L'Italia ha una storia complessa e spesso litigiosa riguardo ai diritti civili e alle grandi scelte etiche, dove il ricorso al referendum abrogativo è stato uno strumento democratico fondamentale per permettere ai cittadini di esprimersi direttamente su questioni legislative di primaria importanza. Tra le consultazioni più significative nella storia repubblicana spiccano indubbiamente quelle che hanno riguardato l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Nel pieno del tumulto che seguì il rapimento di Aldo Moro, la legge n. 194 fu approvata nel 1978, legalizzando l'interruzione volontaria di gravidanza nel paese. Appena tre anni dopo, tuttavia, questa conquista fu già messa in discussione attraverso una tornata referendaria che avrebbe ridefinito, o potenzialmente abolito, il diritto all'aborto.

Il Contesto Storico e la Nascita della Legge 194
Il tema dell'aborto conquistò un rilievo crescente nel panorama politico nazionale già a partire dal 1975, ponendo le basi per l'approvazione di un disegno di legge. In quell'anno, venne messa in piedi una significativa campagna referendaria promossa dal Partito Radicale, dal settimanale L’Espresso, tramite il suo direttore Livio Zanetti, e dal Movimento di Liberazione della Donna. Questa coalizione riuscì a raccogliere in poco tempo quasi 800.000 firme, evidenziando una forte spinta popolare verso la revisione delle normative esistenti sull'aborto. Nonostante l'ampio supporto, il referendum fu calendarizzato ma successivamente rinviato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, che impedì la consultazione popolare.
Lo stesso anno fu segnato anche da eventi giudiziari di grande risonanza. Gianfranco Spadaccia, all'epoca segretario dei Radicali, Adele Faccio, figura di spicco del Centro d'Informazione sulla Sterilizzazione e sull'Aborto, ed Emma Bonino, un'altra leader radicale, furono arrestati. L'accusa mossa contro di loro era quella di associazione a delinquere finalizzata al procurato aborto, un'azione che sottolineava la rigidità del quadro legale del tempo e la determinazione delle autorità nel contrastare le pratiche abortive non autorizzate.
Un punto di svolta decisivo si ebbe il 18 febbraio 1975, con la sentenza numero 27 della Corte Costituzionale. Questa pronuncia stabilì un principio fondamentale: «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare». Tale sentenza dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice penale che equiparava l'aborto a un reato contro la vita, aprendo la strada a una nuova legislazione. La pronuncia della Corte fu un passo cruciale verso il riconoscimento della priorità della salute della madre e della sua autonomia decisionale.
Nei mesi successivi alla sentenza della Corte Costituzionale, si alternarono diverse proposte di legge in Parlamento. Il percorso legislativo fu lungo e travagliato, riflettendo le profonde divisioni all'interno della società e del mondo politico italiano. Alla fine, nel 1977, fu presentata alla Camera una proposta di legge con prima firma di Vincenzo Balzamo (PSI), sostenuta da un'ampia coalizione di partiti, inclusi socialisti, liberali, repubblicani, comunisti, socialdemocratici e democratici proletari. L'opposizione a questa proposta fu energica, soprattutto da parte del Movimento Sociale Italiano e della Democrazia Cristiana, partiti che difendevano posizioni più conservatrici e pro-vita. Tuttavia, l'opposizione fu superata in Senato nel maggio 1978, anche grazie al voto di alcuni membri democristiani che, andando contro la linea ufficiale del loro partito, contribuirono all'approvazione della legge.
La legge n. 194 del 22 maggio 1978, che abbiamo tuttora, fu quindi il risultato di un difficile compromesso tra obiettivi inizialmente inconciliabili. Essa cerca di tenere insieme la necessità di proteggere la vita ma anche il diritto delle donne a decidere della propria gravidanza. Il testo permette alle donne di abortire fino al novantesimo giorno successivo al concepimento per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Oltre questo limite, in Italia, è concesso esclusivamente l'aborto terapeutico, ossia quello che si rende necessario quando la madre è in pericolo di vita o il feto risulta affetto da gravi patologie o malformazioni. Per i movimenti femministi dell'epoca, la legge 194 avrebbe dovuto essere “un primo passo”, uno strumento normativo da migliorare, che però non è mai stato adeguato e perfezionato nel corso degli anni.
