La maternità è un percorso trasformativo e profondamente significativo nella vita di una donna, che comporta non solo cambiamenti fisici ed emotivi, ma anche importanti aspetti normativi e di diritti. La presente guida pratica ha lo scopo di guidare, dal punto di vista normativo e di diritti, nel difficile percorso della maternità, accompagnando le neo mamme dal momento in cui scoprono di aspettare un bambino fino a dopo la nascita. Sebbene la guida non sia del tutto esaustiva, essa rappresenta una valida traccia per i vari step della gravidanza, raccontando, nel modo più semplice possibile, cosa fare nelle varie fasi della gravidanza. In Italia, le donne in gravidanza godono di una tutela particolare per conciliare al meglio maternità e lavoro.

La Scoperta della Gravidanza e le Prime Tutele Lavorative
Il momento in cui si scopre di essere incinta segna l'inizio di una serie di azioni e tutele. Nel momento in cui ci si accorge di essere incinta, è consigliabile interrompere subito il proprio servizio in reparto, inviando all'azienda un certificato di malattia redatto dal medico di medicina generale in attesa di visita ginecologica. Questo primo passo è fondamentale per avviare il percorso di protezione.
In caso di gravidanza accertata, l'azienda è tenuta a collocare la gestante in un posto non a contatto con il pubblico e i degenti/assistiti di qualsiasi genere. Qualora non ci siano posti disponibili in tutta l'azienda che consentano questa condizione di non contatto, l'azienda è tenuta a lasciare la lavoratrice a casa in astensione anticipata. L'astensione anticipata dal lavoro è, a tutti gli effetti, un'anticipazione del congedo obbligatorio di maternità. Questo diritto è esteso a tutte le lavoratrici dipendenti.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta, dal 5 novembre 2012 la domanda di astensione anticipata va inoltrata all'Azienda USL di residenza e non più alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro). Se il certificato di gravidanza a rischio è rilasciato da un ginecologo libero professionista, la lavoratrice si deve poi recare presso il Servizio individuato dall'Azienda USL per l'accertamento da parte di un medico di struttura pubblica. All'Azienda USL spetta inoltre l'invio della copia all'INPS, tramite posta elettronica certificata, fax o altre modalità concordate a livello locale.
Le lavoratrici cessate o sospese da meno di 60 giorni, oppure le lavoratrici in godimento dell'indennità di disoccupazione, oppure in cassa integrazione o in mobilità, possono richiedere l'interdizione anticipata esclusivamente nell'ipotesi in cui sussistano gravi complicanze della gravidanza o condizioni di lavoro rischiose. Se la gravidanza presenta complicanze serie o persistono condizioni di salute che potrebbero essere aggravate dalla gravidanza stessa, la futura mamma ha il diritto di anticipare il congedo di maternità. Analogamente, se il lavoro svolto rappresenta un pericolo per la salute della donna incinta e del nascituro, è possibile anticipare il periodo di astensione. L'indennità per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante il congedo anticipato corrisponde all'80% di 1/365 del reddito. Restano inalterate anche le disposizioni del Testo Unico che prevedono la possibilità di anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della gestante rispetto ai 2 mesi antecedenti al parto, ove sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'A.S.L.

Le principali norme di riferimento in materia di maternità e lavoro sono il D.Lgs. 151/2001 e la Legge 194. Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, come indicato dall'articolo 5 del D.P.R. novembre 1976, n. 1026. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione ad agenti nocivi, intendendosi per tali quelli previsti dal D.Lgs. n. 345/1999 e dal D.Lgs. n. 66/2000. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata con l'arresto fino a sei mesi.
La lavoratrice, durante il periodo per il quale è previsto il divieto, deve essere addetta ad altre mansioni. Lo spostamento ad altre mansioni può essere fatto su istanza dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, ove sia accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni superiori, ha diritto alla retribuzione corrispondente alla mansione superiore.
Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (art. 11, T.U.; art. 28, D.Lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici e i loro Rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Nell'ipotesi in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio, modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Se per motivi organizzativi o produttivi la modifica non è possibile, il datore di lavoro sposta la lavoratrice ad altre mansioni, dandone contestuale informazione scritta al Servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo dalla gestazione fino ai sette mesi di età dal figlio.
L'articolo 8, comma 3, T.U. impone, altresì, il divieto per le donne che allattano di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione; in queste ipotesi il periodo di effettivo allattamento è il presupposto per l'interdizione dal lavoro (sempre che sussista l'impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni). La tutela si applica anche alle lavoratrici che hanno adottato o ricevuto in affidamento bambini fino al compimento dei sette mesi d'età (art. 6 T.U.).
