L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è una procedura medica che permette di terminare una gravidanza durante i suoi primi stadi. Si tratta di una scelta che riguarda la gestante e che può essere motivata da una varietà di ragioni diverse e strettamente personali. In Italia, l’interruzione volontaria di gravidanza è legale e può essere effettuata in strutture ospedaliere o cliniche private autorizzate, garantendo alle donne l'accesso a un servizio sicuro e controllato. L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è regolata dalla legge 194 del 1978 “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, che sancisce le modalità di ricorso all’aborto volontario.
La Legge 194/1978 e i Diritti Riproduttivi in Italia
L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto. In Italia l’accesso all’aborto volontario è regolato dalla legge 194 del 22 maggio 1978, che, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La legge 194/1978 costituisce il pilastro normativo che definisce le condizioni e le procedure per l'interruzione volontaria di gravidanza nel paese. Questa normativa, in vigore da oltre quattro decenni, mira a bilanciare la tutela della vita nascente con la salvaguardia della salute e della dignità della donna, riconoscendo il suo diritto di prendere decisioni fondamentali riguardo al proprio corpo e alla propria maternità. Il quadro legislativo italiano, dunque, non si limita a consentire l'aborto, ma ne disciplina l'accesso in modo strutturato, prevedendo specifici percorsi e garanzie per la donna.

I Limiti Temporali per l'Interruzione di Gravidanza
La legge 194 stabilisce chiari limiti temporali entro i quali l'interruzione volontaria di gravidanza può essere richiesta e praticata, distinguendo tra il primo e il secondo trimestre di gestazione, ognuno con le proprie specifiche condizioni.
L'Interruzione entro i Primi Novanta Giorni
Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna. La donna lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Può essere richiesta, infatti, dalla donna entro i primi 90 giorni di gestazione, per vari motivi di carattere sanitario, economico, sociale o familiare. Questa fase iniziale del percorso offre alla donna la possibilità di accedere all'IVG con una motivazione meno stringente, basata sulla sua percezione del rischio per il proprio benessere. La legge riconosce, in questo periodo, il diritto all'autodeterminazione della donna, permettendole di prendere una decisione informata e personale in merito alla prosecuzione della gravidanza. È fondamentale che in questa fase la donna riceva tutte le informazioni e il supporto necessari per una scelta consapevole.
L'Interruzione Oltre il Novantesimo Giorno: L'Aborto Terapeutico
Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo può verificarsi, ad esempio, a causa di gravi anomalie genetiche o di malformazioni dell’embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne come tumori o patologie psichiatriche.
Secondo la legge 194 del 1978, tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono “terapeutiche”, poiché l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito “terapeutico” l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione, cioè nel secondo trimestre di gravidanza. La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7, stabilendo che l’aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. È permesso anche quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi includono gravi patologie della donna, sia fisiche (ad esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo ecc.) sia psichiche, o malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna.
Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini, quali ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi, nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra). La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire.

Il Documento per la Richiesta di Interruzione di Gravidanza
Per accedere all’interruzione di gravidanza (IVG), sia prima sia dopo il novantesimo giorno, la donna deve rivolgersi a un medico, che può essere del consultorio o anche un medico di sua fiducia. Il medico ha il compito di redigere un documento attestante la richiesta della donna. Questo documento, o certificato se il medico attesta l’urgenza della procedura, è indispensabile per accedere all’IVG. Il modo più semplice per ottenerlo è rivolgersi a un consultorio pubblico, che non sia di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi, il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.
La procedura per ottenere il certificato necessario per interrompere la gravidanza si svolge seguendo il percorso stabilito dalla legge 194/78. Durante la prima visita medica, il ginecologo conferma lo stato di gravidanza e la settimana gestazionale attraverso un esame clinico e/o ecografico. È importante notare che, anche se la norma non prevede espressamente l'obbligo della diagnosi ecografica di gravidanza, alla luce delle attuali evidenze scientifiche è consigliabile eseguire sempre il controllo ecografico prima di procedere all'IVG. Al termine della visita, il medico rilascia il certificato per l’interruzione volontaria di gravidanza, che attesta lo stato di gravidanza e consente di avviare il percorso. In Italia, il certificato di interruzione volontaria di gravidanza viene rilasciato dal medico che assiste la donna durante il processo. Si tratta di un documento che attesta lo stato di gravidanza della donna, la sua richiesta di abortire e l’avvenuto colloquio con il personale medico. La richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua consulenza e visita medica.