Il dibattito sull'aborto - utalk
I Referendum del 1981: Una Svolta Decisiva per la Legge 194
Il 17 e 18 maggio 1981, i cittadini italiani furono chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari di grande importanza, che toccavano diversi ambiti della vita civile e giuridica del paese. Tra questi, due proposte, di segno diametralmente opposto, riguardavano l'interruzione volontaria di gravidanza, riaccendendo il dibattito sulla legge 194, approvata solo tre anni prima.
Le elezioni politiche del 1979 avevano mostrato un Partito Radicale in crescita, che passò dall'1,1 al 3,5% di consensi, un risultato che gli diede slancio per promuovere le proprie battaglie sui diritti civili. Oltre ai due quesiti sull'aborto, gli altri quesiti sottoposti al voto popolare riguardavano l'abrogazione del fermo di polizia, dell'ergastolo e del porto d'armi. Vi era stato anche un quesito sull'abolizione del Tribunale Militare, che venne superato dal Parlamento prima del voto, e uno sull'abrogazione della legge Cossiga, concepita per affrontare l'emergenza terrorismo in Italia negli anni settanta. L'affluenza alle urne fu molto elevata, con più del 79% degli aventi diritto che si presentarono per decidere su queste delicate questioni.
Il Quesito Radicale: Verso la Piena Liberalizzazione
Il primo dei quesiti sull'aborto, il quarto nella sequenza generale, fu promosso dal Partito Radicale. Questa proposta mirava a una totale liberalizzazione della pratica abortiva, eliminando numerose restrizioni e controlli in vigore con la legge 194. Il testo del quarto quesito chiedeva esplicitamente: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera b) limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: di "cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?»
In sostanza, i Radicali proponevano l'abrogazione di tutti i procedimenti, gli adempimenti e i controlli, di tipo amministrativo o anche giurisdizionale, riferiti all'interruzione volontaria della gravidanza, come pure tutte le sanzioni per l'inosservanza delle modalità configurate dalla legge 194 del 1978. Volevano estendere anche alle case di cura private la possibilità di attuare l'IVG ed eliminare il divieto per le ragazze minorenni o per chi ne facesse uso dopo i primi 90 giorni di gestazione. La risposta della popolazione fu netta: con l'88,42% dei voti contrari, equivalenti a 27.395.909 voti, la proposta radicale fu sonoramente bocciata a fronte dei 3.588.995 Sì, che rappresentavano solo l'11,58%.
Il Quesito del Movimento per la Vita: La Richiesta di Abrogazione
Il quinto quesito, di segno opposto al precedente, fu promosso dal Movimento per la Vita, un'associazione nata pochi anni prima con l'obiettivo specifico di contrastare l'aborto. Questa iniziativa era appoggiata dal mondo cattolico e dallo stesso Papa Giovanni Paolo II, il quale si espresse a favore di una mobilitazione per la difesa del diritto alla vita, subito dopo la promulgazione della legge 194.
Il testo del quinto quesito recitava: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica"; 8,12,13,14,15,19, primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dallo articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma" della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?»
In pratica, il Movimento per la Vita proponeva di abrogare ogni circostanza giustificativa ed ogni modalità dell'interruzione volontaria della gravidanza, quali sono previste dalla legge 194 del 1978. L'obiettivo era sopprimere il diritto all'aborto, concedendo solo ed esclusivamente la possibilità di praticare l'aborto terapeutico, ossia quello che si rende necessario quando la madre è in pericolo di vita o il feto risulta affetto da gravi patologie o malformazioni. Anche questa proposta venne bocciata, sebbene con uno scarto minore rispetto al quesito radicale: il No si impose con il 68% dei voti contro il 32% che aveva votato a favore. Tra il 17 e 18 maggio del 1981, quindi, milioni di persone si recarono a votare ribadendo il loro appoggio alla legge 194 e, in un paese e in una società divisa, il 68% della popolazione si dichiarò favorevole a mantenere la legge 194 intatta, quella che depenalizzò l’interruzione volontaria di gravidanza.

Gli Altri Quesiti Referendari del 1981
Oltre alle due cruciali consultazioni sull'aborto, i cittadini furono chiamati ad esprimersi su altri tre importanti quesiti.Il primo quesito riguardava l'abolizione della legge Cossiga: «Volete voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge con legge 6 febbraio 1980, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)?» Questa legge era stata concepita per affrontare l'emergenza terrorismo in Italia negli anni settanta, introducendo misure eccezionali.
Il secondo quesito si concentrava sull'abolizione della pena dell'ergastolo: «Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 10 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, e l'articolo 226 del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399?» L'abolizione dell'ergastolo era una battaglia storica per alcune formazioni politiche e movimenti per i diritti umani.
