La tematica dell'assegno di natalità, comunemente noto come "Bonus Bebè", rappresenta un pilastro delle politiche di sostegno alla famiglia e all'incremento della natalità, ma al contempo si è rivelata un terreno fertile per complesse questioni legali, sia sul piano amministrativo che su quello giudiziario e penale. La sua erogazione, i requisiti di accesso e le eventuali contestazioni da parte delle autorità, in particolare dell'INPS, hanno generato un significativo contenzioso, portando all'intervento di Corti superiori e alla chiarificazione di principi fondamentali del diritto italiano ed europeo. Dal diritto all'accesso non discriminatorio fino alle implicazioni penali legate all'indebita percezione di fondi pubblici, il Bonus Bebè offre uno spaccato delle sfide che la legislazione e la giurisprudenza devono affrontare per garantire equità e legalità.
L'Assegno di Natalità (Bonus Bebè): Origini, Finalità e Gestione Amministrativa
Al fine di incentivare la natalità e contribuire al sostentamento dei nuovi nati, il Governo, attraverso la Legge di Stabilità 2015, ha istituito il cosiddetto Bonus Bebè, definendone la portata e le modalità. Questo beneficio, noto anche come "assegno di natalità", è stato concepito come un aiuto concreto per le famiglie italiane, mirando a sostenere le spese legate all'arrivo di un nuovo membro. L'INPS, in quanto principale ente previdenziale e assistenziale, è stato incaricato della gestione operativa e della disciplina delle procedure per l'inoltro delle domande.

Con Messaggio numero 5145 del 03 agosto 2015, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni sulla procedura di gestione delle domande di assegno di natalità ovvero del c.d. Bonus Bebè, stabilendo i primi orientamenti applicativi. Successivamente, ulteriori direttive hanno affinato il quadro normativo e procedurale. L'assegno di natalità è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e spetta per nascite e adozioni avvenute, nell'ambito del periodo di vigenza iniziale, nel triennio 2015/2017, per poi essere oggetto di continue proroghe e modifiche che ne hanno mantenuto l'operatività negli anni successivi, con adattamenti sui requisiti e sulle modalità di richiesta.
Requisiti di Accesso al Bonus Bebè e le Specifiche Procedurali INPS
La fruizione dell'assegno di natalità è subordinata al rispetto di specifici requisiti, sia di natura soggettiva che economica, dettagliati in circolari e messaggi dell'INPS. La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica, e, cosa fondamentale, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Nel caso di nascite gemellari o adozioni plurime e contestuali, è necessario presentare una domanda per ogni figlio nato o adottato, sottolineando la natura individuale del beneficio per ciascun minore.
Gli interessati, se in possesso di PIN, possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento. La richiesta può essere effettuata anche tramite il sito internet o il call center dell’istituto di previdenza, oppure i servizi offerti dai patronati, come precisato dal messaggio 1303/2025. La procedura prevede che la domanda sia presentata da uno dei due genitori ma, se non sono conviventi, la richiesta deve essere fatta da quello dei due che convive con il figlio, evidenziando l'importanza del legame effettivo con il minore.
Un aspetto cruciale riguarda i tempi per la presentazione della domanda. Con il messaggio 2345/2025 del 24 luglio, INPS consente l’invio della domanda entro 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio, invece dei precedenti 60 giorni indicati nella circolare 76/2025. Nell’occasione, l’istituto di previdenza ha precisato che, per gli eventi che si sono verificati dal 1° gennaio al 24 maggio 2025 e per i quali non è stata presentata domanda entro 60 giorni, la richiesta può essere utilmente inoltrata entro il prossimo 22 settembre (60 giorni dalla pubblicazione del messaggio 2345), fornendo un'importante finestra di riapertura per i ritardatari.
