La genitorialità, un evento che nella sua essenza rappresenta la continuazione della vita, si rivela nella società contemporanea un intreccio complesso di diritti individuali, doveri reciproci e responsabilità legali che vanno ben oltre la mera procreazione biologica. In un contesto in cui le dinamiche familiari sono in costante evoluzione e i confini tra le aspettative personali e gli obblighi sociali si fanno più sfumati, emergono questioni intricate relative alla consapevolezza del concepimento, all'autodeterminazione degli individui e alla tutela dei minori. L'analisi di tali scenari non può prescindere da un approfondimento delle pronunce giurisprudenziali e delle esperienze personali che delineano la realtà di una donna incinta e le responsabilità che ne derivano per entrambi i genitori, anche quando il percorso non è condiviso o desiderato fin dall'inizio.

La Responsabilità della Madre nell'Informazione del Padre: Un Obbligo Giuridico Emerge
Nel panorama giuridico italiano, la questione della responsabilità della madre in merito alla comunicazione del concepimento al padre è stata oggetto di importanti pronunce che hanno delineato nuovi orizzonti di tutela. Tradizionalmente, il diritto della donna ad essere madre è stato ampiamente riconosciuto, ma la Corte di Cassazione ha iniziato a porre l'accento sul diritto contrapposto dell'uomo alla autodeterminazione e alla genitorialità consapevole.
Ci si chiede fino a che punto possa spingersi il diritto della donna ad essere madre a scapito del dissenso del futuro padre o a fronte della inconsapevolezza dell’uomo di aver partecipato al concepimento del figlio. Questo interrogativo trova una prima, significativa risposta nella sentenza n. 8459 del 5 maggio 2020 della Corte di Cassazione. In tale circostanza, i giudici, a fronte del ricorso di un uomo che lamentava una lesione del suo diritto alla paternità e chiedeva il risarcimento del danno per la possibilità mancata di instaurare un rapporto affettivo con il figlio - danno causato dall’illecito occultamento della gravidanza - hanno affermato un principio fondamentale. Essi hanno stabilito che l’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento all’altro genitore da parte della madre, qualora quest'ultima sia consapevole della paternità, può configurare una forma di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è illuminante: “L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.”
Secondo la Corte, l’omessa informazione dell’avvenuto concepimento da parte della donna consapevole della paternità può costituire una condotta antigiuridica. Questa condotta è antigiuridica perché in astratto è suscettibile di determinare un pregiudizio all’interesse del padre ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”. Tale pregiudizio potrebbe integrare la fattispecie della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. qualora si provi l’elemento soggettivo (della colpa o del dolo) e il nesso causale tra tale condotta omissiva e l’evento dannoso.
In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che questa è una responsabilità extracontrattuale. Essa si configura come responsabilità da perdita di chance, con ciò intendendosi la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. La perdita di chance viene configurata come un’autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito. Il risarcimento, in questi casi, va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo. Questo orientamento è in linea con precedenti giurisprudenziali, come la Cassazione 29 novembre 2012.
Questo significa che la decisione unilaterale di una donna di occultare la gravidanza, impedendo al padre biologico di partecipare attivamente alle fasi cruciali del concepimento e della nascita, può avere concrete conseguenze legali, aprendo la strada a richieste di risarcimento. Tale principio non mira a limitare l'autonomia della donna, ma a bilanciarla con i diritti del padre, riconoscendo l'importanza di una genitorialità consapevole e condivisa fin dalle sue prime manifestazioni.
Il Diritto dell'Uomo alla Paternità Consapevole e le Sue Implicazioni Emotive e Personali
Al di là delle implicazioni strettamente giuridiche, la realtà di una gravidanza non condivisa o addirittura occultata genera un profondo impatto sulla sfera personale ed emotiva dell'uomo coinvolto. La testimonianza di "Giuseppe", un ingegnere di 28 anni, illustra vividamente questo scenario. La sua ragazza ha smesso di prendere la pillola senza dirgli nulla, e adesso è incinta al quarto mese. Giuseppe si sente "incastrato", minacciato legalmente se non riconoscerà il bambino. La sua percezione è quella di una famiglia estorta, non una scelta consapevole e condivisa.
Questo caso solleva la questione del diritto dell'uomo a una paternità consapevole e voluta, contrapposto alla decisione unilaterale della partner. Giuseppe, giovane e con progetti di viaggi e carriera, sente di averci messo una vita di sacrifici per raggiungere il suo posto di lavoro e ora si sente distrutto. Non si tratta semplicemente di non voler amare il figlio - come gli suggeriscono gli amici - ma di non poter scegliere, di sentirsi senza via di uscita e di dover fare i conti con la perdita della sua vita come l'aveva immaginata.