Il terzo quesito proponeva l'abolizione delle norme sulla concessione di porto d'arma da fuoco: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo (il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"?» Questo quesito mirava a limitare la diffusione delle armi tra i civili.
Tutti questi quesiti, inclusi quelli non sull'aborto, furono bocciati dai votanti.
Dati e Analisi dei Referendum del 1981
I dati complessivi della tornata referendaria del 17-18 maggio 1981 offrono una fotografia chiara della partecipazione e delle scelte degli elettori italiani. L'affluenza fu notevole, dimostrando il grande interesse e la mobilitazione intorno ai temi proposti.
Referendum 17/05/1981 - Dati generali (Medie approssimate su tutti i quesiti):
- Area: ITALIA
- Affluenza: Votanti circa 34.270.000 - Percentuale circa 79,4%
- Schede Valide: circa 31.200.000
- Schede Bianche: circa 2.100.000
- Schede Non Valide (incluse bianche): circa 3.000.000
Analizzando i risultati specifici per i quesiti, possiamo osservare le tendenze del voto.
Quesito sull'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Legge Cossiga):
- Votanti: 34.257.197 (79,38%)
- Schede Valide: 31.161.476
- SÌ: 4.636.809 (14,88%)
- NO: 26.524.667 (85,12%)
Quesito sull'abrogazione degli articoli 17 e 22 del codice penale (Ergastolo):
- Votanti: 34.277.194 (79,43%)
- Schede Valide: 31.445.673
- SÌ: 7.114.719 (22,63%)
- NO: 24.330.954 (77,37%)
Quesito sull'abrogazione dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Porto d'armi):
- Votanti: 34.275.376 (79,42%)
- Schede Valide: 31.418.599
- SÌ: 4.423.426 (14,08%)
- NO: 26.995.173 (85,92%)
4. Interruzione gravidanza (Proposta radicale):
- Votanti: 34.270.200 (79,41%)
- Schede Valide: 30.984.904
- SÌ: 3.588.995 (11,58%)
- NO: 27.395.909 (88,42%)
5. Interruzione gravidanza (Proposta Movimento per la vita):
- Votanti: 34.270.200 (79,41%) - Affluenza presumibilmente simile o uguale al quesito radicale, poiché solitamente i quesiti sulla stessa materia o presentati congiuntamente hanno affluenza quasi identica per effetto del ritiro di tutte le schede.
- Schede Valide: Circa 31.000.000
- SÌ: Circa 9.900.000 (32%)
- NO: Circa 21.100.000 (68%)
Come emerge chiaramente dai dati, la popolazione italiana nel 1981 respinse con decisione sia la proposta di totale liberalizzazione dell'aborto del Partito Radicale, sia quella di quasi completa abrogazione del Movimento per la Vita. Il risultato di quarantun anni fa appare, a posteriori, come un successo enorme per la tutela della legge 194, ma allo stesso tempo fragile e contingente, legato a tempi e contesti diversi da quelli attuali.

Il dibattito sull'aborto - utalk
Le Sfide Attuali alla Legge 194: Oltre Quarant'anni Dopo
Oggi, a più di quarant’anni di distanza, la legge 194, pur essendo sopravvissuta ai tentativi abrogativi, è ancora considerata piena di falle e viene spesso mal applicata. Questo è dovuto a una serie di fattori che ne compromettono l'efficacia e l'accessibilità, mettendo a rischio il diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza.
La Funzione Critica dei Consultori Familiari
Un primo elemento ambiguo della legge 194 si riconduce al funzionamento dei consultori familiari. Queste strutture dovrebbero informare, guidare e sostenere le donne nel percorso di gravidanza o eventualmente nelle procedure abortive. Tuttavia, in Italia, nella maggior parte dei casi non funzionano a dovere, soprattutto a causa dello scarso radicamento sul territorio e della cronica mancanza di personale, tanto che in alcuni casi medici e psicologi devono spostarsi continuamente da una sede all'altra per garantire i servizi minimi.
Secondo una legge del 1996, sul territorio nazionale dovrebbe essere attivo un consultorio ogni 20.000 abitanti. La realtà è ben diversa: l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che, in media, è attivo un consultorio ogni 35.000 abitanti, quasi la metà della frequenza stabilita come ottimale. Ci sono regioni più virtuose, come la Valle d’Aosta, con una struttura ogni 10.000 abitanti, e la Basilicata, con una ogni 16.000. A queste si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano, che ha il tasso migliore in tutta Italia, con un consultorio ogni 9.751 abitanti.