Le caratteristiche del bonus da 1.000 euro per i nuovi nati/adottati/affidati e i relativi requisiti sono stati illustrati nella circolare 76/2025. Il contributo può essere chiesto a patto che il genitore richiedente risieda in Italia almeno dal momento della nascita a quello in cui viene presentata la domanda e se il nucleo familiare ha un Isee fino a 40mila euro. Ai fini del valore dell’indicatore si neutralizza l’importo degli eventuali assegni unici universali erogati al nucleo familiare, e nell’Isee deve comparire il figlio che dà diritto al bonus. Queste condizioni mirano a concentrare il sostegno verso le famiglie che ne hanno maggiormente bisogno e che sono stabilmente radicate sul territorio nazionale. Per l’erogazione del bonus sono stati stanziati 330 milioni di euro nel 2025, con la previsione che qualora le richieste dovessero in prospettiva superare il budget, si provvederà a modificare il valore del bonus e dell’Isee, evidenziando la flessibilità della misura in base alle esigenze e alle disponibilità.

I soggetti ammessi al beneficio sono specificatamente individuati. Possono accedere al bonus i genitori che siano: cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadini di uno Stato non Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; oppure titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. È importante notare che possono accedere al bonus anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati, tra cui quelli di durata non inferiore a un anno. Il genitore richiedente deve risultare essere residente in Italia dal momento della nascita/adozione/affido del bambino fino alla data di presentazione della domanda per il bonus. La circolare non precisa se anche la nascita debba avvenire in Italia o se, sussistendo il requisito di residenza del genitore, l’evento possa verificarsi all’estero, lasciando spazio a interpretazioni estensive in merito al luogo dell'evento.
Per quanto riguarda i minori adottati, se il provvedimento di affido preadottivo è anteriore al 1° gennaio, si può fare riferimento alla data della sentenza di adozione. In caso di affido preadottivo, vale la data di ingresso in famiglia del minore indicata nell’ordinanza del Tribunale, mentre per le adozioni internazionali fa riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.Anche se l'istanza del bonus bebè è bocciata, è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta. L'INPS nel messaggio n. 2345/2025 ha precisato che in due casi, infatti, si può chiedere il riesame: qualora la domanda venga respinta perché «non è stato reperito Isee valido» o «dalla dichiarazione Isee non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l'assegno», offrendo una seconda opportunità per regolarizzare la propria posizione.
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La Questione della Discriminazione nell'Accesso al Bonus Bebè: Casi Emblema
Nonostante le finalità encomiabili, la regolamentazione dell'assegno di natalità ha sollevato significative questioni in materia di non discriminazione, portando a interventi giurisprudenziali di rilievo sia a livello nazionale che europeo. Questi casi hanno evidenziato la tensione tra le politiche di sostegno alla natalità e il principio di parità di trattamento.
Il Contenzioso con l'INPS di Perugia e l'Intervento della Corte Costituzionale
Una vicenda particolarmente significativa ha visto protagonista una cittadina peruviana che ha convenuto in giudizio l’INPS di Perugia con ricorso ex art. 28 d.lgs 150/2011 ed art. 44 d.lgs 286/1998, quest'ultimo specificamente volto all'azione civile contro la discriminazione. L'obiettivo era accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della revoca dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125, legge 190/2014.
Nel ricorso introduttivo si dava atto che la Corte di Cassazione, con ordinanza 17.6.2019 n. 16164, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale proprio di quell’art. 1 comma 125, legge 190/2014, nella parte in cui richiede il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e non il mero permesso di soggiorno di un anno, come previsto dalla norma generale ex art. 41. La questione verteva sulla disparità di trattamento tra i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo e gli altri, pur regolarmente residenti, che avrebbero dovuto beneficiare dell'assegno.
La Corte Costituzionale, consapevole della delicatezza della questione e delle sue implicazioni a livello europeo, con ordinanza 30.7.2020 n. 176, aveva effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue, chiedendo un parere interpretativo sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'Unione. Successivamente e nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, la Corte costituzionale, cui la questione era tornata dopo il parere europeo, con sentenza n. 25/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contestata, eliminando la restrizione.
Il Giudice del Tribunale di Perugia ha tratto le conseguenze di questa pronuncia, affermando che dall’accertamento del diritto alla provvidenza richiesta deriva l’illegittimità di ogni richiesta di restituzione delle somme versate dall’Istituto. Inoltre, il Giudice ha rilevato che la richiesta di restituzione da parte dell’INPS, avvenuta con provvedimento del 6.10.2020, era accaduta “quando era già pendente questione di legittimità costituzionale (sollevata, come detto, da Corte di Cassazione, ord. 17.6.2019 n. 16164) e, addirittura, quando la Consulta aveva già effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue (Corte costituzionale, ord. 30.7.2020 n. 176)”. Il Giudice ha poi concluso che, diversamente, il criterio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) imponeva all’INPS di rinviare ogni richiesta restitutoria all’esito della decisione dei due supremi Organi Giurisdizionali (Corte costituzionale e Corte di Giustizia), sottolineando l'importanza del principio di cautela e attesa nelle decisioni amministrative in presenza di un contenzioso così rilevante. Per la gestione di tale vicenda, si ringrazia l’Avv. Alberto Guariso, il cui operato è stato fondamentale in casi di discriminazione simile.
