Negli ultimi tempi i mezzi della micromobilità elettrica sono diventati sempre più numerosi in città, tra e-bike, monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel. Conoscerle è essenziale per gli utenti che ad oggi si muovono in città con queste dueruote. Tra le questioni che generano maggiore dibattito vi è la possibilità di installare seggiolini per il trasporto di passeggeri. È fondamentale chiarire fin da subito che il decreto limita l’utilizzo dei monopattini elettrici esclusivamente con postura in piedi e, pertanto, non possono essere dotati di posto a sedere. Il comma 75, al punto b), prevede, infatti, l’assenza di posti a sedere.

Per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 168/2013 relativo alle caratteristiche dei veicoli della categoria internazionale L, i monopattini muniti di sellino o analogo dispositivo per consentire al conducente di guidare seduto o con sedile di altezza superiore a 540 mm dal suolo, devono essere considerati ciclomotori o motocicli quando vengono accertate violazioni che riguardano la non conformità del veicolo. Il comma 75-decies conferma inoltre il divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali, di condurre animali e di farsi trainare da altro veicolo. Chi circola con un monopattino a motore con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste (per esempio, di potenza superiore oppure dotato di posto a sedere) rischia una multa da 100 a 400 euro.
Caratteristiche tecniche e omologazione del monopattino
Il quadro normativo italiano, che ha subito numerose evoluzioni, equipara i monopattini elettrici ai velocipedi, purché rispettino precisi requisiti tecnici. Il limite a 500 W di potenza nominale continua del motore elettrico, già previsto dal D.M. 229/2019, è ripreso dal comma 75, lett. c) della L. 160/2019. Per quanto riguarda la marcatura CE, l’obbligo è un requisito essenziale per la circolazione. Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all'interno dell'UE.
Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Deve essere costituito dalle iniziali "CE"; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm. Per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, l’art. 68 del c.d.s. prevede dispositivi indipendenti di frenatura su entrambe le ruote. Con le novità introdotte dalla L. 15/2022, a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, prorogando il precedente termine del 1° luglio imposto dalla legge 156/2021.
Segnalazione visiva e obblighi di illuminazione
Per poter circolare anche negli orari e nelle condizioni che richiedono illuminazione, i monopattini elettrici devono essere provvisti di: luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa. Per quanto riguarda gli indicatori luminosi di svolta, la L. 15/2022 ha prorogato al 30 settembre 2022 l’obbligo di commercializzazione di monopattini elettrici muniti di tali dispositivi. Per quelli già in circolazione è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. La mancanza di tali ultimi dispositivi, tuttavia, non è oggetto di sanzione amministrativa.
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I segnalatori che consentono di avvertire gli altri conducenti in merito alle svolte che effettui sono essenziali. Se il tuo mezzo è stato prodotto prima del settembre 2022, per metterti in regola ed evitare multe, puoi ancora rimediare acquistando i kit appositi che ti consentono di omologare l’e-scooter ed essere conforme al Codice della Strada. In generale bici e monopattini elettrici non sono soggetti a particolari prescrizioni sull’omologazione, ma devono essere equipaggiati correttamente.
Regole di circolazione e limiti di velocità
A decorrere dal 1° marzo 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, oltre che nelle aree pedonali e sui percorsi pedonali e ciclabili. È consentita la circolazione sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata; ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Fuori dei centri abitati, possono circolare esclusivamente su piste ciclabili e itinerari ciclopedonali.
Il vigente comma 75-quaterdecies, prevede:
- il limite di velocità di 6 km/h nelle aree pedonali;
- il limite di velocità di 20 km/h negli altri casi ove è consentita la circolazione (strade urbane con limite di 50 km/h, corsie ciclabili, ecc.).
Va ricordato che è espressamente vietato circolare sui marciapiedi, salvo la sola conduzione a mano del veicolo, e contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
Uso del casco e dotazioni di protezione
Il comma 75-novies prevede che i conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. E’ pertanto necessaria una dichiarazione di conformità del costruttore alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 ma non necessariamente una omologazione. La norma UNI EN 1078 specifica i requisiti e i metodi di prova per i caschi indossati dagli utilizzatori di biciclette, tavole a rotelle e pattini a rotelle.

Sebbene il casco sia obbligatorio per i minori, per la sicurezza personale è sempre raccomandato indossarlo, unitamente a protezioni come paragomiti e paraginocchia. Per ragioni di sicurezza, il comma 9-bis dell’art. 182 del Codice della Strada prevede l’obbligo, per i conducenti di velocipedi, e pertanto anche gli utilizzatori dei monopattini elettrici, che circolano fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Assicurazione e contrassegno identificativo
L'evoluzione normativa ha introdotto novità significative per il 2026. Per i monopattini elettrici si applicano norme stringenti riguardo all'identificazione. È stato previsto l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato, che deve essere esposto in modo visibile. La procedura di richiesta avviene tramite il Portale dell’Automobilista. Per quanto riguarda l’assicurazione RC, la normativa ha sancito l'obbligatorietà della copertura per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di mancato rispetto delle caratteristiche previste, come la presenza di un sellino non conforme (altezza superiore a 540 mm), il mezzo può essere equiparato a un ciclomotore,
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