Il sistema scolastico italiano si affida a un complesso impianto normativo per la gestione delle supplenze, un meccanismo essenziale per garantire la continuità didattica e il funzionamento amministrativo. All'interno di questo quadro, la gestione del congedo di maternità per docenti e personale ATA riveste un'importanza cruciale, richiedendo procedure specifiche e un'attenta interpretazione delle disposizioni ministeriali. La sostituzione del personale assente, specialmente in casi delicati come il puerperio, implica una serie di adempimenti che coinvolgono la scuola, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), e gli enti previdenziali, assicurando al contempo i diritti delle lavoratrici e la stabilità del servizio.
Il Congedo di Maternità: Diritti, Tutela e Aspetti Economici
Il congedo di maternità rappresenta un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante la gravidanza e il puerperio. Questo diritto fondamentale è sancito per tutelare la salute della madre e del nascituro.
Fondamenti Normativi e Periodi di Astensione
Secondo l'articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. Qualora il parto avvenga oltre tale data, il divieto si estende fino alla data effettiva del parto, garantendo così una copertura completa intorno all'evento nascita. Un'attenzione particolare è riservata ai casi in cui le lavoratrici siano impegnate in lavori ritenuti gravosi e pregiudizievoli. In tali circostanze, l'articolo 17 del medesimo D.lgs 151/2001 prevede che il congedo di maternità possa essere anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto. Questa "interdizione anticipata" è una misura protettiva che richiede una valutazione medica specifica da parte della ASL competente, che accerta gravi complicanze della gravidanza o condizioni lavorative incompatibili con lo stato gestazionale.

Trattamento Economico durante la Maternità
La retribuzione spettante durante il periodo di interdizione anticipata, così come durante il congedo di maternità obbligatorio, è pari al 100% per i docenti di ruolo. Lo stesso trattamento economico è garantito anche per i docenti con contratto a tempo determinato, a condizione che l'astensione ricada nel periodo coperto dal contratto. Questo assicura che la lavoratrice non subisca perdite economiche mentre è tutelata dal divieto di lavorare.
Per i periodi non coperti da contratto, tuttavia, la situazione economica si modifica per il personale supplente. A questi spetta un'indennità di disoccupazione pari all'80% della retribuzione media del mese precedente, inclusa la tredicesima. È importante sottolineare che questa indennità dell'80% spetta anche ai docenti che, all'inizio del periodo di congedo (compreso il caso dell'interdizione anticipata), si trovino disoccupati. La condizione per accedere a tale diritto è che dalla fine dell'ultimo contratto all'inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di sessanta giorni. Questo meccanismo di tutela garantisce un sostegno economico anche a chi si trova in una fase di transizione lavorativa. Un esempio esplicativo può chiarire la portata di questa disposizione: una docente con contratto a tempo determinato, stipulato per supplenza breve dal 30 gennaio al 10 aprile, se in stato di gravidanza a rischio e con un'interdizione dal lavoro per gravi complicanze, ha diritto a presentare l'istanza per l'indennità fuori nomina, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per scadenza del termine. Ciò è in linea con il combinato disposto degli articoli 17, comma 2, lett. a); 24, comma 1, e 54, comma 3, lett. c) del D.lgs. 151/2001. La docente in questo caso ha diritto a percepire l'indennità, pari all'80% della retribuzione, per tutto il periodo del congedo, quindi fino a tre mesi dopo il parto, come previsto dall'articolo 22, comma 1, del D.lgs. 151/2001. Il tutto, naturalmente, a condizione che sia stata avviata presso la ASL competente la pratica di interdizione/astensione anticipata da lavoro.
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La Gestione dell'Indennità Fuori Nomina
La pratica dell'indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola, intesa come l'ultima istituzione in cui il personale ha prestato servizio, e non direttamente dell'INPS o dell'INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l'ottenimento dell'indennità fuori nomina, idealmente prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria scolastica ha il compito di inviare il provvedimento al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) utilizzando la procedura SIDI.
