I Limiti Temporali dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza nella Legge Italiana: Una Guida Completa

L'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia è un diritto regolato dalla legge 194 del 22 maggio 1978, una normativa fondamentale che ha segnato un passo importante nella tutela della salute riproduttiva delle donne. Questa legge, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La legge 194/78, intitolata “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Nel rispetto della libertà e della dignità della donna, il percorso previsto nei consultori è orientato all’umanizzazione del rapporto tra la donna e il personale sanitario e alla trasparenza in tutte le fasi del percorso assistenziale. La privacy della donna che ricorre all’IVG è garantita per legge; tutti gli operatori sociosanitari con cui la donna verrà in contatto sono tenuti al segreto professionale.

Una donna che consulta un medico in un consultorio

I Limiti Temporali per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza

La legge italiana stabilisce precisi limiti temporali entro cui è possibile richiedere e ottenere un'interruzione volontaria di gravidanza, distinguendo tra il primo trimestre e le fasi successive.

Entro i Primi 90 Giorni: La Scelta Autonoma della Donna

L'articolo 4 della legge 194/78 recita che per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Entro i primi 90 giorni di gestazione, ossia fino a 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione, l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna. La donna lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Questo periodo è considerato il primo trimestre di gravidanza. In questa fase, le motivazioni possono essere di varia natura, non solo mediche, ma anche legate alle condizioni economiche, sociali o familiari della donna, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento.

Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio PUBBLICO, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento. L'IVG avviene all’interno delle strutture sanitarie pubbliche.

Oltre il Novantesimo Giorno: Casi di Grave Pericolo

Dopo il novantesimo giorno, ovvero da 13 settimane contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione, l’aborto è ammesso solo in casi specifici e restrittivi. L'interruzione volontaria di gravidanza può essere praticata dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e/o quando siano accertati processi patologici relativi al nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (articolo 6 legge 194/78). In questi casi, un medico deve rilevare e certificare che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica.

Esempi di tali gravi condizioni includono gravi anomalie genetiche o malformazioni dell’embrione o del feto, oppure gravi patologie materne come tumori, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza (come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo) o patologie psichiatriche che la gravidanza potrebbe aggravare pericolosamente. L'aborto terapeutico deve avvenire prima dei tre mesi dal presunto concepimento ma, superato il primo trimestre di gravidanza, la legge consente ancora 180 giorni per l’interruzione su indicazione medica per grave pericolo per la vita della gestante o per grave pericolo per la sua salute fisica o psichica.

Il Percorso per Accedere all'IVG: Documentazione e Tempi

Sia prima sia dopo il novantesimo giorno, per accedere all’interruzione di gravidanza (IVG) la donna deve intraprendere un percorso ben definito che inizia con la consultazione di un medico.

Il Ruolo del Medico e del Consultorio

La donna deve rivolgersi a un medico, che può essere del consultorio o anche un medico di sua fiducia. È fondamentale che il medico rediga un documento attestante la richiesta della donna. Questo documento è indispensabile per accedere all’IVG. L’equipe del Consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.

Durante il colloquio il ginecologo e tutto il personale dedicato illustreranno le diverse possibilità, qualora ci siano, per poter intraprendere un percorso alternativo a quello dell’interruzione. Il personale del Consultorio Familiare, dopo avere riscontrato la conformità della certificazione alla L. 194/78, fornirà anche le informazioni indispensabili per accedere alle prestazioni fornite dai centri ospedalieri dedicati. Se la donna decide di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, viene effettuato almeno un colloquio e vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle procedure, descrivendo anche i due possibili percorsi: farmacologico o chirurgico. Anche se la norma non prevede espressamente l'obbligo della diagnosi ecografica di gravidanza, alla luce delle attuali evidenze scientifiche è consigliabile eseguire sempre il controllo ecografico prima di procedere all'IVG.

Il Periodo di Riflessione Obbligatorio

Nel caso in cui il medico non consideri urgente l’intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per effettuare l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, presso una delle sedi autorizzate. Questo intervallo è previsto dalla legge per consentire alla donna un ripensamento ponderato, anche se l'Associazione Luca Coscioni ha espresso critiche riguardo all'obbligatorietà di questo periodo, considerandolo una potenziale fonte di ingiustizia.

