Il percorso verso la genitorialità è, per molte coppie, intriso di speranza e aspettative, ma può anche essere costellato di sfide inaspettate e decisioni dolorose. Tra le difficoltà più complesse vi sono i casi di poliabortività, le gravidanze che si interrompono precocemente, e la scoperta di anomalie cromosomiche fetali, come le trisomie, comprese quelle a mosaico. Queste situazioni mettono a dura prova la resilienza emotiva e fisica delle persone coinvolte, richiedendo una profonda conoscenza delle opzioni mediche e del quadro normativo vigente, in particolare in Italia, dove la legge 194 del 1978 regola l'interruzione di gravidanza. Affrontare una diagnosi di trisomia, come ad esempio la trisomia 16 a mosaico, o altre alterazioni genetiche, implica una navigazione complessa tra consulenze mediche specialistiche, scelte terapeutiche delicate e un intricato sistema legale e assistenziale. Comprendere appieno questi aspetti è fondamentale per supportare le coppie in momenti così critici della loro vita riproduttiva.
Il Dramma della Poliabortività e la Rilevanza delle Anomalie Cromosomiche
Le esperienze di aborti ripetuti rappresentano un calvario per molte coppie, spesso senza una chiara spiegazione iniziale. Casi come quello di chi ha affrontato ben 5 aborti precocissimi in meno di tre anni, senza aver mai rilevato un battito cardiaco, sono purtroppo comuni. Queste interruzioni possono presentarsi in varie forme: gravidanze alla sesta o quinta settimana, ovulo cieco, o anche gravidanze chimiche o extrauterine. Talvolta, condizioni come la chiusura delle tube, per le quali si ipotizzano gravidanze tubariche fulminee, possono rendere il concepimento naturale impossibile, indirizzando le coppie verso la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

Di fronte a una storia di poliabortività, vengono intraprese indagini approfondite, incluse analisi genetiche come il cariotipo, test per la fibrosi cistica, la talassemia e tutti gli esami per la poliabortività. È emerso che condizioni come la positività alla clamidia, una volta debellata, o la mutazione del gene MTHFR in forma eterozigote, possono essere fattori concomitanti, anche se non sempre direttamente correlati agli aborti ripetuti, specialmente se le anomalie cromosomiche sono la causa principale.
Un aspetto particolarmente scioccante per chi si informa su queste tematiche è l'alta percentuale di embrioni alterati riscontrata. Infatti, un'analisi sommaria di dati reali, condotta su utenti che si sono sottoposte alla diagnosi pre-impianto (PDG) per aborto ripetuto, ha mostrato che, su un campione di embrioni analizzati, una media del 30% risultava sana, mentre il restante 70% era alterato. Questi dati, sebbene basati su calcoli personali, sono in linea con la realtà medica: la percentuale di embrioni aneuploidi è davvero molto alta, specialmente nelle donne poliabortive. È una realtà riconosciuta che tutte le donne hanno la possibilità di concepire embrioni aneuploidi, alcune più di altre, ma non si sa ancora molto sulle cause di questa differenza.
Le anomalie cromosomiche, come le trisomie, giocano un ruolo centrale in questi fallimenti riproduttivi. Sono state riscontrate diverse tipologie di trisomie in embrioni o feti abortiti: trisomia sul cromosoma 2, trisomia 4, trisomia 13, trisomia 18, trisomia 21 e trisomia 22. Spesso, queste anomalie si verificano anche quando la mappa cromosomica dei genitori, cioè il loro cariotipo, risulta perfetta. Ciò evidenzia che il problema non è sempre ereditario, ma può essere un errore casuale nella formazione dell'ovulo o dello spermatozoo.
Un caso emblematico è la trisomia 22, che di solito si trova negli aborti spontanei e nelle gravidanze evolutive solo a mosaico. Questa osservazione è cruciale per comprendere la complessità di anomalie come la trisomia 16 a mosaico. Il mosaicismo indica la presenza di due o più linee cellulari geneticamente distinte all'interno dello stesso individuo, originate da un'unica cellula zigote. Nel contesto della trisomia, significa che solo alcune cellule del feto o dell'embrione presentano un cromosoma in eccesso, mentre altre hanno un corredo cromosomico normale. La presenza a mosaico rende la prognosi e l'impatto clinico della trisomia variabile, talvolta compatibile con la vita, altre volte no, o associata a diverse gravità di malformazioni o disfunzioni.
