La gravidanza e la maternità sono normalmente due periodi delicati nella vita di una donna. Questi periodi sono tuttavia ancor più complessi se l’attività lavorativa può costituire per la lavoratrice in gravidanza e dopo il parto una condizione di rischio per la propria salute o quella del bambino. In questo contesto, è di fondamentale importanza che le lavoratrici, i datori di lavoro e tutti gli operatori del settore della sicurezza sul lavoro siano pienamente consapevoli delle normative vigenti e delle procedure da adottare per garantire la massima protezione. La legislazione italiana, in particolare attraverso il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, noto come “Testo unico a tutela della maternità e paternità”, stabilisce un quadro normativo robusto che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e, cruciale per la sicurezza, le misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto. La normativa si estende anche alla tutela del periodo dell'allattamento, fino al settimo mese dopo il parto, riconoscendo come "la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", eppure "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza".

Il Quadro Normativo di Riferimento: D.Lgs. 151/2001 e Integrazioni
Il D.Lgs. n. 151/2001 rappresenta la pietra angolare della tutela della maternità e paternità in Italia. Questo testo unico codifica le disposizioni relative ai diritti delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori, mirando a proteggere sia la salute della donna che quella del nascituro o del bambino piccolo. Gli articoli 6, 7, 11 e 17 del D.Lgs. 151/2001, in particolare, tutelano la salute della lavoratrice madre e della prole prevedendo i casi di adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro. A tali disposizioni si affiancano le norme regolamentari contenute nel D.P.R. n. 1026/1976, ancora vigenti per effetto dell’art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001, che ne completano il quadro esecutivo.
Il “Testo unico a tutela della maternità e paternità” prevede innanzitutto il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità) nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. Questa astensione obbligatoria è un caposaldo della protezione della maternità. Ma la tutela va ben oltre, applicandosi in particolare durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento. Questo periodo esteso riconosce la necessità di protezione non solo durante la gestazione, ma anche nel delicato periodo del puerperio e dell'allattamento.
È fondamentale che la lavoratrice informi il datore di lavoro del proprio stato, con la presentazione del certificato medico di gravidanza. Con la consegna del certificato, scattano sia le tutele contro il licenziamento (salvo i casi di contratto a tempo determinato che prevedono una naturale scadenza del contratto) che l’obbligo per il datore di lavoro di attuare subito le misure di prevenzione e protezione. Questa comunicazione tempestiva è il punto di partenza per l'attivazione di tutte le salvaguardie previste dalla legge.
Norme specifiche riguardano anche la valutazione dei rischi, la proibizione di adibire la lavoratrice a lavori 'vietati', il divieto di lavoro notturno e l’astensione anticipata del congedo di maternità, nel caso di gravi complicanze della gestazione o quando vi siano condizioni di lavoro a rischio e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Maternità e Lavoro - Tutela delle donne in gravidanza (video sintesi del d.lgs 151 / 2001)
La Valutazione dei Rischi: Un Processo Fondamentale per la Prevenzione
Al di là del divieto di adibire le lavoratrici a lavori “vietati”, il datore di lavoro ha l'obbligo primario di valutare i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, con particolare attenzione, ad esempio, ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici. Questa valutazione non è un semplice adempimento burocratico, ma un processo dinamico e collaborativo.
L’art. 11 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in condizioni di lavoro di cui all’allegato C. La fase valutativa deve partire dall’esame dello stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) esibito e deve necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa. La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.
In sintesi, il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve:
- Identificare le mansioni/lavorazioni vietate, per le quali è previsto l’allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto.
- Relativamente ai restanti lavori, individuare i possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l’orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.
- Integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare, quali: modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro; spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; o richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) / Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di interdizione anticipata dal lavoro.
- Informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
È opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell’informazione alle lavoratrici, anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti. I risultati della valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere comunicati a tutte le lavoratrici ed ai rappresentanti per la sicurezza (art.11 co.2 d.lgs. 151/2001). L’informazione e le misure di prevenzione e protezione sono particolarmente importanti nei primi mesi di gravidanza, periodo nel quale possono essere maggiori i possibili danni al nascituro.
Mansioni Proibite e Fattori di Rischio Specifici
Durante il periodo di gravidanza e per un determinato periodo dopo il parto, che può arrivare fino a sette mesi, il datore di lavoro non deve adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. L'art. 7 del D.lgs. 151/2001 prevede specificamente il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, i quali sono indicati nell’Allegato A del decreto. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B.

