Congedo di Maternità e Paternità in Caso di Figlio Nato Morto: Tutela e Contributi Figurativi

La legge italiana prevede specifiche tutele per i lavoratori dipendenti in caso di morte perinatale di un figlio, estendendo anche ai padri i diritti di congedo che prima erano riservati esclusivamente alle madri. Questa normativa, profondamente legata al concetto di contributi figurativi come strumento di protezione previdenziale, mira a garantire un sostegno economico e assicurativo anche nei momenti più difficili della vita.

Estensione dei Congedi di Maternità/Paternità al Padre

La Legge n. 178/2020 ha significativamente ampliato la tutela in caso di morte perinatale, equiparando il padre lavoratore dipendente alla madre per quanto riguarda i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo. Tale estensione è garantita qualora la morte del minore avvenga entro i primi 10 giorni di vita. L'articolo 1, comma 25, della suddetta legge modifica l'articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012, disponendo che "Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di…".

Padre e neonato

Di norma, il "periodo di morte perinatale" viene considerato compreso tra l'inizio della 28ª settimana di gravidanza e i primi 7 giorni di vita del minore. Tuttavia, l'INPS, con circolare n. 2021, ha precisato che la tutela si estende ai primi 10 giorni di vita del minore.

Esemplificazioni Pratiche per il Calcolo dei Congedi

Per comprendere appieno l'applicazione della normativa, è utile analizzare alcuni esempi concreti:

  • Nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e decesso avvenuto il 10 gennaio 2021: In questo caso, il decesso avviene entro i 10 giorni dalla nascita. Il padre ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio e 1 giorno di congedo facoltativo.
  • Nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e decesso avvenuto il 2 gennaio 2021: Anche in questo scenario, il decesso rientra nei 10 giorni dalla nascita. Poiché la nascita è avvenuta nell'anno 2020, il padre ha diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e 1 giorno di congedo facoltativo.
  • Minore nato il 10 dicembre 2020:
    • Decesso avvenuto il 19 dicembre 2020: Il padre ha diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio più 1 di facoltativo, da fruire entro il 10 maggio 2021.
    • Decesso avvenuto il 20 dicembre 2020 (o dopo): In questo caso, essendo trascorsi 10 o più giorni dalla nascita, il decesso non rientra nel periodo di morte perinatale e pertanto il padre non ha diritto al congedo specifico.

Adozione e Affidamento

Nel caso di adozione o affidamento, i 10 giorni per la determinazione del periodo di morte perinatale decorrono dalla data di nascita del minore, e non dalla data del suo ingresso in famiglia o in Italia.

  • Minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia il 7 gennaio 2021:
    • Decesso avvenuto tra il 7 e il 12 gennaio 2021: Il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi, poiché il decesso avviene entro il periodo di morte perinatale calcolato dalla nascita.
    • Decesso avvenuto tra il 13 e il 16 gennaio 2021 (o giorno successivo): La tutela non spetta al padre perché il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita, e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.

I Contributi Figurativi: Una Tutela Previdenziale Fondamentale

I contributi figurativi rappresentano uno strumento essenziale del sistema previdenziale italiano, concepito per proteggere i lavoratori durante periodi in cui non possono svolgere la loro normale attività lavorativa. In queste circostanze, lo Stato accredita gratuitamente contributi sul conto previdenziale del lavoratore, garantendo la copertura pensionistica anche in situazioni critiche, senza che vi sia un effettivo versamento contributivo da parte del lavoratore o del datore di lavoro.

Diagramma dei contributi figurativi

Questi contributi vengono accreditati in specifiche condizioni, tra cui:

  • Malattia
  • Maternità e paternità
  • Disoccupazione
  • Cassa integrazione
  • Invalidità
  • Periodi di aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
  • Congedo parentale

Accredito Contributi Figurativi per Aspettativa per Cariche Pubbliche Elettive e Sindacali

Cos'è: Si tratta della contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da un'aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per svolgere cariche pubbliche elettive (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300).

A chi è rivolto: La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ai lavoratori privati e ai fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, il proprio rapporto di lavoro dipendente per svolgere un mandato sindacale o elettivo.

Come funziona: Il principio fondamentale è quello della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente. La contribuzione figurativa non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in sé, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa preesistente al momento della proclamazione della carica. Non può essere riconosciuta a chi non era lavoratore al momento della proclamazione e sia stato assunto successivamente nel corso del mandato, né a periodi di aspettativa fruiti in rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione.

Per essere efficaci ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o sindacali devono essere assunti con atto scritto.

Domanda e tempistiche: I lavoratori che intendono avvalersi dell'accredito dei contributi figurativi devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è iniziata l'aspettativa, a pena di decadenza.

Versamento della quota a carico: I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) eletti a cariche nazionali, europee o regionali, o nominati a funzioni pubbliche, che maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura a carico del lavoratore, per il periodo di aspettativa. Il mancato versamento di questa quota impedisce l'accredito figurativo del periodo.