Rischi per le lavoratrici in gravidanza
Molti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), negoziati tra sindacati e aziende, riconoscono ulteriori diritti alle donne in gravidanza sul lavoro. Per le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che abbiano informato del proprio stato il datore di lavoro, sono previste particolari disposizioni miranti a salvaguardare la loro sicurezza e salute.
La Gravidanza: Aspetti Fisiologici, Clinici e Prevenzione
Nelle 40 settimane di gestazione che portano dal concepimento alla nascita del bambino accadono diverse cose. Alcune molto evidenti, come ad esempio i cambiamenti fisici del corpo della donna, altre più nascoste, come la crescita del feto. La durata della gravidanza viene calcolata in settimane, a partire dalla data dell'ultima mestruazione, ed è perciò importante conoscere con certezza questa data. Se il parto avviene tra le 37 e le 41 settimane avremo una gravidanza "a termine"; "pretermine" (o parto prematuro) in caso di parto precedente alle 37 settimane; "protratta" se il parto avviene a 42 settimane o successivamente.
Durante la gravidanza, il corpo femminile attraversa profonde modificazioni. Durante l'ovulazione il corpo femminile attraversa cambiamenti ormonali che possono tradursi in segnali fisici e comportamentali, come perdite trasparenti, tensione al seno o dolore al basso ventre. Durante la gravidanza possono comparire cambiamenti cutanei come la linea nigra, dovuti all'aumento della produzione di melanina. Si tratta di una condizione comune e generalmente transitoria, che si attenua nei mesi successivi al parto. È importante per una mamma in attesa sapere che la leucorrea gravidica non è una malattia, bensì un fenomeno fisiologico legato alle modificazioni ormonali indotte dalla gravidanza, e che non deve perciò allarmare.
La funzione principale del corpo luteo è continuare la preparazione dell'utero per un'eventuale gravidanza. Il sacco vitellino è una struttura importantissima durante le prime fasi di vita embrionale: si trova all'interno del sacco gestazionale, che a sua volta deve trovarsi all'interno della cavità uterina, ed è una cavità che circonda l'embrione durante le prime settimane di gravidanza e svolge importanti funzioni per mantenere e per far proseguire la gravidanza stessa.

Possono verificarsi anche condizioni particolari. Ad esempio, la placenta previa si verifica quando la placenta si impianta nella parte bassa dell'utero, arrivando talvolta a coprire il collo uterino. Il segno più tipico è un sanguinamento vaginale indolore nel secondo o terzo trimestre. L'iperemesi gravidica si manifesta nel primo trimestre della gravidanza, spesso intorno alla 5^ o 6^ settimana. I sintomi tendono a migliorare con la progressione della gestazione, in genere entro la 20^ settimana. Il pericolo dell'Escherichia coli in gravidanza risiede nelle potenziali complicazioni che un'infezione non trattata può provocare. Le infezioni urinarie possono rapidamente evolvere in condizioni più gravi.
Per quanto riguarda i fattori di rischio, fumare in gravidanza fa male al bambino poiché riduce notevolmente la funzionalità della placenta causando insufficienza placentare, prematurità e maggior rischio di neonati di basso peso alla nascita rispetto all'età gestazionale. La vitamina D è essenziale per l'assorbimento del calcio e del fosforo, due minerali cruciali per lo sviluppo scheletrico del feto/bambino e per la salute ossea della mamma.
Alcune condizioni preesistenti possono influire sulla gravidanza, come ad esempio la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS). Le cause dell'ovaio policistico sono multifattoriali: la PCOS non deriva da un'unica anomalia, ma da una combinazione di fattori genetici, ormonali e metabolici. La gravidanza isterica è, al giorno d'oggi, un fenomeno raro: nei Paesi sviluppati si stimano uno o due casi ogni 20.000 gravidanze. È più frequente tra i 20 e i 40 anni, quindi in donne in età fertile, ma può comparire anche dopo la menopausa o in adolescenza.
Una tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è quella che prevede l'utilizzo di ovociti e/o spermatozoi da donatori esterni alla coppia, indicata in caso di infertilità o rischio genetico.
La donna incinta (come pure le persone affette da patologie particolari) può essere esentata dall'utilizzo di strumenti diagnostici o esami specifici, purché sia in possesso della specifica certificazione medica rilasciata dal proprio ginecologo curante. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, anche delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale.