È fondamentale evidenziare le disposizioni della circolare MIUR n. a decorrere dal primo settembre 2007: le competenze spettanti al personale in congedo di maternità o in astensione obbligatoria (incluse le interdizioni per gravi complicanze della gravidanza) non devono essere imputate a carico del bilancio dell'istituzione scolastica. Per la corresponsione del trattamento economico, sino alla predisposizione di procedure informatiche ad hoc per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi al contratto e ai periodi di prestato servizio, la scuola deve utilizzare le funzioni del sistema informativo relative ai contratti di supplenza ex art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La scuola, inoltre, non deve procedere alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01; la medesima sarà liquidata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione del personale in questione sulle modalità di pagamento dei compensi.
Continuità del Rapporto di Lavoro e Proroga della Supplenza
Un aspetto cruciale per le docenti supplenti in congedo di maternità è la continuità del rapporto di lavoro. Il TAR Puglia (Sentenza n.) ha stabilito che non è legittimo escludere dall'assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria. Il Consiglio di Stato (Sentenza n.) ha ulteriormente chiarito che il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio, essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina. Pertanto, una volta interpellata, la supplente potrà accettare la nomina comunicando alla scuola il suo status e inviando il certificato del ginecologo da cui si evince la data presunta del parto e il mese di gravidanza.
La nota prot. n. 0033950/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato toglie ogni dubbio: "appurato il perfezionamento del rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione obbligatoria, si ritiene che per poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio." La nota prosegue specificando che la docente che rientra dal congedo di maternità e desidera usufruire direttamente di quello parentale può farlo solo se è già in costanza di nomina e ha quindi già instaurato il rapporto di lavoro con la scuola. In questo caso, dovrà rispettare il termine di preavviso stabilito dal CCNL/2007. L'articolo 12, comma 2 del CCNL/2007 prevede espressamente che il personale in congedo di maternità è da considerare in servizio a tutti gli effetti, anche ai fini della proroga di una supplenza, chiarendo che "Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza". La lavoratrice collocata in congedo di maternità ha dunque sempre diritto, al pari degli altri dipendenti che al termine di un primo contratto si trovino in effettivo servizio, non solo all’accettazione della supplenza ma anche alla sua proroga o conferma qualora il titolare che la supplente sostituisce prolunghi il suo periodo di assenza. Questo vale anche senza che la supplente prenda effettivo servizio. Gli stessi diritti di proroga e conferma spettano al personale collocato in interdizione per complicanze della gestazione, poiché tale astensione dal lavoro è equiparata, a tutti gli effetti, ai periodi di congedo di maternità, come stabilito dall'articolo 17 del D.Lgs. 151/2001.
La Procedura di Reclutamento dei Supplenti: Quadro Normativo e Dettagli Operativi
Il reclutamento del personale supplente, sia docente che ATA, è un processo articolato regolamentato da specifiche disposizioni ministeriali e regolamentari, finalizzato a garantire la copertura dei posti vacanti o disponibili per assenza del titolare.
Riferimenti Normativi e Avvio della Procedura
La procedura di reclutamento dell’insegnante/ATA supplente si attiva in base alle disposizioni regolamentari e ministeriali in materia. I testi fondamentali includono il Regolamento sulle supplenze docenti D.M. 131 del 13/06/2007 e il Regolamento sulle supplenze ATA D.M. 430 del 13/12/2000, oltre al D.M. n. 62 del 13/07/2012, che ha introdotto ulteriori chiarimenti e modalità operative. L'obiettivo è individuare, anche in orario aggiuntivo, insegnanti o personale ATA disponibili a sostituire il collega assente, con oneri a carico del fondo di istituto, qualora non sia possibile procedere diversamente.
Modalità di Convocazione e Tempistiche
Le modalità di convocazione variano in base alla durata e alla tipologia della supplenza. Il D.M. n. 62 del 13/07/2012, all'articolo 7, fornisce indicazioni precise.