Il Periodo di Riflessione
Nel caso in cui il medico non consideri urgente l’intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni. Trascorsi questi giorni, la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l’espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. Dalla data di rilascio del certificato decorre un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, previsto dalla legge, prima che la procedura di IVG possa essere effettuata in ospedale o in altra struttura autorizzata. Dove necessario, il certificato può contenere l’indicazione che la procedura deve essere eseguita con urgenza, senza l’attesa di 7 giorni prevista dalla legge. Per legge, di norma, è necessario attendere sette giorni tra il rilascio del documento e l’esecuzione dell’interruzione di gravidanza.
Il Ruolo Essenziale dei Consultori
Il consultorio familiare è un punto di riferimento fondamentale per le donne che intendono accedere all'IVG. Puoi rivolgerti al Consultorio, preferibilmente della tua zona di residenza, dove riceverai accoglienza, informazioni sul percorso, counselling e verrà fissato un appuntamento con il ginecologo. Il ginecologo ti fornirà tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e rilascerà un documento dove si prende atto sia del tuo stato di gravidanza sia della tua volontà di interromperla.
Il Consultorio garantisce colloqui e consulenza per rimuovere eventuali cause che portano alla decisione di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Al riguardo, fornisce anche assistenza psicologica e, su richiesta, informazioni su associazioni di volontariato ed eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali. Dopo la scelta dell'interessata, il ginecologo del Consultorio effettua la visita, rilascia il certificato necessario per sottoporsi a IVG (questo certificato può essere richiesto anche al proprio ginecologo di fiducia, al medico di famiglia, ad altro specialista), informa sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e assicura il controllo medico post-intervento. Viene assicurato anche il collegamento con i reparti ospedalieri di riferimento per l'esecuzione dell'intervento.
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IVG per Minorenni: Un Percorso Specifico
Il percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza presenta delle specificità quando la richiedente è minorenne, richiedendo un'attenzione particolare alla tutela della giovane e al coinvolgimento delle figure genitoriali o tutelari.
Se sei minorenne e puoi parlare con i tuoi genitori, essi ti devono accompagnare dal medico e firmare con te il certificato previsto. Se invece non puoi o non vuoi parlare con loro, la cosa migliore è che tu ti rivolga al consultorio più vicino. Se hai meno di diciotto anni, per l’IVG è necessario l’assenso di tutti e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Se ne hai già parlato con i tuoi genitori, puoi recarti con loro al Consultorio, altrimenti gli operatori del Consultorio ti aiuteranno a coinvolgerli. Se invece non puoi o non vuoi parlare con loro, l'équipe consultoriale entro sette giorni preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice tutelare il quale, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso. Il Consultorio segue il percorso di certificazione per le minorenni con la relazione al giudice tutelare nel caso di minorenne che chiede IVG senza il consenso di chi esercita la patria potestà.
Nel caso di minorenni, è necessario l’assenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, se le persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sono difficilmente consultabili, o rifiutino il loro assenso, o esprimano pareri tra loro difformi, è possibile ricorrere al Giudice Tutelare. Nel caso in cui la donna sia sottoposta a interdizione, si procede come disposto dall’Art. 13 della legge 194/78.
Metodiche per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza
L’aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. Entrambi i metodi sono efficaci e sicuri, ma la scelta dipende principalmente dall'età gestazionale e dalle condizioni cliniche della donna.
Aborto Farmacologico
Per l’aborto farmacologico si utilizzano due farmaci: il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. Il metodo farmacologico può essere applicato solo entro la 7ª settimana (49 giorni) di gestazione. Nello specifico, se l'interruzione avviene entro le prime 9 settimane, è possibile optare per un aborto farmacologico utilizzando specifici medicinali. Questo metodo evita l'intervento chirurgico e permette alla donna di sottoporsi al trattamento in modo meno invasivo. Potrai scegliere la via farmacologica se la tua gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane) dall'ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti.
È un procedimento che avviene a livello ambulatoriale in due fasi. Nella prima si assume un farmaco (Mifepristone, meglio noto con il nome di Ru486) che interrompe la gravidanza. Successivamente, per la precisione dopo 48 ore, si passa al secondo farmaco, un analogo delle prostaglandine, che facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza.
Aborto Chirurgico
Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. Se la gravidanza è oltre la 9ª settimana, ma entro i 90 giorni, l'interruzione sarà praticata con una procedura chirurgica, generalmente una aspirazione uterina, che richiede un breve ricovero ospedaliero. L’intervento medico-chirurgico comporta un ricovero in day hospital. Si entra la mattina presto e si viene dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in anestesia, avviene in sala operatoria. Nel 98% dei casi l'aborto avviene nel giro di 3-6 ore. Dopodiché la donna viene dimessa.
