La tutela dell’embrione tra dignità umana e bilanciamento costituzionale

Premessa

In caso di potenziale conflitto tra interessi costituzionalmente rilevanti occorre, da un lato, che alla composizione del medesimo si pervenga attraverso la tecnica del bilanciamento costituzionale in quanto nessuno di essi può essere ritenuto di per sé sempre e comunque prevalente affinché si eviti la c.d. "tirannia dei valori". La presente indagine muove dall’analisi dello statuto giuridico dell’embrione formato in vitro nell’ambito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita al fine di individuare le soluzioni di miglior tutela degli embrioni crioconservati, con particolare riferimento a quelli c.d. soprannumerari.

rappresentazione concettuale del bilanciamento tra etica e scienza

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull’accertamento dello stato di salute dell’embrione, in un ordinamento democratico fondato sulla norma personalista, la soluzione della destinazione degli embrioni alla ricerca scientifica non appare praticabile poiché si risolverebbe nella negazione del valore sovrautilitaristico della persona. L’Autore evidenzia la necessità di comporre il conflitto tra le esigenze individuali e collettive sottese all’attività di ricerca scientifica e l’esigenza di tutelare la vita dell’embrione alla luce del principio personalista.

Lo statuto giuridico dell’embrione

Sotto il profilo della tutela giuridica, i primi interpreti del codice civile identificavano l’inizio della vita umana con l’acquisto della capacità giuridica che l’art. 1 del codice civile ricollega al momento della nascita. Tuttavia, la forte divaricazione tra il sistema codicistico, rigido nel porre la sequenza soggetto-persona-capacità giuridica, e i principi costituzionali, secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e favorisce “il pieno sviluppo della persona umana”, impone una riflessione più profonda.

L’attribuzione della soggettività al concepito ad opera dell’art. 1 della legge n. 40 del 2004, come presa d’atto dell’esistenza nell’ordinamento giuridico nazionale di soggetti non misurabili col metro della capacità giuridica, si pone in consonanza con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 18 febbraio 1975, n. 27. Tale pronuncia costituisce l’imprescindibile premessa di ogni indagine: la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, poiché l’art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la “protezione della maternità” e l’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Di qui la necessità di tutelare l’embrione come “individuo umano, in essere e non in potenza, anche se in formazione”. Se nel caso dell’immedesimazione tra l’embrione e il corpo della madre può verificarsi un conflitto tra il diritto alla salute della madre e il diritto alla vita del concepito, nel caso dell’embrione in vitro il conflitto pare potersi ipotizzare tra l’autodeterminazione della coppia e la dignità del concepito. Quest'ultimo non può essere sacrificato accordando tutela esclusiva al “puro desiderio strumentale”, con la conseguenza che la disuguaglianza si sposterebbe dalla razza e dalle condizioni sociali alla stessa “condizione personale”.

schema dell'evoluzione dello status giuridico embrionale

La tutela della vita prenatale nelle fonti sovranazionali

Viene innanzitutto in rilievo la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989. Pur onerando l’interprete del compito della qualificazione giuridica, il suo Preambolo acquista un indiscusso valore interpretativo. La nostra Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 1997, ha ripreso tali indicazioni a sostegno del principio di tutela della vita umana fin dal suo inizio. Ne consegue che nella nozione di “essere umano” debba essere ricompreso anche il “fanciullo” non nato, il cui superiore interesse deve avere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano, anche prima della nascita.

Sotto il profilo della tutela del diritto alla dignità ed alla vita assume rilievo la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997, c.d. Convenzione di Oviedo, che all’art. 2 sancisce la primazia dell’interesse e del bene dell’essere umano “sul solo interesse della società o della scienza”. Con riferimento alla ricerca sugli embrioni in vitro, la Convenzione da un lato sancisce il categorico divieto di costituire embrioni umani a fini di ricerca, dall’altro ammette la possibilità per i legislatori nazionali di regolamentare la ricerca sugli embrioni costituiti per motivi differenti, assicurando una “protezione adeguata”.

Le misure di tutela dell’embrione nella legislazione nazionale

La legislazione nazionale si è posta come obiettivo il contenimento del numero di embrioni creati, cercando di limitare i fenomeni di crioconservazione a lungo termine. Il dibattito si è concentrato sulla compatibilità del divieto di sperimentazione con le libertà costituzionali. La legge n. 40 del 2004 ha tentato di tracciare un solco netto, identificando l'embrione come un soggetto meritevole di tutele che superano la semplice disponibilità biologica, cercando di evitare che la tecnica prevalesse sulla dignità dell'essere in formazione.

La tutela dell’embrione secondo il bilanciamento della Corte costituzionale

La giurisprudenza costituzionale ha dovuto affrontare il problema delle deroghe al generale divieto di crioconservazione. Il bilanciamento tra la tutela dell’embrione e la libertà di procreazione ha portato, in alcuni casi, a superare rigidi divieti in nome della salute della donna o della concreta attuazione del progetto procreativo. Tuttavia, il punto di equilibrio rimane ancorato al riconoscimento della dignità intrinseca dell'embrione, che non può essere degradato a semplice oggetto di laboratorio.

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La questione degli embrioni soprannumerari

Il problema degli embrioni c.d. soprannumerari rappresenta una sfida complessa per l’ordinamento. Si tratta di entità che, nate per progetti procreativi poi interrotti o realizzati, si trovano in una condizione di attesa indefinita. La destinazione di tali embrioni alla ricerca scientifica, invocata da taluni in nome del progresso, si scontra con il divieto di strumentalizzazione della persona. L’ordinamento democratico, nel rifiutare l’utilitarismo spinto, impone di cercare soluzioni che rispettino il valore sovrautilitaristico dell'embrione, evitando che il medesimo diventi mero materiale di indagine.

Il divieto di sperimentazione tra dignità umana e libertà di ricerca

La composizione del conflitto tra la libertà di ricerca scientifica e la dignità dell’embrione deve essere letta alla luce del principio personalista. Se la ricerca scientifica è un valore, essa non può tradursi in una prassi che neghi l’essenza ontologica del concepito. La ricerca che distrugge l’embrione, infatti, si risolve nella negazione di quella dignità che l’ordinamento è tenuto a garantire sin dai primi istanti dello sviluppo, rendendo la tutela dell'embrione un elemento non derogabile del diritto civile moderno.

L’adozione per la nascita

Una delle soluzioni prospettate per la gestione degli embrioni abbandonati o soprannumerari è quella della c.d. “adozione per la nascita”. Tale proposta mira a offrire una possibilità di vita a quegli embrioni che altrimenti rimarrebbero in uno stato di crioconservazione permanente o che verrebbero distrutti. L’adozione per la nascita si colloca in un solco di tutela della vita, cercando di offrire uno sbocco al conflitto tra il diritto alla vita dell’embrione e il diritto alla genitorialità di coloro che non possono procreare naturalmente.

Dignità del vivente e destinazione post mortem alla ricerca scientifica

Infine, la questione della destinazione post mortem degli embrioni alla ricerca scientifica richiama la dignità del vivente come valore assoluto. Anche in una prospettiva di fine vita dell'embrione (ovvero di cessazione di ogni possibilità di sviluppo in utero), l'ordinamento deve interrogarsi se la finalità scientifica possa legittimare la svalutazione ontologica del soggetto. Il valore della persona umana, fin dalla sua origine, deve essere salvaguardato anche contro le tentazioni di un uso utilitaristico che sacrifichi il concepito sull'altare di un progresso che non tenga conto della sua dignità intrinseca.

infografica sulle tutele legali dell'embrione in Europa

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