La Legge 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita: Un Percorso tra Regolamentazione, Diritti e Giurisprudenza

La procreazione assistita nell’ordinamento giuridico italiano, è disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, una normativa che ha segnato un momento cruciale nel dibattito etico e giuridico del Paese. Questa legge è stata concepita con lo scopo primario di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito, secondo la legge, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa, con l'intento di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Fin dalle sue prime formulazioni, la legge ha stabilito che l'accesso a tali tecniche è permesso qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità, ponendo un vincolo di sussidiarietà rispetto ad altre soluzioni mediche.

L'entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, intitolata 'Norme in materia di procreazione medicalmente assistita', è avvenuta il 10 marzo 2004. Questo evento ha rappresentato una svolta significativa poiché, dopo dieci anni di intenso dibattito parlamentare, la libertà riproduttiva, che fino a quel momento era stata considerata una parte inalienabile dei diritti della persona, veniva per la prima volta regolamentata in maniera stringente e sottoposta a diverse restrizioni. Prima della promulgazione di questa legge, la materia concernente la Procreazione medicalmente assistita (PMA) si trovava in un vuoto normativo sostanziale, essendo disciplinata di fatto principalmente attraverso ordinanze dei ministri della Salute, dal codice deontologico dei medici e da taluni interventi dei giudici. Questa situazione di incertezza e frammentazione normativa ha reso necessaria l'introduzione di una disciplina organica, seppur controversa fin dalla sua origine. La legge, infatti, ha definito con chiarezza i criteri di accesso, specificando che la pratica nel territorio italiano è consentita esclusivamente alle coppie maggiorenni sterili di sesso diverso, che siano coniugate o conviventi, e che si trovino in età potenzialmente fertile, con entrambi i componenti in vita. Questi requisiti iniziali hanno da subito delimitato in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari delle tecniche di PMA, sollevando questioni relative all'equità e all'accesso.

Bilancia della giustizia con provette e simboli medici

Le Principali Restrizioni Originali e l'Iniziale Impatto Normativo

La legge 40/2004, nella sua formulazione iniziale, ha introdotto diverse limitazioni che hanno generato un acceso dibattito e numerose sfide legali. Tra queste, l'articolo 14, al comma 2, stabiliva una delle restrizioni più significative e contestate in merito alla produzione e all'impianto degli embrioni. Tale comma affermava, infatti, che non poteva essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, fissando implicitamente un limite massimo (spesso interpretato come tre embrioni). Inoltre, la disposizione prevedeva che tutti gli embrioni prodotti dovessero essere impiantati in utero, senza possibilità di selezione o di crioconservazione generalizzata. Queste previsioni miravano a tutelare il concepito, ma contemporaneamente limitavano notevolmente la libertà di scelta e le possibilità tecniche a disposizione dei medici e delle coppie.

Un'altra limitazione fondamentale introdotta dalla Legge 40/2004 riguardava la crioconservazione degli embrioni. La legge, infatti, non consentiva il congelamento degli embrioni se non in circostanze eccezionali e molto specifiche. La principale eccezione contemplata era legata ai casi in cui non risultasse possibile trasferire gli embrioni per un grave e documentato stato di salute della donna, condizione che, peraltro, doveva essere non prevedibile al momento della fecondazione. Questa rigida impostazione aveva come conseguenza la necessità di trasferire tutti gli embrioni prodotti, anche quando clinicamente non appropriato, aumentando i rischi di gravidanze multiple indesiderate o di inutili sprechi di embrioni in caso di mancato impianto. Le limitazioni introdotte dalla legge n. 40/2004 hanno avuto l'effetto di rendere minima la possibilità per i medici di adattare la tecnica secondo i singoli casi specifici e, di conseguenza, hanno limitato in parte anche il successo stesso della fecondazione in vitro, ostacolando l'ottimizzazione delle procedure mediche.

Inizialmente, la legge non prevedeva neanche la facoltà di ricorrere alla PMA per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, negando loro la possibilità di avere figli sani attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonostante il rischio di trasmettere gravi patologie alla prole. Tale divieto è stato oggetto di forti critiche e di successive contestazioni giudiziarie. Allo stesso modo, la legge nella sua formulazione originale, vietava esplicitamente la fecondazione eterologa, ovvero il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia. Questa proibizione ha rappresentato un ostacolo significativo per tutte quelle coppie in cui uno o entrambi i partner presentavano una sterilità assoluta dovuta all'assenza o alla non funzionalità dei propri gameti, precludendo loro l'unica via per la genitorialità biologica. Tali divieti, volti a proteggere principi etici e morali, sono stati spesso criticati per aver sacrificato in modo irragionevole il diritto alla salute riproduttiva o la libertà di procreazione, in quanto proibizioni di tale natura non potevano ritenersi a salvaguardia del benessere del figlio, dato che il loro rispetto impediva lo stesso concepimento di qualsiasi "figlio".

