L'Obiezione di Coscienza in Ostetricia: Un Diritto tra Etica, Legge e Accesso alla Salute

L'obiezione di coscienza rappresenta un principio fondamentale nel dibattito bioetico e giuridico, soprattutto in contesti sanitari complessi come quello ostetrico. Si tratta di un rifiuto di assolvere a una prescrizione di legge, gli effetti del cui espletamento si ritengono contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Colui che pratica tale opzione si chiama "obiettore di coscienza", e il suo operato si inserisce in una storia ricca di lotte etiche che, talvolta, si trasformano in un'arma contro un diritto fondamentale. In Italia, la storia dell'obiezione di coscienza è un compendio di nobili intenti che vanno a cozzare con il bene comune quando vengono applicati in contesti delicati, come ad esempio il diritto alla salute. È il corpo delle donne e delle persone con utero a subirla in modo particolare, perché riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza. Questo diritto inalienabile, secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, pone la persona e la sua libertà di coscienza in una posizione prioritaria.

Il Concetto di Obiezione di Coscienza: Fondamenti, Ambiti e Evoluzione Normativa

Il significato di obiezione di coscienza deriva dal termine latino obiectio-onis, che si traduce con contrapposizione, rifiuto. Nello specifico, per ragioni etiche, principi e convinzioni personali, la coscienza, si può scegliere di rifiutare un comando dell'autorità o di obbedire a una legge specifica. Questo concetto, apparentemente semplice, nasconde una profonda complessità, soprattutto quando si confronta con il diritto di altre persone.

Storicamente, la prima testimonianza di obiezione di coscienza in Italia è da legarsi alla renitenza alla leva, un'opzione intrapresa da una certa fetta della popolazione di fronte alla coscrizione obbligatoria imposta con l’unità d’Italia nel 1861. La risposta dell’esercito piemontese a tale opposizione consisteva in una ferma repressione, confermata nel secolo successivo dalla reclusione e dalla fucilazione riservate agli obiettori e ai disertori nel periodo fascista. Si dovette attendere il 1972 perché lo Stato italiano licenziasse la legge n. 772, la cosiddetta legge Marcora, che tuttavia non stabiliva un vero e proprio diritto, ma un beneficio riscattabile a determinate condizioni. Queste condizioni includevano lo svolgimento di un servizio civile della durata di otto mesi superiore a quello militare, gestito dal Ministero della Difesa e vincolato alle leggi e ai tribunali marziali, configurandosi quasi come una punizione per essersi sottratti alla difesa della madre patria. Fino alla fine del secolo scorso era comune ascoltare le storie di ragazzi che ricusavano il servizio di leva obbligatorio nell'esercito, disciplinato da una legge costituzionale, e applicavano l'obiezione di coscienza sull'uso delle armi per trasformare la coscrizione in servizio civile. Da quando la leva obbligatoria è stata sospesa e resa volontaria per gli uomini come per le donne, per effetto della legge 226/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2005, è molto più raro sentire racconti in merito, sebbene in ogni caso si trattasse di una forma non violenta di "protesta".

Tipi di obiezione di coscienza in Italia (es. militare, animale, sanitaria)

L’ordinamento giuridico italiano ha poi disciplinato l’obiezione di coscienza non solo in ambito marziale, ma anche in quello sanitario. Gli obiettori di coscienza in Italia si muovono in diversi ambiti: oltre all'uso delle armi, vi è la sperimentazione animale e, in modo preminente, l'interruzione di gravidanza. Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza sulla sperimentazione animale, disciplinata dalla legge 413/1993, nel testo si legge che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale". Per esercitare tale diritto, è necessario comunicare la propria intenzione ai docenti con cui si segue la ricerca, già nella domanda di partecipazione o ammissione al concorso. L'obiezione può essere revocata dalla persona stessa in qualunque momento.

Nel contesto sanitario, l'obiezione di coscienza riconosce all’individuo la possibilità di avvalersi di un rifiuto quando si parla di pratiche di interruzione di gravidanza, ma anche in relazione a pratiche di fecondazione medicalmente assistita, come la fecondazione artificiale eterologa, e persino alla somministrazione della c.d. pillola del giorno dopo (levonorgestrel), che è una delle modalità per realizzare una pratica definita contraccezione d’emergenza e che determina modificazioni uterine tali da impedire l’impianto di un eventuale embrione. Tuttavia, è importante sottolineare che la pillola del giorno dopo è un contraccettivo di emergenza e non un farmaco abortivo, e la sua ostracizzazione da parte di alcuni farmacisti obiettori ha reso necessario un monito collettivo per ricordare che rifiutarsi di venderla costituisce una violazione dell'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Anche il Codice deontologico dei medici del 2006 riconosce questo diritto, dichiarando all’art. 22 che «il medico, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita».

