La legislazione italiana prevede un complesso sistema di tutele a salvaguardia della lavoratrice in gravidanza e a supporto della genitorialità, mirato a conciliare le esigenze professionali con quelle familiari. Queste disposizioni sono concepite per garantire la sicurezza e la salute della madre e del bambino, promuovendo al contempo la parità di genere nella condivisione delle responsabilità di cura. Le misure assistenziali a sostegno della genitorialità - come il congedo di maternità e di paternità e il congedo parentale, l'assegno unico universale e i diversi bonus per i nuovi nati - rappresentano un aiuto importante per rispondere alle difficoltà quotidiane di molte famiglie italiane. Sebbene gli aiuti per i figli abbiano contribuito, soprattutto negli ultimi anni, alla promozione della parità di genere nella condivisione delle responsabilità di cura, le donne restano le principali beneficiarie di forme di tutela della genitorialità. Questa guida approfondisce i vari aspetti legati ai congedi e ai permessi, delineando i diritti e le condizioni per l'accesso a queste importanti forme di assistenza, dal periodo precedente il parto fino ai primi anni di vita del figlio.
La Protezione della Lavoratrice Durante la Gravidanza e il Puerperio
Fin dall'inizio della gravidanza, la lavoratrice è soggetta a speciali disposizioni miranti a tutelarne la salute e la sicurezza. Vige, infatti, una speciale tutela della salute e sicurezza della lavoratrice dal momento in cui comunica al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. In questo contesto, il datore di lavoro predispone idonee misure di prevenzione e protezione. Qualora sussista un rischio per la salute e sicurezza della lavoratrice, egli può variare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, nonché, nei casi previsti dalla legge, adibire la lavoratrice ad altre mansioni equivalenti, superiori o inferiori. Durante la gravidanza la lavoratrice ha, inoltre, diritto all’astensione anticipata dal lavoro in specifiche condizioni.
Un aspetto fondamentale di questa protezione è il divieto di licenziamento. È vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Questo divieto si estende anche al lavoratore che fruisce del congedo di paternità o del congedo di paternità alternativo. Tale licenziamento, anche collettivo, è nullo. Tuttavia, tale divieto non si applica in caso di giusta causa di licenziamento, cessazione dell'attività aziendale, scadenza del termine del contratto o esito negativo del periodo di prova. La madre lavoratrice ovvero il padre che ha fruito del congedo di paternità hanno diritto, in caso di dimissioni, alle indennità previste per il caso di licenziamento. Inoltre, in queste circostanze, non sono tenuti a dare preavviso. Sia la madre lavoratrice che il padre che ha fruito del congedo di paternità hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e di rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati ovvero in altra nel medesimo comune e di permanervi fino all'anno di età del figlio.
Un'altra tutela importante riguarda il lavoro notturno. Dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6.

Il Congedo di Maternità Obbligatorio: Un Diritto Fondamentale
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. È l’astensione obbligatoria dal lavoro allo scopo di tutelare la lavoratrice madre ed il nascituro ed è applicabile anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato. Questo congedo è un diritto esclusivo della madre e ha una durata predefinita di cinque mesi. Generalmente, il congedo copre i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi. Nelle giornate intercorrenti tra la data presunta e quella effettiva e nei 3 mesi successivi al parto, è vietato adibire al lavoro le donne. Le lavoratrici non impiegate in lavori pericolosi, faticosi o insalubri possono fruire del congedo in modo flessibile.
La flessibilità del congedo di maternità permette alla lavoratrice dipendente di astenersi dal lavoro un mese prima e i 4 mesi successivi al parto, oppure direttamente 5 mesi dopo il parto. L’inizio del congedo di maternità può essere posticipato ed il periodo non goduto prima del parto viene sommato al congedo post partum. In particolare, con la circolare 148 del 12 dicembre 2019, l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative relative alla disposizione della legge di stabilità 2019 che consente alle lavoratrici di spostare l'astensione obbligatoria dal lavoro interamente ai cinque mesi dopo il parto. L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha infatti aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico sulla maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151/2001). Per poter chiedere la flessibilità del congedo di maternità o il posticipo è necessario produrre il certificato del medico specialista del SSN e il certificato del medico aziendale o una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che non esiste l’obbligo di sorveglianza medica. Tale attestazione deve necessariamente avvenire entro la fine del 7° mese di gravidanza. Il certificato del medico deve attestare che non sussistono rischi non solo fino alla data presunta del parto ma anche qualora l'evento dovesse avvenire in data successiva. È importante notare che l'insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione di posticipo del congedo, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro".
