La Legge Italiana sui Dispositivi Antiabbandono: Obbligo, Sicurezza e Cronologia Normativa

Il dibattito sull'utilità di avere in auto un dispositivo antiabbandono torna periodicamente di attualità. Resta infatti obbligatorio per chi trasporta bambini sotto i 4 anni, ma troppo spesso i genitori non ne sono consapevoli. Il rischio a non averli è soprattutto in termini di sicurezza. Se ne erano (colpevolmente) perse le tracce da quando l'Italia è stata travolta dalla pandemia e dai successivi lockdown. Purtroppo, però, ci sono periodicamente fatti di cronaca che riportano l'attenzione su questi dispositivi, sull'aiuto che possono offrire ai genitori e soprattutto sul fatto che l'obbligo di usarli esiste ancora ed è pienamente operativo. Questa normativa è cruciale per garantire la sicurezza dei bambini in auto.

Bambino in seggiolino auto con dispositivo antiabbandono

L'Obbligo dei Dispositivi Antiabbandono: Un Percorso Normativo Cruciale per la Sicurezza Infantile

La legge “salva bebè” è entrata in vigore effettivo il 6 marzo 2020, rendendo l'Italia la prima nazione a legiferare su un dramma simile, come sostenuto da Giorgia Meloni. Questa legge, conosciuta anche come legge anti abbandono bambini, ha introdotto l’obbligo di installazione nel veicolo di un dispositivo anti abbandono. Lo scopo è di evitare i casi in cui i bambini vengono dimenticati o lasciati in auto con il possibile rischio di gravi e irrimediabili conseguenze.

Il percorso normativo che ha portato a questo obbligo è stato graduale e ha visto diversi passaggi fondamentali. La legge n.117 del 2018 ha previsto l'obbligo per tutti i genitori che trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni di dotarsi di un sistema anti abbandono. Il 25 settembre 2018 è stato approvato un disegno di legge, il ddl 766, intitolato “Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”, che ha reso il loro utilizzo obbligatorio. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 12 ottobre 2018, introducendo la Legge 1° ottobre 2018, n. Comma 1-Bis. L’obbligo di installazione, inizialmente previsto a partire dal 1° luglio 2019, ha subito uno slittamento, prima all'inverno 2019 e poi al 6 marzo 2020. Il decreto attuativo (Decreto 122 del 2019) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019 ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, il 7 novembre del 2019. Da questa data, quindi, l'obbligo e le sanzioni sono di fatto pienamente operative, anche se in pochi, dopo l'emergenza Covid, ne hanno più sentito parlare.

La ragione di questa normativa risiede nella drammatica realtà della "Forgotten baby syndrome". Dimenticarsi un bambino in macchina ed essere responsabili della sua morte è una delle peggiori tragedie che possano capitare. Un neonato o un bambino piccolo abbandonato in auto rischia, infatti, di morire di ipertermia (aumento della temperatura corporea), asfissia (mancanza di aria) o arresto cardiaco. Sono sufficienti 20 minuti perché si verifichino danni gravi e la morte può sopraggiungere in meno di due ore. Quando fa molto caldo, infatti, la temperatura dentro l’auto può salire da 10° a 15°C ogni 15 minuti, rendendola un vero e proprio forno. I dati sono sconcertanti: secondo uno studio condotto dal giornalista del Washington Post Gene Weingarten e riportato dalla Stampa.it, dal 1998 al 2017 sono oltre 600 i minori deceduti dopo essere stati lasciati in auto. Negli USA dal 1998 a oggi sono morti abbandonati in auto 791 bambini, mentre in Italia ad oggi siamo a 11 bambini deceduti a causa della "Forgotten baby syndrome", il 90% con età inferiore a 3 anni, deceduti per disidratazione e ipertermia. Molti altri sono stati solo più fortunati, salvati da passanti.

Come ben spiega David Diamond, professore di fisiologia molecolare presso la University of South Florida di Tampa, “Se sei capace di dimenticare il tuo telefono, sei potenzialmente capace di dimenticare tuo figlio”. È dura da digerire, ma è così. La consapevolezza di questa vulnerabilità umana ha spinto all'introduzione di dispositivi che possano fungere da promemoria vitale.

