La dissoluzione del vincolo matrimoniale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di una coppia, con ripercussioni significative sia sul piano emotivo che patrimoniale. Tra le questioni più complesse da affrontare emerge la destinazione dell'immobile condiviso, ambito in cui lo studio legale specializzato in diritto di famiglia diventa un supporto fondamentale. La normativa italiana prevede specifiche disposizioni che regolano l'assegnazione della casa familiare, bilanciando il diritto di proprietà con la tutela dei soggetti più vulnerabili. La giurisprudenza ha sviluppato nel tempo orientamenti consolidati che guidano le decisioni dei tribunali, offrendo soluzioni alle molteplici casistiche che possono presentarsi.

La Casa Familiare: Cuore del Nucleo e Centro degli Affetti
La casa familiare (o coniugale) è il luogo dove il nucleo familiare abita stabilmente ed effettivamente, e nel quale si sviluppano la vita e le abitudini della famiglia. Questo spazio non è semplicemente un immobile, ma rappresenta il centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. Vi rientrano, dunque, gli elementi che contribuiscono a definire lo standard di vita familiare e l’ambiente quotidiano della prole, comprese le pertinenze dell’immobile, come la cantina o il garage, nonché i beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e i servizi. La legge non fornisce una definizione precisa di casa coniugale ma i giudici nella prassi la considerano come centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
Il tema dell'assegnazione della casa coniugale è, sicuramente, uno degli argomenti di maggior conflitto tra i coniugi che stanno per separarsi o che divorziano, in quanto vengono a scontrarsi due esigenze diverse: da una parte quella del coniuge, ad esempio, non proprietario che vorrebbe continuare ad abitare nella casa che rappresenta il centro dei suoi affetti, dall'altro quella del coniuge proprietario che vorrebbe veder tutelato il suo diritto di proprietà.
Il Fondamento Legale dell'Assegnazione: L'Interesse Superiore dei Figli
L'assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337 sexies del codice civile. Le norme che disciplinano l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione giudiziale e divorzio fanno riferimento principalmente a quest'ultima interpretazione. Il criterio prioritario ma non esclusivo che deve essere preso in considerazione per la determinazione dell'assegnazione della casa familiare è desumibile dall’art. 337 sexies, comma 1, il quale fa riferimento all’ “interesse dei figli”. Si tratta di una conclusione ormai acquisita dalla giurisprudenza dominante. In caso di separazione a chi spetta la casa: il ruolo determinante dei figli. Generalmente, quando il giudice provvede ad assegnare la casa familiare, lo scopo è quello di preservare, nel corso della separazione tra i coniugi, la continuità delle abitudini familiari e specificatamente ha lo scopo di proteggere i figli dal “trauma” di essere costretti a vivere lontani dal luogo dove fino a quel momento hanno vissuto.
Questa "ratio" protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. Pertanto la presenza o meno di figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) nella coppia determina l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario (quasi sempre la madre). La concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. Tale principio è ribadito dalla Corte Cassazione, la quale sottolinea che la casa coniugale deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
L'assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex coniuge è indirizzata a realizzare il miglior interesse dei figli: essa infatti ha lo scopo di consentire ai figli (minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti) di restare nella casa dove sono cresciuti. Pertanto in sede di separazione la casa può essere assegnata al genitore collocatario dei figli anche se non è l'effettivo proprietario con la conseguenza che l'altro coniuge proprietario dell'immobile e non collocatario dei figli dovrà, suo malgrado, lasciarlo. Considerato quindi, che il principio su cui si basa l’istituto dell’assegnazione della casa familiare è la protezione dell’interesse del minore, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la sua finalità è quella di garantire l’interesse della prole a conservare l’habitat domestico.

La Situazione del Coniuge Collocatario in Attesa di un Figlio
Il caso di un'ex moglie incinta, sebbene non esplicitamente dettagliato in specifiche norme sull'assegnazione della casa coniugale, si inserisce perfettamente nel principio cardine della tutela dell'interesse del minore. L'imminente nascita di un figlio rende la protezione della prole un fattore ancora più pregnante e urgente. Il Giudice, chiamato a valutare le circostanze, terrà in massima considerazione la necessità di garantire al nascituro e al genitore collocatario un ambiente domestico stabile e adatto alle esigenze del neonato. Questo implica che la presenza di un figlio in arrivo rafforza notevolmente la posizione del genitore assegnatario, poiché l'assegnazione della casa familiare mira a salvaguardare la continuità e la serenità dell'ambiente di crescita. Di riflesso, quindi, un ex coniuge incinta avrà un diritto più forte all'assegnazione della casa, in quanto essa rappresenta l'habitat necessario per il futuro figlio. Il Giudice deve vagliare le domande delle parti ed esaminare le eventuali prove per capire come tutelare di più e meglio le esigenze della prole.
