NASpI e Maternità: Guida Completa per le Lavoratrici

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) rappresenta un supporto economico fondamentale per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio impiego. Tuttavia, per le lavoratrici madri, la compatibilità tra la NASpI e i periodi di maternità spesso genera interrogativi. Questo articolo esplora le diverse casistiche, dalle condizioni per richiedere l'indennità alla sua gestione durante la gravidanza e il periodo post-parto, fornendo chiarimenti essenziali per navigare al meglio in questa complessa materia.

Maternità e NASpI: una guida illustrata

Che cos'è la NASpI e come si rapporta alla maternità

La NASpI è un’indennità economica riconosciuta dall’INPS ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro in modo involontario. Per aver diritto alla NASpI è necessario aver prestato 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti. È fondamentale che la cessazione del rapporto di lavoro sia involontaria, escludendo quindi le dimissioni volontarie, salvo casi di giusta causa o dimissioni tutelate, come quelle presentate dalla madre entro il primo anno di vita del bambino.

La compatibilità della NASpI con i periodi di maternità dipende strettamente dal momento in cui avviene l’interruzione del rapporto di lavoro e dalla fase della maternità in cui si trova la lavoratrice.

NASpI e maternità obbligatoria: quando non è possibile richiederla

Durante il congedo di maternità obbligatorio, che generalmente copre i due mesi precedenti e i tre mesi successivi al parto, non è possibile percepire la NASpI. Questo perché in tale periodo la lavoratrice riceve già l’indennità di maternità, che sostituisce la retribuzione. Se il rapporto di lavoro termina durante il congedo, la NASpI può essere richiesta subito dopo la fine della maternità, con decorrenza dal primo giorno successivo al congedo.

Un esempio pratico chiarisce questa situazione: se il tuo contratto a termine scade il 15 gennaio, ma sei in maternità fino al 10 marzo, potrai presentare la domanda di NASpI a partire dall’11 marzo. Alla scadenza del contratto, dovrai presentare domanda di maternità con pagamento diretto da parte dell'INPS.

NASpI e gravidanza prima del congedo

Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene prima dell’inizio del congedo di maternità obbligatoria, puoi presentare la domanda di NASpI immediatamente. Quando inizia il periodo di maternità obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo), si presenta la domanda di maternità. A seguito di questa domanda, l’INPS sospende automaticamente il pagamento della NASpI. L’erogazione della NASpI riprende successivamente alla fine del periodo di maternità obbligatoria comunicato, ovvero al termine del congedo.

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NASpI e maternità anticipata

La maternità anticipata è concessa quando la lavoratrice deve astenersi dal lavoro prima del periodo di maternità obbligatoria, per motivi di salute o per mansioni incompatibili con la gravidanza. In questa situazione, se il rapporto di lavoro termina durante la maternità anticipata, non puoi percepire la NASpI nello stesso periodo, perché ricevi già l’indennità di maternità. Tuttavia, potrai richiedere la NASpI al termine della maternità, che include anche il periodo anticipato, e la decorrenza partirà dal giorno successivo alla fine del congedo complessivo (anticipato + obbligatorio). In alternativa, è possibile inoltrare la domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, l’INPS congela la domanda fino al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Esempio pratico: se sei in maternità anticipata da ottobre e il contratto scade a dicembre, potrai chiedere la NASpI solo dopo la fine della maternità obbligatoria, che si concluderà dopo il parto, oppure inoltrare la domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso, l’INPS congela la domanda fino al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Alla scadenza del contratto, dovrai presentare domanda di maternità con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Requisiti e procedure per la NASpI in maternità

Dopo la maternità, puoi richiedere la NASpI entro 68 giorni dalla fine del congedo, purché tu abbia avuto un rapporto di lavoro dipendente, tu possa dimostrare 13 settimane (3 mesi) di contributi nei 4 anni precedenti e la cessazione sia involontaria (no dimissioni volontarie, salvo giusta causa). La domanda va presentata online sul portale INPS, ma è fondamentale controllare la correttezza dei dati anagrafici, dei contributi e delle date di cessazione, per evitare blocchi o ritardi nei pagamenti.

Calcolo dell'indennità di maternità durante la disoccupazione

Anche le donne che al momento dell’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro sono già titolari della NASpI hanno diritto all’indennità di maternità. L’importo dell’indennità di maternità è calcolato con le stesse modalità previste per le lavoratrici con contratto attivo. Questo ammortizzatore sociale riguarda le madri lavoratrici dipendenti del settore privato che decidono di interrompere l’attività lavorativa prima o dopo il parto, indipendentemente dal tipo di contratto, determinato o indeterminato. In particolare, per avere diritto all’indennità, devono essere trascorsi non più di 60 giorni tra l’inizio dello stato di disoccupazione (o sospensione dal lavoro) e l’inizio del periodo di maternità.

