La Capacità Giuridica e la Capacità di Agire: Requisiti, Acquisizione e Differenze nel Diritto Italiano

Nel vasto e complesso panorama del Diritto Privato, la capacità giuridica e la capacità d’agire rappresentano due istituti fondamentali, pilastri su cui si fonda la partecipazione di ogni individuo alla vita giuridica. Questi concetti, sebbene spesso confusi nel linguaggio comune, delineano aspetti distinti della personalità giuridica di un soggetto, definendone l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri e la facoltà di esercitarli autonomamente. Uno studio approfondito di queste nozioni è essenziale non solo per chi si prepara a un esame universitario o a un concorso pubblico, ma per chiunque desideri comprendere i meccanismi che regolano le interazioni giuridiche nella società. È sempre cruciale avere a portata di mano il Codice Civile, fonte primaria per la comprensione di tali materie.

La Capacità Giuridica: Fondamento dell'Esistenza Giuridica

La capacità giuridica, come stabilito dall'articolo 1 del Codice Civile, è l'attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive, ovvero di diritti e di doveri. Questa capacità si acquista con la nascita e non si può mai perdere, se non in maniera parziale e per determinate situazioni che limitano l'esercizio di specifici diritti, definite incapacità speciali. Un esempio di queste limitazioni è l'esclusione dal diritto di voto per i condannati con sentenza penale passata in giudicato, come previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 223/67.

Per la sola ragione della nascita, ogni persona possiede tale capacità, a prescindere dalla durata della sua esistenza. La nozione di capacità giuridica, sviluppatasi attraverso l'elaborazione dottrinale, ha superato la concezione giusnaturalistica per considerare la titolarità dei diritti come una concessione dell'ordinamento, al ricorrere di una certa situazione di fatto. Riconoscere la capacità giuridica per il solo fatto della nascita è alla base dell'affermazione del principio costituzionale di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nella titolarità dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Questo principio mira ad assicurare il pieno svolgimento della personalità umana nelle formazioni sociali, come ribadito anche dalla Convenzione di New York del 1979, che dichiara la nullità di tutti i contratti che limitano la capacità giuridica della donna, promuovendo il riconoscimento della capacità giuridica in egual modo all'uomo e alla donna.

Infografica sulla Capacità Giuridica: Acquisizione e Caratteristiche Principali

Acquisizione della Capacità Giuridica: Dal Nascituro alla Persona Nata

La legge stabilisce che la capacità giuridica si acquista con la nascita, ma esistono ipotesi tassativamente previste dal legislatore in cui sono attribuiti diritti anche a soggetti non ancora nati. Si distingue, a tal proposito, tra nascituro concepito e nascituro non concepito. Il nascituro concepito, ovvero il feto nel grembo materno, ha titolo a concorrere alla successione mortis causa e a ricevere donazioni. È oggetto di dibattito se esso stesso possa dare origine ad un'eventuale linea successoria, considerando scenari come un feto divenuto erede per la premorienza del padre e successivamente morto ancora in fase fetale, o un feto in grembo a madre morta e deceduto prima di un parto, anche se forzoso. Anche al nascituro è riconosciuta una particolare capacità giuridica.

La Perdita della Capacità Giuridica

La perdita della capacità giuridica si verifica alla morte fisica del soggetto. La legge individua il momento della morte fisica nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, a prescindere quindi dal perdurare della funzione circolatoria e respiratoria, che potrebbe essere mantenuta artificialmente tramite tecniche di rianimazione. L'esatta individuazione del momento del decesso è diventata indispensabile, ad esempio, per stabilire quando è possibile procedere all'espianto di organi e tessuti. Dal momento della morte della persona, tutti i diritti e i doveri della stessa si trasferiscono in capo agli eredi, in conformità con le norme sulla successione.

Capacità Giuridica delle Persone Fisiche e Giuridiche

La capacità giuridica è una condizione imprescindibile per ogni persona fisica. Con la nascita, a ogni persona fisica vengono riconosciuti determinati status, come ad esempio la cittadinanza, dai quali discendono specifici diritti e obblighi. Inoltre, ogni persona fisica diventa titolare dei diritti della personalità, che sono definiti come diritti assoluti e inalienabili, quali il diritto alla vita, al nome, all'onore e all'integrità morale.

