Il panorama giuridico italiano relativo alla maternità surrogata, nota anche come gestazione per altri (GPA), ha subito una trasformazione radicale con l'approvazione della Legge 4 novembre 2024, n. 169. Tale intervento legislativo ha segnato un punto di svolta nel dibattito sulla perseguibilità di condotte poste in essere al di fuori dei confini nazionali, cristallizzando la posizione del legislatore italiano in senso restrittivo e di ferma condanna verso tale pratica.

Il quadro normativo: la Legge 40/2004 e la recente modifica del 2024
In Italia, la gestazione per altri (GPA) è da tempo disciplinata nel contesto della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". L'articolo 12, comma 6, di tale legge rappresenta il fulcro del divieto, stabilendo che chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti, di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 a un milione di euro.
Il 16 ottobre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il D.d.l. 824/2024, che ha introdotto una modifica sostanziale a tale articolo. La novella legislativa aggiunge un nuovo periodo al comma 6, il quale prevede che: “Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla maternità surrogata, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. Questa riforma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2024 come Legge n. 169/2024, estende di fatto la portata della giurisdizione penale italiana, rendendo perseguibile il cittadino che ricorra alla GPA anche nei Paesi in cui tale pratica è legale e regolamentata.
La prospettiva internazionale: diversità di approcci
La questione della maternità surrogata presenta profili di eterogeneità estrema a livello globale. In assenza di una legislazione internazionale uniforme, gli Stati adottano approcci divergenti.
Negli USA, la regolamentazione varia significativamente da Stato a Stato, con una crescente liceità riconosciuta agli accordi di surrogazione. Parallelamente, vengono definiti criteri di idoneità per i genitori intenzionali, che possono variare significativamente tra le diverse giurisdizioni. Al contrario, in Europa, la surrogazione commerciale è legalmente ammessa solo in un numero esiguo di Paesi, in ragione del rischio di sfruttamento e mercificazione del corpo della gestante.
Un caso emblematico è quello dell'Ucraina, dove la pratica è ampiamente diffusa e regolamentata dal Codice della Famiglia e da specifiche disposizioni del Ministero della Salute. Tuttavia, la pratica ha dei requisiti stringenti per i genitori intenzionali, in quanto per questi è riservata a coppie eterosessuali coniugate con specifiche indicazioni mediche, quali infertilità o rischi per la salute della donna. È inoltre richiesto che almeno uno dei due genitori abbia un legame genetico con il bambino.
Esistono, altresì, modelli fondati sulla natura "altruistica" dell'accordo, che mirano a permettere l'accesso alla genitorialità limitando i rischi di sfruttamento commerciale. Il Canada, attraverso l'Assisted Human Reproduction Act del 2004, stabilisce un chiaro discrimine tra pratiche consentite e vietate, sanzionando penalmente intermediari e promotori di accordi commerciali. L'ordinamento olandese rappresenta invece un caso peculiare, in cui, pur in assenza di una legislazione specifica, la pratica altruistica viene generalmente consentita sotto stringenti condizioni mediche e psicologiche.

Il contrasto al "turismo procreativo" e l'estensione extraterritoriale
L'obiettivo primario della modifica legislativa del 2024 è contrastare il cosiddetto "turismo procreativo", ossia la pratica di recarsi in paesi con legislazioni più permissive per accedere alla maternità surrogata. Tradizionalmente, l'estensione della giurisdizione penale ex art. 7 c.p. viene applicata per crimini di particolare gravità e rilevanza internazionale, quali genocidio, crimini di guerra, tratta di esseri umani, tortura, terrorismo internazionale o pedofilia.
Tale estensione extraterritoriale della giurisdizione penale apre a numerosi interrogativi relativi alla sua effettività. In tal senso, sussisterebbero oggettive difficoltà di accertamento del reato avvenuto all’estero, atteso che gli Stati coinvolti potrebbero rifiutare ogni forma di collaborazione, alla luce della liceità della condotta per i propri ordinamenti. Inoltre, la criminalizzazione della pratica rischia di creare situazioni di incertezza giuridica riguardo allo status dei bambini nati mediante surrogazione, con potenziali ripercussioni sul riconoscimento della filiazione.
Dinamiche della filiazione e giurisprudenza di legittimità
Il riconoscimento del rapporto di filiazione per i bambini nati all'estero tramite surrogazione rappresenta una delle questioni più complesse per l'ordinamento italiano. La Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 12193 del 2019, ha ribadito il diniego alla possibilità di trascrizione di un provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il cosiddetto "genitore d'intenzione", laddove tale status venga acquisito in violazione del principio di ordine pubblico rappresentato dal divieto di GPA.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla materia, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU (rispetto della vita familiare) e all'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione). Sebbene la CEDU abbia spesso sottolineato la necessità di tutelare l'identità del minore, le Corti italiane hanno cercato di bilanciare tali istanze con la ferma tutela dell'ordine pubblico, promuovendo il ricorso ad altri strumenti, come l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, lett. d), della legge n. 184/1983.
19 LA FILIAZIONE
Considerazioni su natura ed etica della pratica
Dal punto di vista medico-biologico, la surrogazione può assumere due forme principali. Nella surrogazione tradizionale, la gestante fornisce il proprio ovocita, diventando madre genetica oltre che gestazionale. Nella maternità surrogata gestazionale o totale, l’ovocita fecondato con il seme del padre committente (o di un terzo donatore) appartiene a una donatrice anonima. La madre surrogata si impegna a rinunciare a qualsiasi diritto sul bambino al momento della nascita.
Il dibattito etico e sociale riflette posizioni antitetiche. Da una parte, viene richiamata la volontà di permettere l'accesso alla genitorialità in situazioni altrimenti impossibili; dall'altra, si pongono interrogativi profondi sulla mercificazione del corpo della donna e sulla dignità della gestazione come processo non riducibile a mera dinamica contrattuale. La questione del complesso bilanciamento tra la politica legislativa nazionale e il principio riconosciuto anche a livello internazionale del cosiddetto best interest of the child rimane al centro del confronto.
Implicazioni professionali e sanzionatorie
In ipotesi di condanna, la legge prevede non solo la reclusione e la multa, ma anche pene accessorie significative. Per il medico, l'art. 12, comma 9, della legge 40/2004 dispone la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni. Per la struttura presso cui è stata praticata la PMA, l'art. 12, comma 10, prevede la sospensione dell'autorizzazione e la revoca della medesima in ipotesi di recidiva o di plurime violazioni. Tali sanzioni sottolineano la gravità attribuita dal legislatore all'intero circuito organizzativo che rende possibile la pratica, indipendentemente dal luogo in cui essa venga perfezionata.
L'applicazione della nuova normativa richiederà un costante monitoraggio delle prassi applicative presso gli uffici di stato civile e le procure, in un contesto in cui la distinzione tra condotte penalmente rilevanti e la tutela dei diritti fondamentali del minore continua a rappresentare la sfida interpretativa principale per il sistema giuridico italiano.