L'Obiezione di Coscienza nell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG): La Legge 194/1978 e le sue Clausole di Coscienza

Riguardo l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), un aspetto di particolare interesse per i sanitari è quello attinente all’obiezione di coscienza, quale è esplicitamente previsto dall’articolo 9 della legge 194/1978, ovvero la legge 22 maggio 1978, n. 194, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”. Sin dal 1978, anno della promulgazione di questa legge, il personale sanitario ha avuto il diritto di rifiutare di praticare interruzioni di gravidanza per motivi etici, religiosi, personali, disciplinati tra l'altro dall'articolo 9 della stessa legge che tutela le persone che vogliono abortire.

Secondo l’articolo 9, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 della stessa legge ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezioni di coscienza, con preventiva dichiarazione. In tale legge, l’articolo 9 prevede specifiche «clausole di coscienza» dirette a garantire al personale medico e sanitario la facoltà-diritto di non esercitare un’interruzione di gravidanza. L’obiezione di coscienza interessa un'ampia gamma di professionisti sanitari, inclusi medici (ginecologi e non), ostetriche, infermieri e anestesisti. La possibilità per l'ostetrica/o di sollevare obiezione di coscienza rispetto alle procedure ed agli interventi di interruzione volontaria della gravidanza è un aspetto cruciale della legge.

Legge 194, interruzione volontaria della gravidanza, e associazioni pro vita nei consultori.

La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario. Questa comunicazione deve avvenire entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. È un termine ben definito che assicura una chiara posizione del professionista. L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini suddetti, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. È importante sottolineare che l’obiezione di coscienza s’intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di pericolo di vita della donna. Questa clausola mira a evitare abusi e a garantire che la scelta sia coerente e mantenuta.

Ambito di Applicazione e Limiti dell'Obiezione nell'IVG: "Specificamente e Necessariamente Dirette"

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza. Questa formulazione è di importanza critica e ha generato diverse interpretazioni giuridiche. Tuttavia, l'obiezione non esonera dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Questa distinzione è fondamentale per comprendere il bilanciamento tra il diritto all'obiezione e il diritto all'assistenza sanitaria. Il personale sanitario che abbia sollevato obiezione di coscienza non è tenuto a prendere parte alle procedure presso il consultorio o a garantire i necessari accertamenti medici che siano specificamente e necessariamente diretti all'interruzione.

La maternità è un valore sociale, poiché esprime la speranza in un futuro migliore, ma a condizione che sia «cosciente e responsabile», come espressamente esige l’art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Qualsiasi costrizione, anche solo morale, ridurrebbe ancora la donna a strumento della riproduzione intesa come funzione sociale. Non si tratta, dunque, di preservare la continuità della specie o della comunità come valore soverchiante rispetto alle opzioni individuali, bensì di riconoscere il valore della maternità in una prospettiva di emancipazione sociale a garanzia di un’effettiva eguaglianza di genere. Anche la possibile motivazione religiosa della scelta per la maternità si inscrive così nella costellazione dei diritti inviolabili dell’uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce (art. 2 Cost.), assumendo il compito di rimuoverne gli ostacoli (art. 3, secondo comma Cost.).

Ne consegue che l’obiezione non può essere giustificata dal solo fatto che una donna manifesti l’intenzione di abortire, altrimenti non ci sarebbe stata necessità di definire quei presupposti, delimitando l’ambito delle attività cui l’obiettore può sottrarsi, come prevedono le norme incluse nell’art. 9.

Diagramma delle attività IVG e punti di applicazione dell'obiezione

Il primo comma dell’art. 9 della legge 194/1978 stabilisce che il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezioni di coscienza. Il terzo comma dell’art. 9, invece, specifica che l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza. Premesso che gli articoli 5 e 7 riguardano gli accertamenti e le procedure che precedono l’aborto, alcuni autori assegnano prevalenza al terzo comma, ritenendo che il primo comma abbia una funzione meramente descrittiva. Altri sostengono invece che le due norme hanno ambiti diversi, con la prima riguardante le attività dirette ad accertare le condizioni che legittimano la donna a praticare l'aborto, e la seconda le attività successive.