È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. In condizioni di urgenza, il medico informa la donna circa la possibilità di presentarsi immediatamente presso le strutture autorizzate all’intervento, con il certificato emesso.

Schema del percorso per l'IVG in Italia

L'Interruzione Volontaria di Gravidanza "Terapeutica": Chiarimenti e Prassi

La legge 194 del 1978 stabilisce che tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono in un certo senso “terapeutiche”, poiché l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito “terapeutico” l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione, ovvero nel secondo trimestre di gravidanza.

Definizione e Ambiti di Applicazione

La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7. L’aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. È inoltre permesso quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi includono gravi patologie della donna, sia fisiche (ad esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo) sia psichiche. Altre condizioni sono malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna.

Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini, come ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi, nonché di consulenze specialistiche con genetisti, radiologi o psichiatri. Secondo l’articolo 7, i processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico o da una medica del servizio ostetrico. Una volta fatta una diagnosi (ecografica o genetica), è importante farsi rilasciare una consulenza chiara, ossia un referto sul caso e sulla prognosi.

Limiti Oltre la 22a-24a Settimana: Una Questione Critica

La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero, cioè attorno alle 22-24 settimane, il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Questo è un punto di cruciale importanza. La legge non precisa un tempo massimo fino a quando si può abortire. Dal momento che negli anni è aumentata la possibilità di vita autonoma del feto, in alcuni ospedali si assiste al tentativo di rianimare un feto patologico da parte di alcuni neonatologi, con gravi conseguenze sulla psiche della persona interessata che ha deciso di interrompere la gravidanza. Per convenzione, si è fissato come limite massimo di inizio di interruzione l’epoca gestazionale di 23 settimane e 6 giorni. Questo limite non appare giustificato nei casi di anomalie incompatibili con la vita, come l’agenesia renale bilaterale e l’anencefalia.

Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire. La legge italiana consente l'IVG oltre i 90 giorni solo in caso di grave rischio per la salute materna o in caso di gravi malformazioni fetali documentate. Tale procedura viene eseguita fino alla 22° settimana di gravidanza presso L'Ospedale S.

Aborto farmacologico: cos'è la pillola RU-486

Metodologie per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza

L'aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. Entrambi i metodi sono efficaci e sicuri, ma la scelta dipende dall'epoca gestazionale e dalle condizioni della donna.

L'Aborto Farmacologico (RU486)

L’IVG farmacologica può essere praticata fino al 63° giorno, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione (9 settimane compiute di età gestazionale). Secondo le “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” emanate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2020, può essere eseguita presso gli ospedali e le case di cura autorizzate in regime di Day Hospital, nonché presso i consultori e le strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalla Regione, in regime ambulatoriale, funzionalmente collegate all’ospedale.

Per l’aborto farmacologico si utilizzano due farmaci: il mifepristone, più noto come RU486 o Mifegyne, e una prostaglandina, il misoprostolo (Cytotec o Misoone). È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. Il protocollo più comune consiste nella somministrazione da una a 3 compresse di Mifegyne, seguita a distanza di 72 ore dalla somministrazione di prostaglandine per via sub-linguale, ogni 3 ore per un massimo di 5 volte.

Nella prima fase si assume un farmaco (Mifepristone) che interrompe la gravidanza, contrastando l’azione dell’ormone progesterone. Successivamente, per la precisione dopo 48 ore, si passa al secondo farmaco, un analogo delle prostaglandine, che agisce sull’utero preparato dal mifepristone e facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. Dopo aver intrapreso il protocollo, si attende che l’utero cominci a contrarsi ed insorga un piccolo travaglio di parto. Questo non vuol dire che la donna sarà in travaglio per 12 ore. Tutto è relativo alla grandezza dell’utero. Cioè non sarà mai come un travaglio che insorge alla 40esima settimana, ma sarà un travaglio molto più breve e decisamente meno intenso. Durante le contrazioni, in accordo con gli anestesisti, è possibile eseguire una adeguata terapia antidolorifica. Si ribadisce che l’analgesia per il dolore è doverosa, indipendentemente dalla causa che provoca il dolore e che su questo argomento non ha nessuna ragione di esistere l’obiezione di coscienza in quanto l’analgesia non determina l’aborto.