Supplenze fino a 10 giorni: Per la scuola dell'infanzia e primaria, si prevede una convocazione prioritaria agli aspiranti che hanno dichiarato la loro disponibilità ad accettare supplenze di tale durata. Data la natura non prevedibile di queste assenze, che spesso richiedono un'immediata sostituzione, si utilizza il telefono/fonogramma, avvalendosi del recapito di telefono cellulare e/o fisso fornito dall'aspirante. In caso di mancata risposta del supplente al fonogramma, si procede con lo scorrimento della graduatoria. Se nessuno ha accettato la supplenza durante la fascia di reperibilità (dalle ore 9.00 alle ore 10.00), possono essere riviste eventuali situazioni rimaste in sospeso (nessuna risposta da parte dell’interpellato) e la supplenza può essere attribuita al primo aspirante disponibile. Sappiamo che non basta adottare una norma perché questa sia immediatamente e completamente applicabile: a volte infatti possono verificarsi inconvenienti dovuti a intralcio delle linee telefoniche o malfunzionamento del sistema, che causano incertezze e ritardi nell’individuazione dell’avente titolo. In questo caso (FAQ Vivi Facile n. ), pur tenendo presente che l’utilizzo della procedura Vivi Facile è previsto per ogni tipologia di supplenza, le modalità di convocazione come chiarito sono differenziate.
Supplenze pari o superiori a 30 giorni: In questi casi, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta. Questo termine è stato ridotto rispetto ai due giorni previsti dal D.M. 131/2007, per velocizzare il processo. È inoltre previsto un ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Il Diritto al Completamento di Orario
Il supplente con contratto con orario ridotto ha diritto al completamento di orario. Questa possibilità implica che debba essere interpellato, considerando limiti e condizioni previsti dall’articolo 4 del Regolamento. Tali limiti includono un massimo di tre sedi scolastiche e un massimo di due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il diritto al completamento si deve garantire (per insegnamenti o profili della stessa tipologia) anche frazionando l'orario della supplenza offerta, purché si salvaguardi l'unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
In tutti gli altri casi in cui si verifichi una anche parziale sovrapposizione di una supplenza già in atto con quella che si intende conferire, l’interessato non deve essere interpellato. Questo principio è cruciale, in quanto l’accettazione della nuova supplenza comporterebbe l’abbandono di quella già in atto, con le conseguenze previste dall’articolo 8 lettera.
Verifica e Validità del Servizio
Al momento della costituzione del primo rapporto di lavoro (nel periodo di durata delle graduatorie) la scuola interessata procede al controllo delle dichiarazioni rese e alla verifica del punteggio attribuito, facendo esplicita richiesta alla scuola che ha gestito la domanda dell’aspirante. Questo controllo è di fondamentale importanza. Qualora si verifichi una mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dal supplente nella domanda di inclusione in graduatoria e quanto accertato in sede di controllo (consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi, come previsto dall'articolo 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000), le implicazioni sono significative. Qualora il supplente avesse già sottoscritto contratti precedenti illegittimamente (in base ad un punteggio non spettante), il servizio prestato di fatto è tutelato nel suo contenuto economico e previdenziale. Tuttavia, non può essere valutato ai fini giuridici (per l’attribuzione di punteggio), anche in funzione di ulteriori sviluppi di carriera (come chiarito dalla sentenza n. del Consiglio di Stato). È appena il caso di sottolineare l’importanza di procedere ai controlli in modo sistematico e tempestivo, al fine di evitare che vengano resi servizi non validi ai fini giuridici, che non sempre risultano poi di immediata visibilità e riscontro, atteso che i contratti stipulati mediante il sistema informativo Miur non possono essere modificati a posteriori distinguendo il loro valore giuridico da quello economico e certificano automaticamente il servizio del supplente.
Aspetti Amministrativi e Gestionali delle Supplenze
La gestione amministrativa delle supplenze richiede l'utilizzo di specifici strumenti informatici e il rispetto di precise procedure per la corretta attivazione dei contratti e la gestione del personale.