Tuttavia, la delimitazione di ambiti distinti per i due riferimenti normativi contrasta con il dato letterale, perché il primo comma si riferisce non solo alle procedure di cui agli articoli 5 e 7, ma anche agli interventi di interruzione della gravidanza. In realtà, come è stato ben chiarito, il primo comma offre una nozione sommaria dell'obiezione di coscienza, al solo scopo di disciplinarne la forma e i tempi, mentre è il terzo comma che ne delimita l'ambito effettivo. Si può in realtà ribadire che la specificità della direzione indica una caratteristica tecnica («naturale», o «istituzionale») astratta del singolo atto, definibile in termini di idoneità. La necessarietà della direzione indica, invece, la funzione concreta di quell'atto in un determinato contesto, definibile in termini di destinazione. Infatti, gli accertamenti che precedono l'aborto, se non sono tutti specifici di tale operazione (non lo è, ad esempio, l'elettrocardiogramma), è tuttavia da ritenere che siano normalmente tutti necessari ad un corretto intervento. Mentre, ai fini dell'obiezione di coscienza, non ha rilevanza se un atto sia solo necessario per l'interruzione della gravidanza, bensì se sia a ciò effettivamente destinato. Considerato che l'obiezione attiene ad attività doverose, può giustificarsene l'esonero dell'obiettore solo quando ne conseguirebbe una sua partecipazione non solo morale all'interruzione della gravidanza. Una partecipazione che manca sia quando si tratti di un atto specificamente idoneo ma non necessariamente destinato all'aborto, sia quando si tratti di un atto che, pur destinato all’interruzione della gravidanza, non possa considerarsi come specificamente idoneo a quell'intervento. L’obiezione non è perciò ammessa quando la direzione all’aborto dipende soltanto dalla volontà altrui. Solo gli atti esclusivamente destinati all’aborto, solo gli atti che non possono essere destinati che all’aborto, implicano infatti un'adesione inevitabile, non a un singolo atto, ma al programma in cui esso si inserisce.

Un’eccezione fondamentale e non negoziabile all'obiezione di coscienza si verifica quando la donna è in pericolo di vita. In questo caso, il personale sanitario, anche se obiettore, è tenuto a intervenire. Su questo punto si è espressa chiaramente anche la Corte di Cassazione con una sentenza importante, ma quanto espresso non è stato mai integrato esplicitamente nella legge, lasciando una lacuna che richiede chiarezza normativa.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. In altri termini: nessuno elimina il diritto a essere obiettori, ma altrettanto non può essere sorvolato il diritto di accesso al servizio di IVG. Questa è la ricetta tipica quanto gli spaghetti al pomodoro, che alle volte non è nemmeno dettata da una letterale obiezione della coscienza a un atto ritenuto immorale dall’individuo, ma da una discriminazione interna al sistema stesso.

I consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono appunto istituzioni cui l’art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, assegna il compito di informare la donna in stato di gravidanza circa i diritti riconosciutile, i servizi di cui può avvalersi e le modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante. Possono anche predisporre o sollecitare interventi intesi a risolvere ulteriori problemi derivanti dalla gravidanza o dalla maternità e contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Sicché i consultori non possono intervenire sulle convinzioni e sugli orientamenti morali della donna ma solo sulle cause “esterne” alla sua decisione. In base alla disciplina già vigente, i consultori possono avvalersi «della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita». Ma questa collaborazione esterna, anche quando estesa a «soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità» (come è ora previsto dall’art. 44 quinquies d.l. 2 marzo 2024, n. 1), è consentita esclusivamente «per i fini previsti dalla legge». La scelta laica per l’ammissibilità dell’interruzione volontaria della gravidanza è nella legge e deve essere garantita.

Il Contesto Attuale: Numeri, Impatto e Criticità in Italia

Nonostante la chiara previsione normativa, la situazione dell'obiezione di coscienza in Italia presenta criticità significative, con numeri che indicano una crescente difficoltà nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. Secondo i dati del Ministero della Salute, gli obiettori, secondo i dati del Ministero della salute, sono aumentati, passando dal 69.2% nel 2006 al 70.7% nel 2009. L'ultimo report del Ministero della Salute, relativo ai dati 2021 in Italia, evidenzia che il 63,4% dei ginecologi si rifiuta di praticare aborti, così come il 40,5% degli anestesisti. Questa percentuale, per quanto riguarda i ginecologi, era al 68,4% nell'analisi del Ministero della Salute del 2017, la quale escludeva il resto del personale sanitario coinvolto. L’aumento di personale non disposto a effettuare aborti è una realtà che incide profondamente sul sistema sanitario.