Il Caso del Comune di Brescia e il Principio di Parità di Trattamento
Un altro caso emblematico di discriminazione nell'accesso a benefici sociali è quello che ha coinvolto il Comune di Brescia. Il Tribunale di Brescia ha respinto il reclamo del Comune di Brescia, confermando una precedente decisione del giudice del lavoro. Il bonus bebè previsto da una delibera del comune di Brescia, a favore dei soli nuclei familiari di cittadini italiani o in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano, per i nuovi nati nell'anno 2008, è stato giudicato discriminatorio. Il Tribunale ha concluso che tale beneficio costituisce a tutti gli effetti una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie e, pertanto, deve essere assoggettata al principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea in materia di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale (Direttiva n. 2000/43/CE).
È stata dunque confermata la decisione del giudice del lavoro di Brescia, con la quale era stato ordinato all'amministrazione comunale di rimuovere gli effetti discriminatori della delibera, estendendo l'accessibilità alla prestazione sociale del bonus bebè anche ai cittadini stranieri residenti sul territorio del comune di Brescia. Ugualmente confermata è stata anche la misura accessoria dell'obbligo del comune di Brescia di pubblicare a proprie spese il testo dell'ordinanza su un quotidiano di tiratura nazionale, nonché il pagamento delle spese generali processuali e legali, enfatizzando la gravità della condotta discriminatoria.

A seguito dell'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia (n. 335 dd. 26 gennaio 2009), con cui era stato accolto il ricorso presentato per conto di due coppie di genitori stranieri dagli avv. Alberto Guariso e Alessandro Zucca dell'ASGI, con l'assistenza della CGIL di Brescia, la Giunta Comunale di Brescia, con delibera n. 46 del 30.1.09, ha deciso di "revocare…la propria deliberazione n.1062/52053". Tuttavia, la motivazione di tale revoca era preoccupante. Si legge in detta delibera che "l'estensione del beneficio a tutti gli stranieri in possesso dei requisiti risulterebbe in contrasto con la finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana che si prefiggeva questa amministrazione con l'adozione dell'atto impugnato"; e che la revoca della delibera si impone "non potendo darvi attuazione con le finalità originariamente previste"; aggiungendo che comunque "si procederà a ricercare forme diversificate e giuridicamente sostenibili di valorizzazione della maternità e della promozione della natalità e, più in generale, ad individuare efficaci strumenti di sostegno economico per le famiglie di cittadinanza italiana che, comunque, rimangono tra gli obiettivi di governo preminenti di questa Amministrazione".
In altre parole, la revoca è avvenuta non al fine di adeguarsi ai principi enunciati nel provvedimento giudiziario del 26.1.09, ma esattamente con lo scopo opposto, cioè di poter perseguire il medesimo fine che era stato posto a base della prima delibera, mantenendo una distinzione basata sulla cittadinanza. Contro questa seconda delibera del comune di Brescia, l'ASGI e la CGIL hanno presentato un ulteriore ricorso ex art. 44 del T.U. immigrazione (azione giudiziaria anti-discriminazione), che sarebbe stato esaminato dal giudice del lavoro di Brescia. L'ASGI ha ulteriormente presentato un esposto alla Commissione europea in quanto "Pare alla Associazione esponente che le due delibere (la prima laddove conferisce il beneficio, la seconda nella parte in cui ne preannuncia la futura concessione) confliggano in più punti con l'ordinamento comunitario." Anche l'europarlamentare Donata Gottardi ha presentato un'interrogazione al Parlamento europeo, sottolineando come "Il Comune di Brescia vuole scavalcare la legge, inserendo principi di distinzione non previsti" e come "Così sollecita a una divisione e a un conflitto sociale del quale non c'è davvero bisogno. E fa passare il messaggio, sbagliato e pericolosissimo, che le azioni di parità sono un danno per tutti". Questi casi dimostrano come il diritto alla parità di trattamento nell'accesso ai benefici sociali sia un principio irrinunciabile, la cui violazione può condurre a contenziosi complessi e a condanne significative per le amministrazioni pubbliche.
