Introduzione: Un Quadro Normativo Complesso per la Sicurezza e l'Accessibilità
Il panorama legislativo italiano, attraverso diverse disposizioni e, in particolare, il "decreto fiscale", ha introdotto un insieme di norme volte a migliorare significativamente due aspetti cruciali della vita quotidiana: l'accessibilità e la mobilità per le persone con disabilità e la sicurezza dei bambini durante il trasporto in automobile. Queste misure riflettono un impegno crescente verso l'inclusione sociale e la protezione dei più vulnerabili, ma hanno anche generato discussioni e necessità di chiarimento per cittadini e operatori. L'intento di queste normative è duplice: da un lato, facilitare la vita a coloro che convivono con ridotte capacità motorie, offrendo supporti economici per l'adattamento dei veicoli; dall'altro, contrastare un fenomeno tragico e purtroppo ricorrente, quello dell'abbandono involontario di bambini nei veicoli, attraverso l'introduzione di dispositivi di sicurezza innovativi e obbligatori. Il percorso per l'implementazione di tali norme non è stato privo di ostacoli, caratterizzato da un'evoluzione normativa talvolta repentina e dalla necessità di campagne informative mirate a garantire la piena consapevolezza da parte dell'utenza.
Agevolazioni Fiscali per Veicoli Adattati a Persone con Disabilità Motoria
Le normative fiscali prevedono specifici benefici per le persone con disabilità, con l'obiettivo di supportare le spese necessarie per garantire una mobilità autonoma o assistita. Queste agevolazioni sono applicabili all'acquisto e all'adattamento dei veicoli e si concretizzano principalmente attraverso detrazioni IRPEF e l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata.
Detrazioni IRPEF per l'Acquisto e l'Adattamento del Veicolo
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, che tuttavia non presentano una grave limitazione alla capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui esse sono affette. È importante sottolineare che tale beneficio si estende anche se la persona disabile è solo trasportata e non alla guida. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Questa specifica annotazione è fondamentale per accedere alle agevolazioni.Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, garantendo così che le modifiche apportate al veicolo siano conformi alle norme di sicurezza e alle esigenze specifiche del disabile. Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di guidare. Questi adattamenti possono includere, a titolo esemplificativo, modifiche ai comandi di guida, sedili speciali o rampe di accesso.

La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti, inclusi i pezzi di ricambio necessari alle stesse, realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Questo aspetto è cruciale, in quanto garantisce la durabilità e la funzionalità degli adattamenti nel tempo, alleviando l'onere economico delle manutenzioni. Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Questo limite è consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati, offrendo una flessibilità significativa nella gestione delle spese.
IVA Agevolata per Accessori e Servizi
Oltre alla detrazione IRPEF, le normative prevedono l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, nonché per le prestazioni di servizio necessarie. Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000. Questa specifica indicazione in fattura è un requisito imprescindibile per la corretta applicazione dell'agevolazione. Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 342/2000. Nel caso di importazione, gli estremi della legge n. 342/2000 devono essere chiaramente indicati sulla documentazione pertinente.
Agevolazioni acquisto auto per disabili: guida completa
Documentazione Necessaria per le Agevolazioni
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sopra descritte, è fondamentale presentare una documentazione completa e accurata. La tipologia di documenti richiesta varia leggermente a seconda dell'agevolazione specifica. In generale, è necessaria una fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale”, ma solo per i disabili che guidano. A corredo di ciò, si richiede il verbale della Commissione medica locale in cui sono indicati i sub codici armonizzati degli adattamenti alla guida, che attestano le modifiche necessarie al veicolo.Specificamente per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, è richiesta una autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Questo documento semplifica la procedura per l'applicazione dell'IVA agevolata. Infine, è sempre indispensabile una copia della “certificazione della condizione di disabilità o di invalidità” rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità, confermando la conformità della condizione del richiedente ai requisiti normativi.