Grafico sulla percentuale di ginecologi obiettori in Italia (2006-2021)

Questa sproporzione nel numero tra obiettori e non obiettori nelle strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di ginecologia e ostetricia ha conseguenze dirette sull'efficacia della legge 194. Le difficoltà che il Servizio sanitario nazionale stesso ha sempre incontrato nell'applicarla correttamente sono numerose, allargandone a piacimento il raggio d'azione e rendendo problematico l'accesso a un diritto fondamentale. La verità è che il diritto alla salute è negato dal diritto all'obiezione di coscienza. Eppure, accade troppo spesso che una donna o una coppia che scelgano di interrompere la gravidanza incontrino ostacoli non indifferenti nell’accesso al servizio, al punto da trovarsi nella situazione di aver superato il terzo mese di gravidanza. Ancora, qualora abbiano successo nella loro intenzione, vengono fatte sentire inadeguate e colpevoli da chi si professa obiettore. "Troppo spesso" non significa che sia accettabile che talvolta capiti, ma evidenzia una problematica sistemica.

Le conseguenze di questa sproporzione tra le categorie sono già state evidenziate dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa che nel 2016, su ricorso della CGIL cui aveva contribuito anche l’Associazione Luca Coscioni, ha riconosciuto uno svantaggio lavorativo dei medici non obiettori dovuto al numero crescente di personale non disposto a effettuare aborti. Anche il Comitato per i diritti umani dell’ONU si è espresso nel 2017 sottolineando come gli ostacoli all’interruzione legale della gravidanza comportino di fatto un aumento degli aborti clandestini. Per applicare la legge 194/1978 alla lettera, i bandi concorsuali per il personale sanitario dei reparti di ginecologia e ostetricia dovrebbero garantire parità di accesso, e parità di assunti, tra obiettori di coscienza e non obiettori.

Il motivo di tale aumento e delle conseguenti difficoltà non è solo di natura etica. La scelta di obiettare è dettata anche dallo stigma profondo che investe i medici non obiettori e dalle opportunità professionali. Un medico non obiettore, come Michele Mariano, unico medico non obiettore in tutta la regione Molise, ha raccontato a L'Essenziale nel 2023: "Chi fa aborti non fa carriera: trovatemi un primario che ne faccia". Ha aggiunto: "In Italia c'è la chiesa, e finché ci sarà il Vaticano che detta legge il problema ci sarà sempre. E poi perché la maggioranza dell'opinione pubblica -e dei colleghi- considera chi pratica l'IVG come qualcuno da mettere da parte, ginecologi di serie B, che fanno qualcosa di brutto". Lo stigma del medico che pratica aborti, la continua malainformazione sul tema, le questioni etiche, l'assenza del personale sanitario in grado di garantire un diritto fondamentale, rappresentano un tritacarne di opinionismi che le persone che decidono di abortire devono subire. Si crea un sistema in cui, se i non obiettori sono la minoranza, ne consegue che la mole di lavoro derivante dalle IVG ricada sulle spalle di quei pochi che, disprezzati dalla maggioranza obiettrice, si trovano a essere relegati a svolgere per lo più quella mansione, con prevedibile blocco dell’avanzamento di carriera. Dunque, l'obiezione di coscienza, il cui nome suggerisce una scelta operata con coscienza, si trova talvolta ad essere motivata non per vantaggi di carriera o per guadagno, snaturando il suo principio originario.

La legge 194, se applicata correttamente, potrebbe funzionare. Ma è anche vero che è una norma imperfetta, parziale, nata da un dibattito parlamentare fortemente polarizzante: meriterebbe di essere aggiornata, sradicando il suo impianto etico originario di tutela della salute da parte di un soggetto qualificato (il medico), per restituire alle donne il potere decisionale, la vera "libertà di scelta". Va ricordato che dare la possibilità di abortire non significa che necessariamente si sceglierà di farlo. È una decisione della singola persona e non dovrebbe riguardare nessuna coscienza se non quella di chi vive una gravidanza indesiderata. Eppure l'obiezione di coscienza è un diritto che al momento tende a superare la scelta individuale, tranne nel caso in cui chi deve abortire è in pericolo di vita.