L'età materna è un fattore significativo: più tempo passa, più aumenta la probabilità di avere concepimenti con anomalie cromosomiche. Questo rende la "rapidità" un elemento cruciale nelle decisioni riproduttive. Per le coppie che si confrontano con queste difficili realtà, la diagnosi pre-impianto emerge come una potenziale soluzione per selezionare embrioni sani.
La Diagnosi Pre-Impianto (PGD/PGS) come Via per Embrioni Sani
In presenza di una storia di aborti ripetuti o di alterazioni genetiche accertate, la domanda se sia opportuno ricorrere alla diagnosi pre-impianto (PGD) diventa pressante. Il consiglio generale è quello di considerare la PGD per aumentare le probabilità di portare a termine una gravidanza, dopo aver selezionato embrioni che consentano l'impianto di embrioni sani.

La PGD serve proprio a sapere se vi sono o meno le trisomie principali, come la 21, la 18 e la 13, prima del trasferimento embrionale. Questo tipo di analisi si inserisce nel contesto della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), specificamente nella FIVET (Fecondazione In Vitro con Embryo Transfer) o ICSI (Iniezione Intracitoplasmatica di Spermatozoi). Tuttavia, la "bellissima legge" italiana ha reso spesso necessario per le coppie doversi rivolgere all'estero per accedere a queste procedure, che comportano anche dosaggi ormonali maggiori per la stimolazione ovarica.
La prospettiva di sottoporsi a una PGD può generare apprensione, soprattutto riguardo all'efficacia e al timore di non produrre embrioni sani. Molte donne si interrogano se la stimolazione massiccia necessaria per una PDG non altererà in qualche modo il processo o non peggiorerà ulteriormente la qualità del prodotto. È vero che la possibilità che tutti gli embrioni siano patologici esiste, come evidenziato dai dati che mostrano un'alta quantità di embrioni alterati. Tuttavia, è altrettanto vero che molte coppie sono riuscite con la PGS (Screening Genetico Pre-impianto per aneuploidie) a concepire figli sani, superando queste sfide.
Per ottenere un quadro più completo, sono disponibili ulteriori approfondimenti diagnostici. Ad esempio, è possibile effettuare una FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) sul liquido seminale per avere una prima idea, sebbene sia un esame non molto preciso. Inoltre, attraverso test genetici del DNA, si può sapere se l'aneuploidia dell'embrione deriva dall'ovulo o dallo spermatozoo, un'informazione preziosa per le future scelte riproduttive.
Il percorso della PMA con PGD è quindi una strada da percorrere con consapevolezza, considerando che il tempo è una risorsa scarsa, specialmente in presenza di un aumento della probabilità di anomalie cromosomiche con l'avanzare dell'età.
L'Aborto Terapeutico in Italia: La Legge 194/1978 e le Sue Applicazioni
In Italia, l'interruzione di gravidanza è regolata dalla legge 194 del 22 maggio 1978, una normativa che, pur riconoscendo il diritto alla vita dell'embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità.
Interruzione volontaria di gravidanza (L.194/78)
La legge distingue tra l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni e quella terapeutica oltre tale termine. Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna, che lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Comunemente, l'espressione "aborto terapeutico" viene utilizzata per indicare l'interruzione praticata oltre il novantesimo giorno di gestazione, ovvero nel secondo trimestre.
Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo include situazioni come gravi anomalie genetiche o malformazioni dell’embrione o del feto, oppure gravi patologie materne (quali tumori o patologie psichiatriche).
Per accedere a qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, la donna deve rivolgersi a un medico, che può essere del consultorio o di sua fiducia. Il medico deve redigere un documento che attesti la richiesta della donna. Se l'intervento non è considerato urgente, la donna è invitata a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni, trascorsi i quali può rivolgersi a un centro autorizzato per la procedura. È importante sottolineare che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale, motivo per cui il medico deve sempre considerare l'urgenza.
Le cause che possono giustificare un aborto terapeutico sono diverse e includono: patologie materne gravi (come grave gestosi, cardiopatie, diabete non compensato, tumori), rischio di ripercussioni psichiche importanti per la madre, distacco di placenta, rottura del sacco amniotico con infezione, e, in particolare, gravi malformazioni fetali, problemi neurologici, anomalie cromosomiche (come le trisomie) e disordini metabolici del bambino. In questi casi, i processi patologici devono essere accertati e certificati da un medico del servizio ostetrico, che può avvalersi di indagini specifiche (ecografie, risonanze, villocentesi, amniocentesi) e consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra).