Durante la gravidanza, le lavoratrici non possono essere obbligate a svolgere straordinari. Le ore aggiuntive di lavoro, infatti, sono considerate una fonte di stress e affaticamento che potrebbe compromettere il benessere della donna e del nascituro. In generale, la legge prevede che il carico di lavoro venga modulato per garantire la tutela della salute della lavoratrice. Un altro punto importante riguarda le visite mediche. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Idealmente, dovrebbero essere fissate al di fuori dell'orario di lavoro. Tuttavia, ci sono esami che richiedono una programmazione in orari specifici, ad esempio al mattino presto e a digiuno.
Rischi per le lavoratrici in gravidanza
Il Congedo di Maternità Obbligatorio
Tutte le lavoratrici dipendenti hanno diritto all'astensione obbligatoria nei due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi allo stesso, per un totale di cinque mesi. Qualora il parto avvenga prima della data presunta, i giorni non goduti prima del parto possono essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, anche se il periodo pre e post parto dovesse superare i cinque mesi complessivi. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. In tali casi trova applicazione la speciale tutela di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976. Entro 30 giorni la lavoratrice madre è tenuta a presentare il certificato di Nascita del figlio oppure la dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro.

Con la Legge Finanziaria del 2019, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro in alternativa anche esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Questo è possibile a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Possono godere di questo diritto le lavoratrici che non abbiano già in corso un provvedimento di astensione anticipata dal lavoro rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sia per lavoro a rischio, sia per gravidanza a rischio. Qualora in quest'ultimo caso fossero cessate le complicazioni individuate nelle prime fasi della gravidanza, il ginecologo dovrà certificare l'assenza di controindicazioni a proseguire l'attività lavorativa, attestando l'assenza di condizioni patologiche. Inoltre, lo specialista potrà valutare l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle modalità di raggiungimento del posto di lavoro. È necessario anche un certificato del medico competente dell'Azienda (SPPA) attestante l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente e orari di lavoro, ovvero, in mancanza del medico aziendale, la lavoratrice deve allegare dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che in azienda non esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
La flessibilità si interrompe qualora la lavoratrice comunichi di voler iniziare il congedo di maternità, oppure qualora si verifichi un qualunque evento di malattia, anche se non dipendente dallo stato di gravidanza. In merito alla documentazione richiesta, la lavoratrice è tenuta a due adempimenti, da assolvere, prima e dopo il parto. Prima dell'inizio del periodo di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) T.U. (due mesi prima della data presunta del parto), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto.
Durante il congedo obbligatorio, la lavoratrice riceve un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata al 100% dalla contrattazione collettiva. Questo periodo è considerato a tutti gli effetti come lavoro: maturano ferie, tredicesima e eventuali miglioramenti contrattuali. L'indennità di maternità è a carico dell'INPS. Esistono però situazioni particolari in cui l'indennità non viene erogata dall'INPS, ma direttamente dal datore di lavoro o dalla cassa previdenziale di riferimento. I dettagli, però, possono variare leggermente in base alla specifica situazione lavorativa della beneficiaria. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità e alle ferie.
Il diritto all'indennità di maternità si estende anche ai casi in cui l'inizio del congedo avvenga entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorativo, comprensivo di lavoratrici in cassa integrazione, disoccupazione o mobilità. Le lavoratrici possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche se non in servizio, purché abbiano almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria. Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi.
Per la lavoratrice, la mancata comunicazione tempestiva comporta la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo "post partum" delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall'art. 22, D.P.R. n. 1026/1976. Per il datore di lavoro che consente la prosecuzione dell'attività lavorativa senza le dovute autorizzazioni, si verifica la violazione di cui all'art. 16 T.U. e la conseguente applicazione della sanzione di cui al successivo art. 33.
Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 7 aprile 2011, n. 116, dichiarando illegittimo l'articolo 16 del T.U. "nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare". Questa disposizione non riguarda solo il caso di parto prematuro con ricovero del neonato, ma anche altre ipotesi in cui si renda necessario il ricovero, indipendentemente da quando sia avvenuta la nascita.

Congedo di Paternità
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, anche non continuativi, ma non frazionabili ad ore, che possono aumentare fino a 20 in caso di parto gemellare. L'arco temporale in cui è possibile usufruire di tale congedo va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo). In caso di parto plurimo la durata del congedo si raddoppia per il padre.