L'Obbligo dei Dispositivi Antiabbandono per Seggiolini Auto
Un'altra area di intervento significativa del legislatore, con importanti riflessi nel "decreto fiscale", riguarda la sicurezza dei bambini in auto, in particolare con l'introduzione dell'obbligo dei dispositivi antiabbandono. Questa misura è stata concepita per prevenire tragedie legate all'oblio dei minori all'interno dei veicoli.
Genesi e Scopo della Normativa
Dal 7 novembre scorso, è in vigore il regolamento attuativo che rende obbligatorio per legge il dispositivo antiabbandono sui seggiolini per auto. Questa norma è stata introdotta per contrastare il triste fenomeno - registrato dai fatti di cronaca - che ha portato alla morte prematura di alcuni bambini dimenticati in auto dai propri genitori. Il ministero dei Trasporti ha ricordato l'importanza di questa misura, specificando che il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l'entrata in vigore 15 giorni dopo. Il "main concept" dello spot e della campagna informativa associata, "La tua attenzione diventa legge”, è proprio quello di far imparare ai genitori l'obbligatorietà di munirsi del dispositivo antiabbandono per seggiolino in automobile.La Ministra ha espresso ferma condanna nei confronti di coloro che hanno bollato la norma come un’ulteriore tassa sulle famiglie, affermando: “Mi indignano le accuse che bollano come ulteriore tassa sulle famiglie questa norma” e “Trovo vergognoso strumentalizzare la vita dei nostri figli a fini politici.” Queste dichiarazioni sottolineano l'importanza etica e sociale della misura, ben oltre le considerazioni economiche.
Il Percorso Complesso dell'Obbligatorietà e delle Sanzioni
L’entrata in vigore della legge che rende obbligatorio il dispositivo antiabbandono sui seggiolini per auto ha generato inizialmente un notevole caos tra genitori e automobilisti. La normativa originaria, contenuta nella legge 1° ottobre 2018, n. 117, che ha istituito l'obbligo con una modifica al codice della Strada, prevedeva una entrata in vigore posticipata di quattro mesi rispetto alla data del decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisse i requisiti tecnici dei dispositivi stessi. Questo avrebbe dovuto dare il tempo alle aziende di adeguare i dispositivi e i seggiolini già in commercio e ai cittadini di effettuare gli acquisti con la necessaria cognizione di causa.Tuttavia, il Ministero dei Trasporti aveva specificato che il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada era stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l'entrata in vigore 15 giorni dopo, ovvero il 7 novembre 2019. L'Asaps, commenta il presidente Giordano Biserni, "auspicava un margine di tempo maggiore interpretando la legge in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti, così non è stato."Questa interpretazione restrittiva, introdotta a sorpresa dalla circolare del Ministero dell’Interno del 6 novembre, rendeva appunto obbligatori i dispositivi antiabbandono a bordo delle auto a partire da quella data, con conseguente applicazione delle sanzioni. Tale situazione ha creato una notevole confusione normativa.A fronte di questa situazione, Governo e maggioranza hanno utilizzato il veicolo del decreto fiscale (Dl 124/2019), all’articolo 52, per trovare una soluzione. Il decreto fiscale ha spostato l’entrata in vigore delle relative sanzioni al 6 marzo 2020, “al fine di consentire una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto”. Questo ha di fatto posticipato l'effettiva applicazione delle multe, dando più tempo a cittadini e produttori per adeguarsi.Ancora da chiarire, però, cosa succede per le eventuali multe comminate nel lasso di tempo trascorso fra il 7 novembre e l’entrata in vigore del decreto fiscale, ovvero il 6 marzo 2020. Mentre continua la discussione sull’applicazione delle sanzioni per la mancanza o non conformità dei dispositivi antiabbandono per il trasporto di bambini con età inferiore a 4 anni, sono stati proposti alcuni emendamenti per rimandare la questione ad altra data. I cittadini, come sottolineato, devono essere informati correttamente, magari anche con una campagna ad hoc sulle televisioni Rai, Mediaset, La7, etc, prima di rischiare di subire sanzioni.