Il Referendum Abrogativo del 2005 e le Prime Sfide Legali

Le forti restrizioni introdotte dalla Legge 40/2004 hanno scatenato immediate reazioni. Già nel 2004, a pochi mesi dall'entrata in vigore della normativa, esponenti di Radicali Italiani e dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica hanno proposto un referendum abrogativo totale della legge. La norma, infatti, è stata ampiamente condannata dal mondo scientifico e giuridico come lesiva del diritto alla salute e del principio di uguaglianza. Altri partiti di sinistra, invece, proposero quesiti referendari parziali sulla normativa, con l'obiettivo di eliminare solo alcune delle disposizioni più controverse. Nel settembre del 2004, i comitati referendari riuscirono a consegnare in Corte di Cassazione le firme necessarie per l'indizione della consultazione popolare, segno di un ampio malcontento diffuso.

Il referendum si svolse nel 2005 e si concluse con il 25% degli italiani che, pur condannando la legge, non consentirono il raggiungimento del quorum necessario per la validità dell'esito, a causa di quello che molti hanno definito ostruzionismo del Vaticano e una diffusa disinformazione veicolata dalla stampa. Nonostante il fallimento del referendum, il dibattito sulla legittimità e l'adeguatezza della Legge 40/2004 non si è mai placato, trasferendosi progressivamente nelle aule dei tribunali. Numerosi giudici, sia italiani che europei, hanno infatti successivamente confermato che il Parlamento, in quell’occasione, legiferò senza tenere pienamente conto della realtà effettiva delle cose e delle implicazioni pratiche delle restrizioni imposte.

La prima volta che la norma è arrivata all’esame di un giudice fu nel 2004 a Catania, con una richiesta di applicazione della diagnosi preimpianto, che in quell'occasione venne rigettata. Tuttavia, la questione ha continuato a essere sollevata. Successivamente, sempre sulla stessa questione, è intervenuto il Tribunale di Cagliari, il quale ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni o dell’interpretazione di esse secondo le Linee Guida ministeriali. Secondo queste Linee Guida, i genitori dovevano accettare le pratiche di fecondazione senza la possibilità di sapere se le stesse avrebbero potuto dar luogo alla nascita di un figlio sano o malato, una limitazione che impediva di fatto l'indagine sulla salute dell'embrione. Inizialmente, la Corte Costituzionale non si pronunciò sul merito del quesito posto, per ragioni formali.

I limiti della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita

Il Percorso Giurisprudenziale e le Sentenze Rilevanti della Consulta

Il lungo e complesso percorso della Legge 40/2004 è stato costellato da numerosi interventi della magistratura, che hanno progressivamente eroso la rigidità di alcune sue disposizioni originarie, riequilibrando il bilancio tra la tutela del concepito e i diritti alla salute e alla genitorialità.

Uno dei primi interventi significativi è stato quello del Tribunale di Cagliari che, il 24 settembre 2007, con un ricorso ex articolo 700 relativo all'ammissibilità della diagnosi preimpianto, ha disapplicato le Linee Guida applicative della legge numero 40/04. Queste Linee Guida prevedevano che l'unica tecnica di diagnosi preimpianto ammessa fosse l’indagine di osservazione dell’embrione, escludendo tecniche diagnostiche più approfondite. Il giudice ha motivato la sua decisione affermando che le Linee Guida, pur essendo un atto di rango normativo inferiore alla Legge 40/04, non potevano contenere divieti non esplicitamente previsti dalla norma stessa. Pertanto, ha ordinato l’esecuzione dell’indagine preimpianto. Tale interpretazione e applicazione della norma è stata successivamente confermata dal Tribunale di Firenze il 17 dicembre 2007, anch'esso pronunciandosi per l'ammissibilità dell'indagine preimpianto. Nonostante queste decisioni rappresentassero importanti vittorie per le coppie e per la scienza medica, nessuna di esse, a quel tempo, poteva dirsi di portata generale, poiché vincolava solo i casi specifici.

