La maternità e la paternità rappresentano momenti cruciali nella vita di un lavoratore, e il settore del pubblico impiego, pur nella sua complessità normativa, prevede una serie di tutele specifiche per i dipendenti, anche coloro assunti con contratti a tempo determinato. Questo articolo esplora in dettaglio la normativa che regola la maternità e la paternità, con particolare attenzione ai dipendenti degli enti che applicano il Contratto Collettivo Intercompartimentale, includendo la Provincia Autonoma di Bolzano, Comuni, Comunità comprensoriali, Case di riposo per anziani (non privati), Sanità, Istituto per l'edilizia sociale, Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano. Verranno inoltre analizzate le specificità dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, le loro limitazioni e le tutele per i lavoratori.
Tutele per la Maternità nel Pubblico Impiego
Per potersi avvalere delle diverse forme di tutela previste dalla legge in materia di maternità, la dipendente è tenuta a consegnare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell'inizio del congedo di maternità, un certificato medico di gravidanza. Questo documento deve contenere informazioni essenziali quali le generalità della lavoratrice, l'indicazione del datore di lavoro e delle mansioni svolte, il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto. Successivamente al parto, la donna dovrà presentare all'Amministrazione il certificato di nascita, che attesti la data effettiva della nascita del bambino.

Astensione Anticipata Obbligatoria
Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, la dipendente non è tenuta a svolgere lavori che comportino sforzi fisici significativi. Pertanto, non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori considerati pericolosi, faticosi e insalubri, né ad attività lavorative notturne. Qualora, per ragioni tecniche o organizzative, non fosse possibile eliminare i rischi associati a tali mansioni, l'Amministrazione ha l'obbligo di assegnare alla dipendente compiti differenti, informando contestualmente l'Ispettorato del lavoro riguardo alle misure di prevenzione adottate spontaneamente. Per poter attuare questa procedura, è fondamentale che la dipendente informi tempestivamente l'Amministrazione del proprio stato di gravidanza. Nel caso in cui non sia possibile ricollocare la dipendente in mansioni alternative, l'Ispettorato del Lavoro ha la facoltà di disporre l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo di gravidanza e post-parto.
Congedi di Maternità e Paternità
Il congedo di maternità rappresenta un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro volto a tutelare la salute della lavoratrice madre e del nascituro. Tale normativa si applica anche alle lavoratrici con un rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato. L'inizio del congedo di maternità può essere posticipato, e il periodo non goduto prima del parto viene aggiunto al congedo post-parto.
La durata totale del congedo di maternità è di 5 mesi, che possono essere fruiti secondo diverse modalità: due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima e quattro mesi dopo. Nel caso in cui il parto avvenga prima della data prevista, il periodo compreso tra la data effettiva della nascita e la data presunta del parto viene considerato come astensione obbligatoria e si aggiunge al congedo ordinario successivo al parto.
In via sperimentale per gli anni 2013-2015, è stato introdotto il congedo di paternità. Successivamente, con il Decreto Legislativo 105 del 30 giugno 2022, il congedo di paternità è diventato obbligatorio. Attualmente, il padre lavoratore ha diritto a un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili in ore, che possono essere fruiti anche in modo non continuativo. In caso di parto plurimo, la durata del congedo di paternità è estesa a 20 giorni. Questo diritto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario ed è autonomo rispetto a quello della madre, con una retribuzione pari al 100%.

Il congedo di paternità può essere fruito in alternativa al congedo di maternità nei casi di morte o grave malattia della madre, abbandono del bambino da parte della madre, o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Riposi Giornalieri
Alla madre lavoratrice spettano due permessi giornalieri retribuiti, ciascuno della durata di un'ora, che possono essere cumulati in un unico permesso di due ore, durante il primo anno di vita del bambino. Se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore, spetta un solo permesso di un'ora. In caso di parto plurimo, i permessi vengono raddoppiati e possono essere usufruiti anche dal padre. Il padre può beneficiare di questi permessi anche qualora diventi l'unico affidatario del bambino o se la madre non ne usufruisce.
Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a 10 anni e la madre non è una lavoratrice dipendente o autonoma, al padre è riconosciuto un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del rispettivo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.