La lavoratrice che percepisce la NASpI e rimane incinta ha diritto all'indennità di maternità. Secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se l’astensione obbligatoria per maternità ha inizio durante il periodo di percezione della NASpI, la prestazione si sospende e al suo posto viene corrisposta l’indennità di maternità. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria sono utili per integrare il requisito delle 13 settimane purché siano stati prestati in costanza di rapporto o, nel caso dell’astensione obbligatoria per maternità, anche nel caso in cui l’astensione obbligatoria sia iniziata entro 60 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Diagramma di flusso NASpI e Maternità

Tutele aggiuntive per le lavoratrici madri

La legge italiana tutela le lavoratrici durante la gravidanza, soprattutto nei confronti di eventuali licenziamenti. L’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce il divieto di licenziamento delle lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Dimissioni entro il primo anno di vita del bambino

In base all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. 151/2001, la mamma lavoratrice che si dimette entro il primo anno di vita del bambino ha diritto alla NASpI, perché le dimissioni vengono considerate “tutelate” e non volontarie. Questa è una deroga importante alla regola generale che esclude la NASpI in caso di dimissioni volontarie.

La normativa italiana tutela le lavoratrici in gravidanza anche in caso di dimissioni volontarie. L’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che, per le dimissioni presentate durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del figlio, la lavoratrice non è tenuta a rispettare i termini di preavviso. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a versare il cosiddetto “ticket di licenziamento”, un contributo economico che serve a finanziare la NASpI. Affinché le dimissioni siano considerate valide, la lavoratrice deve però confermarle personalmente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

Gravidanza a rischio e tutele NASpI

Anche in caso di gravidanza a rischio, le tutele per chi percepisce la NASpI sono molto simili a quelle previste per le lavoratrici con contratto attivo. Per fare ciò, i percettori NASpI devono inviare una comunicazione all’INPS e presentare apposito certificato medico. Questo è stato specificato dall’INPS con il messaggio n. 2197 del 2023, richiamando anche quanto contenuto nella circolare INPS in materia di NASpI n. 194 del 2015.

La NASpI e la sua gestione: aspetti pratici

La NASpI ti spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del tuo rapporto di lavoro, se presenti la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione (cd. termine breve). La presentazione della domanda di NASPI equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Però, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, devi recarti presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Scadenze e processi della NASpI

Consultazione dell'importo e della durata della NASpI

Puoi verificare l’importo della tua indennità NASpI e la durata con il servizio NASpI: Consultazione domande, che ti permette di visualizzare e scaricare il prospetto di calcolo con l’importo mensile lordo.

Variazioni e comunicazioni all'INPS

L’INPS non può pagare con accredito su IBAN non intestati o cointestati a chi richiede la NASpI. L’utente deve sempre comunicare all’Istituto, tramite il servizio NASpI-Com: invio comunicazione, eventuali variazioni di codice fiscale o di IBAN. La dichiarazione del reddito presunto, anche se pari a “zero”, per chi riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore) è prevista a pena di decadenza della NASpI.

Rioccupazione e NASpI

Nell’ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cd. termine breve), non matura il diritto alla NASpI. In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, hai diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), puoi presentare una nuova domanda di NASpI.

Nel caso in cui il richiedente abbia contemporaneamente più rapporti di lavoro part-time, alla cessazione di uno di essi può presentare domanda di NASpI a condizione che venga comunicato il reddito presunto per l’attività rimasta in essere, che deve essere pari o inferiore a 8.145 euro.

In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.

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Maternità e congedi: oltre la NASpI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. In questo periodo la lavoratrice non può essere adibita al lavoro e non può subire licenziamento, essendo nel cosiddetto “periodo protetto”.

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto) e prosegue per tre mesi (salvo flessibilità). In caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva si aggiungono al periodo post-parto. Se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), si aggiungono tre mesi più i giorni non goduti.

Flessibilità del congedo di maternità

La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale - o con esso convenzionato - e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 del d.lgs. 151/2001).

È altresì possibile astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto (o dopo la data presunta del parto) ed entro i cinque mesi successivi, sempre a condizione che i medici attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).

Sospensione del congedo per ricovero del neonato

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis del d.lgs. 151/2001).

Interruzione di gravidanza o decesso del bambino

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Adozioni e affidamenti

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 19.

Congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall’art. 2 del d.lgs. 119/2011) spetta al padre in caso di morte o grave infermità della madre, o in caso di abbandono del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre. In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU. Ai padri spettano anche dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001.

Dettagli sul congedo di paternità

Prescrizione del diritto all'indennità

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità alternativo).

Compatibilità con altre indennità e casistiche particolari

L’iscrizione ad un Albo professionale, in assenza di attività e di reddito, non ti priva del diritto alla NASpI. L’iscrizione alla Gestione Separata, in assenza di attività di collaborazione o da libero professionista e senza versamento di contributi da anni, non è soggetta a cancellazione e non preclude il diritto alla NASpI.

Tabella di compatibilità NASpI

Lavoratori agricoli e NASpI

Qualora risulti prevalente la contribuzione agricola, ma in misura tale da non determinare il diritto alla Disoccupazione agricola, il periodo di osservazione si riduce ai soli 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Residenti in Italia con attività lavorativa all'estero

La NASpI non spetta a chi ha svolto l’ultima attività lavorativa dipendente all’estero se residente in Italia.

Lavoratori iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti

Sì, la NASpI è compatibile con l'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, a patto che siano rispettati i requisiti di reddito presunto.

NASpI e indennizzo per complicanze da vaccinazioni

L’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) è compatibile con ogni altro emolumento a qualunque titolo, come previsto espressamente dall’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 210/1992. Questo significa che la percezione di tale indennizzo non preclude il diritto alla NASpI.

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