Cure Post-Intervento e Contraccezione
Dopo l'IVG è consigliato un periodo di riposo e un controllo medico di follow-up per verificare il completo recupero fisico della paziente. Inoltre, è previsto un controllo clinico ed ecografico dopo 2 settimane dall'IVG. Al momento della dimissione viene consigliata una terapia estroprogestinica (pillola contraccettiva), con la duplice finalità di prevenire eventuali recidive e favorire un regolare ripristino del ciclo mestruale. Il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione vengono garantiti già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l’IVG. È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione. Nei due anni successivi all’IVG la contraccezione è gratuita per le donne iscritte al Servizio Sanitario Nazionale, residenti o domiciliate in Toscana, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane.
La Telemedicina come Nuova Modalità di Accesso al Certificato
L'evoluzione tecnologica ha introdotto nuove opportunità anche nel campo dell'accesso ai servizi sanitari, inclusa l'ottenimento del certificato per l'IVG. Si può ottenere online? Lo prevede la legge 194/78, articoli 4 e 5, e da oggi è possibile ottenerlo in telemedicina tramite un consulto via web, come previsto dall’accordo nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” (1). Come risulta dalle testimonianze raccolte dalla Rete, ottenere una certificazione per IVG può diventare una corsa a ostacoli.
Come funziona il “certificato” telemedico? Bisogna avere una connessione internet e un dispositivo con audio e videocamera (cellulare, computer, tablet). Si contatta quindi l'associazione Vita di donna o si utilizza un numero telefonico dedicato. Durante la videochiamata, la donna invierà la scansione del proprio documento di identità e del test di gravidanza (test positivo del sangue o delle urine ed eventuale ecografia, se eseguita). Si svolgerà poi un regolare colloquio tra la donna ed il medico in cui verranno poste varie domande sulla situazione clinica, sociale, economica e psichica della donna, come previsto dalla legge 194/78.
Quanto costa? La videochiamata resta registrata sulla piattaforma su cui si svolge il colloquio, una piattaforma che offre diversi servizi di telemedicina garantendo la tutela dei dati personali. I costi della piattaforma sono a carico dei medici e delle mediche volontarie. Pro-choice RICA sostiene l’iniziativa delle ginecologhe che si sono rese disponibili a fare gratuitamente il loro lavoro come atto politico. Il tutto nella legalità. L'intento non è tappare i buchi di quel che pubblico e privati non fanno, ma denunciare queste carenze. Il Ministero della salute e soprattutto le Regioni devono dare indicazioni alle agenzie socio-sanitarie territoriali di adottare la telemedicina anche per questo tipo di servizio, come già avviene per altre prestazioni. Questo servizio può essere eseguito fino alla 12 settimana + 6 giorni di gravidanza.
Sfide e Criticità nell'Applicazione della Legge 194/1978
L'applicazione della legge 194/1978 in Italia ha mostrato, nel corso degli anni, sia successi che significative criticità, sollevando dibattiti sulla sua piena attuazione e sulle necessità di aggiornamento. In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.
Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine Mai Dati. Inoltre, dopo oltre 40 anni, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione.
L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo all'Accesso
Una delle principali criticità riguarda l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. Sebbene la legge sottolinei che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura, nella pratica questo diritto viene spesso disatteso a causa dell'alto numero di obiettori. L'Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione di questo articolo, proponendo di definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza e di garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore. Si evidenzia anche la necessità di modificare l’articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.
Limiti Temporali e Diagnosi Tardive
Altre criticità riguardano i limiti temporali stabiliti dalla legge. La principale riguarda gli articoli 6 e 7 della legge: nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.
Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla. Queste problematiche mettono in luce la necessità di un aggiornamento normativo che tenga conto delle moderne conoscenze mediche e delle reali esigenze delle donne.

L'Impegno dell'Associazione Luca Coscioni per l'Accesso all'IVG
L’Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.
L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per:
- Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
- Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza, sottolineando che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
- Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
- Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
- Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.
L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui:
- Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, basato sull’autonoma valutazione della donna.
- Articolo 5, che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
- Articoli 6 e 7, che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico.
- Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.
Riferimenti e Contatti Utili
Per informazioni e supporto riguardo l'interruzione volontaria di gravidanza, è possibile rivolgersi ai consultori familiari presenti sul territorio. Questi centri offrono accoglienza, consulenza, informazioni sul percorso IVG e collegamento con i reparti ospedalieri di riferimento per l'esecuzione dell'intervento. I consultori sono anche il punto di riferimento per le minorenni, garantendo supporto e assistenza nel rispetto della normativa vigente.