Maternità Anticipata per Lunghe Distanze: Tutela della Salute della Lavoratrice in Gravidanza e Impatto del Pendolarismo

La gravidanza rappresenta un periodo di profonde trasformazioni e delicatezza nella vita di una donna, che richiede una particolare attenzione alla sua salute e a quella del nascituro, specialmente in relazione all'ambiente lavorativo. La legislazione italiana, attraverso il D.Lgs. 151/01, noto come Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, offre un quadro normativo volto a garantire tale protezione. È fondamentale che le condizioni di lavoro consentano alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurino alla lavoratrice madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. In questo contesto, la maternità anticipata si configura come uno strumento cruciale, permettendo l'astensione dal lavoro prima del congedo obbligatorio ordinario, qualora sussistano specifiche condizioni di rischio o di salute.

illustrazione di una donna in gravidanza che viaggia su mezzi pubblici affollati

La Maternità Obbligatoria e le Opzioni di Flessibilità

Nella generalità dei casi, è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto; questo periodo costituisce il congedo di maternità obbligatorio. Il congedo di maternità ordinario prevede l’astensione dal lavoro, quindi, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, come stabilito dall'articolo 16 del D.Lgs. 151/01.

Tuttavia, la normativa riconosce la possibilità di articolare diversamente il periodo di congedo. Questa flessibilità consente alla lavoratrice, previa idonea certificazione medica, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi, come aggiunto dal comma 1.1 dell’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale opzione è subordinata all’attestazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o di un medico con esso convenzionato, e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questi professionisti devono certificare che la scelta non comporti rischi per la salute della gestante e del nascituro. Le istruzioni operative per poter fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sono riportate in specifiche Circolari INPS. È importante sottolineare che la lavoratrice può rinunciare alla scelta di fruire del congedo maternità esclusivamente dopo il parto solo entro l’inizio del periodo di congedo ante partum, ovvero prima dell’ottavo mese di gravidanza.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici in gravidanza diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza, un documento fondamentale che attesta lo stato di attesa e l'inizio del periodo di tutela.

I Fondamenti della Maternità Anticipata: Proteggere la Salute della Gestante e del Bambino

Esistono due motivi principali per cui le donne lavoratrici in gravidanza possono richiedere la maternità anticipata, come previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 151/2001. Questi motivi sono volti a salvaguardare la salute della gestante e del feto in situazioni che potrebbero compromettere il benessere di entrambi. Il datore di lavoro, assieme al medico competente, dichiara se sono presenti problemi per il mantenimento della salute della gestante e del piccolo, provvederà a fare della prevenzione e dell’informazione chiara sui rischi possibilmente presenti.

Il D.Lgs. n. 151/2001 individua all'articolo 7, commi 1 e 2, diversi lavori vietati a cui la lavoratrice non può essere adibita e ne prevede lo spostamento ad altre mansioni per tutto il periodo per il quale vige questo divieto. I lavori considerati salubri, qualora la gestante debba espletare mansioni compilative, di organizzazione, di scrittura, di rilegatura, possono continuare. Tuttavia, la lavoratrice non dovrà usare scale portatili, moderare l’utilizzo della fotocopiatrice, né presenziare in luoghi dove vi è possibile contagio biologico, chimico o radioattivo. Tali indicazioni servono a identificare compiti che, per loro natura, non presentano rischi immediati o aggravanti per la gravidanza.

Il datore di lavoro, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Questa valutazione si concentra in particolare sui rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’Allegato C del D.Lgs. 151/01. La normativa vieta espressamente di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, così come ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’Allegato A del D.Lgs. 151/01. Analogamente, è proibito adibire le lavoratrici ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B del D.Lgs. 151/01.

Ove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, o nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, è facoltà del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio autorizzarne l'interdizione dal lavoro. Le condizioni ambientali citate nel decreto legislativo possono essere intese in senso piuttosto ampio, come caratteristiche del contesto ambientale dove la prestazione lavorativa è effettuata. Dunque, sebbene la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisca il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, come specificato dalla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2013, n. 37/0007553, è opportuno ricordare che con l’interpello dell’8 agosto 2008, n. 28 (prot. 25/I/0011164) il Ministero si è espresso in merito al fatto che «(…) la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale svolta dagli organi di vigilanza può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l’ispettore ha facoltà di esaminare (…)». La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 2 aprile 2021, n. 553, ha inoltre ribadito che «anche qualora il rischio, attinente al sollevamento pesi nella nota in esame, non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni».