Il Sistema SIDI e la Convalida dei Contratti
La gestione dei contratti di supplenza avviene tramite il portale SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione), nell’Area riservata, sezione "I tuoi servizi", a cui il personale di segreteria accede con proprie credenziali (userId e password). A questo punto il Dirigente Scolastico accede alla medesima procedura con le proprie credenziali, seleziona il contesto di riferimento (Istituto Scolastico), seleziona Gestione Flussi MEF, ricerca i contratti da validare e li Convalida utilizzando la propria firma digitale. Questa procedura informatizzata garantisce trasparenza e tracciabilità.
Nel contesto SIDI, si fa riferimento a diversi codici contrattuali. Ad esempio, il codice N14 identifica una supplenza fino alla nomina dell’avente diritto, basata sulla Legge 449/97, articolo [numero non specificato]. Analogamente, il codice N12 si riferisce a un incarico a tempo indeterminato secondo la Legge 270/80, articolo [numero non specificato]. La procedura è stata stabilita dalla nota del Miur 217 del 27.1.2009, che ha fornito istruzioni operative per la predisposizione, mediante le funzioni del SIDI, dei contratti di supplenza per il pagamento di ore aggiuntive di cui alla nota Prot. 1. È importante notare che le procedure già in esercizio (voci “Supplenze Annuali e Fino al Termine delle Attività” e “Supplenze Brevi e Maternità”) non consentiranno più l’inserimento di supplenze con ore aggiuntive contestuali all’orario ordinario, richiedendo codici specifici come N21 per le ore aggiuntive su rinuncia all'estensione di cattedra da parte della docente di ruolo, anche se talvolta si possono riscontrare anomalie come la dicitura "non soggetto a transazione spt e rts" che impedisce la convalida.

All’atto della stipula del contratto, e con modalità e tempi diversi da Regione a Regione, vanno inoltrate le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego competenti per territorio. Ogni documento deve includere il numero e data del protocollo e l'identificazione del supplente (ad esempio, "Ins. , inserito nella graduatoria di istituto EE al posto n. _"). Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
La Gestione delle Ferie per il Personale Supplente
La normativa sulle ferie per il personale supplente presenta delle specificità. Per il personale a tempo indeterminato, nell'anno di assunzione e di cessazione dal servizio, il periodo di ferie fruibili è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Analogamente, per il personale supplente annuale e fino al termine delle attività didattiche, le ferie spettano in misura proporzionale ai dodicesimi di servizio prestato nel corso dell'anno scolastico. Per il personale supplente saltuario, le ferie spettano in misura proporzionale ai giorni di servizio prestato.
Dal 1.1.2000, è prevista la liquidazione delle ferie non fruite al termine di ciascun rapporto di lavoro (come indicato nella C.M. del 2000). Questa possibilità, prevista al comma 15 dell'articolo [numero non specificato], si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per pensionamento o dispensa dal servizio per inidoneità fisica), qualora la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a documentate esigenze di servizio, dando luogo al pagamento sostitutivo del periodo maturato e non fruito. Per il personale nominato per supplenze brevi dal Capo di Istituto, le ferie maturate (determinate sulla base dei giorni di servizio) e non fruite sono liquidate al termine di ciascun periodo di supplenza insieme al rateo di tredicesima mensilità (C.M. 2000).
Coloro che prestano servizio con orario a tempo parziale verticale (alcuni giorni della settimana, o periodi dell'anno) hanno diritto ad un numero di giorni ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, come specificato nell'articolo [numero non specificato]. In caso di malattia, le ferie sono sospese se interviene un ricovero ospedaliero o se la malattia è superiore a tre giorni.
Alcune assenze non sono considerate come giorni di ferie e non intaccano il monte ferie disponibile. Queste includono:
- L'aspettativa per prestazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo, e il congedo straordinario per richiamo alle armi (articoli 38 e 67 del D.P.R. n. [numero non specificato]).
- Le assenze per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'articolo [numero non specificato].
- I tre giorni di permesso mensile previsti dall'articolo [numero non specificato].
- I primi 30 giorni di astensione facoltativa per maternità e i primi 30 giorni di assenza per malattia del bambino di età superiore ad un anno e inferiore a otto anni (articolo [numero non specificato]).