Rinnovo tacito: La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno solo per coloro che maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. Altrimenti, vige la regola generale di presentazione della domanda entro il 30 settembre di ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda va presentata esclusivamente online all'INPS tramite il servizio dedicato, oppure tramite Contact Center o enti di patronato.

Documentazione necessaria: La documentazione varia a seconda che si tratti di carica elettiva o sindacale e include provvedimenti di aspettativa, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, certificazioni dell'organismo pubblico o dell'organizzazione sindacale, e attestazioni di pagamento della quota a carico, se dovuta.

Tempi di lavorazione: Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, ma può variare in base alla normativa specifica.

Accredito dei Contributi Figurativi per Aspettativa Facoltativa per Maternità (Dipendenti Pubblici)

Cos'è: I contributi figurativi sono contributi "fittizi" accreditati senza oneri aggiuntivi per lavoratore e datore di lavoro, posti a carico della gestione pensionistica di appartenenza. Sono utili sia per maturare il diritto alla pensione che per calcolarne l'importo. Il Testo unico sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/2001) riconosce periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

A chi è rivolto: Ai lavoratori iscritti all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici per periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

Come funziona: Quando il lavoratore si assenta per congedo parentale, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione. Con retribuzione ridotta, l'accredito figurativo copre la parte differenziale. La durata complessiva del congedo parentale, spettante a entrambi i genitori, non deve superare i dieci mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno tre mesi continuativi), da fruire entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Congedo parentale 2026 la guida alle nuove regole

È previsto un prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per genitori di minori con disabilità grave.

Trattamento economico e previdenziale:

  • Il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio (escluse ferie e tredicesima).
  • È retribuito al 30% per un massimo di cinque mesi complessivi fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni interamente retribuiti.
  • Per i mesi successivi (fino all'ottavo anno di età del bambino), spetta una retribuzione al 30% solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione.
  • Dal sesto al dodicesimo anno di età, il congedo è non retribuito (salvo eccezioni tra i sei e gli otto anni).
  • Nel caso di prolungamento per assistenza a figli con disabilità grave, spetta un trattamento economico del 30% per tutti e tre gli anni.

In tutti i casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell'accredito della contribuzione figurativa. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono riscattabili.

Tempi di lavorazione: Simili a quelli per l'aspettativa per cariche pubbliche.

Accredito dei Contributi Figurativi per Congedo Parentale Durante il Rapporto di Lavoro

Questa sezione riprende e approfondisce il concetto di congedo parentale durante il rapporto di lavoro, sottolineando l'importanza dei contributi figurativi per la tutela pensionistica.

Maternità e Paternità Fuori dal Rapporto di Lavoro: Riscatto e Accredito

Il diritto all'accredito o al riscatto dei periodi di maternità (articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001) spetta a chi era iscritto in servizio alla data del 27 aprile 2001. Sono validi i contributi derivanti da lavoro subordinato, ma non quelli versati come artigiani, commercianti o coltivatori diretti. L'accredito figurativo è ammesso solo per periodi non coperti da altri tipi di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS.

Icona di un certificato previdenziale

Eventi di Maternità Verificatisi Fuori dal Rapporto di Lavoro

Per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (da 2 mesi prima fino a 3 mesi dopo il parto), la madre ha diritto alla copertura gratuita, anche per figli nati all'estero. Per i 3 mesi successivi al parto, la copertura gratuita spetta al padre lavoratore se il figlio era affidato esclusivamente a lui, o se la madre era gravemente malata o deceduta.

  • Periodi anteriori al 1978: Solo la madre poteva beneficiare di un massimo di 6 mesi di copertura figurativa dopo il riposo post-partum.
  • Gennaio 1978 - Marzo 2000: Il padre poteva richiedere il riscatto a pagamento (massimo 6 mesi) in alternativa alla madre.
  • Aprile 2000 in poi: Le assenze facoltative sono diventate più flessibili e usufruibili entro gli 8 anni di vita del bambino. I genitori possono assentarsi complessivamente per 10 mesi (11 per il padre che si assenta per più di 3 mesi). Per il genitore single, il congedo massimo è di 10 mesi.

Con copertura gratuita e a pagamento, il periodo massimo di recupero ai fini pensionistici è di 5 anni.

Riscatto dei Periodi di Congedo Parentale al di Fuori del Rapporto di Lavoro

L'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 consente ai soggetti iscritti a fondi pensionistici di riscattare i periodi non coperti da assicurazione corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di cinque anni.

Tempistiche e requisiti:

  • La domanda di riscatto per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego o entro 90 giorni dalla cessazione. In caso di decesso, la domanda va presentata dagli aventi diritto entro 90 giorni dalla morte.
  • L'interessato deve dichiarare il possesso di 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa e il periodo da ammettere a riscatto.

Modalità di calcolo dell'onere di riscatto: Per periodi fino al 31 dicembre 1995, si applicano i criteri della riserva matematica. Per periodi successivi, si utilizza l'aliquota contributiva obbligatoria vigente al momento della domanda.

Per qualsiasi problematica in materia previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre consulenza e assistenza gratuita.

tags: #accredito #maternita #figlio #nato #morto