Un'ulteriore tutela fondamentale riguarda il divieto di lavoro notturno. È vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 151/01.

Il Pendolarismo come Fattore di Rischio per la Maternità Anticipata

La necessità di affrontare lunghi tragitti per raggiungere il luogo di lavoro è riconosciuta come una delle ragioni che possono dare diritto a stare a casa dal lavoro, rientrando tra le condizioni che possono motivare la maternità anticipata. La situazione va comunque valutata caso per caso. Sebbene la percorrenza da casa al lavoro non sia ancora espressamente normata dalla legislazione nazionale in relazione alla gravidanza, il viaggio tra il luogo di lavoro e l’abituale residenza viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.

La Commissione europea, con le sue «Linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)», fornite con atto definitivo del 5 ottobre 2000, si è espressa in merito agli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro. Questi sono indicati come problematici per le donne gestanti ed in grado di comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere.

In tale ambito, il pendolarismo viene valutato dalle direzioni provinciali come motivo di astensione dal lavoro. Si ritiene pertanto opportuno, nell’analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria, effettuare una valutazione caso per caso considerando specifici elementi. Questi includono la distanza, il tempo di percorrenza, il numero e il tipo di mezzi di trasporto utilizzati, e le caratteristiche del percorso.

Gravidanze a Rischio - Fattori di rischio prima del Concepimento - Patologie nei nove mesi

A tali fini, caso per caso, andranno valutati:

  • a) la distanza: si ritiene “critico” il superamento della soglia di 100 Km complessivi tra andata e ritorno.
  • b) il tempo di percorrenza: oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno sono considerate un fattore rilevante.
  • c) il numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati: l'impiego di 2 o più mezzi può aumentare il disagio e la fatica.
  • d) le caratteristiche del percorso: per esempio, strade di montagna o condizioni meteorologiche sfavorevoli possono aggravare ulteriormente la situazione.

In linea di principio, la compresenza di due o più fattori di rischio, come quelli appena menzionati, determina l’interdizione anticipata. Tale valutazione viene compiuta dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, organismo al quale la lavoratrice dovrà rivolgere la Sua domanda. Ad esempio, una lavoratrice alla ventesima settimana di gravidanza che utilizza mezzi pubblici (treno e metro) per un totale di 3 ore al giorno tra andata e ritorno, potrebbe presentare tutti i requisiti per l'accoglimento della sua richiesta di maternità anticipata, data la combinazione di tempo di percorrenza e utilizzo di più mezzi.

Nonostante il pendolarismo risulti un potenziale fattore di rischio secondo le linee direttrici a cui il D.Lgs. n. 151/2001 si richiama, non è di per sé sufficiente a determinare l’astensione anticipata dal lavoro, almeno secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una specifica nota. In questa nota si legge che il provvedimento di astensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 151/01 richiede una valutazione complessiva. Indicazioni operative sui fattori di rilievo utili a stabilire l’eventuale periodo di astensione sono proposte dalle «Linee guida per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri», pubblicate nel 2004 dal gruppo tecnico di coordinamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Provincia di Bologna. Si ricorda che eventuali controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro non consentono il ricorso alla flessibilità dell’astensione obbligatoria, come indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2000.

mappa concettuale sui fattori di rischio del pendolarismo

Quando le Condizioni Ambientali e Individuali Giustificano l'Astensione Anticipata

L'astensione anticipata dal lavoro può essere giustificata non solo da rischi lavorativi specifici o dal pendolarismo, ma anche da condizioni di salute individuali della gestante che possono essere aggravate dall'attività lavorativa o dal tragitto casa-lavoro. Naturalmente, tutto ciò deve essere valutato soggettivamente dalla gestante. Un esempio lampante è la presenza della lombalgia: anche la postura seduta può aggravarla, o la nausea mattutina, che può essere esacerbata dall’uso dei mezzi di trasporto o da odori particolari presenti nell'ambiente lavorativo o durante il viaggio. Tra le condizioni di lavoro rilevanti per l’emanazione di un provvedimento interdittivo figurano poi anche le condizioni di rischio rilevate dal datore di lavoro nell’ambito della propria valutazione elaborata ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. n. 151/2001.