In alcune regioni d’Italia, dopo la prima assunzione di Mifegyne in regime di Day Hospital, la donna può tornare a casa in attesa del secondo rientro nella struttura ospedaliera, questa volta in regime di ricovero. Nel 98% dei casi l'aborto avviene nel giro di 3-6 ore. Dopodiché la donna viene dimessa. Dopo circa due settimane viene effettuato un nuovo test di gravidanza, con il dosaggio della betaHCG e, sulla base del risultato, il medico giudicherà la procedura conclusa oppure procederà ad un controllo clinico ed eventualmente ecografico.

L'Aborto Chirurgico

Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital, o day surgery, dove tutte le prestazioni vengono svolte nella stessa giornata. Se la gravidanza ha superato i 49 giorni la scelta dell’aborto chirurgico diventa invece l’unica alternativa, per quelle gravidanze che non rientrano più nel limite massimo per l'IVG farmacologica.

L'intervento chirurgico comporta un ricovero in day hospital. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. L’aborto chirurgico consiste nell’aspirazione della gravidanza dalla cavità uterina, solitamente preceduta dalla dilatazione del collo uterino. In fase pre-operatoria può essere necessaria la somministrazione di farmaci per preparare il collo dell’utero alla dilatazione, rendendo più agevole la successiva fase chirurgica. Per l’anestesia saranno richiesti gli esami del sangue, un elettrocardiogramma ed una visita del medico anestesista, e il gruppo sanguigno da eseguire solo se non documentato. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. La paziente generalmente viene trasferita in sala operatoria quando vi è una dilatazione completa del collo uterino. Al momento dell’espulsione, se la donna lo desidera e se nella struttura è possibile, si può effettuare un’anestesia generale. Dopo aver prestato assistenza all’espulsione del feto, l’operatore può ritenere opportuno eseguire una revisione della cavità uterina (raschiamento).

Confronto tra aborto farmacologico e chirurgico

Procedure in Casi Speciali e Dopo il 90° Giorno

In alcuni casi, per effettuare un’interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni, si procede in ambiente ospedaliero e sotto guida ecografica con un’iniezione intracardiaca nel feto di una sostanza che determina l’arresto cardiaco. Dopo tale iniezione, la paziente può decidere di ricoverarsi in qualsiasi ospedale. Infatti la diagnosi a questo punto è di morte endouterina del feto e qualsiasi ospedale con un reparto di ostetricia e ginecologia è obbligato al ricovero e all’assistenza. Una volta ricoverata, la donna viene osservata, e se non inizia spontaneamente un travaglio si procede con la somministrazione di farmaci seguendo uno dei protocolli menzionati. Un taglio cesareo in questa epoca di gravidanza può essere molto rischioso e invasivo, di conseguenza si predilige sempre un’induzione farmacologica del travaglio. La donna dovrà riposare per 24 ore, poiché non si possono somministrare ulteriori farmaci di questo tipo nelle successive 24 ore.

Accesso all'IVG per Minorenni e Donne con Infermità Mentale

La legge 194/78 prevede procedure specifiche per le donne minorenni e per quelle interdette per infermità mentale, garantendo la tutela dei loro diritti e la massima riservatezza.

Il Consenso per le Minorenni

Se sei minorenne e puoi parlare con i tuoi genitori essi ti devono accompagnare dal medico e firmare con te il certificato previsto. Se invece non puoi o non vuoi parlare con loro la cosa migliore è che tu ti rivolga al consultorio più vicino. Per le donne minorenni, l’interruzione volontaria di gravidanza può essere richiesta, previo consenso dei genitori. Se hai meno di diciotto anni per l’IVG è necessario l’assenso di tutte e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Se ne hai già parlato con i tuoi genitori puoi recarti con loro al Consultorio altrimenti gli Operatori del Consultorio ti aiuteranno a coinvolgerli. È necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori anche se legalmente separati.