- L'astensione facoltativa per maternità e le assenze per malattia del bambino di età inferiore a otto anni (articolo [numero non specificato]).
Docenti ed educativi possono fruire delle ferie durante la sospensione dell'attività didattica. Per il personale ATA, la fruizione delle ferie è prevista non oltre il mese di aprile (modifica introdotta dall'articolo [numero non specificato]). I docenti supplenti annuali e gli insegnanti di religione hanno diritto alla retribuzione fino al 31 agosto solo se nell'anno scolastico hanno prestato servizio per 180 giorni, o dal 1° febbraio continuativamente fino al termine degli scrutini finali.
Proroghe e Continuità Didattica: Casi Particolari e Sanzioni
La continuità didattica è un principio fondamentale nel sistema scolastico, e la proroga delle supplenze gioca un ruolo chiave nel garantirla, anche in situazioni complesse come assenze prolungate o eventi imprevisti.
La Proroga della Supplenza in Casi di Assenza Prolungata
Il regolamento delle supplenze, di cui al DM 131/2007, stabilisce che tutti i posti che si rendono disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre, sono da considerare delle supplenze temporanee con scadenza massima del contratto di lavoro, quindi sino al termine delle lezioni. Lo stesso regolamento, poi, stabilisce che in caso di proroga dell’assenza del titolare, la supplenza viene prorogata, per motivi di continuità didattica, al personale in servizio.
Un caso particolare è quello del decesso del titolare. Questa situazione non modifica la natura giuridica del contratto di lavoro, che resta una supplenza temporanea con termine sino allo scadere delle lezioni, per l'orientamento costante assunto su tale questione dallo stesso MIUR. Pertanto, se il posto diventa disponibile dopo il 31 dicembre, non cambia la tipologia del contratto di supplenza che rimane sempre una supplenza temporanea con durata sino al termine delle lezioni, per cui si può procedere alla proroga della supplenza al docente in effettivo servizio. Si ipotizzi che un titolare proroghi una prima assenza per malattia di 15 giorni e chieda un’aspettativa sino al 30 giugno dello stesso anno: anche in questo caso la supplenza può essere prorogata. Non ha alcuna importanza quale sia la tipologia della nuova assenza del titolare, né la durata dell'assenza influisce sulla proroga della supplenza.
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Obbligo di Accettazione e Sanzioni
Per effetti di quanto stabilito dall’articolo 6 del DM 131/2007, quando il titolare si assenta senza soluzione di continuità, il supplente ha l’obbligo di accettare la proroga della supplenza nel rispetto della continuità didattica. Se il supplente rifiuta la proroga, incorre nella sanzione stabilita dall’articolo 8 lettera.
Un esempio di continuità dell'assenza si verifica quando una docente titolare viene collocata in interdizione e successivamente in astensione obbligatoria. Ad esempio, una docente titolare di posto comune è in interdizione fino a una certa data, seguita da astensione obbligatoria. Attualmente, al posto della titolare c'è una supplente nominata per un periodo specifico. Il quesito è se, considerando che il periodo di assenza della titolare (interdizione e astensione obbligatoria) potrebbe diventare un unico periodo senza soluzione di continuità, si debba dare la proroga alla supplente già in servizio. Ad avviso dello scrivente occorre fare distinzione tra il periodo di interdizione e quello di astensione obbligatoria, ma se il docente non rientra in servizio tra un congedo e l’altro, al supplente spetterà la proroga del contratto ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 131/2007.
Supplenza fino alla nomina dell'avente diritto
Esiste una tipologia di supplenza specifica, denominata "supplenza fino alla nomina dell’avente diritto", regolamentata dalla Legge 449/1997 articolo [numero non specificato]. Questa forma di contratto viene utilizzata in attesa che vengano espletate le procedure per l'individuazione del personale titolare, garantendo così la copertura del servizio nel frattempo.
Questioni Particolari e Chiarimenti
Oltre alle procedure standard, il sistema di gestione delle supplenze si confronta con casistiche particolari che richiedono chiarimenti specifici.