Seggiolino e Dispositivo Anti Abbandono: ecco come funziona e quale scegliere

Chi è Coinvolto e Quali Sono le Sanzioni Previste dalla Normativa

L'obbligo di utilizzare i dispositivi anti abbandono ricade su tutti i genitori o tutori che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. I genitori hanno l'obbligo legale di utilizzare dispositivi anti abbandono quando trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. La disciplina si applica ai conducenti dei veicoli delle categorie M1 (trasporto persone), N1, N2 e N3 (trasporto merci fino ad oltre 12 tonnellate) immatricolati in Italia, oppure immatricolati all'estero e condotti da soggetti residenti in Italia.

Chi non si adegua alla normativa rischia una sanzione amministrativa. I contravventori andranno incontro a una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti patente. La multa, come in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza, riguarda il conducente o chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Se in auto è presente anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a costui e non al conducente. In caso di recidiva nel biennio successivo, ai trasgressori verrà comminato il provvedimento di sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

L'Articolo 172 del codice della Strada regolamenta la sicurezza del trasporto dei bambini, obbligando l’utilizzo di seggiolini auto e, con il comma 1-bis, l'utilizzo del dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono del bambino. Questo comma stabilisce chiaramente le sanzioni per chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta o del dispositivo di allarme.

Requisiti Tecnici e Funzionali dei Dispositivi Antiabbandono

Il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Codice della Strada in materia di dispositivi anti-abbandono di bambini di età inferiore a 4 anni è costituito da 7 articoli e 2 allegati, e ne illustra le caratteristiche tecnico-funzionali e gli obblighi dei produttori. Il decreto n.122/2019 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, chiamato “decreto seggiolino”, specifica i requisiti tecnici che il dispositivo anti abbandono deve avere.

Sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è indicato che detti dispositivi di sicurezza «devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare segnale di conferma di avvenuta attivazione». In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. La definizione sembra abbastanza chiara, ma potrebbe essere interpretata in modo contraddittorio perché all’interno dell’allegato A, punto 1.b, del Decreto n.122/2019 si legge che «il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente».

In fase di scelta del prodotto da acquistare, è fondamentale accertarsi che possegga la dichiarazione di conformità, che rappresenta un’autodichiarazione in cui il costruttore attesta di aver rispettato tutte le caratteristiche tecniche e funzionali dettagliate nel regolamento attuativo della legge. Questo passaggio è cruciale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del dispositivo, poiché solo i prodotti conformi possono realmente proteggere i bambini durante il trasporto. Tuttavia, è importante notare che in molti parlano impropriamente di dispositivi anti abbandono omologati. L'azienda produttrice del dispositivo anti abbandono redige la dichiarazione di conformità assumendosi la responsabilità che il dispositivo rispetti le caratteristiche tecniche costruttive e funzionali essenziali elencate nell'articolo 4 del regolamento. Si incarica inoltre di metterlo in commercio corredato dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali ed eventuali istruzioni specifiche per l'uso e la manutenzione del dispositivo.

Quando il veicolo viene acceso e il seggiolino è utilizzato, il dispositivo si attiva automaticamente. Se il conducente si allontana dal veicolo senza aver rimosso il bambino dal seggiolino, il dispositivo emette un segnale di allerta, che può essere acustico, visivo o aptico. Un feedback aptico è, ad esempio, ciò che fa vibrare un dispositivo quando viene premuto uno dei tasti funzione. I dispositivi anti abbandono utilizzano sensori avanzati per rilevare la presenza del bambino nel seggiolino e garantire che l'allerta venga attivata solo in situazioni appropriate, offrendo una protezione aggiuntiva. Alcuni dispositivi, come il Chicco Bebècare easy tech o il sistema integrato nei seggiolini Cybex, non hanno un sensore di peso e per rilevare il bambino devono essere attivati. Altri, invece, richiedono l’attivazione del Bluetooth sullo smartphone, che spesso è disattivato.

