La normativa italiana in materia di tutela della maternità prevede un sistema articolato di astensione obbligatoria dal lavoro, volto a garantire la salute e il benessere della lavoratrice e del nascituro. Sebbene il periodo di astensione obbligatoria standard si estenda dal settimo mese di gravidanza fino al terzo mese dopo il parto, esistono specifiche disposizioni che consentono di prolungare tale periodo, in particolare fino a sette mesi dopo il parto, in determinate circostanze legate a rischi lavorativi o a condizioni di salute particolari.

Il Quadro Normativo di Riferimento
La disciplina dell'astensione obbligatoria e anticipata per maternità è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità). Questo decreto, noto anche come "Testo Unico" (TU), raccoglie e riorganizza la normativa preesistente, inclusi i principi derivanti da decreti quali il D.P.R. n. 1026/1976, ancora vigente per quanto non abrogato o modificato.
Gli articoli chiave in questa materia includono:
- Art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001: Definiscono il periodo di astensione obbligatoria e le condizioni per l'astensione anticipata.
- Art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001: Tratta delle procedure e delle competenze in caso di interdizione dal lavoro.
- Art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976: Disciplinano l'adozione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL).
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso note operative come la prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, ha fornito indicazioni specifiche agli ispettori per l'applicazione di questi articoli, chiarendo le procedure relative all'interdizione dal lavoro nei periodi antecedente e successivo al parto.
L'Astensione Anticipata per Condizioni di Lavoro Pregiudizievoli
La normativa prevede la possibilità di un'astensione anticipata dal lavoro quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. Questo scenario si verifica quando la lavoratrice svolge attività lavorative che possono compromettere la sua salute o quella del nascituro, anche durante il periodo di allattamento.
Le mansioni considerate a rischio sono dettagliate negli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e sono vietate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto. Tra queste, vengono specificamente menzionate:
- Movimentazione manuale dei carichi: In particolare, il sollevamento di pesi superiori ai 3 kg in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo.
- Stretto contatto e igiene personale dei bambini: Questo comporta un rischio biologico, con potenziale esposizione a malattie esantematiche.
- Lavori in stazione eretta prolungata: Anche la deambulazione continuativa rientra in questa categoria, come chiarito dalla nota prot. n. 20211 del 6 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La mansione di commessa-addetta alla vendita è un esempio tipico di attività che rientra in questa previsione.
- Posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzione di macchine utensili.
- Per le insegnanti di scuola secondaria: Il rischio principale è la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali.
In casi del genere, l'interdizione dal lavoro, disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente, può estendersi fino a sette mesi dopo il parto. Questo si verifica qualora non sia possibile eliminare il rischio o adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili, anche inferiori, senza perdita retributiva.