La maternità anticipata, in queste circostanze, non è assimilabile a una semplice malattia, ma è un beneficio concesso dalla legge proprio per le gravidanze e deve essere attestata da un medico come primissima cosa. Questo significa che, al di là delle condizioni lavorative oggettive, il benessere soggettivo della donna e le sue specifiche problematiche di salute sono elementi cruciali nella decisione. Una lavoratrice che si sente affaticata, nonostante una gravidanza tranquilla dal punto di vista medico, e che deve percorrere circa 40 Km tra andata e ritorno per andare in ufficio, in un contesto lavorativo di sei giorni su sette, manifesta un disagio che, pur non rientrando nelle soglie "critiche" del pendolarismo, può essere rilevante se combinato con altri fattori di stress o stanchezza.

Ove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni o nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, è facoltà del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio autorizzarne l'interdizione dal lavoro. Una lavoratrice che, pur senza una minaccia d'aborto conclamata, sperimenta svenimenti, vampate di calore e palpitazioni al cuore, dovendo fare 45 minuti all'andata e al ritorno in macchina per andare a lavorare in un ambiente affollato, vede queste problematiche individuali aggravate dal pendolarismo e dal contesto lavorativo, rendendo appropriata la richiesta di maternità anticipata.

diagramma di flusso per la richiesta di maternità anticipata

Processo di Richiesta e Competenze Amministrative

Le richieste di anticipo o prolungamento dell’astensione dal lavoro per lavoro a rischio possono essere presentate indifferentemente alla Direzione Provinciale del Lavoro oppure al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL competente per territorio. Ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL è possibile rivolgersi anche per informazioni e assistenza, rendendoli un punto di riferimento fondamentale per le lavoratrici in gravidanza.

Le domande devono essere corredate di un certificato del ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Nel caso di richiesta di solo prolungamento dell’astensione, sarà necessario il certificato di nascita del figlio. Il referto del medico deve attestare a quale settimana di gravidanza la donna si trova ed anche se sussiste un rischio di aborto o parto pre termine. Il certificato va portato all'Ispettorato del Lavoro competente per la zona della lavoratrice, il quale rilascerà a sua volta un'attestazione in duplice copia. Il beneficio concesso dalla legge è proprio riservato alle gravidanze e vanno attestate da un medico come primissima cosa.

Il processo può variare leggermente. Ad esempio, se il certificato è rilasciato da un medico di un ospedale pubblico o ha il timbro dell'ospedale, in alcuni casi non è necessario passare per il medico legale. Quest'ultimo, comunque, leggerebbe il certificato del medico curante, farebbe un paio di domande di rito, compilerebbe un modulo e indirizzerebbe la lavoratrice a un altro sportello. Se il certificato è di un medico del servizio pubblico, può essere inviato anche via posta senza la necessità della visita del medico legale. Tuttavia, in altri casi, le lavoratrici vengono indirizzate a prenotare una visita presso l'ASL con il medico legale, che poi inoltrerà la pratica alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa variabilità dimostra che le procedure possono non funzionare uguale da per tutto, a seconda delle specificità territoriali o delle strutture coinvolte.

Fino a quando il ginecologo non rilascia il certificato per la maternità anticipata, la lavoratrice può ricorrere alla malattia. La malattia ha il vantaggio di non "svelare" immediatamente al datore di lavoro la gravidanza, e il medico sul certificato che invierà all’INPS potrà indicare una generica patologia, come ad esempio "GESTOSI PRIMO TRIMESTRE GRAVIDANZA". La malattia, però, prevede il controllo nelle fasce orarie, cosa che non avviene con la maternità anticipata. È importante non portare troppo avanti il discorso del "non dirlo al datore di lavoro", poiché a volte i datori di lavoro potrebbero indispettirsi, e non è mai una situazione desiderabile. Quando la lavoratrice passerà in maternità anticipata, il medico compilerà un certificato indicando la data presunta del parto (DPP), l'ultima mestruazione e la causa dell’interdizione al lavoro. Con questo certificato e una lettera, il tutto si invia alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale invierà una copia validata per l'anticipata e lo comunicherà al datore di lavoro. Se nel frattempo si ha un certificato di malattia che si estende oltre la data in cui inizia la maternità anticipata, è necessario dare comunicazione scritta all’INPS che la malattia si interrompe per interdizione lavorativa, allegando possibilmente una copia del certificato medico del ginecologo.

immagine di uffici amministrativi e documenti

Tutela della Maternità Oltre il Parto: Allattamento e Ritorno al Lavoro

La protezione della lavoratrice madre si estende ben oltre il periodo immediatamente successivo al parto, abbracciando anche la fase dell'allattamento, ritenuta fondamentale per la salute del bambino. Il Ministero della Salute, nell’accordo Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2008, n. 32, con le «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno all’allattamento al seno», raccomanda, come misura di salute pubblica, che i bambini siano nutriti esclusivamente con latte materno fino ai sei mesi e che l’allattamento continui poi con adeguati alimenti complementari fino a che la madre ed il bambino lo desiderino, anche dopo l’anno di vita.

