Il Femminicidio di Donne Incinte: Analisi Giuridica, Culturale e Prospettive di Riforma

Il fenomeno del femminicidio, e in particolare la sua declinazione più efferata - l’uccisione di una donna in stato di gravidanza - rappresenta una delle sfide più complesse per l’ordinamento giuridico contemporaneo. Questo articolo analizza le cause profonde, le implicazioni penali e il dibattito sulla necessità di una riforma normativa, partendo dalla premessa che tali atti non sono semplici omicidi, ma l’apice di relazioni di potere strutturalmente discriminatorie.

rappresentazione stilizzata della violenza di genere e della giustizia

1. Il femminicidio come atto discriminatorio e non mera violenza di genere

Il disegno di legge che introduce nel codice penale l'art. 577-bis, dedicato al delitto di femminicidio, rappresenta un passaggio epocale per l'ordinamento giuridico italiano perché interrompe la pratica interpretativa di invisibilizzazione delle donne e della violenza che su di esse viene agita “in quanto donne”. Se fossero uomini, nelle stesse condizioni di fatto, non verrebbero sottoposte a maltrattamenti, abusi sessuali, persecuzioni, umiliazioni, manipolazioni. Viene, dunque, spezzata la falsa neutralità del diritto penale; viene indicata, in termini chiari, la struttura culturale e discriminatoria in cui si sviluppa la violenza contro le donne con applicazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione e delle fonti sovranazionali.

La norma definisce il femminicidio come l'uccisione di una donna "quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".

2. Il dibattito sulla costituzionalità e la falsa neutralità del diritto

L'introduzione dell'art. 577-bis cod. pen. attua gli obblighi sovranazionali derivanti da fonti vincolanti per l’Italia. La neutralità del diritto, spesso invocata, agisce in realtà come uno strumento che conferisce al dominio maschile le apparenze della legittimità. Vedere la disuguaglianza sessuale e la discriminazione quotidiana che vivono le donne in ogni contesto è il presupposto per contrastarla. Il diritto penale ha il potere di "nominazione": dare un nome giuridico al femminicidio significa riconoscerne la matrice discriminatoria e fornire agli operatori gli strumenti interpretativi per decrittarlo correttamente.

L’obiettivo della legge sul femminicidio non è quello di garantire situazioni identiche, ma di creare le condizioni effettive per permettere alle donne la piena espressione delle loro potenzialità, oggi negate dalla pratica quotidiana della violenza. La Corte costituzionale spagnola, già a decorrere dal 1992, ha dimostrato che un sistema sanzionatorio differenziato non viola il principio di uguaglianza, poiché tiene conto del "surplus di disvalore" intrinseco alla violenza di genere.

Mai più violenza sulle donne. Prevenzione e buone pratiche per arginarla

3. L'obiezione sul panpenalismo e la funzione orientativa della norma

Alcune obiezioni sostengono che l’inasprimento delle pene rappresenti un eccesso di criminalizzazione. Tuttavia, la funzione del diritto penale non è solo repressione, ma anche orientamento culturale. La norma penale definisce i beni giuridici fondamentali e svolge una funzione general-preventiva, orientando i comportamenti sociali. Non si tratta di punire l’autore per la sua "colpa d'autore", ma di riconoscere che l'aggressione alla donna esprime adesione a una cultura maschilista che nega l'autonomia femminile.

4. Il caso di cronaca: Giulia Tramontano

Il caso di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, ha scosso l'opinione pubblica e sollevato questioni cruciali. L'imputato, dopo aver somministrato veleno alla vittima per mesi nel tentativo di provocare un aborto, l'ha uccisa con 37 coltellate. La Corte di Assise di Milano ha condannato Impagnatiello all'ergastolo, riconoscendo l'aggravante della crudeltà proprio in virtù dello stato di gravidanza della vittima e della consapevolezza, da parte della stessa, che insieme a lei moriva anche il figlio.

infografica sulle statistiche degli omicidi in gravidanza

5. Il dibattito legislativo: il "duplice omicidio" e la legge 194

La morte di Giulia ha generato proposte legislative volte a introdurre il "duplice omicidio" per l'uccisione di donna incinta. Tuttavia, molte associazioni femministe e giuristi mettono in guardia da tali proposte. La configurazione di un duplice omicidio rischierebbe di minare la ratio della legge 194 sull'aborto, equiparando l'interruzione di gravidanza all'omicidio. Come sottolineato dall'avvocata Ilaria Boiano di Differenza Donna, tali proposte spesso nascondono una strategia anti-choice che strumentalizza il dramma del femminicidio per limitare il diritto all'autodeterminazione delle donne.

6. La necessità di un coordinamento sistemico

Oltre al piano sanzionatorio, emerge la necessità di un coordinamento tra i vari soggetti che entrano in contatto con le vittime. È vitale investire nel personale delle forze di polizia e della magistratura, che operano spesso al limite del collasso. La passività giudiziaria, oggetto di diverse condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), deve essere superata attraverso una formazione specifica che riconosca la "prospettiva di genere" come strumento analitico per leggere la violenza di genere in ogni sua sfaccettatura.

mappa concettuale delle fasi della violenza di genere secondo la giurisprudenza

7. Il diritto penale e la prospettiva di genere

La prospettiva di genere è una visione scientifica, capace di osservare la violenza come un meccanismo che riproduce le disuguaglianze e le relazioni gerarchiche tra le persone basate sull'appartenenza sessuale. Senza questa lente interpretativa, gli operatori del diritto rischiano di incorrere in stereotipi che portano alla vittimizzazione secondaria. La violenza contro le donne non è una forma di violenza qualunque; essa costituisce una manifestazione storica di potere che impedisce il pieno avanzamento delle donne.

Non si può ignorare che, nelle aule di giustizia, le donne spesso non vengono credute, giudicate secondo standard di "vittima perfetta" che esigono un contegno di martire. Il sistema giuridico deve essere de-costruito e ri-fondato, depurandolo dalla retorica arcaica dell'homo eiusdem condicionis et professionis, che non rispecchia la realtà vissuta da una donna vittima di maltrattamenti in un contesto di isolamento e dominio.

La lotta contro il femminicidio richiede dunque non solo l'inasprimento delle pene, ma un mutamento strutturale nella percezione sociale e giuridica della violenza, integrando le tutele sovranazionali nella prassi quotidiana dei tribunali. L'obiettivo finale resta quello di garantire alle donne il diritto fondamentale di vivere libere dalla violenza, riconoscendo la specificità della loro soggettività giuridica.

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