In questo contesto di profondo disagio, Giuseppe cerca uno psicologo che non lo giudichi e che lo aiuti ad affrontare la situazione. La risposta della psicologia è chiara: il compito dello psicologo non è giudicare, ma ascoltare e aiutare a trovare le risorse per superare e affrontare le difficoltà. I problemi, in casi come quello di Giuseppe, sono principalmente due: uno riguarda il rapporto con la sua ragazza, caratterizzato da un senso di tradimento ("mi ha fatto una cosa orribile", "mi ha letteralmente incastrato"), l'altro l'assunzione del ruolo genitoriale che probabilmente sta avvenendo in anticipo rispetto ai suoi tempi di maturazione.
Gli specialisti sottolineano che, se da un lato Giuseppe non può scegliere di non diventare papà, altre decisioni inerenti questo cambiamento della sua vita può ancora farle. Può decidere se sposarsi o no, può decidere se stare ancora con questa ragazza o no. Può decidere di farsi aiutare, come ha iniziato a fare, o subire passivamente il tutto stando male. È un momento di grande smarrimento, angoscia e rabbia, derivanti da una situazione che vive come imposta e non desiderata. Ognuno ha i suoi scopi e progetti, e non è scritto da nessuna parte che ci debba essere il desiderio primario di formare famiglia e avere dei figli.
La situazione che sta vivendo è complessa e da quello che scrive si evince una profonda rabbia e paura. Un sostegno psicologico in questo momento può aiutarlo a sentirsi meno solo davanti a questi grandi cambiamenti. È vero che la percezione è di non avere via d'uscita per alcune cose (il bambino nascerà e lui sarà il padre), ma ci sono molte scelte su cui lavorare. Nonostante la decisione importante presa unilateralmente dalla ragazza, nessuno può "incastrare" nessuno nel senso più assoluto; ci sono problemi e si cercano soluzioni. La paternità, anche se non rassegnata, può essere accettata e si può rendersi responsabile verso il bambino, per poi valutare come proseguire la relazione e il resto della propria vita.
Il professionista, nello svolgimento del suo compito, deve sostenere e comprendere il disagio per poi capire insieme come affrontarlo. Questo percorso può essere utile per capire le proprie emozioni, valutare diverse alternative e fare delle scelte consapevoli. La sofferenza di Giuseppe è quella di sentirsi raggirato, strumentalizzato, costretto a fare ciò che non vorrebbe. Sono emozioni devastanti che sicuramente non gli danno la serenità per scegliere la cosa migliore da fare sia verso la sua ragazza sia verso la sua paternità. È una situazione delicata in cui sono coinvolte anche altre persone e, probabilmente, in futuro un bambino che sarà l'individuo più innocente dell'accaduto. La dinamica degli eventi, inoltre, quasi sicuramente compromette anche la qualità del rapporto con la partner, il che è un’ulteriore complicazione. Se da una parte non resta che prendere atto della realtà delle cose, dall'altra è urgente un chiarimento con la partner che faciliti il ritrovamento di un'armonia di cui sia la futura madre che il bambino hanno sicuramente bisogno.
La Responsabilità Medica e la Nascita Indesiderata: Tutela della Madre e Diritti del Padre
Il tema della responsabilità si estende anche al contesto medico, in particolare per quanto riguarda le scelte riproduttive e la nascita indesiderata. La Legge 194 del 22 maggio 1978 ha introdotto in Italia la possibilità per le donne di abortire volontariamente entro 90 giorni di gestazione, configurando il cosiddetto diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Questo diritto, tuttavia, può essere compromesso da negligenze professionali, dando origine a responsabilità civili.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. [il numero della sentenza non è specificato nel testo originale, ma si fa riferimento al tema], ha chiarito che l’impossibilità della scelta abortiva della madre, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. Questo si verifica ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 6 della l. 22 maggio 1978, n. 194, che disciplina i casi in cui l'interruzione della gravidanza può essere praticata oltre i primi novanta giorni.
È importante notare, però, che non è configurabile nel nostro ordinamento il diritto del nascituro a richiedere al medico il risarcimento del danno per la nascita malformata. Questo perché non sussiste un nesso eziologico, ovvero di causa-effetto, tra la condotta omissiva del sanitario e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita. In altre parole, l'errore del medico non ha causato la malformazione, ma solo la mancata interruzione di una gravidanza che avrebbe portato a una nascita malformata.