La Prospettiva Internazionale: Il Caso Svedese e la Posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Il dibattito sull'obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria di gravidanza risuona spesso nella gran cassa italiana, ma è illuminante confrontare la situazione con altri contesti internazionali per comprendere meglio le diverse interpretazioni e approcci. Un esempio significativo proviene dalla Svezia, un paese in cui l’obiezione di coscienza non è contemplata dal legislatore in relazione all'IVG. La legge svedese sull’interruzione volontaria di gravidanza - “the Abortion Act”, 1975 - consente il ricorso all’aborto entro la diciottesima settimana di gestazione. Di conseguenza, i reparti di ginecologia e ostetricia di tutti gli ospedali hanno l’obbligo di garantire - ed effettivamente garantiscono - l’esercizio di tale diritto. Nonostante l’ampiezza dei termini, circa l’86% dei 41.385 aborti effettuati in Svezia nel 2018 è avvenuto entro l’ottava settimana di gravidanza, l’8% tra la nona e l’undicesima e solo il 5% oltre la dodicesima, secondo i dati di Socialstylrelsen.

Mappa comparativa: riconoscimento dell'obiezione di coscienza per IVG in Europa

In questo contesto si inserisce il caso di Ellinor Grimmark, infermiera svedese. I fatti raccontano che nel 2012, Ellinor Grimmark sospende il proprio lavoro per dedicare diciotto mesi a un percorso di formazione in ostetricia. A completamento del percorso, e in ragione di questo, invia la propria candidatura come ostetrica a tre diverse cliniche svedesi, dichiarando tuttavia di essere obiettrice di coscienza e di non essere disposta a praticare l’aborto per motivi religiosi. Si rivolge quindi alla giustizia e segue un percorso che ha avuto molteplici sedi ma una singola risposta negativa. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui la Grimmark aveva lamentato un trattamento discriminatorio da parte di tre diversi ospedali e la violazione della propria libertà di coscienza e religione. La decisione ha stabilito che il caso Grimmark non è configurabile come una controversia sulla libertà di pensiero, di coscienza e religione (art. 9 CEDU), né costituisce un caso di discriminazione (art. 14 CEDU).

Questa decisione della CEDU è di fondamentale importanza, in quanto conferma che il diritto a interrompere una gravidanza comporta in via prioritaria l’obbligo dello Stato di proteggere la salute e il diritto alla salute delle donne che ricorrono all’aborto. Alla luce di tale obbligo, la legge svedese considera quindi legittima l’interferenza con la libertà di religione da parte di un datore di lavoro che, allo scopo di tutelare la salute delle donne, si rifiuti di assumere personale sanitario non disposto a svolgere tutti i compiti richiesti dalla professione. Se è vero che tali considerazioni avvengono in mancanza del diritto all’obiezione di coscienza nella normativa svedese, è anche vero che una corretta applicazione della legge 194 italiana richiederebbe parità nel numero tra obiettori e non obiettori in tutte le strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di ginecologia e ostetricia. L’obbligo dello Stato di garantire il diritto a interrompere una gravidanza rende legittima e proporzionata la scelta di non assumere ostetriche e ostetrici obiettori di coscienza rispetto all’obbligo di tutelare il diritto alla salute, secondo quanto emerge dalla decisione della CEDU. Questo approccio mette in luce una diversa gerarchia di valori e diritti, dove l'accesso effettivo al servizio sanitario prevale sull'obiezione individuale nel contesto di determinate professioni.

Il contrasto tra il sistema italiano, che riconosce esplicitamente l'obiezione di coscienza in ambito IVG, e quello svedese, che non la contempla, evidenzia le diverse sfide che i sistemi sanitari devono affrontare per bilanciare i diritti individuali con la necessità di garantire i servizi essenziali. Mentre in Italia l'obiezione di coscienza è un diritto tutelato, la sua diffusione eccessiva ha creato ostacoli concreti all'accesso all'IVG, sollevando interrogativi sulla sua effettiva applicazione e sulla tutela del diritto alla salute delle donne. In Svezia, la scelta di non riconoscere l'obiezione assicura un accesso più uniforme al servizio, ma potrebbe essere percepita da alcuni come una limitazione della libertà di coscienza del singolo professionista. La discussione continua, pertanto, a ruotare attorno a come un nobile principio come l'obiezione di coscienza possa essere garantito senza compromettere un altro diritto fondamentale, ovvero quello alla salute e all'autodeterminazione.

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