Astensione Facoltativa e Congedo Parentale
Al posto della precedente "maternità facoltativa", il Contratto Collettivo Intercompartimentale 2001-2004 prevedeva due possibilità: il congedo parentale in combinazione con l'aspettativa per il personale con prole, e il permesso per motivi educativi.
Attualmente, il quadro normativo si è evoluto. Il congedo parentale è disciplinato dalla legge, e permette ai genitori di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli. Ai genitori iscritti alla gestione separata è possibile fruire del congedo fino ai 12 anni di età del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affido preadottivo.
Congedo Straordinario per Malattia del Figlio
Per ogni figlio malato, fino al compimento del dodicesimo anno di vita, spetta un congedo straordinario retribuito ai genitori, per un totale di 60 giorni lavorativi, frazionabili anche in ore. Il genitore interessato deve presentare un'apposita domanda, accompagnata da una certificazione medica che attesti lo stato di malattia del figlio. In caso di grave malattia del figlio, i genitori possono fruire contemporaneamente del congedo straordinario, nell'ambito del contingente complessivo. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Questo tipo di congedo può essere utilizzato anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, previa attestazione medica o della struttura sanitaria.

Il genitore ha diritto al congedo retribuito per la malattia del figlio in maniera illimitata fino ai tre anni di età del bambino. Oltre i tre anni e fino agli otto, a ciascun genitore spettano al massimo 5 giorni lavorativi all'anno. Questo limite non può essere superato nemmeno se uno dei due genitori ne ha fruito solo parzialmente. Questo tipo di congedo non è soggetto a visita fiscale del medico competente.
Aspettativa Non Retribuita per Motivi di Famiglia
Sia dopo aver fruito del permesso per motivi educativi che dopo l'aspettativa per personale con prole, il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi familiari per un periodo non superiore a tre anni. Il personale non di ruolo può beneficiare di tale aspettativa per un massimo di 30 giorni all'anno, limitatamente alla durata del rapporto di servizio. Questa aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e previdenza.
Il lavoratore a tempo indeterminato, che ne fa richiesta formale e motivata, può richiedere un periodo di aspettativa per motivi personali o di famiglia senza retribuzione, fino a un massimo di 12 mesi in un triennio. L'aspettativa viene concessa solo se le esigenze organizzative e di servizio sono compatibili con la richiesta.
Normative per Genitori con Figli con Handicap
La normativa italiana prevede specifiche tutele per i genitori di figli con disabilità.
Congedo Parentale per Figli con Handicap Grave
In base alla legge 104/1992 (articolo 33) e alle modifiche introdotte dalla legge 119/2011 (articolo 3), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, i genitori possono usufruire del congedo parentale prolungato (massimo 3 anni) o, in alternativa, di due ore di riposo giornaliere. Gli oneri previdenziali per la pensione vengono coperti figurativamente.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in modo continuativo.
Dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto a tali permessi a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di questa, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Aspettativa per Genitori con Figli con Handicap
La legge 53/2000 (articolo 4-bis e modifiche) prevede che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di un soggetto con handicap in situazione di gravità (o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi) che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92 per l'assistenza del figlio, ha diritto a un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, da richiedere entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro annue per il congedo di durata annuale. Tale congedo, fruito alternativamente da entrambi i coniugi, non può superare la durata complessiva di due anni.
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Contratti a Tempo Determinato nel Pubblico Impiego
Il contratto a tempo determinato è una forma di lavoro subordinato caratterizzata da una durata predeterminata, stabilita tramite l'apposizione di un termine. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29). La forma ordinaria del rapporto di lavoro subordinato nel pubblico impiego rimane il contratto a tempo indeterminato, pertanto l'apposizione di un termine è consentita solo nel rispetto di determinate condizioni.
Condizioni e Durata dei Contratti a Tempo Determinato
L'apposizione del termine ad un contratto di lavoro a tempo determinato deve risultare da un atto scritto, a meno che la durata del rapporto di lavoro non superi i 12 giorni. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 87/2018, la durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 12 mesi, estendibile fino a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività.
- Esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Il contratto a termine non può quindi superare i 24 mesi, comprensivi di proroghe o successioni di più contratti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. Ai fini del computo dei 24 mesi, si considerano anche i periodi di missioni in somministrazione eseguite dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore, con mansioni di pari livello e categoria legale.
È possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi tra gli stessi soggetti, a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la competente sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro (la cosiddetta "deroga assistita").
