni relative agli ANF, al fine di garantire la corretta erogazione e gestione delle prestazioni.
Per il datore di lavoro:
- Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l’ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
- Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro (art. 82, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 sostituito dall’art. 22, c. 6, D.Lgs. n. 151/2015; Circ. Ministero del lavoro n. 25 del 2008).
- Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un’ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 3, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
- Il datore di lavoro o coloro che li rappresentano, salvo che i fatti costituiscano reato più grave, sono puniti con l’ammenda da euro 51 a euro 516 quando omettano di fornire all’Inps tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 85, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981).
Per il lavoratore:
- Il lavoratore che non indica al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.030 (art. 85, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
- Il lavoratore che ometta di fornire all’Inps tutte le notizie e i documenti che sono richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.030 (art. 85, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
- Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478 (art. 82, c. 4, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 79 D.Lgs. n. 473/1997).
Un esempio giurisprudenziale chiarificatore, come la sentenza del Tribunale di Milano del 14/3/2023 (dott.ssa De Carlo, in Wikilabour), ha ribadito che nell’ipotesi in cui la madre naturale, con la quale la prole conviva, non abbia diritto alla percezione dell’assegno in quanto non sia lavoratrice dipendente, tale situazione non può precludere la domanda del padre, lavoratore subordinato. La convivenza rappresenta infatti soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, requisito di per sé sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio. Se così non fosse, infatti, la posizione del minore verrebbe pregiudicata dal mancato riconoscimento di un sostegno economico in favore di un genitore che contribuisce al mantenimento del figlio. Nel caso di specie è stata anche respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal datore di lavoro del ricorrente, poiché quest’ultimo è il soggetto comunque tenuto al pagamento degli assegni alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, con il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate.
Altri Strumenti di Sostegno alle Famiglie
Oltre all'Assegno per il nucleo familiare, il panorama italiano offre altri contributi statali a sostegno delle famiglie con redditi bassi, a testimonianza di un impegno più ampio verso il benessere sociale. Tra i principali troviamo:
- Carta Acquisti: Una carta prepagata destinata all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
- "Dedicata a te": Leggermente diversa dalla precedente, si tratta di una tessera elettronica per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, rifornimenti di carburanti e abbonamenti per i trasporti pubblici. È destinata a persone con dichiarazione ISEE fino a 15mila euro.
- Bonus luce e gas: Un contributo per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua, mirato ad alleviare l'impatto dei costi energetici sulle famiglie a basso reddito.
- Ape sociale: L'indennità di anticipo pensionistico erogata dall'INPS ai soggetti in stato di difficoltà che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
- Bonus decoder "a casa": Una delle agevolazioni del cosiddetto Bonus Tv che prevede la fornitura a casa del decoder per i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni e con un sistema pensionistico di massimo 20mila euro all'anno.
Questi strumenti, insieme agli ANF (per le categorie ancora beneficiarie) e all'Assegno Unico Universale, costituiscono un sistema integrato di welfare volto a fornire un supporto economico concreto ai nuclei familiari in Italia, riconoscendo le diverse esigenze e vulnerabilità che possono emergere in base alla composizione familiare e alla situazione lavorativa dei suoi membri.