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione (c.d. parto prematuro), i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di 5 mesi. Qualora il bambino nato prematuro abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero anche lungo, la madre ha facoltà di riprendere il lavoro. Questa disposizione non riguarda solo il caso di parto prematuro con ricovero del neonato (sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale) ma anche altre ipotesi in cui si renda necessario il ricovero, indipendentemente da quando sia avvenuta la nascita (quindi anche se nei termini previsti). In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Durante il congedo obbligatorio, la lavoratrice riceve un’indennità a carico dell'INPS. Per l'intero periodo di congedo di maternità, comprensivo dell'interdizione anticipata o del prolungamento del congedo, è dovuta in favore dei lavoratori dipendenti e a carico dell'INPS, un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente, comprensiva dell'incidenza delle mensilità aggiuntive. L’indennità è erogata dal datore di lavoro che anticipa per conto dell’INPS. Spesso, questa indennità è integrata al 100% dalla contrattazione collettiva. Questo periodo è considerato a tutti gli effetti come lavoro: maturano ferie, tredicesima e eventuali miglioramenti contrattuali. Il diritto all’indennità di maternità si estende anche ai casi in cui l’inizio del congedo avvenga entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo, comprensivo di lavoratrici in cassa integrazione, disoccupazione o mobilità. Le lavoratrici possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche se non in servizio, purché abbiano almeno cinque anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria. Per ottenere l’indennità sono necessari precisi requisiti contributivi.
Per le lavoratrici autonome, una novità inserita nel decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 è il riconoscimento di un'indennità giornaliera anche nei periodi che precedono i due mesi prima del parto, in caso di complicanze gravi legate alla gravidanza, o patologie che sono aggravate dalla gravidanza in base ad accertamenti da parte del curante. L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Il Testo Unico (art. 28), recependo la storica sentenza n. 352/2000 della Corte Costituzionale, ha stabilito l'estensione del congedo di maternità anche a queste circostanze.
Il Congedo di Paternità Obbligatorio: Un Passo Verso la Condivisione
Oltre alle tutele per la madre, la legislazione italiana riconosce un ruolo sempre più attivo anche al padre nella cura del neonato, introducendo il congedo di paternità obbligatorio. Questo diritto è una delle novità del decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non fruibili ad ore, ma fruibili anche in maniera non continuativa. Questi giorni possono essere goduti dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro 5 mesi dalla nascita del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni. Questo diritto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario ed è autonomo rispetto a quello della madre. Il diritto prevede una retribuzione del 100%.
Il padre ha altresì facoltà di astenersi per 1 ulteriore giorno in sostituzione della madre in congedo di maternità. Anche i papà possono godere di un periodo di astensione dal lavoro prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. L’indennità per il congedo di paternità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, come per la maternità.
Il congedo di paternità obbligatorio: tutto quello che devi sapere
Il Congedo Parentale (Astensione Facoltativa): Flessibilità per Entrambi i Genitori
Il congedo parentale, conosciuto anche come astensione facoltativa, è un diritto che spetta ad entrambi i genitori e rappresenta uno strumento cruciale per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Questo congedo può essere fruito per ogni bambino fino al compimento del 14° anno di età o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Fanno eccezione i figli con disabilità, per i quali le condizioni possono variare.
Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.Nello specifico, la madre lavoratrice dipendente può fruirne per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi. Il padre lavoratore dipendente può fruirne per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi. Il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora. In caso di genitore solo (padre o madre), questi può fruire di un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).
Per i periodi di congedo parentale, fino al 14° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi un'indennità pari al 30% della retribuzione. Questa indennità è stata elevata per determinati periodi e condizioni:
- Un mese è pagato al 80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2023). I periodi di congedo devono essere fruiti a partire dal 1° gennaio 2023, per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione, e il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità deve essere terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
- Un ulteriore mese è pagato al 80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2024). Questo beneficio si applica se i periodi di congedo sono fruiti a partire dal 1° gennaio 2024, per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione, e il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità deve essere terminato successivamente al 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
- Un ulteriore mese è pagato al 80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2025). Questo si applica se i periodi di congedo sono fruiti a partire dal 1° gennaio 2025, per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione, e il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità deve essere terminato successivamente al 31 dicembre 2024.
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. I periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
La contrattazione collettiva ha il compito di fissare le regole necessarie per la fruizione ad ore del congedo parentale, nonché i criteri di calcolo delle ore e l'equiparazione delle stesse alla singola giornata lavorativa. Per i genitori iscritti alla gestione separata è possibile fruire del congedo fino ai 12 anni di età o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affido preadottivo, per un periodo complessivo di 6 mesi per ogni figlio.
Permessi e Tutele Speciali per la Cura del Bambino
Oltre ai congedi principali, la tutela della maternità e paternità prevede specifiche possibilità di astensione dal lavoro con diritto alla retribuzione o permessi per particolari esigenze familiari.
Permessi per Esami Prenatali
Le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, possono fruire di permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Permessi Orari per Allattamento
Durante il 1° anno di vita del bambino, la lavoratrice può beneficiare di permessi orari retribuiti, a carico dell'INPS. Questi permessi sono pari a 2 ore al giorno in caso di orario contrattuale giornaliero pari o superiore a 6 ore, ridotti ad 1 ora in caso tale orario sia inferiore.
