Evoluzione storica e legislativa dell'interruzione di gravidanza: dal controllo sociale alla legge 194

La questione dell’interruzione volontaria della gravidanza, lungi dall'essere un tema esclusivamente moderno, affonda le sue radici nelle pieghe più remote della storia delle civiltà. Sin dai tempi antichi, gli aborti sono stati realizzati utilizzando erbe medicinali, strumenti taglienti, con la forza o attraverso altri metodi tradizionali. L'aborto indotto ha una storia lunga e può essere fatto risalire a diverse civiltà, come la Cina sotto Shennong (c. 2700 a.C.), l'Antico Egitto con il suo papiro Ebers (c. 1550 a.C.) e l'Impero romano al tempo di Giovenale (c. 200 d.C.). Una delle prime note rappresentazioni artistiche dell'aborto è in un bassorilievo ad Angkor Wat (c. 1150 d.C.) in Cambogia.

rappresentazione storica di pratiche di aborto tradizionale

Il corpo femminile tra norme arcaiche e giustizia punitiva

In epoche lontane, il corpo della donna incinta non era considerato proprietà esclusiva dell'individuo, ma spesso un bene sottoposto a giurisdizioni patriarcali o statali. In Egitto le pene inflitte, elencate nel Codice di Hammurabi, variavano a seconda del ceto sociale della donna. Nella giurisprudenza assira, nel Codice di Assura (1075 a.C.), si fa riferimento persino alla pena di morte, per una donna che abbia agito contro la volontà del marito.

Il controllo non era solo legale, ma anche tecnico. Un'altra tecnica ampiamente utilizzata nell'era primitiva nel Sud Est asiatico era quella del massaggio, che consisteva nell'applicazione di una forte pressione sull'addome. In Giappone, è possibile trovare traccia della pratica dell'aborto a partire dal XII secolo. Parallelamente, il dibattito etico iniziava a strutturarsi: nel Giuramento di Ippocrate, c'è scritto che i medici dovevano giurare di non fornire alle donne in una gravidanza non voluta alcun mezzo che sarebbe riuscito a far bloccare una maternità. Il motivo si ritrova in un altro testo ippocratico, dove era reso evidente che l'aborto all'epoca era più pericoloso del parto stesso, visto il fatto che non si disponeva degli strumenti chirurgici moderni, cosa che avrebbe potuto causare involontariamente la morte dell'individuo interessato o seri danni al suo utero.

Il diritto romano e la patria potestas

Nella civiltà romana era molto sentita la patria potestas e un uomo poteva liberarsi di un figlio indesiderato semplicemente non riconoscendolo. È con le XII tavole che si ha una legislazione in materia di aborto: questo spetta al padre, e la donna che si procura l'aborto senza il suo consenso può essere ripudiata; inoltre i medici che compiono aborti per nascondere adulterio possono essere puniti con le stesse pene inflitte agli amanti. Un altro motivo per cui può essere punito il medico è la morte della donna a causa dell'aborto, ma non si punisce la pratica in sé.

La prospettiva religiosa e l'anima del feto

Si pensa che i primi cristiani fossero influenzati su questo argomento dal pensiero ebraico e greco. San Tommaso d'Aquino aderì alla riflessione sull'epigenismo ispirandosi ad Aristotele. Un'interruzione volontaria della gravidanza è sempre comunque stata giudicata un peccato e come tale punita con una penitenza, tuttavia veniva considerata un assassinio solo nel caso in cui il feto che la subisse fosse “animato”. Secondo la visione ebraica la vita inizia prima del concepimento. Non mancano infatti i riferimenti alla chiamata alla vita prima della nascita.

Il testo ebraico più importante sull'aborto è Esodo 21,22-23 che impone un'ammenda dettata dal marito della gestante se è procurato un aborto e la morte nel caso che la donna morisse. Questo testo fu però tradotto in greco nel II secolo a.C. Anche in questo ambito culturale l'animazione del feto rappresenta la linea di demarcazione tra tolleranza e violazione: nel periodo antecedente l'animazione, malgrado ci siano opinioni diverse, la pratica è generalmente tollerata. Dopo l'animazione invece, il filone storicamente maggioritario è sempre stato contrario all'interruzione della gravidanza, giacché dopo il concepimento è omicidio. Ancora oggi, al di là di alcune differenze esistenti, la legge islamica permette l'aborto prima del quarto mese in presenza di valide ragioni, e successivamente solo laddove ciò si renda necessario per salvare la madre. Dal 120° giorno di gestazione l'aborto non è generalmente permesso se non per motivi di accertato pericolo di vita della madre.

antiche pergamene e testi giuridici sulla vita prenatale

Evoluzione della legislazione italiana e il codice fascista

Il Novecento italiano ha visto una stretta repressiva in nome della "integrità della stirpe". Durante il fascismo, in base all'ordinanza 168 (500 000) 30-3/40 XVIII, la Neografica stampava il modulo 50. Al medico fascista denunziante, era richiesto di fornire dettagliate informazioni sull'evento: oltre a tutti i dati anagrafici, insieme alla data e al luogo dell'evento, anche le caratteristiche del "prodotto abortivo", i nomi delle persone presenti all'aborto e le "cause presumibili".

Già nell'Ottocento, la maternità divenne una questione pubblica. In quest'ottica, il feto si trasformò in un "futuro cittadino, soldato e lavoratore" da salvaguardare e, di conseguenza, "la donna gravida non è più semplice moglie del cittadino, ma in un certo modo proprietà dello Stato", secondo la definizione data dal medico illuminista tedesco Johann Peter Frank. In epoca fascista le leggi su questo tema si fecero più stringenti: aborto e contraccezione divennero reati contro la persona o delitti contro l'ordine della famiglia.

