La maternità rappresenta una fase delicata e fondamentale nella vita di ogni famiglia, accompagnata da una serie di diritti e tutele economiche pensate per sostenere la lavoratrice e il nucleo familiare. In Italia, il sistema di welfare prevede diverse forme di sostegno, tra cui trattamenti economici erogati dall'INPS o dai Comuni, oltre a rimborsi specifici per spese sanitarie riservati a particolari categorie contrattuali. Comprendere come funzionano, quali requisiti possedere e come inoltrare le domande è essenziale per non perdere il diritto a queste prestazioni.

Trattamenti economici: l’Assegno di maternità dello Stato
Per la nascita di un figlio o per l'adozione o l'affidamento (preadottivo o non) di un minore, alla madre, anche adottante o affidataria, (o nei casi previsti, al padre anche adottante o affidatario), a seconda dei casi o dei requisiti, può spettare per intero uno dei seguenti trattamenti economici: l'assegno di maternità statale gestito dall'INPS.
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall'Inps (art.75 del d.lgs. 151/2001). Per richiedere il contributo occorre avere, in generale, residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea o essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari.
Requisiti specifici di contribuzione
L'accesso al beneficio dipende dallo status lavorativo del richiedente:
- Se si sta lavorando regolarmente: è necessario avere versato almeno 3 mesi di contributi per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'adozione del bambino.
- Se si è in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione: è richiesto di aver svolto attività lavorativa per almeno 3 mesi (il periodo massimo tra la perdita del lavoro e la data del parto non deve essere superiore a 9 mesi).
- In caso di licenziamento, anche volontario: sono richiesti almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima del parto.
- Lavoratrici autonome in gestione separata: devono aver versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità obbligatorio ordinario (cioè dell'8° mese di gravidanza) o del congedo di maternità anticipata in caso, ad esempio, di gravidanza a rischio.
La richiesta può essere fatta in alternativa dal padre in caso di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del figlio al padre, o di separazione in caso di affido o adozione. Per il padre in questi casi sono richiesti i medesimi requisiti contributivi. Infine, il padre può fare richiesta dell'assegno di maternità in caso di decesso della madre se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, a condizione che la madre non abbia già usufruito dell'assegno.
L'assegno di maternità gestito dai Comuni
L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione che spetta alle madri (anche adottanti o affidatarie) cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di titolo di soggiorno. Per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per accedere all'assegno occorre essere in possesso di Certificazione ISEE in corso di validità che attesti una situazione economica-patrimoniale medio-bassa e comunque inferiore ai limiti stabiliti per legge. Per i nati nel 2025 il valore ISEE non deve essere superiore a 20.382,90 euro.

Per le nascite, affidi e adozioni nel 2025, l'importo è pari a 407,40 euro per cinque mensilità, per un totale complessivo di 2.037 euro. Il valore dell'assegno e il limite ISEE vengono aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. In caso di mancato rispetto di tale termine, si perde il diritto alla prestazione.
Per quanto riguarda l'assegno INPS, la domanda deve essere presentata in modo telematico utilizzando:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite un'identità SPID, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS).
- Contact Center integrato: n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento.
- Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per l'assegno concesso dai Comuni, la domanda va presentata al Comune di residenza. In sede di elaborazione della D.S.U., va tenuto presente che l'assegno rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni.
Flessibilità e indennità di maternità
La flessibilità del congedo di maternità permette alla lavoratrice dipendente di astenersi dal lavoro un mese prima e i 4 mesi successivi al parto, oppure direttamente 5 mesi dopo il parto. Per poter chiedere la flessibilità del congedo di maternità o il posticipo è necessario produrre il certificato del medico specialista del SSN e il certificato del medico aziendale o dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che non esiste l'obbligo di sorveglianza medica. Tale procedura deve necessariamente avvenire entro la fine del 7° mese di gravidanza.
La prestazione economica di maternità, a carico dell'INPS, è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga immediatamente precedente il mese di inizio del congedo, al quale si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive percepite dalla lavoratrice. L'indennità è erogata dal datore di lavoro che anticipa per conto dell'INPS.
Come Richiedere l'Indennità di Maternità INPS (Gestione Separata) - Tutorial Completo 2025/2026
In base al decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105, le lavoratrici autonome hanno diritto all'indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
Rimborsi spese per lavoratrici in somministrazione
Alle lavoratrici in gravidanza con contratti di lavoro in somministrazione aventi diritto viene riconosciuto un rimborso con un massimale complessivo di 600 euro per ogni gravidanza, per le seguenti prestazioni svolte privatamente:
- Fino a 2 visite ginecologiche.
- Ecografie ostetriche.
- Bi-test.
- Esami di laboratorio privati legati alla gravidanza.
- Amniocentesi e villocentesi (solo per le assistite con età superiore ai 35 anni).
Possono presentare richiesta di rimborso le lavoratrici con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell'arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Documentazione e procedura di rimborso
Le richieste di rimborso possono essere inviate on line tramite l'area riservata My Ebitemp. È necessario allegare:
- Copia del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) ed eventuali proroghe.
- Copia dell'ultima busta paga.
- Copia del codice fiscale e documento d'identità.
- Prescrizione del medico di base o dello specialista che attesti lo stato di gravidanza.
- Fattura riportante il dettaglio della prestazione erogata.
- Certificato di stato di famiglia.
Il diritto a richiedere il rimborso decade decorsi 90 giorni dalla data della fattura di saldo. L'importo delle spese sanitarie oggetto di rimborso non potrà essere portato in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ebitemp e/o la Cassa Mutualistica Interaziendale si riservano la facoltà di richiedere al lavoratore ogni ulteriore documentazione utile per procedere al rimborso. La documentazione inviata non verrà restituita.
È importante sottolineare che i rimborsi riconosciuti sono integrativi di eventuali rimborsi dovuti dalle ASL, da altri enti mutualistici o da compagnie di assicurazione. La prestazione è rivolta esclusivamente alle lavoratrici somministrate e non è estesa ai familiari a carico. In caso di lavoratrice minorenne, le richieste devono essere sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale.
Considerazioni su casi particolari e tutele
Il sistema previdenziale italiano prevede tutele specifiche anche per i padri in casi di decesso o grave infermità della madre. I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica l'evento, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, sono inclusi i titolari della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea" o della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro". Anche i titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, hanno pieno diritto all'accesso alle prestazioni.
Il termine per la definizione del provvedimento amministrativo da parte dell'INPS è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. È fondamentale, in ogni fase del percorso di richiesta, mantenere traccia di tutta la documentazione medica e lavorativa, verificando periodicamente il proprio status contributivo tramite il portale dell'Istituto o rivolgendosi a un patronato qualificato, specialmente in presenza di contratti atipici o discontinui che richiedono una verifica attenta dei requisiti minimi di accesso.