La Procedura di Interdizione dal Lavoro
La procedura di interdizione dal lavoro per motivi sanitari o ambientali è disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 e dall'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, ha fornito istruzioni operative per gli ITL.
La richiesta di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro.
- Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro: Essa deve contenere la precisazione dell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni e l'indicazione degli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta.
- Documentazione necessaria: L'istanza, per essere completa, deve includere uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere, di cui all'allegato C dell'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001, o una dichiarazione del datore di lavoro.
Durante la fase istruttoria, l'ITL competente valuta la documentazione trasmessa e la sussistenza dei presupposti normativi. L'ITL verifica che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001.
È importante sottolineare che questo procedimento non ha natura ispettiva nel senso tradizionale. L'interdizione si basa sulla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001 e dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. L'ITL interviene per confermare o meno l'efficacia delle misure adottate dal datore di lavoro.
Se non è possibile eliminare i rischi identificati né ricollocare la lavoratrice in mansioni compatibili, l'ITL emette il provvedimento di interdizione. Il provvedimento deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 7, del D.P.R. n. 1026/1976.
Qualora l'istanza risulti carente o non venga fornito riscontro alle richieste di integrazione, l'Ispettorato può valutare l'opportunità di un accertamento in loco per verificare i presupposti per l'emanazione del provvedimento interdittivo.
Impossibilità di Ricollocazione e Mansioni Alternative
Un aspetto cruciale nella valutazione dell'interdizione è la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni alternative. L'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3/2013 ha chiarito che non è necessario che manchino del tutto mansioni alternative. È sufficiente che lo spostamento ipotizzabile comporti un onere eccessivo per la lavoratrice (per distanza, orario o natura della mansione) o una scarsa utilità per l'organizzazione aziendale.
La valutazione sulla fondatezza della dichiarata impossibilità di ricollocazione da parte del datore di lavoro deve essere considerata un'eccezione, attivabile solo in presenza di circostanze particolari che giustifichino l'intervento dell'ITL.
La Flessibilità del Congedo di Maternità
Oltre all'astensione obbligatoria e anticipata in caso di rischio, la normativa offre alla lavoratrice la facoltà di una maggiore flessibilità nella fruizione del congedo di maternità.
- Fruizione standard: Il congedo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo il parto.
- Flessibilità (Art. 20 D.Lgs. n. 151/2001): La lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, oppure di posticipare l'astensione, fruendo di cinque mesi dopo il parto. Questa opzione è subordinata all'attestazione di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del medico competente aziendale, che certifichino l'assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro. Tale certificazione deve essere prodotta entro la fine del 7° mese di gravidanza.
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Periodi di Astensione Estesi e Casi Specifici
In alcune circostanze, il periodo di astensione può essere prolungato oltre i termini standard o presentare particolarità:
- Parto avvenuto dopo la data presunta: In questo caso, il congedo si prolunga per includere i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva del parto.
- Parto anticipato: Se il parto avviene prima della data presunta, la lavoratrice ha diritto a tre mesi di congedo più i giorni non goduti del periodo ante-partum.
- Ricovero del neonato: Se il neonato è ricoverato in una struttura, la madre può sospendere, anche parzialmente, il congedo post-parto e riprendere l'attività lavorativa. Il periodo di congedo residuo sarà fruito a partire dalle dimissioni del bambino.
- Adozione o affidamento: Per i minori in adozione o affidamento, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore, o dalla data dell'adozione/affidamento se avvenuta prima. La sospensione del congedo per ricovero del minore è prevista anche in questi casi per i dipendenti, a condizione che l'attività lavorativa sia stata ripresa.
- Interruzione di gravidanza o decesso del bambino: In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione, o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, a meno che non rinunci a tale facoltà.
Indennità Economica di Maternità
La prestazione economica di maternità è a carico dell'INPS ed è generalmente pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga immediatamente precedente l'inizio del congedo, aumentata dei ratei delle mensilità aggiuntive. L'indennità viene erogata dal datore di lavoro che anticipa la somma per conto dell'INPS. Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del congedo.
Lavoratrici LSU o APU
Per le lavoratrici impiegate in Attività Socialmente Utili (LSU) o Attività di Pubblica Utilità (APU), la domanda per la prestazione economica di maternità può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it.
Congedo di Paternità
Parallelamente alla tutela della maternità, la normativa riconosce anche il diritto al congedo di paternità. Oltre ai dieci giorni di congedo obbligatorio, i padri hanno diritto al congedo di paternità alternativo in caso di morte o grave infermità della madre, o in seguito alla rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al proprio congedo di maternità, nel caso di adozione o affidamento di minori. Questo congedo dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre.
Considerazioni Finali
La legislazione italiana sulla maternità mira a offrire una protezione completa alla lavoratrice e al suo bambino, bilanciando le esigenze produttive del datore di lavoro con il diritto fondamentale alla salute. La comprensione delle diverse disposizioni, in particolare quelle relative all'astensione anticipata e all'estensione del periodo post-parto fino a sette mesi, è fondamentale per garantire l'effettiva applicazione di queste tutele. Le indicazioni operative fornite dall'INL e le interpretazioni ministeriali giocano un ruolo cruciale nel chiarire i contorni applicativi di una normativa complessa e in continua evoluzione.

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