Il Ricorso Giudiziario ex Art. 316 c.p.c.: Strumento di Tutela e Riforma Cartabia
Di fronte a decisioni amministrative percepite come illegittime o discriminatorie, come quelle relative all'assegno di natalità, il cittadino ha la possibilità di adire le vie giudiziarie per tutelare i propri diritti. Uno degli strumenti processuali a disposizione è il ricorso al Giudice di Pace ex art. 316 c.p.c., un meccanismo che ha subito significative modifiche con la Riforma Cartabia.
La Riforma Cartabia, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, ha riscritto il giudizio dinanzi al giudice di pace, intervenendo sugli artt. 316 e seguenti del Codice di Procedura Civile e introducendo una serie di novità volte a snellire e modernizzare il processo civile. In questo contesto, si applica in quanto compatibile anche il nuovo art. 281 undecies c.p.c., che regola le modalità di trattazione della causa.Il ricorso al Giudice di Pace è un atto che deve rispettare una forma e un contenuto ben precisi per essere valido ed efficace. La formula generica di tale ricorso, dopo la riforma, prevede diversi elementi essenziali:
- Identificazione delle Parti: Il ricorso deve indicare il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono, ai sensi dell'art. 75 c.p.c. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, devono essere indicati la denominazione o la ditta e gli altri dati identificativi previsti dalla legge, come da artt. 11, 12, 36, 43 c.c.
- Esposizione dei Fatti e degli Elementi di Diritto: È richiesta l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, come previsto dall'art. 163 c.p.c. Questo implica una narrazione dettagliata della vicenda e la precisa indicazione delle norme giuridiche che supportano la pretesa.
- Indicazione dei Mezzi di Prova: Il ricorrente deve fornire l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione, come stabilito dall'art. 163 c.p.c. La prova della legittimazione attiva e passiva è fondamentale, ad esempio, precisare e provare la legittimazione attiva (doc. 1) e precisare e provare la legittimazione passiva (doc. 2) tramite allegazione di documenti pertinenti. Allo stesso modo, è essenziale precisare i fatti alla base del diritto (doc. 3, doc. 4).
- Procura del Difensore: Il ricorso deve contenere il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. La difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 c.p.c., ma è altresì fondamentale nel processo civile davanti al Giudice di Pace per garantire la corretta impostazione della controversia.
- Condizioni di Procedibilità: È necessario indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento ex art. 163 n. 3bis c.p.c. Ad esempio, la parte attrice dichiara che la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 (mediazione) / dall’art. 3, D.L. 12/09/2014, n. 132 (negoziazione assistita) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l’attore ha esperito inutilmente il tentativo di mediazione / negoziazione assistita (doc. 5 verbale di med.), allegando la prova di tale tentativo.
Il ricorso si conclude con le richieste al Giudice, ad esempio: “Tutto ciò premesso e considerato il sig. … chiede che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia fissare, ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., l’udienza di comparizione delle parti e per l'effetto condannare … [il sig. Convenuto] al pagamento di quanto dovuto”. Altre richieste tipiche possono includere l'interrogatorio formale del sig. … (C.F. …) o la prova testimoniale dei sig. … (C.F. …). Ai fini del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115/2002, il ricorrente provvede al relativo versamento. La Riforma Cartabia, dunque, mira a rendere il processo più celere e efficiente, pur mantenendo le garanzie procedurali fondamentali per la tutela dei diritti.
L'Indebita Percezione di Erogazioni Pubbliche: Il Ruolo dell'Art. 316-ter c.p.
Le vicende legate all'assegno di natalità non si esauriscono nell'ambito del diritto amministrativo e civile; esse toccano anche il versante penale, in particolare quando la percezione di tali benefici avviene in maniera indebita. L'articolo di riferimento in questi contesti è il 316-ter del Codice Penale, che sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampiamente delineato i confini di questa fattispecie, distinguendola da altri reati e applicandola a una vasta gamma di situazioni.