I dispositivi anti abbandono possono essere classificati in tre categorie principali:

  1. Dispositivi integrati nel seggiolino: offrono una soluzione "all-in-one" ma potrebbero avere una durata più limitata rispetto al seggiolino stesso e limitano la scelta a pochissimi modelli.
  2. Dispositivi come accessori del veicolo: si integrano con i sistemi dell'auto.
  3. Dispositivi indipendenti: sono sistemi universali che possono essere aggiunti a qualsiasi seggiolino.

In generale, comunque, è bene ricordare che è pericoloso lasciare i bimbi chiusi in auto anche solo per pochi minuti. Il problema non va sottovalutato perché purtroppo molti dei decessi per ipertermia sono stati causati dall’aver lasciato volontariamente il bambino in auto da solo, magari per pochi minuti e con una temperatura esterna non troppo elevata.

Compatibilità e Responsabilità: Il Dibattito tra Produttori

Resta dei dubbi sul fatto che i prodotti in commercio rispettino davvero i dettami della normativa. Il decreto 122 del 2019 nell’allegato A punto 2.b specifica che questi sistemi "non devono alterare le caratteristiche omologative" dei seggiolini. Ovvero il prodotto acquistato non deve portare all’alterazione del sistema di ritenuta. Questo perché in teoria nessun dispositivo dovrebbe interferire con prodotti di sicurezza che sono omologati, perché potrebbero influire sulla loro efficacia.

Quando venne introdotta la norma, avevamo contattato i principali produttori di seggiolini auto per bambini (Bébéconfort, Chicco, Inglesina, Foppapedretti, Peg Perego) chiedendo loro quale prodotto comprare per essere in regola e non alterare le caratteristiche dei loro seggiolini già omologati presenti sul mercato. Tutti i produttori hanno dichiarato che sui loro prodotti possono essere utilizzati esclusivamente i sistemi antiabbandono dello stesso marchio e che declinano ogni responsabilità per l’uso di dispositivi non espressamente approvati da loro per uno specifico seggiolino.

Avevamo interpellato anche i produttori terzi, cioè quelli che producono solo i dispositivi antiabbandono. In sostanza, ci hanno detto che i loro sistemi hanno dimensioni simili o minori rispetto a quelli dei produttori che fanno anche i seggiolini e quindi allo stesso modo non compromettono la sicurezza offerta dal seggiolino. I produttori terzi, quindi, sono pronti ad assumersi la responsabilità della conformità del dispositivo e dichiarano con certezza che i loro prodotti non alterano la protezione offerta dal seggiolino. Di fatto, però, noi sappiamo che questi dispositivi non possono essere conformi al 100% a quanto previsto dal decreto attuativo.

Un altro dubbio riguarda l’omologazione del seggiolino auto e del veicolo. Secondo quanto previsto dalla normativa per l’omologazione, sul seggiolino auto non potrebbe essere installato alcun dispositivo che ne alteri le caratteristiche, situazione che potrebbe verificarsi con l’utilizzo dei dispositivi anti abbandono sui seggiolini omologati secondo la normativa ECE R129, che classifica i seggiolini in base all’altezza dell’infante. Per ovviare a questa possibilità, i tecnici di Tata Pad hanno effettuato diversi crash test con seggiolini ECE R129.

In conclusione possiamo dire: meglio i prodotti universali con un sensore sul seggiolino e che diano l’allarme immediatamente, prima che il genitore scenda dall’auto (e che quindi evitino completamente l’abbandono). Meglio quindi scegliere un seggiolino che supera le prove dei nostri test e poi aggiungere un sistema universale. Ricorda però che qualsiasi oggetto che viene inserito o aggiunto a un seggiolino auto andrebbe testato con il seggiolino stesso per valutare che non ne modifichi la sicurezza e protezione.

Tipi di dispositivi antiabbandono: integrato, universale

Sostegno Economico e Campagne di Sensibilizzazione

È prevista, inoltre, la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto dei dispositivi di allarme grazie l’istituzione, da parte del governo, di un fondo ad hoc. Fino al 31 dicembre 2020 è stato possibile richiedere il bonus per l'acquisto di un dispositivo anti abbandono. Il contributo è stato erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni.

