Il sistema previdenziale italiano, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), prevede una serie di tutele a sostegno della genitorialità, tra cui le indennità di maternità e paternità. Di norma, il datore di lavoro anticipa queste indennità per conto dell'INPS. Tuttavia, esistono specifiche circostanze in cui il pagamento avviene direttamente da parte dell'Istituto, garantendo continuità di reddito ai beneficiari. Comprendere le istruzioni e le procedure per richiedere il pagamento diretto è fondamentale per i lavoratori interessati.
I. Il Quadro Normativo e il Ruolo dell'INPS nel Pagamento delle Indennità
L'INPS, con circolare n. 94 del 22 luglio 2009, ha fornito le istruzioni operative in merito al pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli. Al riguardo, lo stesso Istituto rammenta che dal mese di luglio 2008, il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni. Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito a pagamento diretto che fanno riferimento alla retribuzione percepita per la loro determinazione, nonché il relativo accredito figurativo, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva. Questo sistema mira a semplificare e velocizzare i processi di erogazione.
Secondo l'art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. Successivamente, potrà recuperare l'importo tramite il conguaglio con i contributi e le somme dovute all'INPS. Questa è la prassi ordinaria che facilita la gestione delle indennità.

Tuttavia, l’INPS con il messaggio n. 2909/2024 (e con il messaggio ai propri uffici n 2909 del 30 agosto 2024), fornisce nuovi chiarimenti in merito alla mancata anticipazione delle indennità di malattia, maternità e permessi da parte del datore di lavoro. In sintesi l'istituto richiede che il lavoratore fornisca una autodichiarazione sul fatto che il datore di lavoro non ha anticipato alcuna somma per uno degli eventi sopracitati. Questo messaggio aggiorna le modalità e le condizioni per l'accesso al pagamento diretto, fornendo maggiore chiarezza per lavoratori e datori di lavoro.
II. Il Congedo di Maternità: Durata, Flessibilità e Casi Specifici
Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici in occasione della gravidanza e del parto. Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). La durata complessiva del congedo è di cinque mesi.
Nello specifico, il periodo di astensione può essere articolato come segue:
- tre mesi (salvo flessibilità) successivi al parto, e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva.
- tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce).
È importante considerare la flessibilità del congedo (art. 20 del d.lgs. 151/2001). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale - o con esso convenzionato - e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Un'altra opzione è la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto (o dopo la data presunta del parto) ed entro i cinque mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale - o con esso convenzionato - e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148). Questa flessibilità offre alle madri una maggiore libertà di scelta in base alle proprie condizioni di salute e a quelle del nascituro.

Inoltre, il legislatore ha previsto situazioni particolari:Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questa previsione è fondamentale per le madri che si trovano ad affrontare un ricovero del proprio figlio, consentendo loro di gestire al meglio la propria presenza accanto al bambino.
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). Questa disposizione tutela le lavoratrici in eventi tragici, offrendo loro un periodo di necessaria astensione.
III. Congedi per Adozione e Affidamento
Le tutele previste per la maternità si estendono anche ai casi di adozione e affidamento, riconoscendo l'importanza del legame genitoriale. Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, sia esso nazionale o internazionale.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 32. È un'opportunità significativa per i genitori adottivi o affidatari di stabilire un legame solido con il nuovo membro della famiglia.
In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis del d.lgs. 151/2001). Tale norma riflette una logica simile a quella prevista per il parto naturale, garantendo sostegno alle famiglie in situazioni di necessità.
IV. Il Congedo di Paternità: Tipologie e Condizioni
A complemento del congedo di maternità, il sistema italiano prevede anche forme di congedo dedicate ai padri, riconoscendo la parità di importanza del ruolo paterno nella cura del bambino.
Il congedo di paternità alternativo (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall’art. 2 del d.lgs. 80/2015) è fruibile dal padre lavoratore nei seguenti casi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU. Questa misura è cruciale per garantire che il bambino riceva l'assistenza necessaria anche in assenza o impedimento della madre.

