Il percorso per diventare avvocato in Italia è da sempre caratterizzato da un iter complesso e rigoroso, culminante nell'Esame di Stato. Negli anni, la società e la legislazione hanno evoluto la propria sensibilità verso specifiche categorie di cittadini, tra cui le donne in stato di gravidanza. Sebbene la cortesia sociale suggerisca gesti di premura, come cedere il posto sui mezzi pubblici o in coda, la questione dell'accesso all'esame di abilitazione per le aspiranti avvocate che affrontano la gravidanza solleva interrogativi specifici e necessita di un'analisi approfondita delle normative vigenti e delle tutele previste.
Di norma, non si dovrebbe aspettare oltre 30 giorni per le visite mediche e 60 giorni per gli esami diagnostici, ma questo principio generale si applica a un contesto diverso da quello dell'esame di abilitazione professionale. La normativa che disciplina l'esame di avvocato affonda le sue radici in decreti legislativi e leggi che, nel corso del tempo, hanno cercato di adattarsi alle esigenze sociali e procedurali. Tra i riferimenti storici figurano il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato, e il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto. Successivamente, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, ha introdotto norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, integrate dal d.P.C.M. 21 dicembre 1990. La disciplina è stata ulteriormente modificata dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, e dalla legge 20 aprile 1989, n. 142, entrambe recanti modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato. Il d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, ha regolamentato la pratica forense, mentre la legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha disposto la soppressione dell’albo dei procuratori legali.
Più recentemente, il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180, ha apportato urgenti modifiche alla disciplina degli esami di abilitazione, seguito dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha modificato la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate. La normativa sulla documentazione amministrativa è stata toccata dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha riguardato la composizione della commissione per l’esame di avvocato, mentre il decreto ministeriale 16 settembre 2014 ha definito le modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi. La legge 31 dicembre 2012, n. 247, rappresenta la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, e il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto, all’art. 10, comma 2-ter, la proroga, anche per la sessione d’esame 2025, del differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012.

La Questione del Legittimo Impedimento per Gravidanza
La principale area di interesse per le donne incinte che affrontano l'esame di avvocato riguarda il "legittimo impedimento", ovvero la possibilità di ottenere un rinvio delle prove in caso di gravidanza a rischio o, più in generale, per motivi legati alla maternità. A differenza di altre situazioni in cui il buon senso o la cortesia sociale dovrebbero suggerire l'opportunità di cedere il passo, nel contesto dell'esame di abilitazione non esiste una prescrizione normativa generale che imponga un differimento automatico della prova unicamente per il fatto di essere incinta.
Tuttavia, la giurisprudenza e le interpretazioni recenti hanno progressivamente rafforzato la tutela della maternità e della salute della donna. Un caso emblematico riguarda una giovane donna in stato di gravidanza considerata a rischio, la quale, dopo aver superato la prima prova orale, aveva depositato un'istanza di differimento dell'ulteriore prova. La commissione esaminatrice aveva concesso un rinvio, ma di soli 9 giorni rispetto alla data originariamente prevista. Questa circostanza ha suscitato forti reazioni, con l'Avv. Francesco Paolo Perchinunno, Presidente Nazionale AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che ha affermato con forza la necessità di introdurre nel bando d'esame una previsione specifica di legittimo impedimento per gravidanza a rischio, che consenta lo svolgimento delle prove entro un termine dalla fine dell'impedimento, attraverso la predisposizione di una seduta d'esami suppletiva. Secondo il Presidente, è inaccettabile che la concessione e la durata di un rinvio per gravidanza a rischio vengano lasciate alla mera discrezionalità delle commissioni esaminatrici, poiché diventare madri è un diritto che non deve costituire un ostacolo all'accesso alla professione.

