La Maternità Obbligatoria in Italia: Un Percorso di Tutela e Supporto per le Famiglie

La maternità obbligatoria è un diritto fondamentale per tutte le lavoratrici in attesa di un figlio. In Italia, questo periodo di astensione dal lavoro non è solo un beneficio, ma una tutela irrinunciabile che garantisce la salute della madre e del neonato, riflettendo un impegno profondo verso il sostegno alla genitorialità. La disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico sulla maternità e paternità, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni, un quadro normativo che ha visto significative evoluzioni per adattarsi alle mutevoli esigenze sociali e lavorative.

L'Inizio Standard della Maternità Obbligatoria: Le 32 Settimane di Gravidanza

La maternità obbligatoria generalmente inizia con l'ottavo mese di gravidanza. Questo si traduce, in linea generale, nell'inizio dalla 26° settimana di gravidanza. Il periodo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro è di cinque mesi. Convenzionalmente, questo si suddivide in due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla nascita del bambino.

Cronologia maternità obbligatoria

La data presunta del parto è il giorno in cui si prevede che il bambino nasca, mentre la data effettiva del parto è il giorno in cui il bambino effettivamente nasce. È attorno a queste date che si articola l'intero congedo. Il congedo di maternità obbligatorio consente alle lavoratrici dipendenti di astenersi dal lavoro per tutelare la propria salute e quella del neonato. Non si tratta solamente di un obbligo per il datore di lavoro, ma anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice. Ciò significa che in nessun caso l'astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice, poiché serve principalmente a proteggere la salute della madre e del bambino durante e dopo la gravidanza.

Flessibilità e Anticipazione del Congedo: Adattare il Periodo alle Esigenze

Il quadro normativo italiano offre diverse opzioni per modulare l'inizio e la fruizione del congedo di maternità, garantendo una maggiore flessibilità o la possibilità di anticipare l'astensione in caso di necessità specifiche.

La Maternità Flessibile: Un'Opzione per le Neo-Mamme

La maternità flessibile offre alle madri una maggiore libertà nella gestione del congedo di maternità, sulla base delle loro esigenze personali e lavorative. Questa opzione consente di lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza compreso e usufruire di quattro mesi di congedo dopo il parto, o anche fino al nono mese compreso e usufruire di cinque mesi di congedo dopo la nascita del bambino.

Con la maternità flessibile, la madre può scegliere di godere di un mese di congedo prima della nascita e quattro dopo (la cosiddetta opzione 1+4), oppure di cinque mesi di congedo dopo la nascita (l'opzione 0+5). Quest'ultima, che vede il congedo iniziare dopo il parto e continuare per cinque mesi, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. Per poter chiedere la flessibilità del congedo di maternità o il posticipo è necessario produrre il certificato del medico specialista del SSN o con esso convenzionato (ginecologo), e il certificato del medico aziendale o dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che non esiste l'obbligo di sorveglianza medica. Queste attestazioni devono necessariamente avvenire entro la fine del settimo mese di gravidanza. I medici devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (Circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148). Le lavoratrici possono richiedere la maternità flessibile con una domanda apposita all'INPS. Il periodo può variare a seconda delle circostanze specifiche della lavoratrice, così come la durata.

L'Anticipazione del Congedo: Tutela in Condizioni Particolari

Se la gravidanza presenta complicazioni o la lavoratrice svolge lavori particolarmente faticosi o nocivi, la maternità obbligatoria può essere anticipata. In questi casi, il medico richiederà l'interdizione. La lavoratrice può iniziare il congedo di maternità prima del periodo ordinario, ma deve presentare un certificato medico specifico rilasciato dall'azienda sanitaria locale o dall'Ispettorato del Lavoro, non solo quello del ginecologo. Il medico può stabilire il congedo a partire da qualsiasi mese. Per poter fruire dell'astensione anticipata dal lavoro, la lavoratrice dovrà consegnare agli uffici competenti una domanda corredata dal certificato medico attestante le condizioni di gravidanza a rischio connessa esclusivamente allo stato di salute della donna. In casi di lavori particolarmente nocivi, il congedo può estendersi fino a sette mesi dopo il parto, garantendo la stessa retribuzione del congedo standard.

La Procedura di Richiesta all'INPS: Passaggi Fondamentali

La domanda di congedo di maternità obbligatoria richiede alcuni passaggi specifici e il rispetto di scadenze precise per garantire la corretta erogazione delle indennità.

Per accedere al congedo di maternità obbligatoria, è fondamentale presentare domanda all'INPS entro i due mesi antecedenti la data stimata del parto, ossia entro la conclusione del settimo mese di gravidanza. La domanda deve pervenire almeno due mesi prima della data presunta del parto. Perciò va fatta ancora prima, perché ci sono sempre tempi burocratici di elaborazione della domanda da tenere in considerazione.