Distinzione tra Art. 316-ter c.p. e Altri Reati contro la Pubblica Amministrazione e il Patrimonio
Una delle questioni più frequentemente affrontate dalla Cassazione riguarda la distinzione tra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e altri delitti, in particolare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Il 316-ter, quindi, si configura quando il conseguimento indebito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche avviene mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, senza che vi sia un'attività fraudolenta complessa o un'induzione in errore dell'ente erogatore. Per esempio, integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p., il conseguimento del credito di imposta relativo ai c.d. "bonus" edilizi, ottenuto sulla base di un'autodichiarazione mendace sull'esecuzione dei lavori, difettando della truffa sia l'elemento decettivo, atteso che il controllo dell'Agenzia delle Entrate è successivo all'erogazione, sia il danno patrimoniale per lo Stato, che si realizza solo quando i crediti ceduti vengono materialmente riscossi o compensati ed è, dunque, evento successivo ed eventuale rispetto all'indebita acquisizione della agevolazione fiscale (Cass. pen. n. 25164/2023). In motivazione, la Corte ha precisato che l'opzione della cessione del credito postula comunque l'emissione di fatture che documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate, anche se, per i benefici fiscali diversi dal c.d. superbonus, il controllo avviene ex post.
Al contrario, integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore (Cass. pen. n. 32742/2023).

Per quanto riguarda l'appropriazione indebita, non integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'indebita ritenzione di contributi pubblici legittimamente percepiti, assumendo rilevanza penale solo il loro indebito conseguimento. In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa comunicazione di cause sopravvenute di decadenza dal contributo regolarmente percepito può configurare il delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis cod. pen. (Cass. pen. n. 15998/2023). Quindi, il 316-ter si concentra sul momento genetico dell'ottenimento del beneficio.
Casistiche Applicative Delineate dalla Corte di Cassazione
La giurisprudenza ha applicato l'art. 316-ter c.p. a una pluralità di situazioni:
- Concorso materiale di reati: Sussiste concorso materiale di reati tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen. (Cass. pen. n. 37785/2023). Questo evidenzia come una singola condotta possa violare più norme penali.
- Falsa attestazione per esenzioni: In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione, la falsa attestazione delle condizioni reddituali volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro costituisce il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen., e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen. (Cass. pen. n. 19574/2023).
- Omissioni relative a misure di prevenzione: Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta del socio e legale rappresentante di una società semplice che ottenga un contributo comunitario in favore dell'ente, omettendo di dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di essere sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto, nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, ai sensi degli artt. 83 e 85, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche i singoli soci sono tenuti a comunicare l'eventuale sussistenza di cause personali di decadenza, sospensione o divieto (Cass. pen. n. 13919/2023).
- Crediti fiscali: I crediti fiscali, inclusi quelli derivanti dal "superbonus" previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, rientrano nel perimetro normativo dell'art. 316-ter cod. pen. (Cass. pen. n. 10243/2023). La normativa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, e altre erogazioni pubbliche, si estende anche al conseguimento di crediti fiscali, quale il c.d. superbonus introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Cass. pen. n. 9811/2023). Anche il conseguimento di crediti fiscali ottenuto omettendo di indicare, nelle asseverazioni o nelle attestazioni previste dalla normativa incentivante, le informazioni dovute ai fini della spettanza della sovvenzione tributaria o quelle da sole sufficienti a precludere il riconoscimento della detrazione, integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'art. 316-ter cod. pen. (Cass. pen. n. 15999/2023).
- Omissioni per agevolazioni previdenziali: Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter c.p. l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, l. 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), l. 28 giugno 2012, n. 92) (Cass. pen. n. 47101/2022 e Cass. pen. n. 36761/2022).
- Bonus Carta del Docente: Integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. la condotta di chi consegue indebitamente erogazioni statali, consistenti nel rimborso delle somme riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione in favore dei docenti (cd. "bonus carta del docente"), di cui all'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107 (Cass. pen. n. 14781/2023 e Cass. pen. n. 33694/2022).