Vengono poi stanziati 80mila euro all''anno, per il triennio 2019-2021, per la realizzazione di campagne informative sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi anti-abbandono. Il Parlamento ha infatti tramutato in legge uno degli obiettivi del mandato: rendere obbligatoria l’installazione sui seggiolini auto di un sistema anti abbandono. Per le famiglie è stato previsto un credito di imposta per aiutare nell’acquisto del dispositivo salva bebè.

I dispositivi anti abbandono a norma possono essere acquistati presso negozi specializzati per bambini, rivenditori online autorizzati o direttamente presso i produttori. È importante verificare sempre che il dispositivo scelto abbia la dichiarazione di conformità e rispetti le normative di sicurezza.

La Sicurezza in Auto Oltre l'Antiabbandono: Normative Generali sui Seggiolini Auto

La sicurezza non è un optional, soprattutto quando si parla del seggiolino auto per bambini da usare nei tuoi viaggi. Come trasportare i bambini in auto in piena sicurezza? L'articolo 172 del Codice della Strada è il punto di riferimento fondamentale per la normativa italiana riguardante il trasporto dei bambini. Questa norma, in pratica, regola l’utilizzo del sistema di ritenuta, ovvero “un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni”.

Le cinture di sicurezza devono essere allacciate da tutti i passeggeri della vettura, anche in presenza di airbag. I bambini non vanno mai trasportati sulle ginocchia di un passeggero (anche utilizzando una cintura di sicurezza per entrambi): per legge vanno sistemati sugli appositi seggiolini. Affinché le cinture di sicurezza siano effettivamente sicure per il piccolo, è necessario aderiscano bene al corpo: la regolazione in altezza dev’essere utilizzata per far passare il nastro della cintura al centro della clavicola; la parte inferiore deve invece aderire al bacino e non all’addome.

Le nuove norme sull’omologazione dei seggiolini per auto, entrate in vigore il 1° gennaio 2017, hanno aumentato la sicurezza dei bambini. È importante sottolineare che chi già possiede un seggiolino omologato non è costretto a cambiarlo. Cosa cambia con la nuova normativa? Cambiano i criteri soprattutto per quanto riguarda la scelta dei seggiolini e l’uso degli adattatori, noti anche come “rialzi”. Attualmente, i cuscinetti senza braccioli da sistemare sui sedili per sollevare il bimbo ad altezza delle cinture di sicurezza, se prima erano consentiti per bimbi tra i 15 e i 36 kg (dunque generalmente tra i 4-6 anni), dallo scorso gennaio sono vietati sino ai 125 cm di altezza. La nuova normativa I-Size, entrata in vigore il 1° settembre 2024, prevede la classificazione dei seggiolini in base all’altezza del bambino e non più in base al peso o all’età. Inoltre, la normativa impone l’obbligo di installare il seggiolino in senso contrario alla marcia per i bambini con altezza compresa tra i 50 e 105 cm e fino ai 15 mesi di età.

L’etichetta di omologazione può tuttavia, anche indicare che il seggiolino è stato omologato secondo i nuovi standard di sicurezza i-Size (UN R129), che garantiscono migliori prestazioni in termini di sicurezza. La sigla ECE R44 garantisce che i seggiolini auto siano omologati nel rispetto di requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea.

Classificazione dei seggiolini auto secondo le normative:

