Negli anni il numero delle donne presente negli ambienti di lavoro è aumentato; il tasso di occupazione sale al 49,2% (Istat febbraio 2018). Questo fenomeno ha portato ad un incremento delle ricerche in campo epidemiologico che hanno permesso di riconoscere e studiare quei fattori di rischio presenti in diverse attività lavorative e che potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle lavoratrici e/o dei loro bambini. La gravidanza è una fase delicatissima, sia per la gestante che per il bambino, il quale risulta esposto, soprattutto nei primi tre-quattro mesi di vita intrauterina, a possibili danni da parte di un gran numero di agenti chimici, fisici e biologici.

Il Quadro Normativo di Riferimento
La tutela delle lavoratrici madri è normata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il Capo II del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare preventivamente i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibile presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento.
Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”; tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”.
Valutazione dei Rischi e Ruolo del Medico Competente
Il datore di lavoro deve, in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. Inoltre, deve integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 d.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione delle operazioni vietate o incompatibili di cui agli Allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001.
La fase valutativa dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa. Il medico competente riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare, attraverso la sorveglianza sanitaria mirata.

Mansioni Vietate e Fattori di Rischio Specifici
L’art. 7 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati nell’allegato A del suddetto decreto. Tra questi, si distinguono:
- Trasporto e sollevamento pesi: L’Allegato A specifica che il divieto va inteso come divieto di adibire la lavoratrice al trasporto, sia a braccia sia a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico, scarico e ogni altra operazione connessa. Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 kg movimentato in via non occasionale.
- Stazione eretta prolungata: Sono vietati i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante. Ciò include mansioni come quella di commessa-addetta alla vendita, a nulla rilevando la circostanza che la lavoratrice possa deambulare, atteso che la casistica comprende anche i lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante.
- Agenti biologici: Ai sensi dell’art. 267 del D.Lgs. 81/2008, i rischi biologici sono classificati in gruppi di rischio. Il Sars-Cov-2, ad esempio, è stato classificato come agente biologico appartenente al gruppo 3.
- Agenti fisici e chimici: È vietata l’esposizione a radiazioni ionizzanti. Le donne in gravidanza non possono essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert. Sono vietate inoltre sostanze etichettate come R 40, R 45, R 46 e R 47, oltre agli agenti chimici figuranti nell’allegato VIII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Maternità e Lavoro - Tutela delle donne in gravidanza (video sintesi del d.lgs 151 / 2001)
Misure di Tutela e Procedure Operative
Come già accennato in precedenza, la tutela delle lavoratrici madri parte dal presupposto che la lavoratrice informi il datore di lavoro circa il proprio stato di gravidanza. La comunicazione dello stato di gravidanza è un obbligo, attestato dal certificato medico.
In caso di rilevazione di rischi, il datore di lavoro deve:
- Modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
- Spostare la lavoratrice ad altra mansione non a rischio, equivalente o, se necessario, inferiore, conservando la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.
- Qualora non sia possibile, presentare istanza di interdizione anticipata dal lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
L’INAIL ha prodotto un documento, “La tutela della gravidanza nei luoghi di lavoro”, che si pone come obiettivo quello di promuovere le iniziative di educazione alla salute della donna con particolare riferimento ai fattori di rischio professionale. È fondamentale che la ricerca e lo sforzo maggiore nell’ambito della formazione/informazione trasmettano alle lavoratrici una reale percezione del problema dei rischi lavorativi, poiché ‘la comunicazione del rischio è parte integrante della gestione del rischio stesso’.
L'Interdizione Anticipata e la Gestione Post-Partum
Le richieste di astensione obbligatoria dal lavoro per attività a rischio devono essere presentate alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) corredate di certificato del ginecologo. Il provvedimento di interdizione ante-partum o post-partum interviene quando non è possibile eliminare il rischio o spostare la lavoratrice.
Nella fase post-partum, alla ripresa dell’attività lavorativa, alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l’indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1. L’astensione prevista dalla lettera G) dell’Allegato A termina allo scadere del congedo obbligatorio di maternità. È importante sottolineare che, se l'allattamento si protrae oltre il settimo mese, è consigliabile richiedere una certificazione al pediatra che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio, da inoltrare al Medico Competente.
La Protezione dal Licenziamento e la Continuità del Rapporto
La normativa (D.Lgs. 151/2001) garantisce il divieto di licenziamento per la lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Questa protezione non è solo un principio etico, ma un obbligo inderogabile. Il congedo di maternità - ovvero l'astensione obbligatoria dal lavoro - consiste nel divieto assoluto di adibire le donne al lavoro nel periodo che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi.
La collaborazione tra datore di lavoro, medico competente e lavoratrice rimane l'asse portante per evitare infortuni professionali che potrebbero avere ripercussioni severe, come il distacco di placenta, spesso collegato a sforzi fisici o posture scorrette mantenute in ambienti di lavoro non adeguatamente valutati. L’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è dunque un mero adempimento burocratico, ma uno strumento vivo di prevenzione essenziale per garantire la salute della lavoratrice e del nascituro.
tags: #gravidanza #colpi #placenta #inail