Il nuovo Art. 172 del Codice della Strada che disciplina l’uso delle cinture di sicurezza, nonché i sistemi di ritenuta e sicurezza per i bambini in tenera età all’interno dei veicoli, adesso prevede anche l’installazione a bordo del dispositivo di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni.
Requisiti Tecnici e Funzionali dei Dispositivi Antiabbandono
Il “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni” specifica in dettaglio le caratteristiche che questi dispositivi devono possedere.I dispositivi devono attivarsi automaticamente in caso di allontanamento del conducente dal veicolo. Un requisito fondamentale è la capacità di fornire una conferma al conducente della sua avvenuta attivazione, garantendo così la consapevolezza che il sistema è operativo.Inoltre, devono essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (tattili). Questi segnali devono essere percepibili sia all’interno che all’esterno dell’abitacolo. Il dispositivo può essere anche collegato allo smartphone del genitore o tutore con la capacità di inviare messaggi e chiamate, e in caso di allontanamento ignorato, può inviare la posizione GPS a numeri preimpostati, come avviene ad esempio con il cuscino Tata della start up italiana Filo. Un'ulteriore caratteristica tecnica importante è la capacità del dispositivo di segnalare se la sua batteria è scarica, prevenendo così malfunzionamenti dovuti a un'assenza di alimentazione. Non è prevista l’omologazione per questi prodotti da parte di un ente ministeriale specifico. Sono considerati a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal fabbricante. Pertanto, all’acquisto è necessario richiedere un’auto-dichiarazione di conformità da parte del costruttore. È importante notare che questi dispositivi, pur fornendo un allarme, non vanno a modificare l’assetto del seggiolino in caso di impatto. Nel caso in cui un dispositivo indipendente venga introdotto su un seggiolino esistente, è fondamentale che le specifiche caratteristiche di omologazione del seggiolino non vengano alterate. In alcuni contesti, ciò potrebbe teoricamente richiedere una riomologazione del seggiolino con l'apparecchio prescelto, se la modifica fosse strutturale, ma la normativa si concentra principalmente sulla funzionalità del dispositivo antiabbandono in sé. Il dispositivo viene considerato conforme alle disposizioni del regolamento anche qualora venga “legalmente commercializzato in altri Stati appartenenti all’Unione Europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all’EFTA, che è parte contraente dell’Accordo SEE”.
Tipologie di Dispositivi Ammessi
Il regolamento prevede che il dispositivo antiabbandono possa assumere diverse forme, offrendo flessibilità ai consumatori e ai produttori. Le tipologie ammesse sono le seguenti:
- Integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini: in questo caso, il dispositivo è parte integrante del seggiolino auto fin dalla sua produzione.
- Una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso: questa tipologia comprende sistemi preinstallati dal costruttore dell'automobile o accessori specifici del veicolo.
- Indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo: questi sono dispositivi che possono essere acquistati separatamente e installati su qualsiasi seggiolino esistente, purché non ne alterino le caratteristiche di omologazione. La start up italiana Filo ha presentato da poco il cuscino Tata, che ne è un esempio lampante: basterà appoggiarlo sul seggiolino e collegarlo allo smartphone. In caso di allontanamento emetterá un segnale acustico, che se ignorato invierà la posizione GPS a cinque numeri preimpostati.
