La normativa sulla procreazione medicalmente assistita e i permessi per il personale militare

La disciplina relativa alla conciliazione tra il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e l’attività lavorativa rappresenta un ambito di estrema delicatezza, che richiede un’attenta analisi normativa, specialmente per quanto concerne il personale in servizio permanente nelle Forze Armate. Spesso si genera confusione circa la natura delle assenze, la loro retribuzione e le procedure burocratiche necessarie per garantire il corretto riconoscimento dei diritti spettanti. È fondamentale comprendere come la normativa vigente, sebbene nasca da un’esigenza specifica di tutela della salute e del progetto genitoriale, si integri con i regolamenti militari, garantendo la tutela del rapporto di servizio.

rappresentazione stilizzata di un percorso di cura e assistenza medica

L’inquadramento normativo della PMA come malattia

Il punto di partenza imprescindibile per chi intende intraprendere un percorso di PMA è la comprensione di come l’ordinamento italiano, attraverso le direttive dell’INPS, tratti l’astensione dal lavoro. Sebbene il ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita non rientri nei termini dell’aspettativa retribuita da lavoro e non costituisca di per sé una "malattia" nel senso comune del termine, viene dall’INPS assimilata ad una patologia. Di conseguenza, è concesso alla coppia che ha intrapreso questo percorso di beneficiare dell’assenza retribuita.

Secondo la circolare INPS 7412 del 4 marzo 2005, le pratiche di procreazione assistita vengono assimilate alla malattia per finalità di tutela: il periodo di riposo prescritto è infatti necessario per favorire un adeguato impianto dell’embrione, riducendo il rischio di ipercontrattilità del miometrio, spesso facilitata da sforzi fisici, e mitigando il livello di stress, scientificamente correlato ad anomale oscillazioni ormonali che potrebbero pregiudicare il successo della tecnica.

La durata dell’astensione e la procedura di certificazione

Ai sensi delle direttive vigenti, si ha diritto a un massimo di 21 giorni di malattia retribuita complessivi, suddivisi in modo specifico in base alle fasi cliniche del trattamento:

  • Una settimana antecedente al transfer (trasferimento dell’embrione nell’utero), qualora sussista una necessità medico-legale valutabile nel caso concreto.
  • Due settimane successive al transfer, considerate congrue per garantire un sicuro impianto dell’embrione.

Per quanto riguarda i controlli ecografici ed ematici quotidiani, la normativa suggerisce il ricorso ad altri istituti contrattuali, come i permessi orari, salvo fattispecie particolari. La procedura burocratica richiede che la clinica presso cui si effettua il trattamento rilasci un certificato di infertilità e di fecondazione assistita per le giornate di ricovero in day hospital (inclusi pick-up e transfer). Per i giorni di assenza pre-ricovero e post-dimissioni, il paziente deve rivolgersi al medico di medicina generale, che redigerà il certificato di malattia con la specifica diagnosi “cure per fertilità e fecondazione assistita secondo circolare Inps 7412, 4 marzo 2005”.

Il documento deve essere redatto in triplice copia: una inviata per via telematica all’INPS, le altre due rilasciate al paziente. È importante notare che, mentre all’INPS il certificato deve contenere diagnosi e prognosi, al datore di lavoro deve essere consegnata solo la prognosi, nel rispetto della privacy del lavoratore.

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Particolarità per il personale militare e tutele della maternità

Per il personale militare, la normativa sulla PMA si interseca con il Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.). Ai sensi dell’art. 1495 del C.O.M., le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate.

È necessario distinguere le tutele legate alla fase di PMA da quelle legate alla gravidanza accertata. Il personale militare femminile in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di servizio. Inoltre, l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

Gestione dei permessi in caso di adozione e affidamento

Il quadro normativo estende le tutele anche alle dinamiche di ingresso di un minore in famiglia. Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento e ha una durata massima di cinque mesi. In caso di adozione nazionale, esso deve essere fruito entro i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere goduto anche prima dell’ingresso del minore in Italia, coprendo il periodo di permanenza all’estero necessario per le procedure di incontro e gli adempimenti burocratici previsti.

Licenze di trasferimento e riorganizzazione familiare

Nel contesto della carriera militare, la gestione delle licenze assume una valenza cruciale, specialmente in occasione di trasferimenti di sede. La licenza di trasferimento è un istituto finalizzato a consentire al militare di far fronte alle esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, intendendo con tali termini non solo il trasporto materiale di mobili e masserizie, ma anche il semplice cambio di abitazione e i connessi adempimenti anagrafici.

Per il personale militare, questa licenza deve essere chiesta al Comandante di reparto o ente che ha in forza il militare all’atto della notifica. Il comando, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, può disporne il frazionamento o il differimento in base alle necessità di servizio. È previsto che la licenza possa essere concessa anche al personale ammesso a un nuovo ruolo o promosso a un grado superiore, qualora il trasferimento avvenga d’autorità in una sede diversa, rendendo necessaria una riorganizzazione del nucleo familiare. Tale beneficio deve essere utilizzato entro il termine perentorio di 3 anni dall’attuazione del trasferimento.

diagramma esplicativo del flusso di richiesta per licenze straordinarie

Missioni internazionali e riposi psicofisici

Un capitolo specifico riguarda il personale impiegato in teatri operativi fuori area. Ai sensi del D.P.R. n. 394/1995 e successive modifiche, durante l’impiego in missione il personale continua a maturare la licenza ordinaria, che potrà essere utilizzata solo al rientro in patria. Particolare attenzione viene riservata al “riposo psicofisico”, necessario a seguito del logorio derivante dall’impiego operativo. Il personale ha diritto a fruire, all’atto del rientro in territorio nazionale, di un numero di giorni di assenza pari alla differenza tra le domeniche trascorse in teatro e il totale dei giorni di recupero già accordati durante la missione.

Diritto allo studio e formazione professionale

Infine, la normativa vigente disciplina l’esercizio del diritto allo studio, con l'obiettivo di agevolare la crescita professionale del personale militare. Per coloro che intendono conseguire un titolo di studio di istituto secondario, universitario o frequentare corsi di specializzazione post-universitari nella stessa sede di servizio, è concesso un periodo complessivo di 150 ore all’anno.

Tale periodo è detratto dall’orario normale di servizio, previa presentazione della richiesta al Comandante di Corpo con almeno 2 giorni di preavviso. Il beneficio è condizionato alla dimostrazione, tramite idonea documentazione, dell’effettiva frequenza del corso di studi, e può essere soggetto a revoca in caso di mancata partecipazione alle attività formative. Queste disposizioni riflettono l’attenzione dell’amministrazione verso l’aggiornamento costante e la qualificazione del capitale umano, garantendo che le esigenze di servizio non impediscano, laddove possibile, lo sviluppo delle competenze individuali del personale.

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