I costituenti fattori di rischio includono:
- Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante e scomoda. Questo include, ad esempio, commesse o addette alla ristorazione. Per "stazionamento in piedi" si intendono non soltanto le ipotesi in cui la mansione della lavoratrice comporti in maniera continuativa la posizione eretta, ma anche le ipotesi in cui la lavoratrice possa deambulare. La nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 20211 del 6/11/2015 ha affermato che la mansione di commessa-addetta alla vendita rientra in queste ipotesi, a nulla rilevando la circostanza che la lavoratrice possa deambulare. L’astensione prevista dalla lettera G) dell’Allegato A del d.lgs. 151/2001 termina allo scadere del congedo obbligatorio di maternità, non invece al compimento dei sette mesi di vita del bambino, a meno che il legislatore non lo abbia espressamente previsto.
- Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute.
- Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi. Questo include lavori di magazzinaggio. Il divieto di trasporto si intende sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico, scarico e ogni altra operazione connessa. Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. Nella fase post-partum, alla ripresa dell’attività lavorativa, alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l’indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1.
- Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo.
- Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni.
- Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.).
- Lavori a bordo di qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman).
- Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.).
- Lavoro notturno.
L'esperienza maturata dagli operatori del settore indica che i rischi per la gravidanza più diffusi sono: la prolungata stazione eretta, la posizione seduta per tempo eccessivo o posture incongrue (es. lavoro al videoterminale, registratori di cassa, ecc.); la movimentazione manuale dei carichi (lo spostamento manuale di oggetti di vario peso e dimensioni, con possibile insorgenza di lombalgie acute o croniche e flebopatie); l’esposizione a sostanze chimiche (es. impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute, ecc.); l’uso di scale; l’esposizione a rumore ed altri.

Radiazioni Ionizzanti e Agenti Specifici
Ai sensi dell’art. 8, le donne, durante la gravidanza, non possono essere esposte a radiazioni ionizzanti e svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
L'analisi dell’art. 6 e l’Allegato I della L. 17.10.1967 n. 977, e successive modificazioni ed integrazioni, rivela che sono vietati alle donne durante la gestazione le lavorazioni, i processi e i lavori vietati agli adolescenti. Inoltre, l’art. 41 del D.lgs. 81/08 ha abrogato e sostituito il D.P.R. 303/56 con riferimento alle lavorazioni che espongono ad Agenti fisici (Titolo VIII del D.lgs. 81), alle Sostanze pericolose (Titolo IX) e agli Agenti biologici (Titolo X). Da ciò si ricava che sono vietati alle lavoratrici durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni che, esponendo ai predetti agenti, prevedono l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti, nei casi stabiliti dalla legge (lett. B dell’Allegato A).
Gli allegati 4 e 5 del D.P.R. 1124/1965 permettono di determinare le lavorazioni che, per il fatto che espongono la lavoratrice al rischio di contrarre malattia professionale, sono vietate durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto indipendentemente dalla sussistenza di un livello di rischio tale da imporre l’obbligo di sorveglianza sanitaria (lett. C dell’Allegato A).
Casi Specifici di Mansioni:
La Nota INL 5944/2025 fornisce una rassegna di casi specifici e chiarimenti, evidenziando ad esempio:
- Educatrici nido/insegnanti infanzia: Rischio movimentazione bambini, rischio biologico, posture scomode.
- Insegnanti scuola primaria: Rischio biologico.
- Insegnanti scuola secondaria: Rischio da contatto con studenti con patologie psichiatriche.
- Personale di sostegno: Rischio fisico, contatto stretto, movimentazione.
In tutti questi casi, la sospensione dell’attività didattica può essere necessaria se le condizioni di rischio non possono essere altrimenti gestite.
Misure di Tutela e Ricollocazione: L'Adattamento del Lavoro
Quando dalla valutazione emerge un rischio, il datore di lavoro ha una gerarchia di azioni da intraprendere per tutelare la lavoratrice. L'art. 12 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che "qualora i risultati della valutazione di cui all’art. 11 comma 1 rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro".
Se la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non è sufficiente o non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro deve procedere allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato, affinché queste misure possano essere attuate.
Un aspetto cruciale di tale spostamento è che, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, essa conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. L’inosservanza di tali disposizioni è punita con l’arresto fino a sei mesi.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, ha chiarito che lo spostamento ad altra mansione deve essere concretamente praticabile. Non è necessario che manchino del tutto mansioni alternative: è sufficiente che lo spostamento ipotizzabile comporti, da un lato, un onere eccessivo per la lavoratrice (ad esempio per la distanza, l’orario o la natura della mansione), e dall’altro, una scarsa utilità per l’organizzazione aziendale. Tale lettura è coerente con il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 1175 del codice civile. Ne consegue che l’eventuale verifica da parte dell’ITL sulla fondatezza della dichiarata impossibilità di ricollocazione deve essere considerata un’eccezione, attivabile solo in presenza di circostanze particolari che ne giustifichino l’intervento.
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L'Interdizione dal Lavoro: Procedure e Tempi
Nel caso in cui non sia possibile modificare le condizioni di lavoro o l'orario, né spostare la lavoratrice ad altra mansione non pregiudizievole, si procede con l'interdizione dal lavoro. Questa astensione anticipata e/o prolungata è disposta quando vi sono condizioni di lavoro a rischio o complicanze della gestazione.