La giurisprudenza ha fornito diversi esempi di responsabilità medica in questo ambito. La Corte di Cassazione sezione III Civile, con sentenza n. [numero non specificato], ha ritenuto responsabile il ginecologo che, in presenza di una grave sofferenza fetale, non pratica un parto cesareo per velocizzare il parto ma rinvia il parto per ulteriori esami, con la morte nel mentre del nascituro (Cass. V, n. [numero non specificato]). Similmente, è stata condannata l’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato che ha evidenziato un’anomalia cardiaca del feto, omette di informare di ciò il medico di turno, così contribuendo alla morte sopraggiunta dal nascituro (Cass. V, n. [numero non specificato]).

Al di là delle negligenze che portano a danni sul nascituro, la legge prevede anche sanzioni penali per le interruzioni di gravidanza non consensuali. L’art. 17 della Legge 194/1978 stabilisce che chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
In tema di danno da nascita indesiderata, chi agisce deve dare prova che la gestante, se adeguatamente informata, avrebbe deciso, ricorrendone i presupposti, l’interruzione della gravidanza. Tale prova può essere ricavata anche mediante presunzioni. Casi significativi in questo senso sono stati quelli relativi alla nascita di un figlio affetto da sindrome di Down (Cassazione civile, sez. III, 25/11/2021, n. 36645 e Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. [numero non specificato]).
Un aspetto importante è che la responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata non riguarda solo la madre. Il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, n. [numero non specificato]). Questo rafforza l'idea che la genitorialità, anche in contesti medici delicati, è un percorso che coinvolge entrambi i genitori.
Tuttavia, la giurisprudenza pone anche dei limiti. La mancanza di una mano, ad esempio, non è stata ritenuta una malformazione del nascituro così rilevante da mettere in serio pericolo la salute fisica e psichica della madre. Di conseguenza, non è stato possibile ottenere il risarcimento del danno da parte dei medici per non aver rilevato l’assenza dell’arto con l’ecografia morfologica, comunque effettuata dopo il novantesimo giorno (Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, n. [numero non specificato]). Questo dimostra la complessità e la specificità delle valutazioni che la giustizia deve compiere in questi casi.
Infine, rispondono del delitto previsto dall’art. 17, l. n. 194/1978 i medici che, con più azioni colpose indipendenti, cagionino l’interruzione di gravidanza per colpa, omettendo di diagnosticare una patologia dalla quale derivi la morte del feto (Tribunale, Bologna, 27/07/2016, n. [numero non specificato]). Queste situazioni evidenziano come la responsabilità medica sia un campo delicato, dove la tutela della vita nascente si incrocia con i diritti della madre e, in certi contesti, del padre.
Doveri e Diritti nella Filiazione fuori dal Matrimonio: L'Abbandono Paterno
La legge italiana tutela tutti i figli minori, a prescindere dal rapporto in cui sono stati concepiti: che sia matrimonio, convivenza registrata in Comune, convivenza di fatto, o persino un mero incontro occasionale. Diversi invece sono i diritti dei partner, i quali sono ampiamente tutelati nel caso di matrimonio e in maniera minore nell’ipotesi di convivenza. Concentrandoci sui diritti della donna incinta non sposata e le responsabilità dell'uomo che scappa, emerge un quadro chiaro di protezione per la prole.
Alla donna rimasta incinta da una relazione non sfociata in matrimonio spetta solo il mantenimento per il minore, secondo le misure che stabilisce il giudice, su richiesta delle parti. Nessun contributo economico, pertanto, le è dovuto a titolo personale, essendo il cosiddetto assegno di mantenimento un sostegno destinato solo alle coppie sposate e poi separate; in particolare, il mantenimento compete a quello dei due coniugi che non è in grado, da solo, di mantenersi secondo il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Al padre del bambino non è consentito, quindi, sottrarsi all’obbligo di versare il mantenimento del (solo) figlio fino alla sua indipendenza economica, neanche se a consentirglielo è la stessa donna. Tanto è vero che, se egli viene meno a tal dovere e a quello del riconoscimento della prole come propria, i figli, una volta raggiunta la maggiore età, potrebbero agire contro di lui - con un’azione civile - per il risarcimento del danno.
In sede giudiziale il magistrato stabilisce anche se disporre, come la regola vuole, l’affidamento condiviso (con pari diritti, doveri e poteri di indirizzo ed educazione dei genitori sui figli) o quello esclusivo (solo nei casi eccezionali di grave inadeguatezza di uno dei due genitori).