Il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Durante il congedo, al padre lavoratore è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, poste a carico dell'INPS ed anticipata dal datore di lavoro. Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione e deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Per congedo di paternità "alternativo" si intende, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 151/2001, il diritto del padre di usufruire del congedo di maternità nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intenda avvalersi di tale diritto deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni di cui sopra. In caso di abbandono, il padre lavoratore rende una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Rischi per le lavoratrici in gravidanza
Congedo Parentale
Dopo i cinque (2+3) mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, entrambi i genitori hanno la possibilità di usufruire di un periodo di congedo parentale, da fruire anche in modo frazionato, entro i dodici anni di vita del bambino. Il congedo parentale spetta ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro in essere; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro il diritto viene meno dal giorno successivo. I periodi di assenza per congedo parentale, in caso di fruizione continuativa o frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro, comprendono anche i giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. In caso di fruizione del congedo in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l'altra: se le frazioni si susseguono in modo continuativo oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo.

I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari. La facoltà di fruire del congedo in esame è esclusa nel caso di morte del bambino o di interruzione della gravidanza.
Il congedo parentale ha un limite complessivo massimo di 10 mesi (art. 32, T.U.). Per il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, è previsto un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. Qualora vi sia un solo genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, il limite complessivo di mesi sale a 11. La situazione di "genitore solo" può verificarsi, oltre che in caso di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da provvedimento formale, anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori. La situazione di "ragazza madre" o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo"; infatti, deve risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore, così come, in caso di genitore separato, nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.
Gli ulteriori mesi riconoscibili al "genitore solo" sono indennizzabili subordinatamente alle condizioni del proprio reddito e la condizione di "genitore solo" viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, che deve essere portato a conoscenza sia dell'INPS che del datore di lavoro, poiché in tale circostanza si interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato "solo". Inoltre, la condizione di genitore "solo" può essere riconosciuta nel caso in cui l'altro sia colpito da grave infermità. Nel caso di grave infermità temporanea, il venir meno della grave infermità interrompe la maggior fruizione del congedo concesso al genitore solo. Sotto il profilo documentale, il genitore deve allegare alla domanda certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell'altro. La certificazione deve essere trasmessa al Centro medico legale di Sede, che valuta la compatibilità dell'infermità con l'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino.
Per quanto riguarda la retribuzione, la Legge di Bilancio 2026 dispone l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per 3 mesi dei 9 spettanti, utilizzabili dai genitori singolarmente o in condivisione, in forma alternata o simultanea, entro 6 anni di vita o in caso di adozione entro 6 anni dall'ingresso in famiglia. Nello specifico, 1 mese è pagato all'80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2023). Un ulteriore mese è pagato all'80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2024). Ancora, un ulteriore mese è pagato all'80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2025). I periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione INPS.
Per i dipendenti pubblici che avessero terminato il congedo di maternità e/o paternità nel corso del 2024, permane l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalla Legge di Bilancio del 2024: 1 mese al 100%, 2° mese retribuito all'80% da fruire entro il sesto anno di vita, e dal 3° mese una retribuzione al 30% (per un totale di 10 mesi di congedi parentali). In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori; 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio).
Rischi per le lavoratrici in gravidanza
Riposi per Allattamento e Permessi per Malattia del Figlio
I permessi per allattamento sono la possibilità che viene data alla lavoratrice madre, durante il primo anno di età del bambino, di godere due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata di lavoro (ad eccezione di figli con handicap per i quali i riposi possono essere fruiti fino al compimento dei tre anni). Se richiesto dalla lavoratrice, il datore di lavoro è obbligato a consentire alla madre di assentarsi per 1 o 2 ore al giorno, in base al proprio orario di impiego, ma può definire le modalità di utilizzo. Qualora la mamma per qualsiasi motivo non ne possa beneficiare, i riposi giornalieri possono essere goduti anche dal padre. Queste ore di riposo sono conosciute con il nome di permesso per allattamento, anche se in realtà chi li richiede non deve dimostrare di allattare ancora il proprio figlio. In caso di parto gemellare le ore di permesso raddoppiano. I due riposi diventano di mezz'ora se c'è un asilo aziendale all'interno della struttura in cui la madre lavora.

L'assenza per malattia del figlio è un diritto riconosciuto alternativamente sia alla madre e sia al padre fino al compimento dei 14 anni del bambino con la nuova Legge di Bilancio 2026 (precedentemente 8 anni). Per malattia del bambino si intende una modificazione peggiorativa dello stato di salute, per cui non può essere considerato malattia del figlio la necessità di un soggiorno al mare o in montagna della madre con il figlio. Per fruire del congedo per malattia del bambino è sufficiente presentare il certificato medico all'azienda con indicato la durata del periodo di assenza. In tale periodo non c'è obbligo di reperibilità durante orari di visita fiscale.