Secondo le linee guida del Ministero della Salute, i consultori dovrebbero anche rilasciare le certificazioni necessarie per abortire e gestire le procedure per l'aborto farmacologico in day hospital. Tuttavia, la loro carenza e il loro malfunzionamento rappresentano un ostacolo significativo all'applicazione piena della legge 194.
L'Accesso all'Aborto Farmacologico
L'evoluzione delle pratiche mediche ha portato all'introduzione dell'aborto farmacologico, un'opzione meno invasiva rispetto all'intervento chirurgico. Nell'agosto del 2020, il Ministero della Salute ha modificato le linee guida per l’aborto farmacologico, stabilendo che questo può essere effettuato fino a 63 giorni dopo il concepimento - al posto dei 90 giorni in vigore per l’intervento tradizionale - sia in ospedale che nei consultori, senza necessariamente dover ricorrere all’ospedalizzazione. Questa modifica era volta a rendere l'accesso all'IVG più semplice e meno traumatico.
Di fatto, però, non tutte le regioni hanno recepito il cambiamento nelle normative con la stessa celerità. Ancora oggi, l'aborto farmacologico senza ricovero è possibile solo in poche aree del Paese, come il Lazio e, al momento dell'informazione fornita, l'Emilia Romagna. In tutti gli altri casi, è ancora necessario ricorrere al regime in day hospital o all’aspirazione, situazioni che espongono le donne a inutili complicazioni psicologiche, facendo crescere l'ansia e il senso di inadeguatezza. Questa disomogeneità nell'applicazione delle linee guida ministeriali crea disuguaglianze nell'accesso al diritto all'IVG sul territorio nazionale.
L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo Sistematico
Se l'applicazione della prima parte della 194, relativa all'assistenza e informazione, ha ampi margini di miglioramento, la seconda parte, che riguarda l'obiezione di coscienza, risulta invece "magistrale" nella sua applicazione, nel senso che gli obiettori sono ovunque e sono tantissimi. I professionisti sanitari sono protetti dall'articolo 9 del testo, che consente loro di rifiutarsi di eseguire l'interruzione di gravidanza per motivi etici o religiosi. Il problema sembra essere sotto gli occhi di tutti tranne che della politica.
Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, nel 2020 il 64,6% dei ginecologi presenti sul territorio nazionale erano obiettori di coscienza. In alcune regioni, soprattutto al Sud, il dato superava l'80%, mettendo a rischio, in modo del tutto legale, il diritto di migliaia di donne all'accesso all'IVG. È il caso, per esempio, dell’Abruzzo, del Molise, della Basilicata e della Sicilia, ma anche della provincia autonoma di Bolzano, dove l’84,5% dei ginecologi si rifiutava di praticare l'IVG. Questa percentuale elevata di obiettori spesso costringe le donne a lunghi viaggi e attese, rendendo di fatto il diritto all'aborto un privilegio geograficamente e temporalmente limitato.

L'Influenza delle Associazioni Pro-Vita
Un altro elemento che contribuisce alle difficoltà nell'applicazione della legge 194 è il lavoro incessante delle associazioni pro-vita. Negli ospedali, così come nei consultori, infatti, non è raro incappare nei presidi organizzati da queste associazioni, che cercano fino all’ultimo di dissuadere le donne, puntando anche sulla colpevolizzazione infondata delle loro scelte. Questa pressione psicologica può essere estremamente destabilizzante per donne che si trovano già in una situazione di vulnerabilità.
A livello politico, l'influenza di queste associazioni si traduce in iniziative legislative e finanziarie. In Liguria, per esempio, Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge per istituire sportelli “pro-vita” in tutte le strutture ospedaliere in cui si effettuano IVG. Ad aprile, la regione Piemonte, governata dal forzista Alberto Cirio, ha istituito un fondo da 400.000 euro per sostenere le attività di queste associazioni. Queste azioni mirano a rafforzare la presenza delle posizioni pro-vita all'interno delle stesse strutture sanitarie che dovrebbero garantire l'accesso all'IVG, sollevando dubbi sulla neutralità e l'efficacia dei servizi offerti.
Le associazioni pro-vita spesso si appellano all'articolo 2 della legge 194, il quale afferma che i consultori familiari dovrebbero “contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”. Sebbene l'intento originale fosse quello di offrire supporto e alternative, la sua interpretazione attuale viene talvolta usata per giustificare tentativi di dissuasione attiva, anziché di informazione e accompagnamento imparziale.