In caso di minori si possono verificare tre situazioni, ognuna delle quali prevede un percorso specifico:

  1. Minorenni con autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela: Il medico firma e consegna la documentazione con la quale la minore, accompagnata dai genitori o da chi esercita la tutela, può presentarsi presso le strutture autorizzate per effettuare l’intervento.
  2. Minorenni che chiedono di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale (articolo 12 comma 2): Il medico redige il certificato che attesta l’urgenza e la dichiarazione della volontà della minore di non coinvolgere i genitori o di chi esercita la tutela genitoriale, quindi scrive una relazione medica per il Giudice Tutelare (G.T.) indicando l’epoca gestazionale. Il consultorio organizza uno o più colloqui di approfondimento con la minore ed entro 7 giorni (se non c’è urgenza), nel più breve tempo possibile (in caso di urgenza) rilascia una relazione con le informazioni relative al contesto sociale e un’analisi sulle motivazioni che spingono la minore a non coinvolgere i genitori o chi ne esercita la tutela ed esprime il parere del servizio. L’equipe del Consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.
  3. Minorenni i cui genitori o chi esercita la tutela si rifiutino di dare il proprio consenso o non siano d’accordo tra di loro (art. 12 comma secondo): In tale situazione la procedura coincide con quella descritta al punto precedente e prevede l’udienza presso il Giudice Tutelare.

Illustrazione di un consultorio familiare

Il Caso delle Donne Interdette (Art. 13)

La legge 194/78 all’articolo 13 recita che se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa, nonché il parere del tutore se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

La Situazione Attuale e le Criticità della Legge 194

Dopo oltre 40 anni dalla sua promulgazione, la legge 194/78 ha mostrato sia i suoi meriti sia le sue criticità, sollevando dibattiti e richiedendo interventi per garantire una sua piena e uniforme applicazione.

Statistiche e Applicazione della Legge

In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.

Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine Mai Dati, consultabile sul sito dell'Associazione Luca Coscioni.

Le Inadeguatezze Strutturali della Legge

Inoltre, dopo oltre 40 anni, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione.

La principale criticità riguarda gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto. Non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità. Questo scenario è fonte di grande sofferenza psicologica per la donna.

Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.

Aborto farmacologico: cos'è la pillola RU-486

L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo all'Accesso

Un tema centrale e controverso nell'applicazione della Legge 194 è l'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario. Questo diritto, pur riconosciuto dalla legge, può avere un impatto significativo sull'effettivo accesso all'IVG per le donne.

Diritto del Personale Sanitario e Garanzia del Servizio

L’articolo 9 della legge 194 regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. La legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura. Questo significa che, nonostante la possibilità per i singoli professionisti di rifiutarsi di partecipare all'IVG per motivi etici o religiosi, il servizio sanitario pubblico deve comunque assicurare che la prestazione sia erogata.

Tuttavia, il problema dell'obiezione di coscienza è una questione complessa che spesso genera difficoltà nell'accesso. Devi trovare un ospedale dove lavori un ginecologo ospedaliero non obiettore che faccia l’aborto terapeutico. Se il tuo ginecologo ti dice che nell’ospedale dove lavora non si fanno, vuol dire che è obiettore, poiché per fare un aborto terapeutico non c’è bisogno di strutture o attrezzature particolari, ma solo di un ginecologo che lo attui. Chiedigli di indirizzarti ad un ginecologo non obiettore e recati al più presto da lui a presentargli il tuo caso. Sarà lui poi a seguirti in questo iter, ma ricordati che i ginecologi non obiettori non si limitano a fare solo gli aborti in ospedale.

Conseguenze e Proposte di Modifica

L'ampia diffusione dell'obiezione di coscienza in molte regioni italiane ha portato a una situazione in cui l'accesso all'IVG farmacologica non è garantito in modo uniforme. L'Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica.