Ai padri spettano anche dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001. Questo congedo, che ha una durata fissa, è un diritto autonomo del padre e va utilizzato entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione. Il congedo di paternità dura 10 giorni indennizzati al 100% utilizzabili nei primi 5 mesi di vita del bambino o del suo ingresso in famiglia in caso di adozione.
V. Quando l'INPS Effettua il Pagamento Diretto: Le Casistiche Dettagliate
Di regola, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 197). Tuttavia, esistono specifiche circostanze in cui il pagamento diretto da parte dell’INPS è previsto, come anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’INPS, con il messaggio n. 2909/2024, riepiloga così i casi in cui può pagare direttamente le indennità:
Datore di lavoro in procedura concorsuale: Se il datore di lavoro è in procedura fallimentare, il lavoratore deve dichiarare che non ha presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità. Se ha già fatto richiesta, deve chiedere la cancellazione per evitare doppi pagamenti. Questo scenario tutela il lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, che ha 30 giorni per rispondere e pagare. Se non lo fa, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento. Questa procedura assicura che il lavoratore riceva l'indennità anche in caso di resistenza da parte dell'azienda.

Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS: Se l’INPS sta già pagando direttamente il trattamento di integrazione salariale, proseguirà anche con il pagamento delle indennità di malattia o permesso o congedo. Questo garantisce una continuità nel meccanismo di pagamento diretto già avviato.
Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta che il datore di lavoro non ha anticipato le somme, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS. L'intervento dell'Ispettorato funge da garanzia e da meccanismo di attivazione del pagamento diretto in caso di inadempienze accertate.
Azienda cessata: Se l’azienda cessa l’attività dopo che l’evento indennizzabile è iniziato, l'INPS provvede al pagamento diretto. In questo caso, la cessazione dell'attività aziendale rende impossibile l'anticipazione da parte del datore di lavoro.
Aziende senza obbligo di anticipazione: In caso il contratto collettivo di lavoro (CCNL) non preveda l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto. Questa è un'eccezione alla regola generale dettata da specifiche previsioni contrattuali.
In tutte queste ipotesi, l'operatore INPS deve verificare se il datore di lavoro ha effettuato eventuali conguagli o pagamenti e provvedere al pagamento diretto dell'indennità. Il lavoratore, quindi, per ottenere il pagamento diretto, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l’evento (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario). Questa autodichiarazione è un passaggio cruciale per l'attivazione della procedura di pagamento diretto.
VI. La Procedura per la Richiesta di Pagamento Diretto
Per ottenere il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il lavoratore deve presentare un'apposita istanza con la quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ha ottenuto alcuna somma a titolo di anticipazione datoriale. Come in parte anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS riepiloga così i casi in cui può pagare direttamente le indennità.
Se la prestazione deve essere erogata in forma di anticipo del datore di lavoro ma quest’ultimo risulta inadempiente, il lavoratore può comunque chiedere il pagamento diretto della prestazione. Ma in tal caso non può servirsi della procedura semplificata ossia deve procedere all’invio al datore di lavoro della diffida ad adempiere e contestuale messa in mora. Nei casi di mancato rispetto dell’obbligo, di cui all’art. 37 del TUAF DPR n. 1026/1976 e nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare INPS n. 197/2015, il pagamento diretto sarà attivato su istanza del lavoratore, corredata dalla documentazione attestante l'inadempimento del datore di lavoro. Le domande saranno indirizzate alla sede di competenza del datore di lavoro.
L’Inps, con il messaggio 14 maggio 2020, n. 1985, ha reso note le istruzioni operative per il pagamento diretto delle prestazioni di maternità, disabilità e ANF a seguito del mancato pagamento effettuato dal datore di lavoro a causa del perdurare della emergenza Covid19. Tali istruzioni sono da considerare in via del tutto eccezionale e comunque limitate al periodo emergenziale compreso tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 (nelle bozze del decreto cd. "Rilancio", la proroga del periodo era fino al 31 agosto 2020).
Queste specifiche disposizioni riguardavano:
- Indennità per congedo covid-19 ex art. 23 del d.l. 18/2020, conv. con modif. in l. 27/2020.
- Indennità per permessi ex l. 104/92.
- Indennità per congedo parentale ex art. 32, D.Lgs. 151/2001.
- Indennità per prolungamento del congedo parentale ex art. 33, D.Lgs. 151/2001.
- Indennità per congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001.
In base alla prassi ordinaria (Inps, circ. 2783 G.S./10 Ris. 25.9.1951 e msg. 2.5.2006, n. 12975), il lavoratore diffida formalmente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) il datore di lavoro ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all’Inps, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito (Inps, msg. 14.5.2020, n. 1985).
Le casistiche che potevano rientrare nella prassi emergenziale Covid-19 erano tutte quelle elencate nella ipotesi A nell’ambito delle casistiche di integrazione salariale con la specifica causale “covid-19 nazionale” previste dalla circolare INPS 47/2020, compreso l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà erogati dai Fondi di solidarietà ai sensi del D.Lgs. 148/2015 (Inps, msg. 14.5.2020, n. 1985).
VII. Modalità Telematiche di Presentazione della Domanda all'INPS per Congedi e Indennità
La presentazione delle domande per i diversi tipi di congedo e per il pagamento diretto delle relative indennità è un processo sempre più digitalizzato. La domanda di astensione con indennità di maternità e paternità, o quella di congedo parentale, deve essere presentata attraverso i servizi telematici dell’INPS dall’interessato, eventualmente con il supporto dei patronati o chiamando il contact center. La stessa piattaforma va utilizzata per fare richiesta di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio (anche delle lavoratrici autonome).
In tutti i casi, bisogna fare domanda tramite l’apposito servizio online disponibile sul sito INPS seguendo il percorso: Servizi Online > Servizi per il cittadino > Invio domande di prestazione di sostegno al reddito > Maternità.
Qui si trovano sia le pagine informative sui diversi congedi per categoria di lavoratore (dipendenti, autonome, gestione separata) sia la piattaforma per inviare domanda in relazione ai diversi eventi: Parto, Adozione/Affidamento.
Da Acquisizione Domanda si sceglie dal menu il congedo da richiedere e la tipologia di lavoratore cui si appartiene. Cliccando su Avanti il sistema memorizza i dati e mostra la pagina “Elenco Documentazione da allegare” con i documenti da far pervenire alla sede INPS di competenza. Cliccando su “Allegati” si allegano le versioni digitali (scansionate) e andando avanti si accede a Riepilogo Domanda con i dati inseriti: cliccando Confermo, il sistema protocolla la domanda, che non può più essere modificata (solo annullata entro 24 ore).