Il dibattito sull'aborto - utalk
Panorama Politico e Prospettive Future
Recentemente, le democrazie occidentali sembrano essere influenzate, e a volte cedere, alle sirene del sovranismo. Dall'elezione di Donald Trump nel 2016 alla consolidazione del potere di Viktor Orbán in Ungheria e del partito conservatore Diritto e Giustizia in Polonia, passando per il 41% dei voti ottenuti da Marine Le Pen in Francia - sufficienti per sfiorare, ma non vincere, la presidenza del Paese - fino alle elezioni italiane del 25 settembre, quando l'ondata della destra ha vinto la maggioranza in Parlamento e raggiunto il 44% dei voti a livello nazionale.
Pur con alcune differenze, i leader dell’estrema destra europea hanno sempre mostrato scarsa tolleranza per le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ e per i diritti delle donne, spesso viste come madri e mogli prima che come individui indipendenti. Questa tendenza solleva preoccupazioni per la tutela dei diritti civili e riaccende il dibattito sulla fragilità delle conquiste ottenute in passato. In Ungheria, per esempio, di recente il regime di Orbán - riconosciuto come antidemocratico anche dal Parlamento europeo - ha deciso che le donne dovranno auscultare il battito del feto prima di poter effettuare l’intervento, un chiaro tentativo di manipolazione psicologica volto a dissuadere le donne dall'abortire.
In Italia, la campagna elettorale di Fratelli d’Italia è stata caratterizzata da un atteggiamento controverso nei confronti dell'aborto. Giorgia Meloni ha più volte ripetuto che non intende modificare la legge 194, ma piuttosto “applicarla totalmente” per garantire alle donne “il diritto a non abortire”. Questa dichiarazione, pur non annunciando una revisione legislativa, può essere interpretata come un'intenzione di rafforzare le parti della legge che favoriscono il supporto alla maternità e, indirettamente, la dissuasione dall'aborto, potenzialmente anche tramite un maggiore sostegno alle associazioni pro-vita e una minore enfasi sull'accesso effettivo all'IVG. Fin dalla sua genesi, la legge 194 ha seguito un percorso travagliato e litigioso, con battaglie dentro e fuori dal Parlamento, dove era osteggiata soprattutto dalla Democrazia cristiana e dal Movimento sociale italiano, il partito di ispirazione neofascista il cui simbolo, la fiamma tricolore, campeggia ancora oggi nel logo di Fratelli d’Italia.
Alla luce di tutto ciò, non si può prevedere cosa succederebbe se il referendum del 1981 per l’abrogazione dell’aborto si tenesse oggi. Tuttavia, è assolutamente possibile che i cittadini decidano di salvaguardare, ancora una volta, questo diritto tormentato, a prescindere dal loro schieramento politico. Il risultato del 1981, sebbene rappresentasse un enorme successo per i sostenitori della legge 194, appare oggi come un esito fragile e contingente, legato a tempi e contesti sociali e politici diversi da quelli attuali. Se da sempre la legge 194 è rimasta debole e indecisa a causa della scarsità dei consultori, dell'eccessivo ricorso all'obiezione di coscienza in molte regioni e del lavoro svolto dalle associazioni pro-vita, lo spostamento verso destra dell’opinione pubblica italiana - e in molti casi anche europea - contribuisce a gettare ombre su un testo che andrebbe tutelato e migliorato, cose che ora sembrano difficili da fare.

Il Meccanismo Referendario in Italia: Una Panoramica Generale
Il referendum in Italia è uno strumento di democrazia diretta con una storia ricca e articolata, che ha permesso ai cittadini di esprimersi su temi disparati, benché prevalgano politica e diritti civili. La fotografia che emerge dall’analisi delle consultazioni svolte finora è quella di un meccanismo spesso complesso e non sempre efficace nel raggiungere il suo scopo abrogativo.
Il primo referendum nella storia della Repubblica Italiana fu quello del 1946, con cui gli italiani optarono per la repubblica e posero fine alla monarchia. Dopo questa consultazione epocale, passarono ben 28 anni prima che se ne svolgesse un altro. Questo lungo intervallo fu interrotto solo dopo un passaggio necessario: l'approvazione della legge n. 352 del 25 maggio 1970 che, come previsto dall’articolo 75 della Costituzione, «determina le modalità di attuazione del referendum». Da quel momento in poi, i referendum sono diventati una componente più frequente del panorama politico italiano.