Criteri e Ruolo del Giudice nell'Assegnazione
Se moglie e marito che divorziano hanno avuto dei figli, che sono ancora minorenni o non autosufficienti, il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli, e di riflesso al genitore collocatario (o, per i rari casi di affidamento esclusivo, al genitore affidatario), ossia al genitore che vivrà con la prole. Ricordiamo che - per legge - l’affidamento da privilegiare è l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso un genitore.
In un divorzio consensuale, invece, viene lasciato più spazio a moglie e marito di accordarsi su chi dei due potrà continuare a vivere nell’abitazione familiare. In sede di separazione consensuale, i coniugi, di comune accordo, possono stabilire nel ricorso predisposto congiuntamente a chi assegnare la casa familiare tenendo conto del benessere dei figli e delle esigenze di entrambi. Il giudice individuerà il genitore collocatario sulla base di un giudizio prognostico volto a tutelare il superiore interesse del minore.
Al contrario, invece, se la coppia non ha figli o se questi sono già economicamente autonomi il giudice non ha il potere di assegnare l’immobile al coniuge non proprietario in quanto esso non ha diritto all’assegnazione della casa familiare. Questo perché non si può assegnare la casa al coniuge più debole come forma di contributo al mantenimento o come misura assistenziale. In questi casi, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio (comunione e separazione dei beni), il giudice nella separazione o nel divorzio, non può assegnare la casa coniugale per riequilibrare la situazione economica e patrimoniale delle parti ma in questi casi l’unica cosa che il giudice può fare è modificare l’importo dell’assegno di separazione o divorzio tenendo conto che uno dei due coniugi è rientrato in possesso della (propria) casa familiare.
In assenza di figli il provvedimento di assegnazione non è opponibile alla terza persona che acquista il diritto sulla casa.
Assegnazione della casa familiare
La Gestione della Comproprietà senza Figli
Nell’ipotesi in cui i coniugi siano comproprietari della casa familiare e soprattutto non abbiano figli, il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi: le parti devono trovare un accordo tra loro. In caso contrario, cioè quando l’accordo non venga raggiunto, si dovrà procedere con la divisione dell’immobile, fase in cui l’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia diventa fondamentale. In questa sede si prospettano diversi scenari per gli ex coniugi. In primo luogo può accadere che uno dei due coniugi chieda l’assegnazione dell’intera proprietà e allora dovrà corrispondere all’altro la somma pari alla quota di sua spettanza determinata da un consulente tecnico nominato dal giudice.
L'Assegnazione e le Sue Ricadute Economiche e Fiscali
L’assegnazione della casa ha un valore a livello economico perché il coniuge assegnatario non dovrà spendere soldi per l’acquisto o l’affitto di un’altra casa in cui vivere. L'assegnazione della casa familiare ha un evidente valore economico. In questo caso chi rimarrà a vivere nell'immobile si dovrà far carico delle spese di tale immobile (bollette, tari, condominio…).

La Gestione del Mutuo Post-Separazione
Bisogna premettere che nell’ipotesi in cui sia stato aperto un mutuo da parte di entrambi i coniugi per comprare la casa coniugale l’obbligo assunto verso la banca per il pagamento delle rate grava su entrambi i contraenti cioè su entrambi i coniugi e salvo diverso accordo in sede di stipula del contratto di mutuo i due cointestatari devono alla banca ciascuno la propria metà della rata del mutuo. Il divorzio e la conseguente assegnazione dell’immobile non modificano gli obblighi di pagamento delle rate del mutuo nei confronti della banca. Dobbiamo precisare che il pagamento del mutuo viene solitamente valutato a livello economico nella regolamentazione del mantenimento della prole e del coniuge. Se per l'acquisto della casa coniugale è stato contratto un mutuo ancora vigente all’atto di separazione o del divorzio e se il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi le rate devono essere pagate da tutti e due.
In caso di separazione e divorzi, la situazione non cambia e i coniugi per dividersi gli oneri del mutuo cointestato hanno diverse alternative, che un avvocato matrimonialista potrà aiutare a valutare in base alla specifica situazione:
- Estinguere il mutuo vendendo casa: Questa rappresenta la soluzione migliore ma la più difficile da attuare perché quasi mai si trova un accordo pacifico in merito. Anche in questo caso ci sono più soluzioni:
- Se l’estinzione del mutuo è contestuale al rogito attraverso il ricavato della vendita l’ipoteca viene cancellata e i proventi andranno divisi equamente tra i coniugi cointestatari.