Incentivi e Rimborsi per l'Acquisto
Per agevolare l'acquisto di questi dispositivi e promuoverne l'adozione, il Decreto Fiscale ha istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico. Il Ministero dei Trasporti ha messo a disposizione 80.000 euro annui tra il 2019 e il 2021 per finanziare una campagna di sensibilizzazione e di informazione sul corretto utilizzo dei dispositivi antiabbandono e sui rischi legati all’amnesia dissociativa, sottolineando l'importanza non solo dell'obbligo ma anche della consapevolezza.Il contributo economico per ogni dispositivo acquistato è pari a 30 euro. Inizialmente, il dl Fisco ha stanziato 15,1 milioni per definire l’agevolazione all’acquisto dei nuovi dispositivi, ma la disciplina dell’attuazione dovrà arrivare con un decreto ministeriale (dm Mit), di concerto con il Mef. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede anche mediante le risorse del “Fondo per il reddito di cittadinanza” di cui all’articolo 1 comma 255 della legge n. 26/2019.Le procedure per la richiesta e l'erogazione di questo bonus sono state definite. I cittadini possono richiedere il bonus elettronico, che viene emesso contestualmente alla corretta registrazione sulla piattaforma dedicata e avrà una validità massima di 30 giorni. Chi ha già fatto l’acquisto presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro facendo la stessa procedura, entrando nella piattaforma “Richiedi il buono” con le proprie credenziali Spid e seguendo le istruzioni per compilare il modulo per il rimborso, allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line. Il rimborso della spesa per i dispositivi già acquistati verrà accreditato entro 15 giorni dalla richiesta sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it. È importante specificare che il rimborso potrà essere richiesto soltanto da coloro che abbiano acquistato il dispositivo entro il 20 febbraio compreso, presentando apposita istanza sulla piattaforma secondo le procedure indicate dall’art. 7 del Decreto Interministeriale n. 122. Ad oggi, sono stati emessi 276.241 buoni per un importo complessivo di euro 8.287.230,00, dimostrando una significativa adesione all'iniziativa.

Sanzioni per la Mancata Conformità
L’obbligo dei dispositivi antiabbandono comporta anche un sistema di sanzioni per chi non rispetta la normativa, con l'obiettivo di garantire la piena adozione di queste misure di sicurezza. Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all'articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Infatti, in caso di assenza del sistema antiabbandono sul seggiolino per auto, oppure in presenza di dispositivi non conformi ai requisiti tecnici previsti, è prevista la sanzione amministrativa da 83 euro a 333 euro. A questa si aggiunge la decurtazione di cinque punti sulla patente del genitore o tutore o conducente responsabile.Se il trasgressore è recidivo, ovvero se dovesse essere nuovamente beccato nelle suddette fattispecie prima dei due anni successivi alla prima infrazione, sarà soggetto anche alla sospensione della patente per un periodo che varierà da quindici giorni a due mesi.Nel caso della presenza di sistemi antiabbandono non approvati dai produttori dei seggiolini per auto - intendendo non conformi alle specifiche tecniche e non accompagnati dalla dichiarazione di conformità del fabbricante - invece, è prevista una sanzione amministrativa meno severa, da 40 euro a 162 euro. Questo differenziale sanzionatorio mira a distinguere tra la totale assenza del dispositivo e l'utilizzo di un sistema inadeguato.Le sanzioni di cui all’articolo 172, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, per il mancato utilizzo del dispositivo di cui al comma 1-bis del medesimo articolo ovvero per l’utilizzo di un dispositivo non conforme alle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, erano in teoria applicabili già dal 7 novembre 2019. Tuttavia, al fine di consentire l’adeguamento a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 172, comma 10, del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a coloro che violino l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117, fino al 6 marzo 2020. Dal 6 marzo 2020 scatta l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono in auto per i bambini sotto i quattro anni, come data individuata dal decreto fiscale (Dl 124/2019) che, all’articolo 52, ha messo fine all’interpretazione restrittiva introdotta dalla circolare del Ministero dell’Interno del 6 novembre.Attualmente chi non fa uso dei dispositivi di sicurezza generali (cinture di sicurezza e seggiolini per i minori) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a 326 euro, dimostrando come le nuove sanzioni per l'antiabbandono si inseriscano in un quadro più ampio di tutela della sicurezza stradale.
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