Anche alle persone giuridiche, intese come la combinazione di un insieme di persone e un'organizzazione di beni, è riconosciuta la capacità giuridica in vista della realizzazione del proprio scopo, purché questo sia lecito. Tuttavia, la capacità giuridica delle persone giuridiche è intrinsecamente più limitata rispetto a quella delle persone fisiche, essendo strettamente funzionale al perseguimento degli obiettivi statutari dell'ente. La capacità giuridica delle persone giuridiche è disciplinata nell'ordinamento italiano dagli articoli 11 e 12 del Codice Civile.

La Capacità di Agire: L'Esercizio Autonomo dei Propri Diritti

A fianco della capacità giuridica, un concetto altrettanto fondamentale è la capacità di agire, ovvero l'attitudine del soggetto a compiere atti validamente idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare. La capacità di agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. È l'idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici validi, il riconoscimento concreto della possibilità di esprimere la propria volontà in maniera giuridicamente rilevante, ovvero di disporre di diritti e doveri come firmare un contratto, acquistare un bene o fare testamento. Spesso definita anche capacità legale, si tratta dell’idoneità a compiere atti giuridici in modo consapevole e autonomo.

Acquisizione della Capacità di Agire: La Maggiore Età come Presupposto

La legge stabilisce come regola generale che la capacità di agire si acquisisca con la maggiore età, quindi a 18 anni. Il raggiungimento di tale maturità è fissato dal nostro legislatore al compimento del diciottesimo anno d'età, età in cui si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere, abbia cioè conseguito pienamente la capacità di intendere e volere. Il riconoscimento della capacità di agire avviene, secondo l'ordinamento, quando la persona assume quella maturità e consapevolezza idonea ad amministrare in autonomia i propri interessi. A partire da quel momento, quindi, l'ordinamento riconosce alla persona la capacità di intendere e di volere, ovvero di comprendere il valore delle proprie decisioni e intraprendere le scelte in modo responsabile.

L’articolo 2 del Codice Civile è esplicito in merito, stabilendo che "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa." La capacità di agire si fonda su tre presupposti essenziali: la capacità di intendere, ovvero la capacità di comprendere il valore e le conseguenze delle proprie azioni; la capacità di volere, cioè la possibilità di fare le proprie scelte in modo consapevole e responsabile; e infine, l'età, che si identifica con il compimento dei 18 anni. Con la maggiore età, una persona ha il potere di prendere decisioni legali, come sposarsi o fare testamento, compiere atti patrimoniali e stipulare contratti. La capacità di agire conferisce autonomia legale e comporta la responsabilità delle proprie azioni e decisioni, permettendo di concludere atti giuridici validi, come la stipula di un contratto di compravendita o la disposizione dei propri beni tramite testamento.

LA CAPACITÀ GIURIDICA #1 ⏳ 3 minuti per⌛ (Diritto Privato)

Perdita o Limitazione della Capacità di Agire

La capacità di agire si conserva fino alla morte. Tuttavia, vi sono situazioni ulteriori per le quali la capacità di agire può essere persa o limitata. Nei casi in cui l'idoneità del soggetto viene meno, anche la capacità di agire subisce la stessa sorte, venendo pertanto limitata o esclusa anche dopo il compimento dei 18 anni. La legge, infatti, prevede dei casi in cui il soggetto maggiore d'età può perdere la capacità di agire e, quindi, la capacità di compiere autonomamente atti idonei ad influire sulla sua sfera di interessi. Ciò accade in presenza di situazioni particolari in cui il soggetto, anche se maggiorenne, non riesce a valutare la convenienza degli atti che compie, come un soggetto infermo di mente o affetto da una malattia mentale. In tali casi, il legislatore prevede vere e proprie limitazioni alla capacità di agire o, addirittura, la sua esclusione in capo ai soggetti incapaci di intendere la portata degli atti che compiono. Le ipotesi di perdita totale della capacità di agire includono la morte del soggetto e la sentenza di interdizione giudiziale, che accerta l'infermità mentale, o i casi di interdizione legale. Accanto alla perdita totale, esistono situazioni in cui la capacità di agire viene limitata, come nei casi di inabilitazione e di amministrazione di sostegno.