L'Evoluzione Legislativa e Giurisprudenziale
L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha una lunga storia di impegno in questo senso. In passato, AIGA si è battuta affinché venisse riconosciuto il legittimo impedimento delle avvocate in gravidanza a presenziare alle udienze. Questo impegno ha portato a risultati concreti, come l'introduzione nella Legge di Bilancio 2018 (commi 274 quinquies e sexies della Legge 27/12/2017 n. 205) del diritto delle avvocate in gravidanza e in maternità a invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza. Tale disposizione vincola i calendari delle udienze giudiziarie e condiziona i rinvii. Sia nel rito civile che in quello penale, il periodo gestazionale preso a riferimento è di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successivi. In ambito civilistico, la gravidanza incide sui calendari delle udienze, con l'eccezione delle cause che richiedono trattazione urgente, per le quali l'avvocatessa deve farsi sostituire da un collega. La fonte normativa è costituita dal comma 274 quinquies dell’articolo unico della Legge di Bilancio, che aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C. prescrivendo che: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».
In ambito penalistico, il comma 271 sexies ha novellato l’articolo 420-ter del C.P.P. (« Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore»), con inserimento del comma 5 bis: «Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».
I rischi per le lavoratrici donne
La Tutela della Salute e il Ruolo della Giurisprudenza
La giurisprudenza amministrativa ha confermato l'importanza della tutela della maternità. I giudici amministrativi di prime cure ritengono che la maternità debba essere sempre tutelata e non possa in alcun caso essere oggetto di discriminazione. Un caso specifico ha visto il TAR di Bologna dare ragione a una praticante avvocato di Agrigento che, in stato di gravidanza a rischio, aveva presentato un'istanza di differimento dell'esame di abilitazione. La commissione esaminatrice aveva concesso un rinvio, ma entro una data ritenuta troppo ravvicinata per le condizioni di salute della candidata. Il TAR, evidenziando «l'assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro», ha ordinato di disporre un nuovo test «in una data compatibile con lo stato di salute della ricorrente». Questo principio generale di tutela della salute trova fondamento nel generale principio di tutela della maternità di cui agli articoli 31, comma 2, e 37, comma 1, della Costituzione, in attuazione del quale le norme primarie prevedono l’istituto dell’astensione obbligatoria (art. 16 del d.lgs. 151/2001). Pertanto, se una candidata presenta documentazione sanitaria idonea a comprovare le criticità della sua salute, avrà diritto di chiedere il differimento della prova orale. Tuttavia, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 17 novembre 2023, n. 9896, l'istanza di differimento non può estendersi alla richiesta che la commissione esaminatrice stabilisca un'apposita data per l'esame orale successiva all'ultima giornata di colloqui già calendarizzata, ma deve essere contenuta entro i termini previsti per la sessione in corso.
Modalità di Svolgimento e Accesso agli Atti
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame, la prima fase prevede la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postula conoscenze di diritto sostanziale e processuale in una materia scelta dal candidato. La prova orale si svolge dinnanzi a una sottocommissione, e può avvalersi anche di modalità di collegamento da remoto. In questo contesto, è sorto anche il tema dell'accesso agli atti. Una candidata in maternità ha chiesto di poter visionare le registrazioni audio-video delle prove orali degli altri candidati prima di sostenere la propria, al fine di comprendere meglio le domande sorte. Secondo la giurisprudenza, l'oggetto di un'istanza di accesso agli atti riguarda anche le registrazioni audio-video delle prove orali, in quanto documento informatico detenuto da una pubblica amministrazione. La richiesta di accesso agli atti "documentale", avente ad oggetto riproduzioni audio o audiovisivo delle prove orali di altri candidati, può essere presentata anche prima che i colloqui siano terminati, poiché non si applicano ai concorsi pubblici le norme in materia di accesso agli atti degli appalti pubblici, non sussistendo alcuna esigenza di segretazione. Inoltre, le prove orali, se svolte in presenza, sono pubbliche, in ossequio all'articolo 7 del dpr 487/1994, come modificato dal dpr 82/2023, che garantisce la pubblicità attraverso modalità digitali in caso di svolgimento in videoconferenza. Pertanto, una candidata ha il diritto di chiedere il differimento della propria prova orale per maternità, al fine di poter prendere visione delle registrazioni delle prove orali degli altri candidati e acquisire informazioni utili.

Procedure di Iscrizione e Pagamento
L'accesso all'esame richiede il pagamento di complessivi euro 78,91. Tale importo si compone di una tassa di euro 12,91 e un contributo spese di euro 50,00 (totale 62,91), più l'imposta di bollo di euro 16,00. Il pagamento avviene tramite la piattaforma PagoPA, attraverso due istanze digitali. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando un'apposita procedura informatica, disponibile dal 1° ottobre di ogni anno per la ricezione delle domande. Il candidato, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, dovrà accettare i dati per la privacy, compilare la domanda, registrare i dati in modo permanente, procedere ai pagamenti e infine inviare la domanda. Al termine, verrà generata una ricevuta contenente un codice identificativo e un codice a barre, indispensabile per considerare la domanda inviata. In caso di più invii telematici, sarà valida l'ultima domanda spedita.
Valutazione delle Prove e Candidati con Esigenze Speciali
Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito. Per la prova orale, ogni componente dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie previste. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 18 punti in ciascuna materia.
I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per questi candidati, la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi.
La normativa sull'esame di avvocato è in continua evoluzione, ma la tendenza è verso un maggiore riconoscimento delle tutele per le donne in gravidanza, garantendo che la maternità non diventi un ostacolo insormontabile all'accesso a una professione fondamentale per la società.