L’azione penale, invece, è riservata solo alla madre, in qualità di rappresentante del figlio, se l’ex partner non le eroga il mantenimento per la prole: si parla, a riguardo, del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In particolare, il padre deve contribuire con un assegno mensile al pagamento delle spese ordinarie e al 50% di quelle straordinarie. La misura di tale contribuzione, tuttavia, non è predeterminata dalla legge, ma viene stabilita, in base alle effettive possibilità delle parti giudicate dal giudice.
La responsabilità genitoriale
Il Danno da Abbandono Paterno e l'Illecito Endofamiliare
Alcuni giudici hanno anche riconosciuto il risarcimento al figlio per la totale assenza del padre, per non essersi cioè occupato della prole anche da un punto di vista affettivo (si pensi al padre che non rispetti le visite dei bambini e non vada a trovarli periodicamente). Pertanto, l’uomo che abbia messo incinta la donna non può scomparire perché, se anche dovesse farlo col consenso della madre, dovrebbe poi risponderne nei confronti dei figli.
In una nota sentenza, la Cassazione (Cass. sent. n. 26205/13) ha condannato un padre che, dopo essere stato oggetto di un procedimento per accertamento della paternità, era stato completamente assente, durante tutto il tempo precedente, coi figli. Solo grazie alla pronuncia di un Tribunale, fratello e sorella sono riusciti a vedere certificato il riconoscimento della paternità del proprio papà biologico che, per anni, aveva evitato loro e la loro madre, rifuggendo completamente dalle proprie responsabilità. Ai figli è stato riconosciuto anche il diritto al “risarcimento del danno non patrimoniale”. L’uomo è stato condannato a versare 150mila euro a ciascuno di essi.
La sentenza evidenzia l’obbligo della “protezione della filiazione”, ossia “il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto”, obbligo “connesso alla procreazione”. Ciò significa, per il figlio, “condividere, fin dalla nascita, con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e nello sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente della procreazione”. Secondo la magistratura, dunque, c’è un perfetto automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, che non può essere eliminata neanche con il consenso della madre, abbandonata da un uomo senza midollo.
La responsabilità da “illecito endofamiliare” scatta già solo per la procreazione a cui non segua il riconoscimento della paternità e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore: mantenimento e affetto innanzitutto. Detto ancor più chiaramente, “il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento”. Tale consapevolezza non si concretizza semplicemente con “la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica”, ma anche con altri rilevanti dati di fatto, come, ad esempio, la “coincidenza temporale” relativa alla “esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre” dei due ragazzi e l’uomo.
Per la Corte di Cassazione (Cass., ord. n. 40335 del 16 dicembre 2021), il protratto abbandono della prole da parte del genitore ha natura di illecito permanente, fonte di un danno anche di tipo non patrimoniale e più precisamente psicologico-esistenziale, che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e autodifesa. Secondo la giurisprudenza (Cass., ord. n. 9188 del 2 aprile 2021), la responsabilità del genitore che scappa via dalla famiglia sorge anche nei confronti dei figli adottivi, i quali hanno lo stesso diritto di quelli biologici a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.

Il Caso M. e F.C. contro E.T.: Una Sentenza Esemplare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26205 del 22 novembre 2013, ha esaminato approfonditamente un caso emblematico di abbandono paterno e delle sue conseguenze. M. e F.C. avevano richiesto il riconoscimento giudiziale della paternità naturale di E.T., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel corso della loro esistenza a causa della negata assunzione di genitorialità da parte del convenuto.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e quella di risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo invece la sussistenza del danno patrimoniale. E.T. aveva proposto appello principale, sostenendo l’insussistenza di alcun illecito civile a suo carico. Egli adduceva la mancanza di elemento psicologico, non essendo stato a conoscenza del suo status prima dell’intervenuto accertamento giudiziale, e contestava il nesso di causalità, ritenendolo interrotto a causa del comportamento della madre che aveva omesso di richiedere tutela giudiziale per quaranta anni e dei due attori, i quali avevano proposto l’azione molto tardivamente. Il padre riteneva inoltre la non debenza del danno non patrimoniale, in mancanza di reato e in assenza di prova certa della sofferenza degli attori, sottolineando, infine, l’eccessività del quantum di 150.000 Euro ciascuno. Infine, riteneva non dovuta tale voce di danno nei confronti di F.C., essendo stato riconosciuto dalla madre degli attori che all’epoca del concepimento frequentasse anche un altro uomo, nei confronti del quale il C. aveva rivolto identica domanda. Gli appellati avevano formulato impugnazione incidentale sull’ammontare del danno non patrimoniale e sul riconoscimento del danno patrimoniale.