Distinzione Fondamentale tra Capacità Giuridica e Capacità di Agire

È di primaria importanza non confondere la capacità di agire con la capacità giuridica, poiché sono due concetti distinti sebbene strettamente correlati nel diritto. La capacità giuridica è l'attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, e si acquista alla nascita, perdendosi con la morte. Essa non si può mai perdere, se non in maniera parziale e per determinate situazioni che limitano l'esercizio di specifici diritti (le cosiddette incapacità speciali). Diversamente, la capacità di agire è l’attitudine del soggetto ad obbligarsi nei confronti di terzi, ad esempio stipulare contratti o tutelarsi in via giudiziale. L'esercizio della capacità di agire si acquista, a differenza della capacità giuridica, non al momento della nascita ma quando il soggetto si ritiene in età matura da poter discernere il bene dal male e dall'essere quindi consapevole delle conseguenze giuridiche delle proprie scelte.

Per riassumere le principali differenze:

  • La capacità d’agire si acquista al compimento della maggiore età, mentre la capacità giuridica viene acquisita già alla nascita.
  • La capacità di agire è l'idoneità a disporre di diritti e doveri, mentre la capacità giuridica attiene all'attitudine di essere titolare di diritti e doveri.
  • I presupposti della capacità d’agire sono il raggiungimento dei 18 anni e la capacità di intendere e di volere, invece il presupposto della capacità giuridica è il venire al mondo, ovvero la nascita.
  • La capacità di agire può essere persa con la morte oppure a causa di interdizione, mentre la capacità giuridica si perde con il decesso.

La capacità di agire presuppone il possesso sia della capacità giuridica, che consiste nell'attitudine alla titolarità di diritti ed obblighi, sia della capacità naturale, cioè della capacità di intendere e di volere. La mancanza di capacità d'agire di un soggetto determina i casi di incapacità legale, che si declina in capacità sostanziale, intesa come capacità di alienare, disporre, obbligarsi, e così via. Per quanto detto, il minore di 18 anni è titolare, fin dalla nascita, di diritti e doveri. Per potere esercitare i diritti (ad esempio stipulare un contratto) ed adempiere ai propri doveri (ad esempio pagare le tasse su un immobile ricevuto in eredità e a lui intestato) si ricorre a particolari figure che hanno sul minore la cosiddetta potestà genitoriale o la tutela.

Le Ipotesi di Incapacità di Agire: Protezione e Limitazioni

Le tipologie di incapacità di agire sono essenzialmente tre: l'incapacità assoluta, quella relativa e l'incapacità naturale. I soggetti incapaci di agire si dividono in diverse categorie, che variano in base al grado di limitazione della loro capacità di compiere atti giuridici. Si tratta di casi in cui l’ordinamento intende tutelare quei soggetti che, per varie ragioni, non sono in grado di provvedere ai propri interessi autonomamente a causa dell’incapacità di agire totale o parziale.

Minore Età e Incapacità Assoluta: Il Principio Generale

Fino ai 18 anni, ogni persona è priva di capacità legale d'agire e quindi non può legalmente porre in atto alcun atto negoziale valido. La minore età dà luogo ad una figura di incapacità legale assoluta, nel senso che esclude ogni attitudine del soggetto al compimento di quegli atti per i quali la legge richiede la capacità di agire. Il minore è invece abilitato al compimento di quegli atti per i quali la legge ritiene sufficiente il conseguimento di una seppur minima capacità di intendere e volere. Questo significa che un minore non può compiere gli atti di natura negoziale, né può stare in giudizio. Può, tuttavia, compiere gli atti giuridici in senso stretto e risponde delle conseguenze dell'atto illecito purché, al momento del compimento, fosse nella condizione di intendere e volere.

Gli atti posti in essere dal minore incapace d'agire sono annullabili, così come lo sono del pari i negozi giuridici stipulati da un minore. La sanzione dell'annullabilità degli atti posti in essere da un minore ha, da un lato, una funzione protettiva nei confronti del minore, rendendo annullabili atti o negozi che possono essere per lui dannosi; dall'altro, ha la funzione di inibire ai soggetti adulti la conclusione di affari con persone minori d'età, cioè con soggetti che non hanno ancora la capacità di valutare la convenienza degli atti che compiono. Una conferma di questa interpretazione normativa è la disposizione dell'articolo 1426 del Codice Civile, secondo cui non sono annullabili gli atti posti in essere da un minore quando egli, con raggiri, abbia occultato la sua minore età. Per permettere al minore di compiere piccoli atti negoziali della vita quotidiana, si ritiene che il minore agisca non in nome proprio, ma dei genitori, così da consentirgli di compiere negozi di modesto valore.