La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico in senso assoluto, ma l'articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico debba mettere in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Per questo motivo, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane. Praticamente, è quasi impossibile reperire in Italia centri che pratichino interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono spesso costrette a rivolgersi all’estero per abortire.
Percorso Diagnostico e Metodologie di Interruzione di Gravidanza Terapeutica
L'iter per l'aborto terapeutico inizia con un accurato percorso diagnostico. Come già menzionato, per accertare i processi patologici, il medico si avvale di tecniche avanzate come l'ecografia, anche di secondo livello, l'amniocentesi e la villocentesi. È fondamentale ottenere un referto chiaro sul caso e sulla prognosi, spesso con il supporto di consulenze specialistiche, come quelle dei genetisti.

Una delle maggiori difficoltà nell'accesso all'interruzione di gravidanza in Italia è rappresentata dall'obiezione di coscienza. Per motivi etici e deontologici, una significativa percentuale di personale sanitario (ginecologi, ostetriche, infermieri) si rifiuta di partecipare alla procedura. Si stima che in Italia, 7 medici su 10 siano obiettori, con punte in alcune zone che raggiungono l'80-90%. Questa realtà, sebbene tutelata dalla legge, complica notevolmente il reperimento di strutture e professionisti disposti a eseguire l'intervento. Per affrontare questa situazione, è necessario trovare un ospedale o un consultorio dove operi un ginecologo ospedaliero non obiettore che esegua l'aborto terapeutico, o chiedere al proprio ginecologo di fiducia di indirizzarti a tale professionista.
Le metodologie per l'interruzione di gravidanza variano a seconda dell'epoca gestazionale. Fino alla 15esima o 16esima settimana, si procede generalmente con lo svuotamento strumentale dell'utero. Questo può avvenire tramite isterosuzione, un'aspirazione del contenuto della camera gestazionale con un'apposita cannula, o tramite raschiamento, che comporta una revisione della cavità uterina. Entrambe le tecniche sono chirurgiche e solitamente prevedono il ricovero in day-hospital, con anestesia locale o generale. Il raschiamento, tuttavia, è gravato da maggiori complicazioni e dovrebbe essere eseguito solo in casi particolari.
Per le gravidanze più avanzate, oltre la 16esima settimana, la procedura prevede l'induzione del travaglio, che conduce a un parto vero e proprio. Questo viene solitamente ottenuto attraverso la somministrazione di farmaci. Il protocollo più comune consiste nell'uso di prostaglandine per via vaginale, somministrate nell'arco di 12 ore. Un altro protocollo, attualmente possibile in Italia, prevede la somministrazione di una o tre compresse di Mifegyne (più conosciuta come RU486), seguita a distanza di 72 ore dalla somministrazione di prostaglandine (Cytotec o Misoone) per via sub-linguale, ogni 3 ore per un massimo di 5 volte. Sebbene la pillola RU486 sia generalmente utilizzata per l'aborto farmacologico entro la settima settimana di gravidanza, in questi protocolli per l'aborto terapeutico più avanzato serve a preparare l'utero all'azione delle prostaglandine. Durante l'induzione, il travaglio, pur essendo meno intenso e più breve di un parto a termine, può essere doloroso. È fondamentale che venga fornita un'adeguata terapia antidolorifica, come l'epidurale o altri analgesici per via endovenosa, poiché l'analgesia è un diritto e l'obiezione di coscienza non si applica alla gestione del dolore.
In alcuni casi specifici, per interruzioni volontarie di gravidanza dopo i primi 90 giorni e in ambiente ospedaliero, si può procedere sotto guida ecografica con un'iniezione intracardiaca nel feto di una sostanza che determina l'arresto cardiaco. Dopo tale iniezione, la paziente, avendo una diagnosi di morte endouterina del feto, può ricoverarsi in qualsiasi ospedale che disponga di un reparto di ostetricia e ginecologia, il quale sarà obbligato all'assistenza. Successivamente, se il travaglio non inizia spontaneamente, si procede con la somministrazione di farmaci seguendo i protocolli menzionati. Il taglio cesareo, in queste epoche gestazionali, è generalmente evitato per i rischi che comporta, prediligendo l'induzione farmacologica.
Dopo l'espulsione del feto, l'operatore può ritenere opportuno eseguire una revisione della cavità uterina, un raschiamento, per assicurarsi che non siano rimasti residui placentari. È essenziale il riposo e il monitoraggio post-procedura.