Una svolta più ampia si è avuta il 21 gennaio 2008, quando il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha annullato le Linee Guida nella parte relativa alle “Misure di Tutela dell’embrione”, dove si istituiva che ogni indagine sull’embrione dovesse essere solo di tipo osservazionale. Questo ha aperto la strada a una maggiore libertà di accesso alle tecniche diagnostiche preimpianto.

Embrione in una provetta con microscopio sullo sfondo

Sollecitata da diversi tribunali e dalle crescenti istanze, la Corte Costituzionale è intervenuta con una serie di pronunce decisive. La decisione più impattante è stata la sentenza n. 151, emessa il 1° aprile 2009. Questa sentenza ha dichiarato l’illegittimità di una parte importante della legge 40, apportando modifiche sostanziali su tre punti cruciali. I giudici della Consulta, in primo luogo, hanno affermato che è costituzionalmente illegittimo (e doveva quindi essere cancellato dal nostro ordinamento) l’articolo 14 della legge 40, nella parte in cui imponeva un unico e contemporaneo impianto e, comunque, non superiore a tre embrioni. Questa statuizione ha eliminato il limite numerico e l'obbligo di impianto simultaneo di tutti gli embrioni prodotti, concedendo maggiore flessibilità alle pratiche mediche. In secondo luogo, la sentenza è intervenuta sul divieto di crioconservazione, aprendo una deroga significativa al divieto di congelamento degli embrioni. Questa deroga ha permesso di crioconservare gli eventuali embrioni soprannumerari qualora il loro trasferimento immediato risultasse contrario sia alle esigenze di procreazione sia all’interesse alla salute del paziente, superando una delle restrizioni più controverse. Infine, la Corte ha asserito, di fatto, che i diritti del concepito sono in subordine rispetto a quelli della donna, stabilendo un principio di bilanciamento che riconosceva la preminenza della salute e dei diritti della donna in situazioni di conflitto.

Dopo questa importantissima sentenza, sono seguite altre decisioni giurisprudenziali che hanno ulteriormente specificato l'applicazione della legge. Tra queste, due ordinanze di Tribunali hanno avuto particolare risalto: la prima, emessa dal Tribunale di Bologna, ha consentito a una coppia non sterile in modo assoluto, ma già con figli concepiti naturalmente, di ricorrere alla PMA e di eseguire una diagnosi genetica preimpianto per avere un figlio sano, affrontando il rischio di trasmettere malattie genetiche. La seconda, emessa dal Tribunale di Salerno il 9 gennaio 2010, ha ribadito che “solo la PMA attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’articolo 13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio”, rafforzando l'importanza della PGD per la prevenzione di gravi patologie.

Il percorso giurisprudenziale è proseguito negli anni successivi. A novembre 2012, il Tribunale di Cagliari ha ordinato al laboratorio di citogenetica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari di eseguire l’indagine diagnostica preimpianto o di utilizzare strutture esterne, a seguito della fecondazione in vitro di una coppia infertile ricorrente. Un'altra questione significativa è stata sollevata il 7 dicembre 2012 dal Giudice Istruttore di Pompei, riguardante il dubbio di legittimità sul divieto di revoca del consenso informato e la donazione degli embrioni alla ricerca scientifica.

Nel gennaio e febbraio 2014, i Giudici Istruttori Albano e Bianchini del Tribunale di Roma hanno sollevato per la prima volta il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto della legge 40 all’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche. Questo divieto, quindi, è arrivato per la prima volta all’esame della Corte Costituzionale.

L'Evoluzione dei Diritti: Dalla Fecondazione Eterologa all'Accesso per Coppie Fertili

Le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno continuato a ridefinire il perimetro applicativo della Legge 40/2004, portando a significative aperture in materia di diritti riproduttivi.

Una delle tappe fondamentali in questo percorso è stata la decisione della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, quando è stato cancellato il divieto di fecondazione eterologa attraverso la sentenza 162/2014. La fecondazione eterologa, che prevede il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia, era stata originariamente proibita dalla Legge 40. Questa storica pronuncia ha rimosso un ostacolo importante per le coppie affette da sterilità assoluta, riconoscendo il loro diritto alla genitorialità anche attraverso il contributo di gameti esterni. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 4 settembre 2014 ha poi elaborato un documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito di questa sentenza, mentre le Linee guida ministeriali del 5 luglio 2015 hanno fornito le indicazioni procedurali e tecniche per la sua applicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 40. A livello internazionale, una sentenza precedente (Prima sezione, sentenza 1º aprile 2010, S. H. contro Austria) aveva ritenuto incompatibile il divieto della fecondazione eterologa con i valori protetti dalla CEDU, sebbene successivamente la Grande Camera della Corte EDU avesse ribaltato tale pronuncia, affermando che gli Stati aderenti alla convenzione dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la fecondazione eterologa, in quanto non esiste ancora un consenso sostenibile tra gli Stati europei. Ciò nonostante, la decisione della Corte Costituzionale italiana ha aperto la strada in Italia.