Se si supera il limite di durata dei 12 mesi senza le condizioni che legittimano l'estensione a 24 mesi, o si superano i 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.
Proroga e Rinnovo dei Contratti a Tempo Determinato
Il termine di un contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale è inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, indipendentemente dal numero dei contratti. Superato il numero di proroghe, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza della quinta proroga.
La proroga è libera nei primi 12 mesi; successivamente, è consentita solo in presenza delle causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine.
Il rinnovo di un contratto a tempo determinato è possibile esclusivamente a fronte dell'esistenza delle suddette causali. Per il rinnovo, è necessario rispettare un intervallo temporale tra la sottoscrizione di due contratti a termine: 10 giorni per contratti fino a 6 mesi, e 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. La violazione di tali interruzioni temporali comporta la trasformazione del secondo contratto in contratto a tempo indeterminato. In caso di rinnovo, l'atto scritto deve specificare le esigenze che giustificano la sottoscrizione.
Si segnala che, nei casi di rinnovo del contratto a termine, è previsto un incremento del contributo addizionale NASpI.
I limiti previsti per proroghe e rinnovi dei contratti a termine non si applicano alle imprese startup innovative per 4 anni dalla costituzione della società, o per un periodo più limitato se la società era già costituita. Anche i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle causali necessarie.
Prosecuzione del Rapporto Oltre la Scadenza del Termine
Se un contratto a tempo determinato prosegue oltre la sua scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione: il 20% per ogni giorno di continuazione fino al decimo giorno successivo, e il 40% per ogni giorno ulteriore. Inoltre, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno per contratti inferiori a 6 mesi, o oltre il 50° giorno negli altri casi.
Numero Complessivo di Contratti a Tempo Determinato
La normativa vigente stabilisce un limite percentuale per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato: i datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diverse disposizioni contrattuali. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In caso di violazione del limite percentuale, è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, ma non la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Sono esentati dal limite percentuale tutti i casi elencati all'art. 23, commi 2 e 3, tra cui contratti per l'avvio di nuove attività, startup innovative, sostituzione di personale assente, attività stagionali, spettacoli, contratti con lavoratori over 50, e contratti con enti di ricerca per attività di ricerca scientifica o tecnologica.
Diritto di Precedenza
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte. I periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo per maternità sono computati per la maturazione di tale diritto. Le stesse lavoratrici avranno diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine per le stesse mansioni che avvengano nei 12 mesi successivi alla conclusione del loro contratto. Anche il lavoratore assunto a tempo determinato per attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività.
Divieto del Contratto a Termine
L'apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è espressamente vietata in diverse circostanze, tra cui:
- Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
- Presso unità produttive dove, nei 6 mesi precedenti, si sono verificati licenziamenti collettivi riguardanti mansioni analoghe, a meno che il contratto non sia per sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi.
- Presso unità produttive dove sono in corso sospensioni del lavoro o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano mansioni analoghe.
- Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Qualora vengano violati questi divieti, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Impugnazione del Contratto a Termine
L'eventuale impugnazione di un contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Se viene accertata l'illegittimità del contratto, oltre alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno al lavoratore, mediante un'indennità onnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione.
Personale a Tempo Determinato nella Pubblica Amministrazione
Le pubbliche amministrazioni, di norma, assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento pubblico previste dal Decreto Legislativo 165/2001. Tuttavia, la Pubblica Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, e avvalersi di forme contrattuali flessibili, nel rispetto di specifici limiti e modalità.
Nel settore pubblico, è possibile ricorrere a tali tipologie contrattuali solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. I contratti a tempo determinato possono essere stipulati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, con l'eccezione del diritto di precedenza, che si applica esclusivamente al personale reclutato tramite procedure pubbliche.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche nella P.A., sono disciplinati dal D.Lgs. 81/2015.
È importante sottolineare che, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, il dipendente matura ferie e contributi pensionistici come se fosse regolarmente al lavoro. Nel periodo di astensione facoltativa, invece, il dipendente non matura ferie né contributi previdenziali, che potranno essere riscattati in seguito. I periodi corrispondenti al congedo di maternità e di astensione facoltativa sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di richiedere la sospensione del congedo di maternità e di fruirne dalla data di dimissione del bambino.
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