La Corte d’appello, a sostegno della conferma integrale della pronuncia di primo grado, ha affermato diversi punti chiave:
- L’illeceità del T. consisteva non nel mancato adempimento del dovere di riconoscere lo status di figlio naturale in senso formale, ma nell’aver danneggiato quello stesso status in senso sostanziale mediante la violazione dei doveri genitoriali ex art. 147 cod. civ.
- La mancanza di colpa era smentita dalle risultanze istruttorie, alla luce delle quali era emerso come l’appellante fosse stato ampiamente messo in grado di assumersi le proprie responsabilità, ma si fosse consapevolmente astenuto da qualsiasi approfondimento della situazione che M.C. gli aveva manifestato, recandosi anche presso i suoi genitori. La circostanza era a conoscenza di una vasta cerchia di persone cui la C. aveva rivolto le proprie confidenze. A tale quadro doveva aggiungersi l’interessamento del parroco del paese che, nel corso della seconda gravidanza della C., aveva indicato al T. la violazione dei doveri religiosi e morali oltre che giuridici che discendevano dalla sua mancata assunzione di responsabilità.
- L’art. 30 della Costituzione contiene un principio di responsabilità per la procreazione, alla luce del quale la mera contestazione dalla paternità, accompagnata dalla consapevolezza di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione, è sufficiente a far sorgere uno specifico dovere di attivarsi per tutelare lo status di filiazione non sotto il profilo formale attraverso il riconoscimento, ma sotto quello sostanziale consistente nel dovere di approfondire la veridicità della contestazione senza negarla pur in presenza di indizi contrari univoci.
- A tal riguardo, la deposizione dell’assistente sociale aveva evidenziato che il T. si era sempre disinteressato della precaria condizione di vita dei due bambini, anche nel lungo periodo (fino al 1999) durante il quale non era a conoscenza della coeva relazione intessuta da M.C. anche con un altro uomo all’epoca del concepimento di F.C. In conclusione, l’ignoranza di questa circostanza non escludeva qualsiasi esimente al dovere di tenere un comportamento responsabilmente volto a scoprire l’esistenza della condizione di genitorialità verso i due figli mediante le analisi ematiche già disponibili all’epoca.
- La mancata tempestività dell’azione giudiziaria era priva di qualsiasi rilievo sul nesso causale.
- Il danno non patrimoniale, dovuto al grave stato di sofferenza dei due fratelli per la deprivazione della figura parentale paterna, era sussistente e consisteva nelle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati come figli. Pur non essendoci un danno alla salute, sussisteva un danno ad un valore della persona costituzionalmente protetto da risarcirsi in un importo congruo.
- Il parametro equitativo del danno da perdita parentale non poteva essere assunto in modo integrale, attesa la diversità della lesione, ma in via analogica e in via meramente equitativa nella soglia minima prevista, tenendo conto del fatto che il dovere genitoriale non si esaurisce nell’obbligo alimentare ma si estende a quello di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli. L’integrale disinteresse materiale e morale dimostrato dal T. aveva prodotto una condizione di sofferenza legata al complessivo disagio derivante dall’assenza di un biunivoco status di filiazione.
Contro tale pronuncia, E.T. aveva proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi, ai quali avevano resistito con controricorso i C.
Con il primo motivo, E.T. denunciava la violazione dell’art. 30 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello erroneamente interpretato il parametro costituzionale nella parte in cui aveva ritenuto che la mera contestazione di paternità facesse sorgere l’obbligo in capo al T. di una serie di obblighi non indicati nella norma. Tale articolo, infatti, faceva esclusivo riferimento ai doveri e diritti dei genitori verso i figli dopo che lo status legale si fosse formato e non per il mero fatto della procreazione. In particolare, dalla disposizione costituzionale non sorgeva alcuno specifico dovere di attivarsi per approfondire la situazione di paternità. Tale dovere, peraltro, non poteva essere fatto sorgere da una norma di comune diligenza volta ad approfondire la situazione di paternità.
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, considerandolo manifestamente infondato. Ha ribadito che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione, decorrendo dal momento della nascita. È nell’orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c. (come confermato da Cass., 17 22516/10; 27653/2011; Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale preciso obbligo, direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell’art. 30 Cost., primo e secondo comma, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori.
La statuizione giudiziale relativa alla dichiarazione di paternità o maternità è, conseguentemente, del tutto ininfluente rispetto alla natura e alla nascita dell’obbligo sopradescritto, né assume alcun rilievo, neanche ai fini della decorrenza temporale del diritto, la formulazione della domanda rivolta al riconoscimento dello status. Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. 5562 del 2012).
Alla formula costituita dall’endiadi “diritto ad essere educato e mantenuto” non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell’identità personale e relazionale dell’individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dall’Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, contiene specificamente, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d’intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
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