- Se il mutuo è stato stipulato con condizione vantaggiosa uno dei due coniugi, con il benestare della banca e se si raggiunge un accordo tra le parti, può subentrare nel contratto di mutuo e accollarsi le rate rimanenti. In questa ipotesi di “sostituzione del mutuo” si può procedere con la modifica delle condizioni previste dal contratto facendo risultare come intestatario uno solo tra il marito o la moglie, il quale o la quale diventerà unico proprietario della casa. Tuttavia l’ultima parola in questo caso spetta alla banca che dovrà valutare se l’unico coniuge intestatario, offrendo adeguate garanzie, sia in grado di sostenere da solo l’importo delle rate mensili.
- Pagamento congiunto del mutuo cointestato: Ovvero concordare di continuare a pagare insieme le rate del mutuo, ma è una soluzione che viene perseguita nella prassi quasi sempre da coppie che sono rimaste in “buoni rapporti” ovvero che generalmente hanno scelto una separazione o divorzio consensuale e che più specificatamente hanno figli.
In presenza di un mutuo cointestato, le rate continuano a essere versate da entrambi i coniugi in relazione alle quote di pertinenza. Se invece il mutuo è stato stipulato da uno solo dei coniugi, quest’ultimo in genere deve continuare a provvedere da solo al pagamento anche quando non gli è stata assegnata la casa coniugale. In quest’ultimo caso, il giudice dovrà comunque tenere conto del mutuo acceso per l’acquisto della casa coniugale, poiché tale debito costituisce senz’altro un elemento importante per la determinazioni delle questioni economiche che interessano la famiglia.
Se il coniuge obbligato al pagamento delle rate non adempie l’obbligo che nei confronti della banca, questa, in quanto soggetto “estraneo” al procedimento di separazione potrebbe agire anche nei confronti dell’altro coniuge obbligato per l’altra parte, anche se esso paga regolarmente la sua quota. Questo accade perché l’accordo tra i coniugi rispetto alla banca si configura come un accordo interno che non riguarda i provvedimenti legati alla separazione.
Implicazioni Fiscali
Per quanto riguarda le imposte e le spese, l'assegnazione della casa familiare ha specifiche ricadute:
- IMU: non si paga l’IMU se considerata abitazione principale (a meno che non sia qualificata come immobile di lusso).
- TASI: se l’ex coniuge assegnatario non è proprietario della casa deve pagare unicamente una quota, come se fosse un affittuario, mentre il proprietario deve pagare il residuo.
- Spese condominiali: le spese condominiali ordinarie e tutte le utenze gravino sul solo coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie vengano pagate da entrambe le parti in relazione alle quote di singola pertinenza.
Inoltre, la legge normalmente impone che la casa comprata con le agevolazioni non sia venduta per almeno 5 anni dopo l’acquisto.
La Giurisprudenza: Un Quadro in Continua Evoluzione
La giurisprudenza in questo caso ci ha regalato delle interpretazioni giudiziali che hanno “modificato” di fatto il codice. L’articolo 155-quater del codice civile, indica che il diritto al godimento della casa assegnata all’ex coniuge, decade se lo stesso convive con altro soggetto o si risposa. Nella pratica però questa norma viene modificata dall’interpretazione di alcuni giudici, se intervengono specifiche condizioni.
La Nuova Convivenza del Coniuge Assegnatario
Un aspetto fondamentale, spesso oggetto di dibattito, riguarda la possibilità per l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, ma non proprietario, di far venire a vivere il nuovo compagno/a nella casa coniugale. Come anticipato, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge è finalizzata a garantire il miglior interesse della prole con la conseguenza che resta finché i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti o decidano di andare a vivere altrove. Il nostro ordinamento, tuttavia, non prevede alcuna disposizione che vieti all’ex moglie di far entrare un nuovo compagno nella casa familiare. Questo perché entrambi i coniugi dopo la separazione hanno diritto di rifarsi una vita conoscendo una nuova persona e iniziando, addirittura, una convivenza. Convivenza che può stabilirsi nella casa familiare che il Giudice, per ragioni di tutela, in presenza di figli minori, ha assegnato alla ex moglie.
I Giudici di Piazza Cavour, con una sentenza specifica, hanno stabilito che “non potesse essere imposto alla ex moglie di non convivere con il nuovo compagno nell’abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale”.