Superare il Trauma e Riprendere il Percorso Riproduttivo
Un'esperienza come l'aborto terapeutico può avere ripercussioni devastanti sulla psiche della paziente. Non è raro che si sviluppino sensazioni e sentimenti estremamente negativi: sensi di colpa, frustrazione, senso di inadeguatezza e di incapacità nel proseguire la gravidanza, in particolare quando questa era stata fortemente desiderata. Si tratta di un lutto che richiede tempo per essere elaborato.

Per questo motivo, l'appoggio, la comprensione e il sostegno del partner, della famiglia e dello stesso personale sanitario risultano essere fondamentali. Spesso è molto utile un sostegno di tipo psicologico: chiedere aiuto senza vergogna è un passo cruciale per elaborare il trauma e riprendere in mano la propria vita emotiva. È molto peggio cercare di fare da sole quando invece uno specialista può dare un valido aiuto.
Dal punto di vista fisico, dopo un aborto terapeutico le mestruazioni tornano dopo circa 30-40 giorni, analogamente al capoparto. È consigliabile consultare il proprio ginecologo per determinare il momento più opportuno per riprendere la ricerca di una nuova gravidanza. Generalmente, si suggerisce di attendere almeno un paio di cicli mestruali dopo un'IVG e almeno 5-6 mesi dopo un'ITG, per permettere all'utero di recuperare completamente. Se sul feto è stata eseguita l'autopsia, è prudente attendere l'esito per verificare la presenza di eventuali problematiche risolvibili prima di ricominciare ad avere rapporti non protetti.
È importante sottolineare che l'interruzione di gravidanza, di per sé, non compromette la fertilità della donna. Tuttavia, in alcuni casi, dopo un raschiamento, possono crearsi aderenze che obliterano la cavità uterina, una condizione nota come sindrome di Asherman. Per prevenire complicazioni, è molto importante che la paziente rispetti le indicazioni fornite dal medico circa i comportamenti da seguire dopo l'esecuzione dell'aborto terapeutico, inclusa un'accurata igiene intima e l'evitare rapporti sessuali per almeno quaranta giorni. Se il sanguinamento è persistente o compare febbre, è bene rivolgersi al pronto soccorso ginecologico di zona.
Le Criticità della Legge 194 e l'Impegno per la Tutela dei Diritti
Dopo oltre 40 anni dalla sua approvazione, la Legge 194 ha mostrato inadeguatezze nel testo e nella sua applicazione, da cui originano ingiustizie inaccettabili che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte le donne il diritto alla salute e all'autodeterminazione.

Una delle principali criticità riguarda l'applicazione degli articoli 6 e 7. Nel caso in cui venga fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vita autonoma (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Questo accade perché in Italia, oltre quell'epoca gestazionale, il medico che esegue l'aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto. Non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico sarebbe tenuto a rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità e al trauma psicologico per la donna e la coppia. Per convenzione, si è fissato come limite massimo di inizio di interruzione l’epoca gestazionale di 23 settimane e 6 giorni, un limite che appare ingiustificato nei casi di anomalie incompatibili con la vita, come l'agenesia renale bilaterale e l'anencefalia.
Anche il limite del novantesimo giorno per l'aborto "on demand", basato sull'autonoma valutazione della donna, è causa di ingiustizie. Questo limite è stabilito esclusivamente dalla "fantasia del legislatore", in quanto lo sviluppo intrauterino è un continuum, e un punto di interruzione può essere definito solo con il raggiungimento della viability. Di conseguenza, le donne che arrivassero tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7, dovrebbero recarsi all'estero per interromperla. Il periodo di “riflessione” di 7 giorni, previsto dall'articolo 5, aggiunge un ulteriore ostacolo, rallentando un processo in cui il tempo è spesso cruciale.
L'obiezione di coscienza, regolata dall'articolo 9, pur essendo un diritto del personale sanitario, è spesso applicata in modo tale da impedire o rendere estremamente difficile l'accesso all'interruzione di gravidanza. La legge sottolinea che la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura, ma nella pratica questo non avviene sempre. L'estensione del diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie amplifica ulteriormente il problema.
L'Associazione Luca Coscioni si batte attivamente per garantire a tutte e tutti pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi. L'associazione offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge e contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Si impegna per: garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica; applicare pienamente l'articolo 9; definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza; garantire informazioni sui medici obiettori e non obiettori; e vigilare sull'applicazione dell'articolo 15, che impone l'obbligo di aggiornamento del personale sanitario sulle cure e sulla contraccezione. L'associazione si batte inoltre per la modifica degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9, ritenuti i più critici per un'effettiva tutela dei diritti delle donne.
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