Schema delle diverse tipologie di Incapacità di Agire

Eccezioni e Ipotesi di Capacità Speciale del Minore

Nonostante il principio generale dell'incapacità assoluta del minore, la legge prevede alcune importanti eccezioni che gli conferiscono una capacità di agire speciale, anticipata rispetto alla maggiore età:

  • Capacità Lavorativa: L'articolo 2, comma 3 del Codice Civile stabilisce che il quindicenne può esercitare tutti i diritti e le azioni che discendono dal contratto di lavoro. Questo significa che, ai sensi del comma 2, le leggi speciali possono stabilire la capacità di prestare il proprio lavoro al raggiungimento di un'età inferiore, purché il minore abbia completato il ciclo di istruzione obbligatoria e la sua età non sia inferiore ai 15 anni compiuti. La legge tiene distinta la capacità a prestare il lavoro da quella a stipulare il contratto di lavoro, quest'ultima spettante ai rappresentanti del minore (genitori o tutore), benché sia necessaria, al momento della stipula, la presenza del minore.
  • Matrimonio ed Emancipazione: L'articolo 84, comma 1 del Codice Civile stabilisce che il minore al raggiungimento dei 16 anni, e ricorrendo gravi ragioni, può essere autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio, previo accertamento della sua maturità psicofisica. Con il matrimonio, il minore di 16 anni diviene emancipato di diritto, acquisendo una limitata capacità di agire. Questa emancipazione comporta un'anticipazione della capacità di agire per i soli atti inerenti l'ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione, sarà invece necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione del caso in cui il Tribunale abbia autorizzato il minore all'esercizio di attività di impresa. In quest'ultimo caso, la capacità di agire del minore diviene completa, potendo compiere anche atti di straordinaria amministrazione anche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa. Si parla di emancipazione per indicare lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del diciottesimo anno d'età qualora, avendo compiuto i 16 anni, sia stato ammesso a contrarre il matrimonio.
  • Riconoscimento di Figlio: Per riconoscere un figlio sono sufficienti 16 anni, ma può accadere anche in età inferiore con eventuale autorizzazione del giudice.
  • Consenso all'Adozione: A 14 anni si ha la possibilità di esprimere il proprio consenso all'adozione e a dare il proprio assenso affinché altri lo possano riconoscere.
  • Diritti d'Autore: Ulteriore eccezione riguarda la materia del diritto d'autore, che riconosce al minore che abbia 16 anni la possibilità di poter disporre di tali diritti sulle sue opere e anche di esperire azioni per farle valere in giudizio.

L'Interdizione Giudiziale: Quando l'Infermità Mentale Rende Incapaci

L'interdizione giudiziale è disciplinata dagli articoli 414 e seguenti del Codice Civile. Essa si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi. È necessaria una vera e propria alterazione delle facoltà mentali. L'articolo 414 recita: "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Il provvedimento è subordinato alla verifica di un'infermità di mente abituale, che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire, i cosiddetti "lucidi intervalli".

Dalla sentenza di interdizione deriva l'incapacità totale di porre in essere, da parte dell'interdetto, negozi patrimoniali e familiari. A seguito dell'interdizione, l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella del minore e, al pari di quest'ultimo, è nominato dal Giudice Tutelare un soggetto che provveda a rappresentare, e quindi sostituire, l'interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore (articolo 424 del Codice Civile). L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza (articolo 421) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti (articolo 429). Ne consegue che tutti gli atti compiuti dopo la sentenza sono annullabili (articolo 427), mentre quelli antecedenti la sentenza sono annullabili secondo le condizioni stabilite per gli atti dell'incapace naturale. Tuttavia, tale principio non è inderogabile in quanto il giudice nella sentenza può dispensare l'incapace dall'intervento o dall'assistenza del tutore per il compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione. Sulla base della sentenza di interdizione, il giudice nomina con decreto il tutore definitivo, e tutti gli atti giuridici compiuti dall'interdetto dopo il provvedimento sono annullabili su istanza del curatore o degli eredi.

