Il periodo che segue la nascita di un figlio presenta grossi cambiamenti per l’intero equilibrio della vita familiare. Cambiano le abitudini, le priorità e, in molti casi, anche l’organizzazione della quotidianità, che deve tener conto delle esigenze del neonato. Per questa ragione la legge prevede forme di congedo obbligatorio e opzioni facoltative atte a conciliare la vita lavorativa e quella familiare. Un esempio è quello del congedo di paternità, ma non è la sola opzione che i genitori possono sfruttare.
L’obiettivo, dal punto di vista del lavoratore, è quello di conciliare in maniera serena il rientro al lavoro con la genitorialità. Esiste infatti, per le neo mamme e i neo papà, la possibilità di richiedere il part-time post-maternità, ovvero una riduzione dell’orario di lavoro per potersi occupare con serenità del proprio figlio o figlia.

Il funzionamento del part-time post-maternità
Come anticipato, l’opportunità di richiedere un contratto di lavoro part-time post-maternità consiste nella riduzione dell’orario lavorativo fino ad un massimo del 50% delle ore previste per un genitore al rientro da un congedo per ragioni di maternità o paternità. Questa opzione è riservata soltanto ai lavoratori dipendenti, mentre non è prevista dalla regolamentazione per i freelance.
Al posto del congedo parentale, il lavoratore può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto part-time, purché la riduzione di orario non superi il 50%. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la trasformazione del contratto di lavoro entro 15 giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro, di norma, non può opporsi alla richiesta (tranne nei casi specifici previsti dai contratti collettivi) e andrà a trasformare il contratto entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
L’opportunità di sostituire il congedo parentale con una riduzione dell’orario lavorativo è stata introdotta, in Italia, con il Jobs Act (D.Lgs. n.81/2015) che definisce limiti e condizioni della richiesta. Può essere richiesto sia dal padre che dalla madre, ma una sola volta.
Vincoli contrattuali e specifiche di settore
Un caso particolare è quello dei lavoratori dipendenti che fanno riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore del Commercio. È il CCNL stesso a definire quali sono i casi in cui è ammessa la domanda di part-time. In particolare, le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo indeterminato possono avanzare questa richiesta che deve essere accolta dall’azienda solo nel caso in cui non più del 3% del personale abbia la stessa esigenza.
Il contratto stabilisce, inoltre, che la domanda di part-time post-maternità possa essere rigettata anche in altri casi. Se l’azienda ha tra i 22 e i 30 dipendenti, infatti, è previsto un solo part-time post-maternità alla volta, mentre per le attività ancora più piccole, l'accoglimento non è automatico.
Benefici del welfare aziendale
Poter rientrare al lavoro in maniera graduale è un vantaggio non soltanto per il genitore, ma anche per l’azienda. Come confermano gli studi che analizzano i vantaggi delle politiche di welfare aziendale, tra le quali si inserisce anche la concessione del part-time post-maternità, un lavoratore che percepisce la vicinanza dell’azienda è più fidelizzato e produttivo.
Sia l’ambiente lavorativo che familiare beneficiano della presenza di lavoratori sereni che sanno di poter organizzare il proprio tempo in maniera tale da riuscire ad occuparsi delle mansioni d’ufficio e dei figli. Esiste un numero sempre maggiore di enti e aziende che si occupano di accompagnare il datore di lavoro nello sviluppo di proposte di welfare aziendale tagliate su misura per i propri dipendenti. Un esempio è UniSalute PMI Bronzo, un’offerta assicurativa pensata per il benessere dei lavoratori delle piccole e medie aziende, fornendo una copertura basilare che copre le spese mediche più comuni e gli eventi più rilevanti.
Welfare Aziendale: PRO e CONTRO
Il quadro normativo del congedo parentale
Se sei un lavoratore subordinato, puoi fruire di un congedo per la cura di ciascuno dei tuoi figli, fino al compimento dei 12 anni di età, nella misura massima di sei mesi (riproporzionata in caso di part-time). Il congedo può essere fruito anche su base oraria. Ulteriori 6 mesi spettano all’altro genitore, ma il totale complessivo tra i genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, il totale complessivo per la coppia è elevato a 11 mesi. Se sei un genitore single, hai diritto ad assentarti per 10 mesi.
In caso di adozione di un minore, a prescindere dalla sua età, puoi fruire del congedo parentale entro i 12 anni dal suo ingresso in famiglia (non oltre il compimento della maggiore età). Se il congedo viene utilizzato nei primi 6 anni di vita del bambino, al lavoratore spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Tuttavia, la legge di bilancio ha introdotto incrementi significativi: l'indennità è elevata al 60% per un ulteriore mese per i genitori che fruiscono del congedo entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia.