- Finanziamenti garantiti dallo Stato: Rientra tra le erogazioni pubbliche "comunque denominate" di cui all'art. 316-ter cod. pen. - nella versione, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche ampliative di cui all'art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - la concessione, sulla base di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 (Cass. pen. n. 49303/2022). È altresì configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Cass. pen. n. 34162/2022).
Aspetti Processuali e Limiti dell'Applicazione
Diverse pronunce chiariscono anche aspetti procedurali e i limiti di applicazione dell'art. 316-ter c.p.:
- Soglia di punibilità: In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, a fronte di un'unitaria richiesta di rimborso di contributi in cui confluiscono plurimi elementi di spesa sostenuti dall'istante nell'arco di un periodo temporale predeterminato, il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., deve essere verificato con riferimento al valore complessivo delle somme indebitamente percepite (Cass. pen. n. 16000/2023). In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, consistenti nel rimborso conseguito dall'esercente delle somme riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione in favore dei docenti (c.d. "bonus carta del docente"), di cui all'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., va accertato in relazione alla singola istanza di rimborso, a prescindere dal numero degli acquisti che la compongono (Cass. pen. n. 33694/2022).
- Aggravante interessi UE: In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, l'aggravante dell'offesa agli interessi dell'Unione europea di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. non è configurabile in caso di indebita percezione dei contributi economici a fondo perduto erogati dallo Stato italiano ai soggetti danneggiati dalla pandemia "Covid 19" in forza del c.d. decreto sostegni (d.l. 22 marzo 2021, n. 41) e del c.d. decreto sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73). In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di "interessi finanziari dell'Unione europea" di cui alla Direttiva U.E. n. 2017/1371 ricorre solo qualora vi sia un cofinanziamento europeo (Cass. pen. n. 20078/2023). Tuttavia, il procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, del regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l'aggravante di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. (Cass. pen. n. 20078/2023), qualora gli interessi dell'Unione siano comunque lesi.
- Luogo di consumazione: Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi (Cass. pen. n. 47101/2022 e Cass. pen. n. 36761/2022).
- Profitto del reato e confisca: Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal Fondo Garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. decreto liquidità - convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen. (Cass. pen. n. 49303/2022). In tema di confisca diretta, non può essere disposta l'ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (Cass. pen. n. 15998/2023).
- Preclusioni antimafia: In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cass. pen. n. 49303/2022). L'ambito soggettivo della preclusione prevista dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159 del 2011. Il soggetto destinatario "solo" di una informazione interdittiva antimafia può, dunque, percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati e non è nelle condizioni incapacitanti previste dall'art. 67 cit. Pertanto l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non ha idoneità decettiva ai fini della sussistenza del reato ex art. 316-ter cod. pen. (Cass. pen. n. 49303/2022).
- Reato plurioffensivo: Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso mediante la riscossione di ratei mensili da parte di enti previdenziali diversi (nella specie, la Ragioneria territoriale erogante la pensione di reversibilità di guerra e l'INPS gli assegni di vecchiaia, invalidità civile e inabilità), integra non già un'ipotesi di concorso formale omogeneo ex art. 81, primo comma, cod. pen. (Cass. pen. n. 47101/2022).
- Irrazionalità della scelta legislativa: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore a quelle rispettivamente contemplate, per casi simili, dagli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, in quanto giustificata, per un verso, dall'esigenza di sanzionare penalmente illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dal citato art. 316-ter (Cass. pen. n. 37785/2023).
- Dichiarazioni non annotate: Incorre nella violazione dell'art. 316-ter cod. pen. colui che abbia dichiarato ricavi non annotati nelle scritture contabili, in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Cass. pen. n. 49303/2022).
- Falsità datore di lavoro: Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen. (successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il rimborso (Cass. pen. n. 49303/2022).
Queste pronunce attestano la centralità dell'art. 316-ter c.p. nella repressione delle condotte volte a ottenere in maniera fraudolenta o attraverso dichiarazioni non veritiere le numerose forme di sostegno economico e agevolazioni pubbliche, inclusi quelli come il Bonus Bebè, sottolineando la necessità di una corretta e veritiera rappresentazione dei propri requisiti per accedere a tali benefici. La sua applicazione, come si è visto, è vasta e copre una casistica estremamente variegata, riflettendo l'ampiezza delle erogazioni pubbliche nel sistema italiano.