Un'altra pietra miliare è stata la sentenza del 14 maggio 2015, n. 96, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche". Questa pronuncia ha rappresentato un'apertura fondamentale, garantendo l'accesso alla PMA anche a quelle coppie fertili che, pur potendo concepire naturalmente, erano a rischio di trasmettere gravi malattie genetiche ai figli. La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto il divieto originario incostituzionale, riconoscendo il diritto di queste coppie a prevenire la nascita di un figlio malato attraverso l'ausilio delle tecniche riproduttive. Indirettamente, l’effetto immediato di questa sentenza è stato anche la riapertura alla diagnosi genetica preimpianto (PGD), strumento essenziale per la selezione degli embrioni sani. Adesso, infatti, i pazienti hanno il diritto di essere “informati, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”, ai sensi dell’articolo 6 della legge 40/2004, così come reinterpretato.

A completare il quadro sulla diagnosi preimpianto, l'11 novembre 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Questa pronuncia ha riguardato la parte in cui la legge contemplava come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni, anche nei casi in cui questa fosse esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 e accertate da apposite strutture pubbliche. Questa decisione ha eliminato le sanzioni penali per gli operatori medici che, a tutela della salute del nascituro, effettuano la selezione embrionaria per prevenire gravi patologie genetiche, in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, rispettivamente per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e paradossalmente, per violazione del principio di cui all’articolo 1 della medesima legge 40 (violazione della tutela della salute dell’embrione che, senza la detta selezione di geni, si troverebbe a sviluppare gravi patologie genetiche).

Coppia che si tiene per mano in un centro PMA

Un ulteriore fronte di dibattito e intervento giurisprudenziale ha riguardato la revoca del consenso informato e la possibilità di ricerca sugli embrioni. Già il 18 giugno 2014, una udienza dinanzi alla Corte EDU aveva toccato il divieto di revoca del consenso informato e il divieto di destinazione degli embrioni alla ricerca. Nel marzo 2016, è stato anche sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di utilizzo per la ricerca scientifica degli embrioni non idonei per una gravidanza, evidenziando il costante confronto tra la tutela della vita e la libertà di ricerca scientifica.

Le Sanzioni Previste dalla Legge 40/2004: Un Quadro Normativo Rigido

La Legge 40/2004, oltre a stabilire le condizioni di accesso e le modalità di applicazione della PMA, ha introdotto anche un sistema di sanzioni, sia amministrative che penali, per le violazioni delle sue disposizioni. Questo quadro sanzionatorio, contenuto principalmente nell'articolo 12, mirava a garantire il rispetto delle rigorose regole imposte dalla legge e a prevenire pratiche considerate illecite o eticamente problematiche.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 300.000 a 600.000 euro. Questa disposizione intendeva originariamente proibire la fecondazione eterologa, ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato tale divieto, la sua applicabilità è stata profondamente ridimensionata o annullata, a seconda dell'interpretazione e delle nuove linee guida.

Il comma 2, invece, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro chiunque applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell'articolo 5, ovvero a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne, oppure che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi. Anche in questo caso, alcune parti di questa disposizione sono state influenzate dalle evoluzioni giurisprudenziali che hanno ampliato l'accesso alla PMA.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per chiunque applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, evidenziando l'importanza del consenso informato come pilastro fondamentale delle procedure mediche.

Per quanto riguarda l'ambiente in cui le tecniche di PMA possono essere eseguite, il comma 5 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tali tecniche in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro, sottolineando la necessità di operare in strutture autorizzate e controllate.

La legge introduce anche sanzioni penali per violazioni considerate particolarmente gravi. Il comma 6 dispone che chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. La norma estende la sua portata anche ai fatti commessi all'estero, prevedendo che se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

Ancora più severe sono le sanzioni per la clonazione umana. Il comma 7 stabilisce che chiunque realizzi un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Per il medico coinvolto, è prevista altresì l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, a causa della gravità etica e sociale di tale pratica.

