La complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sistema di welfare italiano, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni di sostegno alla famiglia per i cittadini stranieri, ha trovato il suo epilogo in una serie di pronunce fondamentali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Costituzionale. Il cuore del dibattito ha riguardato l'illegittimità dell'esclusione dal cosiddetto "bonus bebè" e dall'indennità di maternità per le madri disoccupate di tutti i cittadini stranieri che, pur risiedendo legalmente in Italia, non fossero in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il quadro normativo censurato
Il sistema di protezione sociale italiano, fino a tempi recenti, condizionava l’erogazione di misure fondamentali per la maternità e l’infanzia al possesso dello status di soggiornante di lungo periodo. La normativa in questione, in particolare l'art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e il decreto legislativo n. 151/2001, imponeva una distinzione basata non sulla condizione di bisogno economico o sul possesso di un regolare permesso di lavoro, bensì su un requisito di anzianità di residenza.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito l'illegittimità di tale esclusione. La sentenza ha chiarito che il rifiuto della concessione di un assegno di natalità e di maternità a cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro, violava il principio di parità di trattamento. La motivazione del rifiuto, basata esclusivamente sulla mancanza dello status di lungo soggiornante, è stata giudicata in contrasto con la direttiva 2011/98/UE, che mira a garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori provenienti da paesi terzi.
La natura delle prestazioni di sicurezza sociale
Per comprendere la portata di tale decisione, è necessario definire la natura giuridica delle prestazioni coinvolte. La Corte UE ha analizzato il bonus bebè e l'assegno di maternità sotto la lente del regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione.
L’assegno di natalità è stato qualificato come una "prestazione familiare" (articolo 3, paragrafo 1, lettera j), poiché si configura come un contributo pubblico destinato ad alleviare gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un figlio. Trattandosi di un beneficio concesso automaticamente a nuclei familiari che soddisfano criteri oggettivi e predefiniti, senza alcuna discrezionalità amministrativa nella valutazione del bisogno, esso rientra a pieno titolo nei settori di protezione garantiti dalla normativa europea.
Analogamente, l’assegno di maternità è stato inquadrato nel settore della sicurezza sociale (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in quanto volto a tutelare le madri prive di un'indennità legata a un rapporto di lavoro. Poiché la concessione avviene basandosi su parametri economici oggettivi (come l'indicatore della situazione economica), l'esclusione di specifiche categorie di residenti basata sulla cittadinanza o sul tipo di permesso è stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione.
Perché esiste la Corte di giustizia dell’Unione europea?
Il percorso del contenzioso giudiziario
La questione è giunta al termine di un lungo contenzioso che ha visto l'Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) impegnata in numerosi tribunali italiani. Molti dei casi giunti all'attenzione della Corte di Giustizia erano stati segnalati da enti come la Cgil di Brescia e Bergamo e l'Inas-Cisl di Milano, evidenziando come la prassi amministrativa di esclusione colpisse una fetta significativa di famiglie straniere, con conseguenze negative sull'integrazione sociale e sul benessere dei minori.
La Corte Costituzionale italiana, in particolare con la sentenza n. 54 del 2022, ha dato seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2 settembre 2021 (causa C-350/20), dichiarando l’illegittimità delle norme interne che subordinavano il beneficio alla titolarità del permesso di lungo periodo. La Consulta ha sottolineato che tali disposizioni istituivano un sistema "irragionevolmente più gravoso" per i cittadini di paesi terzi, travalicando le finalità legittime di gestione delle risorse pubbliche.
Il superamento della distinzione tra ragionevolezza e discriminazione
Un punto di particolare rilievo nel dibattito giuridico è stata la tesi, portata avanti da alcune amministrazioni regionali, volta a separare il controllo di "ragionevolezza" (di cui all'art. 3 della Costituzione) dalla valutazione di "discriminazione" (di cui al diritto europeo). Alcune difese regionali sostenevano che una norma potesse essere irragionevole ma non necessariamente discriminatoria.
La giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale ha tuttavia smentito tale dicotomia. La sentenza n. 77/2023, tra le altre, ha ribadito che il legislatore, nell'erogazione di benefici legati a bisogni primari della persona, non può mai ignorare i principi di uguaglianza. La necessità di circoscrivere la platea dei beneficiari per carenza di fondi non può giustificare una disparità di trattamento verso i cittadini extra-UE, specialmente quando questi ultimi contribuiscono attivamente alla vita sociale ed economica del Paese attraverso un lavoro regolare.
Verso l'Assegno Unico e le incertezze future
Con l'avvento dell'Assegno Unico Universale, che ha assorbito le precedenti prestazioni, la normativa è stata parzialmente semplificata eliminando la limitazione dichiarata illegittima. Tuttavia, permangono zone d'ombra. La normativa attuale presenta ancora delle lacune circa l'estensione dei diritti a tutti i destinatari previsti dalla direttiva 2011/98/UE, alimentando il rischio di nuovi contenziosi.
Inoltre, il sistema di welfare nazionale mantiene attive altre prestazioni (come il bonus asili nido) che ancora prevedono, in alcuni casi, requisiti di residenza legati allo status di lungo soggiornante. La Corte Costituzionale ha già inviato segnali chiari: qualsiasi prestazione di welfare che miri a sostenere la famiglia e la maternità deve conformarsi ai principi di non discriminazione.

L'impatto pratico per l'INPS e le amministrazioni
In seguito alle pronunce delle Corti, l'INPS ha dovuto adeguare le proprie procedure. Con la nota n. 1562 del 7 aprile 2022, l'ente previdenziale ha recepito la declaratoria di incostituzionalità, ammettendo la possibilità di riconoscere le prestazioni anche ai cittadini extra-UE titolari di permesso unico di lavoro. Il messaggio ha inoltre recepito la legge n. 238 del 2021, che ha esteso il novero dei beneficiari per includere i familiari titolari di carte di soggiorno.
L'effetto della sentenza della Consulta è retroattivo entro i limiti dei termini di prescrizione, coprendo tutte le domande di bonus bebè presentate sino al primo marzo 2022, momento in cui il beneficio è confluito nell'Assegno Unico. Questo risultato rappresenta un cambio di paradigma: la tutela della maternità e dell'infanzia, sancita dall'articolo 31 della Costituzione, non può più tollerare distinzioni che la giurisprudenza ha definito come arbitrarie, poiché il benessere dei minori e il sostegno alle famiglie devono essere valutati sulla base di criteri oggettivi di bisogno, senza discriminazioni basate sullo status giuridico del genitore.