L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) rappresenta, nel panorama giuridico e sanitario italiano, un tema complesso in cui si intrecciano diritti individuali inviolabili, libertà di coscienza e obblighi di servizio pubblico. La disciplina di riferimento è costituita dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194, che si pone l’obiettivo primario della tutela sociale della maternità e della prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari, garantendo al contempo l’accesso sicuro e gratuito all’IVG.

Il quadro normativo: la Legge 194/78 e la sua interpretazione costituzionale
La Legge 194/78 garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Essa descrive con chiarezza le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza: esame delle possibili soluzioni dei problemi proposti, aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza, certificazione e invito a soprassedere per sette giorni in assenza di urgenza, sia entro che oltre i primi 90 giorni di gravidanza.
Recentemente, la giurisprudenza ha affrontato il delicato equilibrio tra l’organizzazione sanitaria e l’obiezione di coscienza. È costituzionalmente legittima, in quanto suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione, la disposizione regionale che impone alle aziende sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza mediante l’utilizzo delle ordinarie procedure di reclutamento e degli strumenti organizzativi previsti dall’ordinamento, purché essa non sia intesa nel senso di introdurre concorsi pubblici riservati ai soli non obiettori di coscienza né di prevedere requisiti di accesso discriminatori fondati sulle convinzioni morali del personale sanitario, in coerenza con l’art. 9 della legge n. 194/1978.
L’obiezione di coscienza del personale sanitario
Le donne hanno la libertà di scegliere di interrompere la propria gravidanza, ma allo stesso tempo medici e professionisti sanitari possono opporsi alla pratica dell’aborto, attraverso l’obiezione di coscienza. L’obiezione riguarda quegli atti che sono finalizzati ad interrompere la gravidanza. Riguardano cioè solo il/la ginecologo/a che inizia a prescriverti la terapia per interrompere la gravidanza.
Tuttavia, l’esercizio di tale diritto incontra limiti precisi. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. Non esiste, in Italia, una norma che regoli la presenza in pari percentuali, all’interno di una stessa struttura, di medici obiettori e non, ma l’art. 9 comma 4 della legge 194 specifica che “gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste”.
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Criticità nell'applicazione della legge e impatto sul servizio
In Italia, la Legge 194/1978 garantisce l’accesso sicuro e gratuito all’IVG, ma la sua applicazione è spesso ostacolata dall’elevato numero di obiettori di coscienza, che in alcune regioni supera l’80%. Ciò può limitare l’accesso al servizio e generare tempi di attesa incompatibili con i limiti previsti dalla legge. Molte donne riportano inoltre esperienze di stigmatizzazione o di scarsa sensibilità da parte del personale sanitario e l’imposizione di pratiche non necessarie, che possono configurare forme di pressione morale.
L’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario può ripercuotersi sia sulle donne che, in alcune strutture, possono vedersi negata la possibilità di ricorrere ad un’interruzione volontaria di gravidanza, sia sugli operatori sanitari non obiettori, per i quali il carico di lavoro aumenta. Risulta quindi particolare che, tuttora, ci siano così tanti operatori sanitari obiettori di coscienza quando si affronta il tema della sicurezza e della salute fisica e mentale di una donna.
Le tecniche di interruzione: metodo farmacologico e chirurgico
Esistono due tecniche per eseguire un’interruzione volontaria di gravidanza: il metodo farmacologico e il metodo chirurgico. L’IVG farmacologica può essere praticata fino al 63° giorno, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione (9 settimane compiute di età gestazionale). La procedura si basa sull’assunzione di due farmaci: il primo giorno si somministra il Mifepristone (RU486), che contrasta l’azione del progesterone; dopo 48 ore viene assunto il secondo farmaco, il misoprostolo, che determina il distacco e l’espulsione della gravidanza.
L’intervento chirurgico, invece, comporta un ricovero in day hospital. L'intervento, effettuato in anestesia locale o in alcuni casi generale, avviene in sala operatoria. L’aborto chirurgico consiste nell’aspirazione della gravidanza dalla cavità uterina, solitamente preceduta dalla dilatazione del collo uterino. Contestualmente all’intervento è possibile richiedere, per la contraccezione, l’inserimento della spirale o dell’impianto sottocutaneo.

Il ruolo dei Consultori Familiari e il supporto alle donne
In questo scenario appare fondamentale il contributo dei Consultori Familiari e, di conseguenza, delle ostetriche/i, il principale professionista sanitario che vi opera. I Consultori, infatti, offrono un percorso di presa in carico e accompagnamento delle donne che richiedono l’IVG che include il counselling prima della procedura, il rilascio del documento/certificato per l’IVG e il counselling contraccettivo post IVG.
Questi numeri ci fanno comprendere il valore del counselling offerto nei consultori che centra appieno il suo obiettivo, ovvero “rimuovere le cause che indurrebbero una donna all’interruzione della gravidanza”, principio sancito dall’art. 5 della legge 194/78. Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza della donna minorenne e all’accompagnamento alla scelta. In caso di minori si possono verificare tre situazioni, ognuna delle quali prevede un percorso specifico che può coinvolgere l’autorizzazione dei genitori o, in caso di disaccordo o volontà di non coinvolgimento, l’intervento del Giudice Tutelare.
Garanzie per la donna e responsabilità della struttura
Non ti impressionare se si giustificano dicendo che non ci sono ginecologi non obiettori: questa è una mancanza che riguarda la struttura e che non deve ricadere sulla paziente, poiché come recita l’art. 9 tutti gli ospedali debbono erogare il servizio. Nel caso in cui uno o più dei diritti elencati negli articoli sopra riportati non venissero rispettati, è possibile portare a mano una diffida alla direzione generale e alla direzione sanitaria del presidio in cui ci si è recate.
Il diritto della donna all’interruzione volontaria di gravidanza deve essere rispettato anche nelle strutture dove medici e operatori sanitari sono tutti obiettori di coscienza. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. La privacy della donna che ricorre all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è garantita per legge; tutti gli operatori sociosanitari con cui la donna verrà in contatto sono tenuti al segreto professionale.
Evoluzione dei dati e prospettive future
L’ultimo rapporto del Ministero della Salute evidenzia una diminuzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza dal 1982, primo anno in cui sono stati raccolti dei dati ufficiali, al 2018, data dell’analisi più recente. Siamo passati dalle oltre 230 mila interruzioni negli anni ’80 alle attuali 76 mila. Dati che dimostrano un netto calo anche se valutati in base al numero di gravidanze portate a termine: dai 380 aborti dell’82 si è arrivati a 173 interruzioni nel 2018 ogni mille bambini nati vivi.
Maggiore consapevolezza e diffusione dei metodi contraccettivi sono tra i principali motivi che hanno indotto ad un calo degli aborti. Non solo pillole, preservativi ed altri dispositivi, ma anche la sempre più diffusa contraccezione di emergenza. La legalizzazione dell’aborto, un accesso maggiore alla contraccezione e ai consultori familiari, infatti, hanno permesso alle donne italiane, da un lato di prevenire le gravidanze indesiderate, dall’altro di tutelare la propria salute psicofisica. La legge 194 ha avuto un duplice effetto positivo: non solo gli aborti sono usciti dalla clandestinità, ma sono anche diminuiti, passando dai 234mila del 1983 (anno record) ai 66.400 nel 2020.