Assegnazione di Ore Eccedenti e Integrazione Orario
È una questione ricorrente se sia possibile attribuire ore eccedenti l'orario di servizio a docenti interni, anche se queste ore non sono state riconosciute in organico. L'attribuzione di ore eccedenti l’orario di servizio risponde a criteri specifici e deve essere attentamente valutata. Nel caso di integrazione di orario, ad esempio per supplenze su posto per 6 ore, anche la supplente stessa potrebbe essere in congedo (ad es. per allattamento). In tali situazioni, l’articolo 12, comma 8, dell'OM 60/2020 stabilisce che "L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Si pone il problema se, in presenza di un supplente già nominato su un posto e successivamente posto in congedo, il contratto con un secondo supplente decada per la cessazione delle esigenze che lo avevano generato, o se si debba procedere con una risoluzione del contratto. Oppure se le ore siano assegnate come completamento d’orario ad altro docente già supplente sulla stessa classe di concorso, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, o se si riparta con una nuova convocazione. Questi scenari richiedono un'attenta analisi della normativa e delle circostanze.
Validità del Servizio su Progetti Regionali
Pervengono a questa istituzione scolastica, da parte di docenti aspiranti, richieste per sapere se il servizio prestato in qualità di docente scuola primaria su un Progetto finanziato dalla Regione, produrrà loro punteggio in sede di aggiornamento della graduatoria d’istituto. Se il supplente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, compete senz’altro la valutazione del servizio. La natura del contratto è determinante per il riconoscimento del punteggio.
Precedenze a Parità di Punteggio
In riferimento ai decreti di rettifica e/o inserimento in elenchi prioritari relativi al personale ATA, la normativa prevede che a parità di punteggio degli aspiranti inseriti negli elenchi suddetti, il candidato di età più giovane precede tutti gli altri. Ci si chiede se questa regola si applichi anche per i candidati che hanno dichiarato la disponibilità a progetti regionali. Le precedenze a parità di punteggio sono determinate dalle procedure a cui si correlano gli elenchi prioritari, vale a dire dalle stesse posizioni occupate nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di riferimento. In queste ultime, a parità di punteggio, vale prioritariamente l’anno di iscrizione in graduatoria e, successivamente, valgono le precedenze previste per legge (dalla lettera A in poi).
Valutazione di Titoli Aggiuntivi per i Docenti di Ruolo
Una docente di ruolo in servizio presso la scrivente istituzione scolastica ha chiesto la valutazione dei servizi prestati in qualità di supervisore del tirocinio SICSI presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. In particolare, ha richiesto: l'equiparazione del concorso per supervisore ad un concorso di livello superiore di quello per diventare insegnante, con conseguenziale attribuzione di ulteriori 12 punti in aggiunta ai 12 già attribuiti; il riconoscimento del servizio di supervisore come un servizio supplementare a quello di docente, perché di livello superiore, con conseguenziale attribuzione di ulteriori 6 punti per anno in aggiunta a quelli già attribuiti per il servizio prestato; e la valutazione della nomina obbligatoria come commissario delle sessioni di Esami di Stato Abilitanti all'insegnamento in ragione di 1 punto per ogni anno accademico. Premesso che nel C.C.N.I. del 22 febbraio 2011 concernente la mobilità del personale scolastico non si riscontra alcun riferimento alla situazione suesposta e che il periodo di cui la docente chiede la valutazione parte dall'A.A. 2002/2003 e arriva all'A.A. 2007/2008, la tabella di valutazione dei titoli annessa al CCNI sulla mobilità del personale scolastico prevede che si possano valutare i concorsi a cattedre per titoli ed esami superati per un ruolo di livello pari o superiore a quello del ruolo di appartenenza, ma sempre nell’ambito dell’ordine e dei gradi dell’istruzione, da quello della scuola dell’infanzia alla scuola secondaria superiore. Ne consegue che non sono valutabili i concorsi di livello universitario, limitando il riconoscimento dei punteggi ai soli ambiti scolastici. La nomina obbligatoria come commissario per gli Esami di Stato abilitanti all'insegnamento è invece valutabile.