Assistenza ai figli con disabilità e tutele speciali
Per assistere un figlio con disabilità in situazione di gravità, hai diritto ad un congedo più lungo: puoi infatti assentarti per tre anni, entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino.
È fondamentale sottolineare che, in base alla normativa vigente, non puoi essere licenziato o discriminato per aver richiesto il congedo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, questi hanno diritto al congedo parentale per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Dettagli tecnici sulla fruizione del congedo a ore
Il congedo parentale a ore, introdotto dalla legge di Stabilità 2013 a modifica dell’articolo 32 del Testo Unico, permette una gestione più flessibile del tempo. In assenza di norme collettive che disciplinino dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, si applica il criterio generale previsto dall’INPS.
La richiesta del congedo va effettuata al datore di lavoro con un preavviso minimo di 5 giorni, che scende a 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria. La domanda può riguardare al massimo un mese di lavoro; se si vuole richiedere un periodo a cavallo tra due mesi, è necessario inserire due diverse domande.
Nel caso del congedo parentale fruito in modalità oraria, è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento o dei riposi orari per assistenza ai figli disabili. Il congedo a ore è invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo Unico, quali ad esempio i permessi della legge 104.
La gestione del part-time verticale
Nel caso prospettato di rapporto di lavoro a part-time verticale al 50% con prestazione concentrata nelle sole giornate di martedì e giovedì, l’interpretazione corretta dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001 conduce a ritenere che il congedo parentale debba essere conteggiato esclusivamente con riferimento alle giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa.
Pertanto, a fronte di una richiesta di congedo parentale, il periodo ricomprende i giorni di calendario ma soltanto le giornate lavorative effettive; conseguentemente, ai fini del consumo del monte congedo parentale, dovranno essere conteggiati solo i giorni di lavoro teorico. Il medesimo criterio opera anche nell’ipotesi in cui il dipendente, esauriti i periodi di congedo parentale indennizzati al 100%, fruisca del congedo parentale con trattamento economico ridotto: anche in tal caso, il consumo del congedo resta limitato alle sole giornate di lavoro teorico, e la decurtazione economica va applicata esclusivamente su tali giornate.

Aggiornamenti normativi e retribuzioni
La legge di bilancio ha introdotto, nel corso degli ultimi anni, una progressione nell'indennità per i periodi di congedo. Per i periodi fruiti a partire dal 2025, l'indennità è riconosciuta per figli di età inferiore a 6 anni (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia) a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità obbligatorio sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024.
Il rispetto di queste norme è vincolante per le aziende. Violazioni in materia di congedi e parità di trattamento impediscono inoltre al datore di lavoro il conseguimento della certificazione della parità di genere, un riconoscimento sempre più strategico per le imprese moderne che puntano sulla valorizzazione del capitale umano e sulla responsabilità sociale. La corretta applicazione di questi strumenti non rappresenta solo un obbligo di legge, ma un investimento nella serenità dei lavoratori, che si traduce in un clima aziendale più collaborativo, una minore rotazione del personale e una maggiore efficienza operativa a lungo termine.
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