Il datore di lavoro dovrà tempestivamente avanzare istanza di astensione ante partum/post partum all’ITL competente per territorio, al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo. In alternativa, la richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza della lavoratrice stessa.
La richiesta deve essere corredata da documentazione essenziale, tra cui copia del documento di identità del richiedente, il certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o l’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice. Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda, nonché l'indicazione degli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice, anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere.
Fasi del Procedimento di Interdizione:
- Presentazione Istanza: L’istanza può essere presentata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL. È necessario provvedere alla protocollazione delle istanze presentate all’ufficio nella stessa data in cui vengono ricevute e procedere all’assegnazione tempestiva della relativa istruttoria.
- Fase Istruttoria: L’Ufficio dell’Ispettorato territoriale competente valuta la documentazione acquisita e la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta, ovvero che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalle lettere b) e c) dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001: quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. La valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione.
- Fase Valutativa: In questa fase si verificano le condizioni di lavoro della lavoratrice per accertare se rientrano tra i lavori indicati in Allegato A (art. 7 co.1), Allegato B (art. 7 co 2) o Allegato C (art. 11 co 1) del D.Lgs. 151/2001. La mera constatazione dell'adibizione a mansioni di trasporto e sollevamento pesi è sufficiente per il riconoscimento della tutela, ferma restando una valutazione circa l'impossibilità di adibizione ad altre mansioni.
- Fase Procedurale: Il provvedimento di interdizione deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Questo termine è sospeso nei casi di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della L. n. 241/1990. L’astensione dal lavoro non può decorrere dal momento di presentazione dell’istanza o di conclusione dell’istruttoria, bensì decorrerà sempre dalla data di adozione del provvedimento stesso. In casi di carenza documentale o mancato riscontro, l'ITL può attivare un accertamento in loco per verificare la sussistenza dei requisiti. Il provvedimento dovrà essere trasmesso dall'Ufficio territorialmente competente alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'Istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.
Nel caso in cui l’Ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione, comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Questa comunicazione rappresenta una fase interlocutoria, e in caso di rigetto, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento definitivo di diniego motivato.
È importante ricordare che il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda l’interdizione anticipata dal lavoro, aggiornando ulteriormente il quadro normativo.

Il Lavoro Notturno: Divieti e Esenzioni
Il lavoro notturno rappresenta un'area specifica di tutela per le lavoratrici madri. Innanzitutto, vige il divieto assoluto di adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Questa misura mira a proteggere il riposo e il benessere della madre e del neonato in un periodo di grande vulnerabilità.
Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno, su loro richiesta, alcuni soggetti specifici:
- La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa.
- La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
- La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap).
Queste eccezioni tengono conto delle esigenze familiari e assistenziali, consentendo una maggiore flessibilità per i genitori in situazioni particolari.
Maternità e Paternità: Congedi, Riposi e Permessi
Oltre alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 151/2001 disciplina un'ampia gamma di congedi, riposi e permessi per supportare i genitori lavoratori. Questi includono:
- Congedo di maternità e di paternità: Oltre ai periodi obbligatori già menzionati, la normativa prevede anche la flessibilità del congedo di maternità.
- Interruzione gravidanza dopo il 180° giorno: Normative specifiche in questi casi delicati.
- Congedo parentale (astensione facoltativa): Permette ai genitori di assentarsi dal lavoro per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.
- Riposi giornalieri per “allattamento”: Prevedono la possibilità di interruzioni dell'attività lavorativa per l'allattamento o la cura del bambino.
- Congedi per malattia del figlio: Permettono ai genitori di assentarsi per assistere il figlio malato.
- Adozioni e affidamenti (nazionali e internazionali): Le tutele si estendono anche a questi casi, equiparando, dove possibile, le situazioni di maternità e paternità biologica.
- Riposi e permessi per figli con handicap grave: Ulteriori agevolazioni per genitori di figli con disabilità.
Tutte queste misure, insieme al divieto di licenziamento (salvo specifiche e limitate eccezioni) e alle disposizioni sulle dimissioni della lavoratrice madre, costituiscono un sistema integrato di supporto e protezione per la genitorialità nel contesto lavorativo, con l'obiettivo di favorire un armonioso equilibrio tra vita professionale e personale.
La guida pratica "La salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le tutele per i genitori lavoratori", realizzata dalla Segreteria Nazionale UILTUCS e dal Patronato ITAL UIL, rappresenta un esempio concreto di strumento informativo utile a far conoscere la normativa, le mansioni a rischio, le misure di prevenzione, le procedure per l’eventuale allontanamento dal lavoro e le disposizioni relative ai congedi parentali. La costante evoluzione e i chiarimenti, come quelli forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 5944/2025, dimostrano l'attenzione continua verso l'applicazione efficace e uniforme di queste importanti tutele.