COME FARE DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE ONLINE | Guida passo passo sul sito INPS

I passaggi principali includono:

  1. Invio telematico del certificato medico: Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all'INPS il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. In pratica, la lavoratrice deve chiedere al proprio medico (di solito ginecologo/ginecologa) di effettuare questo invio telematico. L'articolo 34 del Dl 69/2013 ha introdotto l'obbligo di trasmissione all'Istituto in via telematica.
  2. Presentazione dell'istanza all'INPS: Poi le lavoratrici devono presentare apposita istanza all'INPS. Per fare la domanda all'INPS di congedo di maternità obbligatoria le lavoratrici devono utilizzare il servizio dedicato online presente sul sito dell'Istituto e accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro una copia della ricevuta della domanda di maternità presentata all'INPS. Chi sceglie l'opzione di flessibilità 1+4 oppure 0+5 deve consegnare al datore di lavoro anche il certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
  3. Comunicazione post-parto: La lavoratrice è tenuta a comunicare all'INPS e al datore di lavoro la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Infatti, dopo il parto le lavoratrici devono tornare sul sito web dell'INPS, nella stessa sezione dedicata alla domanda di maternità, per indicare la data del parto e permettere quindi un calcolo preciso dei giorni di maternità.

Il Supporto Economico Durante la Maternità Obbligatoria

Durante il congedo obbligatorio, la lavoratrice riceve un'indennità pari all'80% della retribuzione. Questa prestazione economica di maternità, a carico dell'INPS, è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga immediatamente precedente il mese di inizio del congedo, al quale si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive percepite dalla lavoratrice. L'indennità è erogata dal datore di lavoro che anticipa per conto dell'INPS. Questo beneficio è garantito dall'INPS e permette alle madri di affrontare economicamente il periodo di assenza dal lavoro senza significative perdite di reddito. Spesso, questa indennità viene integrata al 100% dalla contrattazione collettiva. Questo periodo è considerato a tutti gli effetti come lavoro: maturano ferie, tredicesima e eventuali miglioramenti contrattuali. L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (Circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 195). Il diritto all'indennità si estende anche ai casi in cui l'inizio del congedo avvenga entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorativo, comprensivo di lavoratrici in cassa integrazione, disoccupazione o mobilità. Le lavoratrici possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche se non in servizio, purché abbiano almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria. Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi.

Casistiche Speciali e Prolungamenti del Congedo

La normativa prevede diverse situazioni in cui il congedo di maternità può subire delle variazioni o essere prolungato, per garantire una tutela adeguata in circostanze eccezionali.

Parto Prematuro e Ricovero del Neonato

In caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche quando la somma dei periodi (prima e dopo il parto) supera il limite di 5 mesi. Questa disposizione è stata resa definitiva dal D.Lgs. 80/2015 e successivamente strutturale dal D.Lgs. 148/2015.Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questa disposizione non riguarda solo il caso di parto prematuro con ricovero del neonato (sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale) ma anche altre ipotesi in cui si renda necessario il ricovero, indipendentemente da quando sia avvenuta la nascita (quindi anche se nei termini previsti).

Complicazioni Mediche e Interruzione di Gravidanza

In caso di complicazioni mediche o condizioni di salute particolari del neonato, la maternità obbligatoria può essere prolungata. Questo prolungamento è solitamente soggetto a valutazione medica e autorizzazione dell'INPS. L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Analogamente, in caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Oltre la Maternità Obbligatoria: Congedi e Permessi Complementari

Dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto, oppure uno più quattro in caso di flessibilità), le lavoratrici hanno diverse opzioni a seconda delle loro esigenze e della normativa vigente.

Grafico congedi parentali

Il Congedo Parentale Facoltativo

Il congedo parentale facoltativo permette di prolungare il periodo di assenza dal lavoro per prendersi cura del bambino. A differenza della maternità obbligatoria, che è un diritto esclusivo della madre, il congedo parentale è un diritto che spetta sia alla madre che al padre, fino ai 12 anni di vita del minore (o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento), fatta eccezione per i figli con disabilità. Può durare fino a sei mesi se utilizzato solo dalla madre, ma può arrivare a 10 o 11 mesi se utilizzato anche dal padre.