Le lavoratrici non sono tenute a produrre il Certificato telematico di gravidanza, che viene trasmesso dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato. Questo semplifica ulteriormente la procedura per le future madri.
I canali principali per inoltrare la domanda all'INPS sono:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato - n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da telefono cellulare, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore.
Tutorial NASPI 2026 - Guida alla domanda di disoccupazione INPS
VIII. Ulteriori Specifiche su Congedo Parentale e Altri Beneficiari
Oltre ai congedi di maternità e paternità, l'INPS gestisce anche il congedo parentale, un altro strumento a sostegno della genitorialità. Il congedo parentale INPS è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice ed al lavoratore durante il periodo pre e post parto, con indennizzo.
L’indennità congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità, per i genitori naturali spetta "ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi."
L’indennità di congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità, spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. Per beneficiare del congedo parentale nel 2017 era necessario inoltrare apposita domanda all’INPS mediante il modulo SR01, un esempio delle modulistiche specifiche richieste.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, ha introdotto ulteriori semplificazioni e ampliamenti delle tutele per i lavoratori con figli, inclusi gli iscritti alla gestione separata.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari iscritti alla gestione separata, l’indennità congedo parentale INPS lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata spetta quando:
- siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità alternativo). È fondamentale prestare attenzione a questo termine per non perdere il diritto alla prestazione.
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