  • Gruppo 0 (navicella): per bimbi da 0 a 10 kg (fino a 9 mesi circa). Lettini che consentono al neonato di viaggiare sdraiato. Nei primi giorni di vita il trasporto di neonati vede protagonista la navicella che, insieme all’ovetto, è tra i primi accessori per auto che devi conoscere. Le navicelle sono utilizzate fino a quando il piccolo non è in grado di reggere la testa e devi comprare un kit auto per poterla assicurare mediante l’utilizzo delle cinture di sicurezza dei sedili posteriori. Ricordatelo bene: qualsiasi modello e marca di navicella sceglierai non è dotata del kit auto e senza il suo utilizzo non è possibile installare il seggiolino sull’auto.
  • Gruppo 0+ (ovetto): per bimbi da 0 a 13 kg (fino a 15 mesi circa). Lettini come i precedenti ma con una maggiore protezione alla testa e alle gambe. Subito dopo, si passa agli ovetti. Sarà l’unico momento in cui potrai vedere in faccia il bimbo, perché può essere installato anche sul sedile anteriore, contrario al senso di marcia. Non dimenticarti di disattivare l’airbag frontale, come richiesto dall’articolo 172 del Codice della Strada.
  • Gruppi 0 e 0+: per legge è assolutamente vietato posizionare i bambini appartenenti a queste categorie, sul sedile anteriore in presenza di airbag inseriti sul lato passeggero.
  • Gruppo 1: da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino a 4-5 anni circa). Dispositivi che vanno fissati all’automobile mediante la cintura di sicurezza. Nota bene: fino ai 9 chili di peso del bambino, il seggiolino deve essere installato obbligatoriamente in senso contrario a quello di marcia.
  • Gruppo 2: da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa). Cuscini con braccioli e a volte dotati di schienale. Questi servono a sollevare il piccolo in modo da poter usare le cinture di sicurezza dell’auto, che in questo modo passano sopra il bacino e sopra la spalla (e non sopra il petto e il collo).
  • Gruppo 3: da 22 a 36 kg (fino 12 anni circa). Seggiolino di rialzo, senza braccioli, con la stessa funzione descritta nella categoria precedente.
  • Gruppo 1, 2 e 3: la normativa vigente prevede che questa tipologia di seggiolini per bambini, possono essere posizionati su qualsiasi sedile della vettura.

Quando il bambino cresce, iniziamo a parlare di seggiolini auto. E poi, tra adattatori e alzatine si arriva finalmente ai 12 anni, o ai 150 cm di altezza, in cui la cintura di sicurezza sostituirà l’utilizzo del seggiolino. L’obbligo di utilizzo di questi sistemi termina al compimento dei 12 anni o al superamento dei 150 cm di altezza, perché da quel momento possono usare le cinture di sicurezza normali. Se il bambino, compiuti i 12 anni di età, risulta inferiore al metro e mezzo, è comunque opportuno, anche se non più obbligatorio, che continui a usare il seggiolino di rialzo.

I seggiolini auto con attacco ISOFIX consentono di avere una maggiore stabilità del bambino durante il viaggio. Difatti, il sistema ISOFIX, presente su tutte le auto costruite dopo il 2006, consente il fissaggio del seggiolino sul telaio dell’auto. L’utilizzo del sistema ISOFIX è obbligatorio per i bambini dai 50 cm fino ai 105 cm di altezza. Per i bambini dai 105 a i 150 cm di altezza si può scegliere se usare le cinture di sicurezza o utilizzare ancora il sistema ISOFIX.

Posto più sicuro in auto: Il posto più sicuro è il sedile centrale posteriore poiché più protetto in caso di urto sia frontale che laterale. Se la vostra macchina è dotata di airbag anteriore non mettete mai il seggiolino del neonato davanti, in quanto l’impatto sarebbe devastante.

Sanzioni per mancato uso dei dispositivi di sicurezza generali: Il conducente del veicolo rischia una multa da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se in auto è presente anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a costui e non al conducente. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 167 euro. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro.

Per verificare se un seggiolino è conforme alla normativa, puoi richiedere al produttore la documentazione tecnica che attesti la conformità del dispositivo. Questa dichiarazione attesta che il prodotto soddisfa tutte le caratteristiche tecniche previste dalla legge. Se la tua idea è chiedere il seggiolino ad altri genitori che prima di te li hanno usati, accertati che sull’etichetta sia segnata la normativa e i requisiti minimi di utilizzo. Sii ancora più accorto qualora volessi comprare un seggiolino per auto usato: accertati che le imbottiture e gli agganci siano integri e se l’etichetta è scolorita, passa oltre. Molte aziende produttrici consigliano di utilizzare il seggiolino per un determinato arco di tempo, superato il quale non garantiscono la sicurezza del dispositivo.

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