In Italia, la retribuzione durante i periodi di congedo parentale varia a seconda del tipo di congedo. Sebbene l'indennità per il restante congedo parentale - fino a sei mesi per ciascun genitore e dieci/undici mesi complessivi - resta al 30% della retribuzione media giornaliera, il trattamento economico ha fatto decisi passi avanti a sostegno della natalità. Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 218), il primo mese era già stato portato all'80% dalla Legge di Bilancio 2023, il secondo mese introdotto al 60% dalla Legge di Bilancio 2024, e un ulteriore mese è pagato all'80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio con la Legge di Bilancio 2025. I periodi successivi ai nove mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione INPS.

Permessi per l'Allattamento

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a due ore di permesso retribuito al giorno per l'allattamento se l'orario di lavoro giornaliero è superiore a sei ore. Se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore, il permesso si riduce a un'ora al giorno. Questi permessi sono fruibili durante il primo anno di vita del bambino. Attualmente, l'orientamento maggiormente diffuso nella giurisprudenza amministrativa ritiene che il padre possa fruire dei riposi retribuiti anche nel caso in cui la madre sia casalinga (e quindi, più in generale, disoccupata), in quanto considera che tale caso sia ricompreso nella fattispecie della "madre non lavoratrice dipendente" (v. Consiglio di Stato n. 4293/2008; Cass. n. 20324/2005 e lettera Circolare INPS n. 32/2008).

Il Congedo di Paternità

Il congedo di paternità obbligatorio, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 con la legge 92/2012 e poi reso strutturale, prevede un vero e proprio obbligo di astensione dal lavoro anche in capo al lavoratore padre. Ai padri spettano dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, da fruirsi entro cinque mesi dalla nascita del figlio.

Esiste anche il congedo di paternità alternativo (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 119/2011). Questo congedo è fruibile dal padre in caso di morte o grave infermità della madre, nonché in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. In tali circostanze, è il lavoratore padre ad avere la facoltà di assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice. In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU.

Tutele e Diritti Specifici per le Lavoratrici Madri

La normativa italiana prevede una serie di tutele volte a salvaguardare la posizione lavorativa delle donne in gravidanza e maternità, assicurando continuità e parità di trattamento.

Divieto di Licenziamento e Rientro al Lavoro

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 151/2001. Questo divieto di licenziamento opera in caso di matrimonio e maternità, salvo eccezioni come la colpa grave della lavoratrice, la cessazione dell'attività dell'azienda, la scadenza del termine del contratto a tempo determinato o l'esito negativo della prova, facendo salvo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 Legge n. 903/1977. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, così come la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro (art. 55, co. 4, D.Lgs. 151/2001). L'art. 12 del D.Lgs. 80/2015 ha inoltre stabilito che la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 26/3/01 n. 151, la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo per maternità, ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all'inizio del periodo di gravidanza. La chiusura e il trasferimento in altra città dell'unità cui la lavoratrice è adibita non ne giustifica la sospensione della retribuzione in applicazione analogica dell'art. 54, 4° comma, D.Lgs. 26/3/01 n. 151, quando risulti che l'attività è continuata in altra città (Corte app. Milano 6/8/2012, Est. Bianchini).

Lavoro Notturno e Part-Time Post-Maternità

L'art. 53, 1° e 2° comma, D.Lgs. 26/3/01 n. 151, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, stabilisce che non è obbligata a prestare il lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio in età inferiore a tre anni. Questa norma è applicabile, a prescindere dal settore di appartenenza, alla generalità dei lavoratori e quindi anche al personale di volo dell'aviazione civile (Trib. Busto Arsizio 16/9/2009 e 18/5/2009).

Ai lavoratori genitori è infine riconosciuta la facoltà di chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (part-time), con il solo limite che la riduzione di orario non potrà essere superiore al 50% (novità introdotta dal D.Lgs. 80/2015). In tema di lavoro part time post maternità, i contraenti collettivi, pur prendendo in considerazione anche le esigenze produttive e organizzative potenzialmente confliggenti con quelle del dipendente, hanno però tracciato precisi e insuperabili confini al pieno esercizio della discrezionalità e del potere organizzativo del datore di lavoro, circoscrivendolo, in via generale, ai casi di infungibilità delle mansioni e, in presenza di mansioni fungibili, a soglie numeriche esclusive.

Diritti della lavoratrice madre

Progressioni di Carriera e Concorsi Pubblici

Ove la contrattazione collettiva ricolleghi la progressione in carriera all'anzianità di servizio, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è equiparato al periodo di effettivo servizio, salvo che la stessa contrattazione collettiva subordini la promozione ad altri particolari requisiti, come la valutazione circa la quantità e la qualità del servizio prestato, non correlati alla sola virtuale prestazione lavorativa (Cass. 20/6/2014 n. 14110). Le procedure selettive di accesso ai pubblici uffici devono uniformarsi al principio costituzionale della parità di trattamento. La condizione di maternità impone alle pubbliche amministrazioni di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati (TAR Calabria, Sez. II, 10/6/2010).