L'Interdizione Legale: Una Sanzione, Non una Protezione

L'interdizione legale è quella prevista dalla legge come pena accessoria per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni per reato doloso. È una sanzione accessoria prevista dall'articolo 32 del Codice Penale. I soggetti totalmente capaci di agire sono gli interdetti, sia per causa di infermità mentale (giudiziale), sia a causa di interdizione legale.

La differenza tra le interdizioni sta nel fatto che quella legale non rappresenta una forma di protezione, ma è una pena. L'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto legale è assoluta, mentre quella degli atti compiuti dall'interdetto giudiziale è relativa. Inoltre, l'interdetto legale può fare testamento ed è limitata agli atti di natura patrimoniale. Chi è privo della capacità di agire in diritto prende il nome di incapace.

L'Inabilitazione: Incapacità Parziale ma Rilevante

L'inabilitazione è disposta con sentenza quando viene accertata un'infermità (o altra causa indicata nell'articolo 415 del Codice Civile) che non elimina del tutto, ma riduce comunque grandemente l'idoneità del soggetto a provvedere ai propri interessi. Questa si differenzia rispetto al presupposto dell'interdizione solo nella minore gravità dell'infermità, che consente al soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Dalla sentenza di inabilitazione, che può essere richiesta anche dall'inabilitato, deriva una incapacità parziale di agire.

Tuttavia, la minorazione fisica può, in mancanza di un'adeguata educazione, influire negativamente sullo sviluppo psichico e renderli, in parte o addirittura in tutto, incapaci di provvedere ai loro interessi. L'inabilitazione, come l'interdizione, può essere revocata solo su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del curatore/tutore e del pubblico ministero.

L'Amministrazione di Sostegno: Uno Strumento Flessibile di Protezione

L'amministrazione di sostegno, introdotta con la Legge n. 6/2004, ha la finalità di offrire, a chi si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, uno strumento che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Non è più obbligatoria ma disposta solo qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'adeguata protezione dell'incapace. Colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea, ovvero di menomazione fisica o psichica, può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un'amministrazione di sostegno. Il nuovo articolo 404 del Codice Civile stabilisce che può beneficiare dell'amministrazione di sostegno una persona che, a causa di un'infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi. Tale menomazione non deve essere talmente grave da essere interdetto o inabilitato.

La richiesta della nomina dell'amministratore di sostegno può essere fatta dallo stesso soggetto a cui si riferirebbe l'amministrazione, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero. Il giudice competente è il Tribunale, l'iniziativa del procedimento spetta all'interessato medesimo, alle persone che sono in rapporto di coniugio, di stabile convivenza e parentela fino al quarto grado e affinità fino al secondo grado. L'amministrazione di sostegno è una misura flessibile, rivolta a chi, per una temporanea o parziale incapacità, non è in grado di compiere autonomamente determinati atti giuridici. Con l'amministrazione di sostegno, l'amministrato conserva la capacità di agire per il compimento di tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria.

A differenza che per l'inabilitazione e l'interdizione, il giudice tutelare nel formulare il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ha la più ampia discrezionalità per cercare la soluzione che meglio si confaccia alla protezione del beneficiario. È il giudice a decidere quindi modalità, termini, definendone la durata, che può anche essere a tempo indeterminato, i limiti, l'oggetto e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli in cui deve solo assistere. Resta chiaro che il beneficiario conserva piena capacità di compiere da solo gli atti non espressamente menzionati, oltre a quelli della cosiddetta ordinaria amministrazione. Nello svolgere l'incarico, l'amministratore deve avere riguardo primariamente dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informando degli atti da compiere e ricorrendo al giudice tutelare in caso di dissenso di quest'ultimo. Le decisioni in materia sono sempre rivedibili proprio perché si tratta di un aiuto temporaneo. La persona interessata può designare l'amministratore di sostegno e il giudice ufficializza la nomina assegnando l'incarico con atto pubblico a tutti gli effetti di legge. Ogni persona può designare più di un amministratore di sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine, con l'indicazione che deve procedere in base a un ordine di priorità. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità.