È importante notare che, secondo il comma 8, non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, esonerando quindi i pazienti dalle sanzioni per alcune tipologie di illeciti procedurali. Infine, il comma 9 prevede la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui all'articolo 12, salvo quanto previsto per la clonazione. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate è sospesa per un anno, e nell'ipotesi di più violazioni o di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata, come stabilito dal comma 10.

La Tutela dell'Embrione e il Bilanciamento dei Diritti: Questioni Aperte e Prospettive Future

Una delle questioni di fondo più dibattute e complesse sollevate dalla Legge 40/2004 riguarda la tutela dell’embrione e il suo statuto giuridico. La legge, infatti, pur assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, ha generato ampie discussioni sulla natura e sullo status legale dell'embrione stesso. L'analisi critica delle fattispecie criminose o sanzionate in via amministrativa, contenute nella legge, ha spesso evidenziato incongruenze sistematiche e problemi di concorso di norme, portando a tentativi di sviluppare interpretazioni costituzionalmente orientate.

Tra le questioni di fondo, si segnala la riconosciuta funzionalità della procreazione assistita rispetto alla salvaguardia del diritto alla salute - anche se non in tutti i casi - e la negata attribuzione all’”embrione” dello statuto giuridico di una “persona”. A questa seconda conclusione, in particolare, si perviene evidenziando, in una prospettiva strettamente giuridico-penalistica, a quali paradossi condurrebbe l’opposta soluzione. Lo stesso tessuto normativo della legge 40/2004, in realtà, non sembra compatibile con l’idea dell’”embrione-persona”, sembrando piuttosto tutelare una “dignità della vita umana” depersonalizzata, o una sorta di “principio di intangibilità” dell’embrione stesso. Queste ed altre precisazioni circa il contesto valoriale in cui la legge 40/2004 si inserisce, portano a dubitare della adeguatezza costituzionale, in primo luogo, di diversi divieti che sacrificano in modo irragionevole il diritto alla salute riproduttiva o la libertà di procreazione. Esempi lampanti sono stati, come già menzionato, certi divieti di accesso o, in una prospettiva peculiare, il divieto di fecondazione eterologa, proibizioni che non potevano ritenersi a salvaguardia del benessere del figlio, dato che il loro rispetto impediva lo stesso concepimento di qualsiasi “figlio”.

In secondo luogo, si sono sollevati dubbi sulla costituzionalità di talune norme incriminatrici che tutelano in modo assoluto quella “dignità della vita umana”, di dubbio valore costituzionale, con il sacrificio di altri diritti invece senz’altro fondamentali, come quello alla salute della donna o il diritto-libertà di ricerca scientifica. Si pensi, a questo proposito, ai reati in tema di crioconservazione o limitazione degli embrioni producibili e trasferibili, i quali sono stati, in effetti, in seguito dichiarati almeno in parte incostituzionali. Oppure, ai reati in materia di sperimentazione e clonazione terapeutica, che hanno acceso un dibattito acceso sulla libertà della scienza.

La giurisprudenza più recente ha continuato a confrontarsi con le lacune e le complessità della legge. La sentenza n. 32/2021 della Corte Costituzionale, ad esempio, ha affermato la costituzionalità degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004. Dette disposizioni, sistematicamente interpretate, non prevedono che i nati di fecondazione medicalmente assistita possano essere riconosciuti da parte dell'ex-partner femminile della madre biologica, con la quale ha avviato congiuntamente il progetto procreativo. Tuttavia, pur non accogliendo la domanda di illegittimità, il Giudice delle leggi ha ravvisato un vuoto di tutela degli interessi dei suddetti nati ad avere contatti continuativi e significativi con le due persone che li hanno voluto e accolto come figlie. Questo perché anche il ricorso all'adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44 comma d della legge 184/1983, è nel caso di specie preclusa per il mancato assenso della madre biologica. La Corte è sicuramente cosciente circa la delicatezza politica ed etica dell'argomento in questione, ma anche della complicatezza della disciplina. Perciò ha rigettato il ricorso affermando che, al fine di evitare l'insorgere di disarmonie in una materia assai complessa, la normativa abbisogna di un intervento organico e ponderato del legislatore. Tuttavia, ha auspicato che il Parlamento legiferi nel più breve tempo possibile, eseguendo un equo bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco e prevedendo adeguati mezzi di tutela degli interessi migliori dei minori, lasciando aperta la possibilità di future riforme legislative.

Diagramma che illustra il percorso di una sentenza della Corte Costituzionale

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