Il Codice Rocco (1930) confermò questa linea:

  • Art. 546: "Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto."
  • Art. 547: "La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni."

L'era dell'aborto clandestino: rischi e mammane

Nel 1973, in Italia, erano più di 3 milioni le donne che ogni anno ricorrevano a un aborto clandestino. Molte morivano nelle ore successive, dissanguate, con l'utero perforato da ferri da calza malamente manovrati dalle mammane, o avvelenate da decotti fatti in casa. Non mancavano le donne che sceglievano di ricorrere a quello che alcuni autori definirono il "cieco attacco" contro il proprio utero, con uno strumento che bucasse la placenta: come un particolare ago di bronzo, antenato del ferro da calza delle mammane.

Lotta per il diritto all'aborto in Italia | Re: | ARTE.tv Documentari

Il cammino verso la Legge 194

La svolta sull'argomento ci fu quando fu costituita una commissione per discutere del tema; nacque così la legge 194 nel maggio del 1978. La legge non nacque nel vuoto, ma fu figlia di un grande fermento sociale. Le lotte femministe e l'azione dei Radicali - come l'autodenuncia di Emma Bonino e Adele Faccio - scossero l'opinione pubblica. A livello internazionale, la sentenza Roe v. Wade (1973) negli Stati Uniti aveva aperto un varco giuridico importante, basato sul diritto alla privacy e sull'autodeterminazione, sebbene tale sentenza sia stata poi ribaltata nel 2022.

In Italia, il movimento femminista ebbe anche un merito legato al miglioramento delle tecniche abortive fino a quel momento legato al "raschiamento". In clandestinità furono praticati numerosi aborti con la tecnica dell'aspirazione con il metodo Karman. La curiosità, spesso sottaciuta, è relativa al fatto che Harvey Karman non fosse un medico. L’inventore della maggiore tecnica chirurgica sugli aborti era uno psicologo.

La legge 194/1978 si pone come parte integrante di una vera stagione riformista della sanità. Si somma infatti alla legge sulla chiusura dei manicomi e alla nascita del Servizio sanitario nazionale. Una curiosità da sottolineare: firmarono la legge Giovanni Leone (presidente della Repubblica), Giulio Andreotti (presidente del consiglio), Tina Anselmi (ministro della sanità), Francesco Bonifacio (guardasigilli) e altri ministri. Tutti politici democristiani.

Prospettive internazionali: dall'URSS agli Stati Uniti

L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. Nel dopoguerra l'aborto viene legalizzato nei paesi comunisti dell'est legati all'URSS: in Ungheria, Polonia, Bulgaria e Romania nel 1956, in Cecoslovacchia nel 1957, in Jugoslavia nel 1970. La Cina autorizzò l'aborto e la contraccezione nel 1957 anche per politiche di controllo delle nascite.

Nel Regno Unito, la "Abortion Law Reform Association" e i grandi cambiamenti sociali del dopoguerra, spinsero il governo britannico a emanare il 1967 Abortion Act. In Europa e Nord America, le tecniche di aborto avanzate e sicure hanno iniziato ad essere disponibili dal XVII secolo. Nel 1967, il Colorado divenne il primo stato degli Stati Uniti d'America a depenalizzare l'aborto in caso di stupro, incesto, o qualora la gravidanza potesse portare alla disabilità della donna.

La protezione delle lavoratrici madri

Nonostante le tensioni sull'aborto, la tutela della maternità ha seguito un percorso di progressiva emancipazione. Nel 1902, la legge Carcano (legge 242/1902) introdusse il primo congedo di maternità, seppur minimo. La legge vietava alle donne di qualsiasi età i lavori sotterranei, limitava a dodici ore l'orario massimo giornaliero e prevedeva un riposo di due ore.

Il Regio Decreto legge 22 marzo 1934 n. 654 segna un'altra tappa importante, regolamentando in maniera compiuta gli aspetti della protezione della maternità, obbligando i datori di lavoro a conservare il posto e a prevedere riposi per l'allattamento. Infine, l'articolo 37 della Costituzione italiana ha sancito l'eguaglianza dei diritti nel lavoro, disponendo che "le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".

diagramma sull'evoluzione dei diritti della maternità nel XX secolo

Criticità attuali e futuro della legislazione

Le questioni problematiche legate alla legge 194 sono sostanzialmente tre: l’aumento, nel corso dei decenni, dell’istituto dell’obiezione di coscienza a livelli non tollerabili per il sistema, il problema delle donne migranti e la persistenza di sacche consistenti di aborto clandestino. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha recentemente difeso la legge, rimarcando che "dove la legge viene applicata, il trend è positivo".

Nonostante il dibattito attorno all’inquadramento giuridico, ai limiti ed agli elementi costitutivi del reato di procurato aborto abbia animato alcuni dei protagonisti maggiori della scienza penalistica italiana dell’Ottocento - da Carrara a Lucchini, passando per Ambrosoli, Vigliani, Pessina, Puglia, e senza tralasciare positivisti lombrosiani come Balestrini - la normativa attuale rimane un punto fermo per evitare il calvario e i rischi dell’aborto clandestino. La sfida resta quella di bilanciare la tutela della salute della donna con il rispetto dell'autodeterminazione, in un quadro di servizio pubblico che garantisca l'effettività di un diritto universalmente riconosciuto.

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