Congedo per Malattia del Figlio
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro senza diritto alla retribuzione. Questa possibilità ha durata illimitata fino al 3° anno di età del bambino. Per i figli di età compresa fra i 3 e i 14 anni, è fissata in 10 giorni lavorativi l'anno per ogni figlio. Il genitore ha diritto al congedo retribuito per la malattia del figlio fino ai tre anni in maniera illimitata. Oltre i tre anni e fino agli otto, a ciascun genitore spettano al massimo 5 giorni lavorativi all’anno. Questo limite non può essere superato nemmeno se uno dei due genitori ne ha fruito solo parzialmente. Questo tipo di congedo non è soggetto a visita fiscale del medico competente.

Tutele per Genitori di Bambini Portatori di Handicap
Particolari tutele sono accordate in favore dei lavoratori dipendenti genitori di bambini portatori di handicap in situazione di gravità. Questi includono, ad esempio, 3 giorni di permesso mensile per assistere figli portatori di handicap.
Aspettativa per Motivi Personali o di Famiglia
Il lavoratore a tempo indeterminato, che ne fa richiesta formale e motivata, può richiedere un periodo di aspettativa per motivi personali o di famiglia senza retribuzione, fino ad un massimo di 12 mesi in un triennio. L’aspettativa viene concessa solamente se vi sono esigenze organizzative e di servizio compatibili con la richiesta.
Aspetti Economici e Contributivi dei Congedi Parentali
Durante i periodi di congedo, i lavoratori hanno diritto a un'indennità, la cui percentuale varia a seconda del tipo di congedo e delle condizioni specifiche. I periodi di assenza tutelata sono coperti da contribuzione figurativa, il che è di fondamentale importanza per la futura pensione dei lavoratori.
Indennità di Maternità e Paternità
Per l'intero periodo di congedo di maternità, comprensivo dell'interdizione anticipata o del prolungamento del congedo, nonché di paternità, è dovuta in favore dei lavoratori dipendenti e a carico dell'INPS, un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente, comprensiva dell'incidenza delle mensilità aggiuntive. La prestazione economica di maternità, a carico dell’INPS, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga immediatamente precedente il mese di inizio del congedo, al quale si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive percepite dalla lavoratrice.
Indennità di Congedo Parentale
Come precedentemente dettagliato, per i periodi di congedo parentale, fino al 14° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi un'indennità pari al 30% della retribuzione. Questa percentuale è stata elevata all'80% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi (distribuiti negli anni 2023, 2024 e 2025) da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. I periodi successivi ai 9 mesi complessivi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati al 30% solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
Copertura Contributiva
È importante ricordare che, durante il periodo di astensione obbligatoria (maternità e paternità obbligatoria), il dipendente matura le ferie e i contributi a fini pensionistici come se fosse al lavoro a tutti gli effetti. I periodi di congedo di maternità e di paternità, di congedo parentale, i 3 giorni di permesso mensile per assistere figli portatori di handicap e i periodi di congedo per la malattia del figlio fino al compimento del 3° anno, sono integralmente coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.Nel periodo di astensione facoltativa (congedo parentale), invece, il dipendente non matura le ferie, né i contributi a fini previdenziali (che potranno eventualmente essere riscattati in un secondo momento tramite apposita richiesta all'INPS). Tuttavia, i periodi corrispondenti al congedo di maternità e di astensione facoltativa, anche verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (artt. 25 e 35 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).
Novità Legislative e Istruzioni Operative
Il quadro normativo relativo alla genitorialità è in continua evoluzione, con aggiornamenti volti a migliorare il supporto alle famiglie. Le circolari INPS giocano un ruolo fondamentale nel fornire istruzioni amministrative dettagliate per l'applicazione delle leggi.
Le novità del decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 hanno introdotto, tra l'altro, il congedo di paternità che diventa obbligatorio e l'indennità alle lavoratrici autonome per complicanze in gravidanza. Le Leggi di Bilancio recenti hanno significativamente aumentato l'indennità per alcuni periodi di congedo parentale. Ad esempio, le Leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno progressivamente elevato l'indennità dal 30% all'80% della retribuzione per specifici mesi di congedo parentale, da fruire entro i sei anni di vita del figlio, o sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per ulteriori approfondimenti e per la corretta applicazione delle norme, è possibile consultare le circolari INPS pertinenti, come la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122, la circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45, la circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57 e la circolare INPS 26 maggio 2025, n. 80. La domanda per le prestazioni legate ai congedi e alle indennità può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it o altri canali indicati dall'Istituto.
Tra i principali pilastri dell'assistenza per mamma e papà con bambini piccoli, troviamo il congedo di maternità obbligatorio e il congedo parentale. Due tipologie distinte di congedo, ciascuna con propri requisiti e condizioni per l’accesso. Queste misure, insieme all'assegno unico universale e ai diversi bonus per i nuovi nati, sono pensate per offrire un sostegno concreto alle famiglie, riconoscendo l'importanza della genitorialità nel tessuto sociale e promuovendo un maggiore equilibrio tra vita professionale e personale.