È quindi possibile opporsi all’ingresso di questa nuova persona nel nucleo familiare? La risposta è positiva. Ci si può opporre solo nell’ipotesi in cui l’ingresso di questa nuova persona arrechi pregiudizio al minore, pregiudizio che deve essere dimostrato e documentato in giudizio. La stessa Corte di Cassazione ha chiarito, in più riprese, che l’instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca del provvedimento, trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
L'Allontanamento dei Figli Maggiorenni
Anche quando i figli diventano maggiorenni, il diritto all'assegnazione della casa non cessa automaticamente. La giurisprudenza riconosce la continuazione della coabitazione con il genitore assegnatario della casa coniugale quando il figlio maggiorenne si allontana per studiare fuori sede, purché vi ritorni abitualmente se gli impegni glielo consentono. La mancanza della quotidiana convivenza non fa cessare il vincolo di coabitazione se rimane uno stabile collegamento tra il figlio e la propria residenza. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l’habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell’assegnazione.

Scenari Particolari e Assegnazioni Specifiche
L'ampia casistica che si presenta nei tribunali ha portato la giurisprudenza a considerare diverse sfumature e soluzioni innovative per l'assegnazione della casa familiare.
Coabitazione Forzata del Coniuge non Assegnatario
Potrebbe capitare che nella separazione, pur in presenza di una assegnazione alla madre, i genitori abbiano concordemente deciso (perché la nuova casa del padre è ancora in ristrutturazione, non ha trovato una nuova casa in affitto, è ancora in attesa di acquistare una nuova casa, per problemi economici ecc.) che il padre non assegnatario continui a vivere (magari in un’altra stanza) nella casa familiare. Questa è un'ipotesi molto rara, perché nella più parte dei casi, il coniuge non assegnatario (generalmente il padre), lascia la casa già durante la separazione.
Potrebbe però capitare che durante la separazione consensuale i coniugi abbiano utilizzato una formula del tipo: “il padre si obbliga a lasciare la casa familiare, asportando i propri effetti personali, non appena avrà trovato una nuova abitazione”. Il nostro ordinamento non avrebbe potuto prevedere diversamente.
Assegnazione di una Porzione dell'Abitazione Familiare
Ora veniamo invece all’ipotesi in cui la casa adibita ad abitazione familiare sia molto grande e di facile divisione. Ci si chiede se il giudice possa assegnare al coniuge beneficiario solo una parte della casa familiare. Sì, è possibile quando vi è un accordo tra i coniugi in tal senso. La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui in alcune situazioni è possibile prevedere l’assegnazione al genitore collocatario di solo una porzione dell’abitazione familiare. Secondo gli Ermellini infatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione o divorzio dei coniugi può disporre l’assegnazione dell’abitazione familiare di proprietà di uno di questi al coniuge collocatario solo se il grado di conflittualità e litigiosità esistente tra i coniugi sia davvero molto lieve e solo qualora l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero sia agevolmente divisibile. L’assenza di un’elevata conflittualità è essenziale per evitare che la coabitazione forzata in spazi vicini generi un contesto pregiudizievole per i figli.
Assegnazione Congiunta e Turnazione
Nel corso degli ultimi anni sempre più spesso i genitori chiedono il collocamento paritetico dei figli presso ciascun coniuge, chiedendo l’attuazione di un calendario di visita che preveda i medesimi tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. Come conseguenza di tale richiesta, molte volte viene domandato se è possibile richiedere al Giudice l’assegnazione congiunta della casa prevedendo che ogni genitore abiti l’immobile insieme ai figli limitatamente ai periodi di propria spettanza e la lasci dando il “cambio” all’altro genitore quando questi terminano. Questo scenario, sebbene teoricamente possibile, richiede condizioni di estrema collaborazione tra i coniugi.
La Casa in Comodato d'Uso Gratuito
La Cassazione a Sezioni Unite sin dal 2004 con la sentenza n. 13603/2004, ha espresso il principio ormai granitico - confermato anche nel 2014 con la sentenza n. 20448 e nel 2019 con la sentenza n. 21785 - secondo cui bisogna porre attenzione al termine stabilito nel contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra i genitori ed il coniuge. Qualora infatti si tratti di comodato d’uso a termine, il Giudice della separazione potrà sicuramente assegnare l’abitazione al genitore collocatario che tuttavia, dovrà rilasciare l’immobile alla scadenza del contratto stesso. Qualora invece il contratto di comodato, anche verbale, non indica un preciso giorno, mese ed anno di restituzione dell’immobile, lo stesso si ritiene concesso in prestito per venire incontro alle esigenze abitative del nucleo familiare, pertanto, nonostante la separazione, in caso di assegnazione di detto immobile, fin quando persistono le esigenze abitative, la casa non va restituita.