Soggetti Totalmente Incapaci di Agire e Soggetti Parzialmente Incapaci

Sono totalmente capaci di agire gli interdetti, sia per causa di infermità mentale che a causa di interdizione legale. Le ipotesi di incapacità totale (o assoluta) sono tassativamente previste dall’ordinamento, rifacendosi a quelle situazioni per le quali il soggetto non possa provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi poiché privo della consapevolezza di discernere. Ad esempio, un minorenne non può firmare un contratto d'acquisto di un immobile senza l'intervento del genitore o del tutore. Allo stesso modo, un condannato per omicidio aggravato a una pena superiore ai cinque anni può essere dichiarato interdetto legalmente (art. 32 c.p.) e, quindi, incapace di gestire i propri beni senza un tutore.

L'incapacità d’agire parziale (o relativa) attiene, invece, a tutte quelle situazioni in cui viene riconosciuta una limitata attitudine al compimento di atti giuridici validi, ovvero una ridotta idoneità a curare i propri interessi. Ne sono un esempio l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. L'incapacità di agire (fatta eccezione per i casi di incapacità non fisici) è riconosciuta nell'interesse del soggetto, interesse che va tutelato. Il minore e l'interdetto giudiziale sono sottoposti a incapacità generale e cioè non possono porre in essere alcun negozio giuridico; l'atto compiuto sarebbe annullabile. Diversa è la situazione dell'inabilitato e dell'amministrazione di sostegno, che possono invece compiere più o meno alcune attività.

Gli Strumenti di Protezione degli Incapaci

L'ordinamento si preoccupa di porre rimedio a vari tipi di deficienza psico-fisica che possono colpire un soggetto, predisponendo vari strumenti: l'interdizione, l'inabilitazione e, da ultimo, l'amministrazione di sostegno. Le prime due hanno carattere di permanenza, anche se reversibili, e sono connesse a malattie serie. L'amministrazione di sostegno, invece, ha carattere modulabile, volto a sopperire una situazione essenzialmente temporanea in cui manchi anche solo parzialmente l'attitudine a provvedere ai propri interessi. Tutta la materia è dominata dalla vigilanza e dai poteri d'intervento e integrazione di volontà del giudice tutelare.

La Responsabilità Genitoriale (Ex Potestà Genitoriale)

La responsabilità genitoriale, ai sensi del D. Lgs. n. 154/2013 che ha sostituito nel codice la parola "potestà" con "responsabilità", consiste nel potere-dovere, spettante ai genitori, di proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali. Essa è affidata ad entrambi i genitori (articolo 316 del Codice Civile) ed è esercitata di comune accordo. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice, presso il Tribunale dei minorenni.

Il contenuto della responsabilità genitoriale è di natura personale e comprende il dovere dei genitori di proteggere la sicurezza, la salute e la moralità del minore. È anche di natura patrimoniale e comprende la rappresentanza legale del minore, l'amministrazione dei suoi beni e l'usufrutto legale dei suoi beni. La responsabilità comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, il minore venga affidato ad uno dei genitori. Alla responsabilità genitoriale sono sottoposti tutti i figli minori non emancipati, sia nati nel matrimonio sia nati fuori dal matrimonio. La cattiva condotta del genitore, in termini di abuso o negligenza nell'esercizio, può legittimare la sospensione o la revoca della responsabilità genitoriale. Viceversa, non è giusta causa di decadenza l'inettitudine educativa del genitore, ravvisabile nella cattiva condotta del minore e nella recidiva di fatti penalmente rilevanti, perseguiti o meno. La sospensione o il decadimento della responsabilità genitoriale non può comportare una riduzione dei doveri, vale a dire vantaggio economico o di altro tipo per il genitore.

I genitori hanno il potere di rappresentare il minore, vale a dire poter compiere negozi giuridici in sua vece. Ad esempio, al compimento degli obblighi scolastici, possono stipulare il contratto lavorativo di apprendistato.

La Tutela

Quando per una causa qualsiasi il minore non abbia chi eserciti su di lui la responsabilità genitoriale (perché i genitori sono morti, o per altre cause non sono in grado di esercitare la potestà sui loro figli, o perché sono decaduti dalla responsabilità), così come nei casi di interdizione giudiziale o legale, si ricorre alla tutela. Deve essere immediatamente nominato un tutore. La tutela è aperta al domicilio del minore o dell'interdetto. L'ufficiale di stato civile, il notaio, il cancelliere o un parente prossimo al minore, indicato dalla legge, devono dare notizia al giudice tutelare della necessità di provvedere alla nomina di un tutore. Il tutore è immediatamente nominato dal giudice tutelare, il quale nella scelta deve seguire dei criteri specifici.