I dipendenti pubblici hanno diritto a trenta giorni retribuiti ogni anno fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ciascun genitore può usufruire fino a 10 giorni lavorativi annui senza retribuzione ma coperti da contribuzione figurativa. I dipendenti privati hanno diritto a giorni illimitati fino al terzo anno e dieci giorni all'anno dal quarto all'ottavo anno di età del bambino, tutti senza retribuzione. Questo periodo di congedo per malattia del figlio può sommarsi al congedo parentale ed è un periodo utile alla maturazione dell'anzianità di servizio ma non utile alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a permessi orari. I permessi orari non sono stati oggetto di modifiche e pertanto continuano ad essere un diritto dei genitori di figli disabili dal 1° anno di vita e sino al compimento del 3° anno. In caso di parto gemellare, l'INPS con messaggio n. 569/2001 ha precisato che ciascun genitore ha diritto ad usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32.

Aspetti Legali Riguardanti l'Interruzione di Gravidanza
L'interruzione della gravidanza avvenuta entro 180 giorni dall'inizio della gestazione si considera aborto. Per stabilire la data di inizio della gestazione occorre contare a ritroso 300 giorni, a partire dalla data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza. L'eventuale assenza dal lavoro successiva alla data dell'aborto è considerata al recupero delle condizioni fisiche indicato nel certificato di malattia. Per tale periodo la lavoratrice ha diritto all'indennità di malattia.
L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata, a tutti gli effetti, parto. Questo dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Il Rientro al Lavoro e la Cessazione del Rapporto
Quando si parla di gravidanza e lavoro, la legge italiana prevede diverse forme di tutela che permettono alle lavoratrici di conciliare i bisogni familiari con l'attività professionale. Al termine dei periodi di congedo, la lavoratrice ha il diritto di rientrare al lavoro senza subire penalizzazioni.
La lavoratrice può presentare le dimissioni volontarie durante il cosiddetto "periodo protetto", che va dall'inizio della gravidanza fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino. L'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 (che modifica l'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 151/2001) disciplina queste situazioni, garantendo la tutela della lavoratrice in un momento delicato della sua vita.
Inoltre, la normativa non stabilisce una scadenza rigida per la comunicazione della gravidanza. La scelta dipende molto dalla valutazione personale della lavoratrice. Nella prassi, molte donne scelgono di condividere la notizia dopo il terzo mese di gestazione, quando si supera la fase iniziale più delicata. Anche sulle modalità non esiste una procedura specifica. In genere, si inizia con una comunicazione verbale, seguita da una dichiarazione scritta che rende la notizia ufficiale.
Il Sostegno alla Genitorialità: Strumenti e Consigli
Le misure assistenziali a sostegno della genitorialità - come il congedo di maternità e di paternità e il congedo parentale, l'assegno unico universale e i diversi bonus per i nuovi nati - rappresentano un aiuto importante per rispondere alle difficoltà quotidiane di molte famiglie italiane. Sebbene gli aiuti per i figli abbiano contribuito, soprattutto negli ultimi anni, alla promozione della parità di genere nella condivisione delle responsabilità di cura, le donne restano le principali beneficiarie di forme di tutela della genitorialità.
Tra i principali pilastri dell'assistenza per mamma e papà con bambini piccoli, troviamo il congedo di maternità obbligatorio e il congedo parentale. Due tipologie distinte di congedo, ciascuna con propri requisiti e condizioni per l'accesso. Il congedo di maternità obbligatorio è un diritto esclusivo della madre e ha una durata predefinita di cinque mesi: 2 mesi prima della nascita e 3 mesi dopo il parto. O, alternativamente, nei 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all'estero. I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di 5 mesi.
Rischi per le lavoratrici in gravidanza
E ora? Cosa succederà? I primissimi dubbi portano a chiedersi: sono veramente pronta? Sarò una buona madre? Anzi! È un amore che va oltre ogni spiegazione e che innesca nella donna, trasformata in madre, degli istinti che sono naturali e innati. È sempre consigliabile inoltre seguire un corso di preparazione alla nascita - in studi privati o all'ospedale - e prendere coscienza dei servizi offerti nel territorio per le neo-mamme. E per finire a livello pratico le donne si chiedono: che cosa devo comprare per l'arrivo del mio bambino? Per iniziare le cose che servono realmente sono molto poche ed essenziali.