La gestione degli impianti di climatizzazione e refrigerazione è oggi strettamente regolamentata da un complesso quadro normativo volto a ridurre l’impatto ambientale dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gas). Comprendere gli obblighi, le soglie di potenza e le procedure per la corretta tenuta della Banca Dati è fondamentale per ogni operatore del settore, dal manutentore al titolare di impresa, fino al rivenditore.

I presupposti normativi: soglie di potenza e obblighi di controllo
Non tutte le pompe di calore o le macchine frigorifere ricadono indistintamente negli stessi obblighi. È necessario fare riferimento al comma 1 dell’art. 8, che definisce i parametri di potenza per l’effettuazione dei controlli: sono soggetti a verifica gli impianti con potenze nominali superiori a 10 kW se adibiti alla climatizzazione invernale, e superiori a 12 kW se adibiti alla climatizzazione estiva. È fondamentale prestare attenzione poiché queste periodicità possono subire restrizioni ulteriormente stringenti applicate dalle regioni di appartenenza.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali, nel corso delle operazioni di controllo, sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Nel caso i controlli di cui sopra non vengano effettuati, sono previste sanzioni pecuniarie. Questa normativa è stata emanata dallo Stato italiano, abrogando di fatto il D.P.R. 43/2012, per attuare il regolamento europeo n. 517/2014. L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 incorre in responsabilità dirette.
Certificazioni aziendali e personali: facciamo chiarezza
Uno dei dubbi più comuni riguarda la distinzione tra la certificazione personale (il cosiddetto "patentino F-Gas") e quella aziendale. Spesso si crede erroneamente che la "lettera C" (l'abilitazione per l'installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008) sia requisito necessario per la certificazione F-Gas. In realtà, non è obbligatorio avere la "lettera C" per poter ottenere la certificazione F-Gas: la "lettera C" è un'abilitazione per poter installare, ovvero realizzare impianti.
Per quanto concerne la certificazione personale, essa è obbligatoria per chi opera su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a del D.P.R. 146/2018. Per quanto concerne la certificazione aziendale, il medesimo decreto prevede esenzioni specifiche, ad esempio per alcune attività su veicoli. È importante sottolineare che la definizione di "autocarro frigorifero", così come resa all'art 2, paragrafo 26, del Reg. UE 517/2014, identifica il veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifero.
Le dichiarazioni degli interventi sono rese da imprese in possesso di certificazione per il regolamento 2067/2015 e 304/2008, e da persone fisiche certificate che svolgono attività su celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In quest’ultimo caso, l’impresa è iscritta al registro telematico nazionale ma non è tenuta ad avere il certificato aziendale. Tuttavia, non esiste alcuna esenzione riguardo l’inserimento degli interventi in banca dati. Chiunque, per mantenere il patentino F-Gas, ha l’obbligo di inserire almeno un intervento l’anno. L’esenzione riguarda solo la certificazione aziendale: esistono alcune categorie che non hanno bisogno del certificato F-Gas per operare, ma una volta preso il patentino, per mantenerlo, si ha l’obbligo di registrazione.
COME CARICARE GLI INTERVENTI SULLA BANCA DATI F-GAS IN MODO VELOCE E SICURO
Gestione dei gas infiammabili in officina
Con l'introduzione di nuovi refrigeranti come l'R290 (propano), la sicurezza nei locali tecnici è diventata una priorità. La normativa italiana in materia di infiammabili è piuttosto datata e presenta lacune circa lo stoccaggio di gas diversi dal GPL. In assenza di permessi e comunicazioni ai Vigili del Fuoco (tramite SCIA), si possono stoccare in officina un massimo di 75 kg di refrigerante infiammabile. Se il deposito supera questo quantitativo, è necessaria l’istanza di valutazione progetto presso i VVF, facendo riferimento al Reg. UE 621/2019 e al D.M. 10/03/1998. Per il trasporto su furgone, è obbligatorio essere dotati di estintore a polvere da 2 kg.
Obblighi di registrazione delle vendite
La vendita di gas fluorurati o di apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono deve essere tracciata correttamente. L’impresa che fornisce F-Gas o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, esclusivamente all'ingrosso e non agli utilizzatori finali, non deve iscriversi al registro e non deve comunicare le vendite effettuate. Tuttavia, se l’impresa vende, anche in quantità limitata, a utilizzatori finali, dovrà iscriversi al registro e comunicare le specifiche vendite.
Esistono diversi casi operativi per il venditore:
- Vendita a imprese che svolgono installazione, manutenzione o controllo perdite: deve comunicare la vendita e verificare che l’impresa sia in possesso di regolare certificato.
- Vendita a persone certificate che operano per imprese non soggette a certificazione (es. autoriparatori): deve comunicare la vendita, verificare il certificato della persona e inserire i dati dell'impresa per conto della quale si acquista.
- Vendita a utilizzatori finali per attività diverse da quelle soggette a obbligo: deve comunicare la vendita e allegare dichiarazione firmata dall'impresa che attesta l'uso non soggetto a certificazione.
- Vendita a distributori o rivenditori: non deve comunicare la vendita.
È tassativamente vietato vendere a privati per attività di installazione, manutenzione o ricarica di apparecchiature.
Casi particolari: manutenzioni e macchinari specifici
Nel caso di apparecchiature particolari, come ad esempio un minifrigo per la refrigerazione delle salme, l'approccio alla Banca Dati deve essere meticoloso. Se si ritira un'apparecchiatura usata per revisionarla, l'azienda manutentrice diventa "operatore" nel momento in cui prende in carico il bene. Nel rapporto di intervento, qualora l'ex proprietario non sia censito, si potrà indicare come fornitore "sconosciuto". Al momento della rivendita dell'apparecchio riparato, sarà necessario dichiarare lo smantellamento della vecchia posizione e, se l'apparecchio non è ermeticamente sigillato, dichiarare la vendita.

Per quanto concerne l'installazione in grossi siti industriali, dove la fattura è spesso cumulativa per una commessa, è possibile indicare il numero di fattura di commessa per i vari apparecchi installati. Se un condizionatore viene fornito senza gas, la quantità necessaria verrà indicata alla voce "F-gas aggiunto", lasciando il campo "F-gas presente" come "no".
Infine, per operazioni su particolari macchine come gli assorbitori, il patentino F-Gas rimane il requisito cardine. Se il tecnico è in possesso di un patentino di categoria I, non sussistono vincoli per l'intervento. Nel caso di vendite destinate a mercati extra-UE, come il Brasile, la vendita di gas refrigerante va comunque dichiarata alla Banca Dati F-Gas, utilizzando l'apposita modulistica per le vendite fuori dal mercato dell'Unione Europea, eventualmente specificando la natura dell'operazione nel campo note. È sempre opportuno scegliere se dichiarare l'intervento come "vendita" o come "ricarica" per evitare il rischio di una doppia contabilizzazione del medesimo refrigerante.
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