Nel vasto panorama normativo sulla genitorialità, il D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, rappresenta ancora oggi - fatte salve le condizioni di maggiore favore stabilite da altre leggi, dai contratti collettivi e da ogni altra disposizione in materia - il testo di riferimento per la tutela e il sostegno della famiglia. In Italia, le donne in gravidanza godono di una tutela particolare per conciliare al meglio maternità e lavoro. La normativa prevede una serie di attenzioni e misure di protezione per evitare condizioni di rischio per le lavoratrici, sia durante la gravidanza, sia nel periodo dopo il parto. In questo articolo illustreremo le misure forse più conosciute a sostegno della maternità, spiegheremo come accedere ai diversi strumenti di tutela sul lavoro, come congedi, permessi e sussidi di maternità.

Il Congedo di Maternità Obbligatorio
L’obbligatorietà del congedo è prevista dal Testo Unico sulla maternità e paternità (Decreto legislativo 151/2001). Il congedo di maternità è un diritto riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Esso consente alle lavoratrici dipendenti di astenersi dal lavoro per tutelare la propria salute e quella del neonato.
La durata del congedo di maternità dopo il parto è pari rispettivamente: a tre mesi (salvo flessibilità) e i giorni compresi tra “data presunta” e “data effettiva” in caso di parto successivo alla “data presunta”; tre mesi e i giorni non goduti in caso di parto prematuro o precoce (data effettiva del parto precedente alla data presunta); all’intero periodo d’interdizione prorogata disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro per la lavoratrice che svolga mansioni incompatibili con il puerperio.
Flessibilità e Opzioni nel Congedo
In alcuni casi, è possibile optare per la flessibilità del congedo maternità, ovvero scegliere di posticipare l'inizio del congedo, usufruendo di 1 mese di congedo prima del parto e di 4 mesi dopo il parto (1+4), oppure di 5 mesi interamente dopo il parto (0+5). Le lavoratrici possono scegliere di avvalersi della flessibilità del congedo di maternità a condizione che il medico competente fornisca idonea certificazione attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
Nel caso in cui si scelga di non astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e in presenza di documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, l’indennità coprirà i cinque mesi successivi al parto.
Particolarità: Lavoro a Termine e Gravidanza
È un tema da sempre dibattuto. Cosa stabilisce la legge per chi aspetta un bambino ed è assunta con un contratto a tempo determinato o indeterminato? Nel caso di un'educatrice con contratto a tempo determinato, se la data del parto fosse successiva alla scadenza del contratto, occorre fare chiarezza sulla copertura assicurativa.
Nel caso di anticipo per lavoro a rischio, il trattamento termina alla scadenza del contratto, salvo poi riprendere 2 mesi prima della data presunta se non sono trascorsi 60 giorni dal termine del contratto. Il diritto all’indennità di maternità si estende anche ai casi in cui l’inizio del congedo avvenga entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo, comprensivo di lavoratrici in cassa integrazione, disoccupazione o mobilità. Le lavoratrici possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche se non in servizio, purché abbiano almeno cinque anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria.
Rischi per le lavoratrici in gravidanza
Misure di Protezione e Salute sul Lavoro
Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Inoltre, esiste il divieto di svolgere lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.
Anticipazione del congedo
Se la gravidanza presenta complicanze serie o persistono condizioni di salute che potrebbero essere aggravate dalla gravidanza stessa, la futura mamma ha il diritto di anticipare il congedo di maternità. Allo stesso modo, se il lavoro svolto rappresenta un pericolo per la salute della donna incinta e del nascituro, è possibile anticipare il periodo di astensione tramite la Direzione Territoriale del Lavoro.
Gestione dei Permessi e Rientro al Lavoro
La lavoratrice mamma gode di una tutela contro il licenziamento: non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza, fino al compimento di 1 anno di età del figlio, salvo alcuni casi specifici previsti dalla legge. Al termine dei periodi di congedo, la lavoratrice ha il diritto di rientrare al lavoro senza subire penalizzazioni.
Esiste il diritto al rientro nella stessa unità produttiva nella quale la lavoratrice era occupata all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Allo stesso modo, sussiste il diritto al rientro nelle stesse mansioni o mansioni equivalenti quando sono usufruiti permessi, congedi e riposi disciplinati dal Testo Unico.
Riposi giornalieri e Malattia del bambino
Le mamme lavoratrici dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia di ciascuno dei propri figli, anche adottivi. Fino ai 3 anni di età dei figli, il congedo spetta per tutto il periodo della malattia. Tra i 3 e gli 8 anni di età spetta per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.
Durante il primo anno di vita del bambino, la legge consente alle lavoratrici dipendenti di usufruire di periodi di assenza oraria dal lavoro per l’allattamento. I due riposi diventano di mezz’ora se c’è un asilo aziendale all’interno della struttura in cui la madre lavora.

Il Congedo Parentale e le Novità Normative
Alcune novità in materia sono contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2022, nr. 105. Il congedo parentale spetta alla madre biologica entro i primi dodici anni di vita del figlio. Il periodo massimo complessivo indennizzabile - al 30% della retribuzione - tra i due genitori passa da sei a nove mesi.
La madre - come il padre - ha diritto a undici mesi (continuativi o frazionati) di congedo parentale (di cui nove mesi indennizzabili al 30% con un incremento di tre mesi rispetto alle precedenti previsioni normative), qualora si trovi nella condizione di genitore solo. Questo strumento consente l’astensione dal lavoro fino ai 12 anni di età del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Procedure Amministrative e Domande all'INPS
La domanda per il congedo di maternità deve essere inviata online prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto all’INPS alternativamente attraverso: portale MyINPS; Contact center, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile); patronati. Il certificato medico di gravidanza deve pervenire prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità.
Per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. In caso di ricovero del bambino, è possibile sospendere il congedo di maternità e riprendere l’attività lavorativa fino alle dimissioni del bambino, ma solo a fronte di documentazione sanitaria che attesti la compatibilità delle condizioni di salute della madre con la ripresa dell’attività lavorativa. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.
Aspetti Economici e Contrattuali
Durante il congedo obbligatorio, la lavoratrice riceve un’indennità pari all’80% della retribuzione, spesso integrata al 100% dalla contrattazione collettiva. Questo periodo è considerato a tutti gli effetti come lavoro: maturano ferie, tredicesima e eventuali miglioramenti contrattuali. L’assegno di maternità di base, conosciuto anche come assegno di maternità dei Comuni, è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni italiani ed erogata dall’Inps. Si rivolge alle mamme non lavoratrici o che non possono far valere la propria contribuzione per accedere alla maternità Inps.
La lavoratrice mamma che si dimette volontariamente durante il periodo tutelato di maternità ha diritto alla NASpI. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e le dimissioni presentate dalle lavoratrici madri durante la gravidanza, e comunque da uno dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino/a o 5 di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).
Molti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), negoziati tra sindacati e aziende, riconoscono ulteriori diritti alle donne in gravidanza sul lavoro, garantendo condizioni di maggiore favore rispetto alle disposizioni base del Testo Unico. Pertanto, è sempre consigliabile consultare il proprio contratto di categoria specifico per verificare eventuali agevolazioni aggiuntive in merito alla flessibilità, all'integrazione economica o alla gestione degli orari.