I referendum possono essere abrogativi o consultivi, con un singolo quesito o molteplici. La gran parte dei referendum abrogativi si è svolta su quesiti plurimi, anche molto disomogenei tra di loro, come dimostrato dalla tornata del 1981. Dal 1946 a oggi, in quasi la metà delle consultazioni, agli elettori è stato chiesto di esprimersi su un solo quesito. Tuttavia, quando si chiede di abrogare una legge o una sua parte, la consultazione è valida solo se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto, cioè il 50 per cento più uno dei votanti (il cosiddetto quorum). Al contrario, il referendum costituzionale, come quello del 1946, è sempre valido, indipendentemente dalla percentuale dei votanti.
È interessante notare che i referendum non si sono mai svolti nelle stesse date delle elezioni politiche o per gli altri livelli istituzionali. Quando vi è stata la possibilità di farlo (il più delle volte), i promotori dei vari referendum hanno costantemente proposto di svolgerli negli stessi giorni delle elezioni (politiche, europee, regionali o comunali). La percentuale di partecipazione al voto in queste occasioni è generalmente più elevata di quella che si registra ai referendum indetti in date separate, e l'abbinamento avrebbe potuto aumentare le probabilità di superare il 50 per cento dei votanti, la soglia che rende valida la consultazione. Nonostante ciò, questa opportunità è stata raramente colta.
Analizzando i risultati, si può constatare che per vincere il referendum non è sufficiente che la maggioranza di chi si reca alle urne scriva “sì” sulla scheda. Fino a oggi, gli elettori che sono andati a votare sono stati favorevoli all'abrogazione o alla modifica proposta della norma nella stragrande maggioranza dei casi. E tuttavia, i referendari hanno effettivamente vinto le loro battaglie in poco meno di un terzo dei casi: in 23 su 72 quesiti abrogativi proposti. In trentadue casi è stata vinta la battaglia per il “sì”, ma è stata persa la guerra per la validità del referendum a causa del mancato raggiungimento del quorum.
I quesiti referendari possono essere raggruppati per materia, sebbene l'aggregazione, fatta sulla base del loro titolo, comporti un certo grado di discrezionalità. Il tema politico, per esempio, conobbe grande “popolarità” con l’esplodere della crisi dei partiti della prima repubblica. E infatti, con il referendum del 18 aprile 1993, promosso dal Partito radicale e da Mario Segni, agli elettori fu chiesto di decidere, tra l'altro, sulle sorti di tre ministeri, sul finanziamento pubblico dei partiti, sul sistema elettorale del Senato. I quesiti politici sono stati spesso interpretati come iniziative “punitive” nei confronti di chi governava e, più in generale, dell'intera classe politica. L'intento si dimostrò molto convincente per quella parte dell’elettorato che si recò alle urne: in sedici casi, i votanti optarono per il “sì”, con percentuali molto alte, superiori anche al 90 per cento. Se fosse dipeso dalla volontà dei votanti, le sedici norme sottoposte a referendum sarebbero state tutte cancellate, in qualche caso quasi a furor di popolo, ma spesso il quorum non è stato raggiunto.
Infine, nei referendum con quesiti multipli, l'elettore può scegliere se ritirare tutte le schede o solo alcune. Ne consegue che, pur in una stessa consultazione referendaria, la percentuale di votanti può variare da un quesito all'altro. Le differenze possono essere anche notevoli, tanto che su un quesito si può arrivare al quorum e su un altro no. Tuttavia, le differenze sembrano svincolate dal numero di quesiti sottoposti al vaglio degli elettori; se ci limitiamo alla differenza relativa, si ricava che in alcuni referendum con due o tre quesiti è più alta rispetto alle consultazioni con un numero maggiore di quesiti. In tutti i casi, le differenze nell'affluenza relativa sono molto piccole. In sostanza, l’elettore, presa la decisione di votare a un referendum, nella pressoché totalità dei casi, ritira tutte le schede previste. Ciò potrebbe essere dovuto anche alla volontà di evitare perdite di tempo per gli adempimenti amministrativi previsti in caso di rifiuto delle schede su alcuni quesiti. E infatti, se ripetiamo i calcoli sulle differenze tra referendum con la più alta e la più bassa affluenza guardando alla percentuale di “sì” per ogni quesito, vediamo che il valore della differenza relativa oscilla tra circa il 2 e più del 150 per cento, indicando variazioni molto più significative nelle preferenze che non nella semplice partecipazione.

tags: #grafico #referendum #aborto