Adozione e Affidamento: Diritti Estesi ai Nuovi Genitori

Le tutele e i congedi previsti per la maternità e la paternità si estendono anche ai genitori adottivi e affidatari, con alcune specificità legate all'ingresso del minore in famiglia.

In caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale di minore, il congedo spetta per cinque mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all'estero. Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. In caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori per tre mesi, da fruire, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all'affidamento del minore. Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto anche ai genitori adottivi e affidatari, che possono usufruire dei congedi parentali entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia (art. 36 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 80/2015).

Il Ruolo delle Aziende: Welfare e Vantaggi Reciproci

Le aziende che adottano politiche di supporto alla maternità e dimostrano un forte impegno verso il benessere delle mamme, ottengono numerosi vantaggi per l'azienda stessa. Non si tratta quindi solo di un gesto di responsabilità sociale, ma anche di una strategia aziendale intelligente che rientra in un piano di welfare aziendale ben costruito.

Le madri supportate tendono a essere più impegnate, fedeli e produttive: hanno voglia di dimostrare la loro efficienza e il loro valore. Le madri che ricevono supporto adeguato durante il periodo di maternità tendono a rientrare al lavoro con maggiore ambizione: sono fortemente motivate a dimostrare l'importanza del loro lavoro. Inoltre, migliorano notevolmente la loro capacità organizzativa nel privato e riportano questi skills anche in ambito lavorativo. Per questo, sentirsi apprezzate e sostenute dall'azienda in un momento di trasformazione, aumenta verticalmente il loro senso di appartenenza e di lealtà verso l'organizzazione.

Benefici aziendali welfare maternità

Le aziende possono implementare diversi benefit a sostegno della genitorialità. Un esempio sono i benefit per l'infanzia tramite Gift Card: fornire gift card per l'infanzia, la salute e il benessere rappresenta un aiuto concreto per le madri. Altri benefit correlati: le aziende possono anche considerare l'offerta di gift card per librerie, corsi online e palestre. Le aziende che investono nel benessere delle loro dipendenti non solo promuovono la parità di genere, ma ottengono anche benefici significativi in termini di produttività, fedeltà e clima aziendale. Le gift card aziendali sono uno strumento efficace e sicuro per fare al meglio questo investimento.

Il Quadro Normativo e la Sua Evoluzione

La tutela della maternità e della paternità è stata oggetto di continue riforme legislative in Italia, riflettendo una crescente consapevolezza della necessità di bilanciare le esigenze familiari con quelle lavorative.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, noto come Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, rappresenta la base normativa principale. Tuttavia, negli anni successivi, diverse leggi e decreti hanno introdotto significative modifiche. Ad esempio, la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio.

Il cosiddetto Jobs Act, con i decreti legislativi n. 80/2015 e n. 81/2015, ha ridisegnato la normativa in materia di congedi parentali, introducendo una serie di modifiche dichiaratamente volte a estendere il diritto di astensione dal lavoro dei lavoratori genitori. Queste modifiche, inizialmente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state successivamente rese definitive e strutturali dal D.Lgs. 148/2015. Il D.Lgs. 80/2015 ha poi stabilito che, in caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche quando la somma dei periodi (prima e dopo il parto) supera il limite di cinque mesi, una misura resa strutturale. Un'ulteriore novità è stata l'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, della possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e in alternativa alla fruizione del congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per far fronte ai costi dei servizi pubblici o dei servizi privati accreditati per l'infanzia.

La Dir. n. 2006/54/CE, dedicata all'attuazione dei principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non osta a un contratto collettivo nazionale che riservi alle lavoratrici, che si prendono cura in prima persona del proprio figlio, il diritto a un congedo da godersi successivamente a quello ordinario di maternità, a condizione che tale astensione supplementare sia volta a tutelare le medesime con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità (Corte di Giustizia UE, 18/11/2020, causa n. C-463/19).

Queste misure assistenziali a sostegno della genitorialità - come il congedo di maternità e di paternità e il congedo parentale, l'assegno unico universale e i diversi bonus per i nuovi nati - rappresentano un aiuto importante per rispondere alle difficoltà quotidiane di molte famiglie italiane. Sebbene gli aiuti per i figli abbiano contribuito, soprattutto negli ultimi anni, alla promozione della parità di genere nella condivisione delle responsabilità di cura, le donne restano le principali beneficiarie di forme di tutela della genitorialità. Tra i principali pilastri dell'assistenza per mamma e papà con bambini piccoli, troviamo il congedo di maternità obbligatorio e il congedo parentale. Due tipologie distinte di congedo, ciascuna con propri requisiti e condizioni per l'accesso.

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