Il giudice tutelare del luogo dove si apre la tutela è l'organo preminente che dà le direttive circa l'amministrazione dei beni e l'educazione del minore, le quali vanno rese esecutive dal tutore o dal protutore. Il tutore ha una funzione di pubblico interesse e il suo ufficio è un munus publicum retribuito, gratuito e irrinunciabile. Il tutore, entro dieci giorni, deve formare l'inventario dei beni del minore e ne cura l'ordinaria amministrazione. Per gli atti straordinari chiede autorizzazione al giudice tutelare, mentre per i più importanti l'autorizzazione è data dal tribunale. Taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti anche dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore. Finita la tutela, il tutore presenta entro due mesi il conto finale. Presso il giudice tutelare è istituito un registro delle tutele con tutti i provvedimenti importanti presi. L'inizio e la fine della tutela è annotata ai margini dell'atto di nascita del minore.

Il Protutore

Il protutore, che è nominato dal giudice tutelare che nomina il tutore, non è un generico sostituto di quest'ultimo ma ha principalmente due funzioni: rappresentare il minore quando l'interesse di quest'ultimo è in conflitto con quello del tutore e sostituire il tutore quando questi viene definitivamente a mancare, con l'obbligo di promuovere subito la nomina di un nuovo tutore.

La Curatela

La curatela interviene per l'emancipato o l'inabilitato, i quali trovano un'integrazione della loro volontà mediante il curatore. Il curatore, a differenza del tutore, non ha il potere di rappresentanza del soggetto incapace, dunque non ne amministra il patrimonio e non sostituisce l'incapace. Il curatore interviene di regola soltanto per rapporti patrimoniali, mentre il tutore ha anche funzioni di carattere personale.

L'emancipato e l'inabilitato compiono pertanto da soli l'ordinaria amministrazione. Con l'assistenza del curatore, essi possono stare in giudizio e riscuotere capitali sotto condizione di un idoneo impiego. Con l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare e con l'assenso (assistenza) del curatore, possono compiere gli atti previsti dall'articolo 375 del Codice Civile. Oggi il giudice può anche assegnare all'inabilitato la capacità di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'assenso del curatore. Chi fa una donazione o dispone con testamento per il minore può nominare un curatore speciale per l'amministrazione dei beni. La stessa nomina può essere fatta anche se il minore è soggetto alla potestà dei genitori.

La Capacità Naturale: Una Condizione Transitoria di Incapacità

A fianco alla incapacità legale, la legge disciplina una incapacità transitoria o permanente che si può definire incapacità naturale. L'incapacità naturale è l'incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa anche transitoria e consiste nell'effettiva reale inettitudine psichica in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto (ad esempio, infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile). Secondo la giurisprudenza è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto di impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.

L'atto posto in essere dall'incapace è sempre annullabile. Essendo l'incapacità naturale uno stato dell'individuo non preventivamente accertato mediante sentenza, si pone il problema di tutelare la persona che in buona fede ha contrattato con l'incapace naturale. L'articolo 428 del Codice Civile entro alcuni limiti consente l'annullamento degli atti compiuti in una situazione di minorazione psichica non accertata da preventivo provvedimento di interdizione. Per contro, ai fini dell'annullabilità dei contratti stipulati in stato di incapacità naturale è necessario e sufficiente l'accertamento della malafede dell'altro contraente. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

L'interdetto e l'inabilitato sono in stato di perenne incapacità. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dagli stessi sono annullabili anche se compiuti in un periodo di lucido intervallo. Non sarebbe invece esatta la proposizione opposta: non sono infatti sempre validi gli atti del soggetto pur non interdetto né inabilitato quando siano stati posti in essere in un momento di incapacità di intendere e di volere. Non è facile individuare quando ciò accada, valutando caso per caso se il soggetto era capace di intendere e di volere. La capacità di agire e la capacità di intendere e di volere sono due concetti distinti, ma strettamente collegati. La capacità di agire è la facoltà legale di una persona di compiere atti giuridici validi, mentre la capacità di intendere e di volere riguarda la facoltà psichica di una persona di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni (intendere) e di scegliere liberamente di compierle o meno (volere).

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