È, dunque, opportuno che nella valutazione dei rischi venga considerata la possibilità che questa pratica non si concluda al termine dei permessi per allattamento, ma che invece possa proseguire oltre il periodo indicato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 151/01. La normativa prevede protezioni specifiche per le lavoratrici che allattano, specialmente in ambienti lavorativi che potrebbero comportare rischi. Nell’interpello n. 26/2008, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è espresso in merito alla tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti, un’attività a cui è dedicato per intero l’articolo 8 del D.Lgs. n. 151/01. L’interpello ricorda, infatti, che «il terzo comma (dell’art. 8 del D. Lgs 151/2001) impone, altresì, il divieto, per le donne che allattano, di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione». Questo evidenzia una protezione rafforzata per le madri che allattano, mirata a prevenire l'esposizione a sostanze o condizioni nocive che potrebbero essere trasmesse al bambino attraverso il latte materno. Il documento specifica, inoltre, che il «periodo di allattamento in questione non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei cosiddetti “permessi per allattamento” di cui agli artt. 39 e seguenti del D. Lgs. 151/01», sottolineando che la protezione è legata alla pratica effettiva dell'allattamento, che può estendersi oltre il primo anno di vita del bambino.

Aspetti Economici e Contrattuali della Maternità Anticipata

Un aspetto di grande rilevanza per le lavoratrici che accedono alla maternità anticipata riguarda le implicazioni economiche e contrattuali. Una domanda frequente è se sia giusto percepire un importo inferiore rispetto allo stipendio regolare. È importante chiarire che lo stipendio completo è garantito durante la maternità obbligatoria, ma non necessariamente in quella anticipata. Per la maternità anticipata, ad esempio, il CCNL Terziario non prevede l'integrazione al 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro. Questo significa che la retribuzione percepita potrebbe essere inferiore a quella abituale, una differenza significativa rispetto al congedo di maternità obbligatorio.

Inoltre, durante il congedo per maternità anticipata, facoltativa o posticipata, non è prevista la maturazione di alcuni istituti contrattuali quali i ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e le ex festività. Anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità possono subire una decurtazione, talvolta anche importante, durante il congedo per maternità. È sempre opportuno, tuttavia, controllare se la cifra erogata come "mensilità aggiuntiva" sia o meno corretta, confrontandola con le previsioni del proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e le normative vigenti. Questi aspetti sottolineano l'importanza per le lavoratrici di informarsi preventivamente sulle condizioni economiche che accompagnano i diversi tipi di congedo, per poter pianificare al meglio la gestione del periodo di astensione dal lavoro.

La Gravidanza: Non una Malattia, ma una Condizione Specifica che Richiede Tutela

È fondamentale ribadire un principio chiave: la gravidanza non è una malattia, ma è una condizione particolare che ognuna di noi deve avere il diritto di vivere come meglio crede, nel pieno rispetto della propria salute e di quella del nascituro. Non è corretto che le donne si debbano giustificare rispetto al proprio sentirsi, per cui esporre le proprie motivazioni al medico è un diritto. Spesso, i ginecologi non creano troppi problemi per l'ottenimento della maternità anticipata, riconoscendo la specificità di questa condizione.

L'interdizione dal lavoro di una lavoratrice madre può, infatti, prescindere dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, sebbene la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisca un presupposto importante. La valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale svolta dagli organi di vigilanza può comunque procedere autonomamente. Persino qualora un rischio specifico, come quello attinente al sollevamento pesi, non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

La protezione della maternità non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro, riducendo discriminazioni e barriere alla partecipazione femminile. La partecipazione a corsi specifici sulla parità di genere, oltre a favorire il rispetto delle normative vigenti (come il D.Lgs. 198/2006), contribuisce a creare un ambiente lavorativo più inclusivo e consapevole delle esigenze delle donne in gravidanza e madri. La flessibilità concessa dalla normativa, la possibilità di richiedere l'astensione anticipata e la tutela durante l'allattamento sono tutti tasselli di un mosaico più ampio che mira a sostenere la donna nel suo percorso di maternità senza che ciò pregiudichi la sua carriera o la sua salute. Un bimbo è unico, di lavori ce ne sono tanti e la priorità è sempre il benessere della madre e del nascituro.

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