Inoltre, l'Associazione propone di definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza, e di garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore. Si vigila e si garantisce l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui l'Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

Il Supporto alla Donna: Prima, Durante e Dopo l'IVG

Un'interruzione di gravidanza, seppur volontaria, può avere un certo impatto sulla vita della donna e sulla sua sfera psicologica e sociale. Difatti, è possibile che la decisione di ricorrere all'aborto possa avere conseguenze psicologiche, esponendo la donna alla sperimentazione di sentimenti contrastanti e alterazioni dell'umore. Per questo, è cruciale un supporto completo e attento in tutte le fasi del percorso.

Counselling e Accoglienza

Alla luce di quanto appena detto, appare chiaro come non sia importante solo il supporto medico e sanitario fornito prima, durante e dopo l’interruzione di gravidanza, ma quanto lo sia anche il supporto psicologico alla donna.

Il percorso inizia con l’accoglienza della donna. Viene fissato un primo colloquio con un componente dell’equipe multidisciplinare. In questa prima fase si offre alla donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge. Nel corso della prima consultazione la donna viene informata, utilizzando anche materiale scritto, su: possibili alternative all'IVG; metodiche disponibili (farmacologica o chirurgica); vantaggi e svantaggi di ciascun metodo; gestione del dolore; possibili complicanze; follow up e contraccezione.

Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza della donna minorenne e all’accompagnamento alla scelta. L’accoglienza della donna in questa prima fase, che consiste in un primo colloquio con un operatore dell’equipe multidisciplinare, offre alla giovane donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza, esaminando con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, le possibili soluzioni dei problemi proposti, aiutandola a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, mettendola in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, e promuovendo ogni opportuno intervento atto a sostenerla.

Le donne italiane o straniere possono telefonare o presentarsi direttamente al consultorio familiare ed è garantita la massima riservatezza in tutte le fasi del percorso assistenziale (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Per le donne che non parlano la lingua italiana è garantito l’intervento del mediatore culturale per consentire loro di sottoscrivere un consenso informato, completo e veritiero e avere un supporto nella comunicazione durante tutte le fasi della procedura. Le donne straniere che non siano in possesso della tessera sanitaria o del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) vengono indirizzate al PUA (Punto Unico di Accesso della ASL) o presso gli uffici competenti del territorio per il rilascio di questi documenti. Particolari percorsi assistenziali vengono dedicati alle donne minorenni e alle donne che vivono in condizioni di isolamento e/o fragilità personale e del contesto di provenienza.

Prevenzione e Contraccezione Post-IVG

In entrambi i casi, al momento della dimissione, viene consigliata una terapia estroprogestinica (pillola contraccettiva), con la duplice finalità di prevenire eventuali recidive e favorire un regolare ripristino del ciclo mestruale. Inoltre è previsto un controllo clinico ed ecografico dopo 2 settimane dell'IVG. Il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l’IVG. È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione che nei due anni successivi all’IVG è gratuita per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate in Toscana, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane.

In linea generale, l'esecuzione di un aborto volontario non dovrebbe pregiudicare la possibilità di avere figli in futuro, quindi, non dovrebbe avere effetti sulla fertilità. Tuttavia, si segnala che alcuni autori suggeriscono una possibile connessione fra l'aborto e alcuni problemi riscontrati in un'eventuale successiva gravidanza, quali ad esempio sanguinamento durante la gestazione, problemi connessi alla placenta, parto prematuro. Ad ogni modo, se si desidera una gravidanza dopo aver effettuato un'interruzione volontaria di gravidanza, è bene parlarne con il proprio medico o il proprio ginecologo.

Infografica sui metodi contraccettivi post-IVG

L'Impegno dell'Associazione Luca Coscioni per i Diritti Riproduttivi

L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto.

L’Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare l’associazione a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.

L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
  • Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità:

  • Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, basato sull’autonoma valutazione della donna.
  • Articolo 5, che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
  • Articoli 6 e 7, che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico.
  • Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

È il vero spirito della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la ratio - cioè l’obiettivo - che traspare da tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso degli anni: consentire il diritto all'IVG nella misura in cui un bene giuridico costituzionalmente sancito si pone in insanabile contrasto con un altro di pari valore: il diritto alla vita del concepito e quello alla salute fisica e psichica della gestante.

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