Se l’immobile è in locazione, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne era originariamente conduttore.
Opponibilità del Provvedimento di Assegnazione a Terzi
Il modo migliore per rafforzare questa tutela è quello di procedere con la trascrizione del provvedimento di assegnazione presso la conservatoria in quanto, così facendo, il diritto di abitazione del nucleo familiare vale fino all’eventuale revoca dell’assegnazione. Tale provvedimento costituisce un titolo opponibile ai terzi per la durata di nove anni. Va tuttavia precisato che pur in presenza di trascrizione dell’assegnazione, i creditori possono pignorare la casa coniugale assegnata.
Il problema per il coniuge ed i figli nasce se l’acquisto da parte della terza persona è avvenuto prima del provvedimento di assegnazione. In questo caso il creditore ha il diritto di procedere alla vendita dell’immobile e potrà imporre al coniuge affidatario ed ai figli di lasciare libera la casa se non ha accettato per iscritto una c.d. “clausola di rispetto”. Un altro accorgimento che possiamo suggerire consiste nell’inserire una c.d. “clausola di rispetto” nell’eventuale contratto di vendita della casa familiare. Una parte di giurisprudenza ritiene che in assenza di figli il provvedimento di assegnazione non sia opponibile alla terza persona che acquista il diritto sulla casa.

La Revoca dell'Assegnazione: Quando e Come
La perdita dell’assegnazione della casa familiare (o meglio dire la revoca) può avvenire per molteplici ragioni. I figli diventano maggiorenni, economicamente indipendenti o vanno a vivere in un luogo diverso. Il provvedimento di assegnazione, infatti, ha come scopo quello di tutelare l’interesse dei figli a mantenere un legame con l’abitazione del nucleo familiare. Un altro motivo di revoca dell’assegnazione della casa coniugale è l’eventuale trasferimento del coniuge assegnatario.
È bene precisare che quando si verifica uno di questi fatti l’assegnazione non viene meno di diritto. Come appena menzionato nel paragrafo che precede, secondo quanto previsto dall’art. 337 sexies c.c., i presupposti che determinano la revoca dell’assegnazione sono:
- il venir meno dell’esigenza di tutelare i figli con l’assegnazione della casa familiare;
- la convivenza del coniuge assegnatario con un'altra persona;
- la contrazione di un nuovo matrimonio da parte del coniuge assegnatario;
- l’insussistenza di un interesse dei figli a mantenere il legame con l’abitazione;
- il trasferimento della residenza del coniuge assegnatario.
In ordine a tale previsione normativa, è tuttavia doveroso precisare che il verificarsi di tali fatti non comporta una revoca automatica: la Consulta ha invero chiarito che il diritto al godimento della casa familiare viene meno solo dopo che il giudice ha valutato l’insussistenza di un interesse dei figli di continuare a convivere con il genitore assegnatario. Il Tribunale valuterà la situazione concreta e, se ci saranno i presupposti, procederà cambiando il provvedimento sull’assegnazione. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l’habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell’assegnazione.
Il Ruolo Cruciale dell'Avvocato in Diritto di Famiglia
La complessità delle questioni legate all'assegnazione della casa familiare rende indispensabile il supporto di un professionista qualificato. Avv. Cecilia Gaudenzi ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”. Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso lo Studio Legale Di Nella, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Lo Studio Legale Di Nella mette al centro del suo lavoro la persona, offrendo consulenza e assistenza in tutte le fasi dei procedimenti di separazione e divorzio, dalla negoziazione di un accordo consensuale alla rappresentanza in giudizio. L'assistenza di un avvocato per separazione esperto in diritto di famiglia diventa fondamentale per navigare questi complessi scenari.
Spesso durante le riunioni molti clienti chiedono: a chi viene assegnata la casa familiare in caso di separazione o divorzio? Un esperto può aiutare a chiarire ogni dubbio, anche su tematiche più ampie come quelle relative ai beni che rientrano o sono esclusi dal patrimonio comune nei due regimi patrimoniali di comunione o separazione dei beni. L'avvocato aiuta a valutare le diverse alternative, ad esempio in merito alla gestione del mutuo cointestato, e a garantire che le decisioni prese tutelino al meglio gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, in primis i figli.