La maternità flessibile rappresenta un'opportunità significativa per le lavoratrici, consentendo loro di gestire il congedo obbligatorio in modo più adattabile alle proprie esigenze e condizioni di salute. Introdotta dalla legge n. 53 del 2000 e ulteriormente estesa dalla Legge di Bilancio 2019, questa opzione permette di posticipare l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Che cos'è la flessibilità del congedo di maternità
Secondo la legge italiana, tutte le lavoratrici hanno diritto a 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria, solitamente suddivisi in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. Tuttavia, la lavoratrice gestante che fruisce della flessibilità (art. 20 D.lgs 151/2001) ha la possibilità di prolungare la propria attività lavorativa e avvalersi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. Questa opzione non deve arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la flessibilità, ammettendo lo svolgimento dell’attività lavorativa anche durante il nono mese di gravidanza e la fruizione dell’intero congedo (cinque mesi) nel periodo successivo al parto.
Chi può richiedere la maternità flessibile
La facoltà di posticipare il congedo obbligatorio di maternità successivamente al parto è estesa alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'INPS. Anche le lavoratrici dipendenti (a tempo pieno o part-time) con un contratto di lavoro subordinato possono richiederla, a meno che non svolgano un lavoro molto pericoloso. Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestano attività lavorativa, ma alle quali è riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (art. 24 D.lgs n. 151/2001), possono altresì avvalersi della facoltà di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto.

Requisiti fondamentali per la richiesta
Per poter richiedere il prolungamento del lavoro fino all’ottavo mese, e eventualmente anche al nono, sono necessari alcuni documenti per garantire la sicurezza della donna e del bambino.
Congedo di Maternità e Flessibilità - [email protected]
Il certificato medico del ginecologo
Un requisito essenziale è il certificato medico rilasciato da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionato. Questo certificato deve attestare che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Nel caso in cui la lavoratrice sia seguita da un ginecologo privato, il certificato deve essere comunque convalidato da un ginecologo dell’ASL. La certificazione del ginecologo deve essere richiesta nel corso e non oltre la fine del settimo mese di gravidanza.
Il certificato del medico competente aziendale
Un altro documento indispensabile è il certificato del Medico Competente aziendale. Questo viene rilasciato dopo aver svolto un'apposita visita, valutando la salute della futura mamma e l'assenza di pericoli per il bambino in relazione alla mansione svolta. Il medico competente rilascerà un certificato contenente i dati della lavoratrice, la sede del luogo di lavoro, la mansione e i dati del datore di lavoro.
Assenza del medico competente in azienda
Nel caso in cui l’azienda non abbia un medico competente, perché il datore di lavoro non ne ha nominato nessuno, la lavoratrice deve farsi rilasciare una dichiarazione proprio dal datore di lavoro, che attesta che per la mansione svolta non vi sia obbligo di Sorveglianza Sanitaria. Questo documento sostituisce il certificato del medico competente aziendale.
La procedura di richiesta all'INPS
La richiesta di fruizione del congedo di maternità in modalità flessibile deve essere presentata all’INPS dalla lavoratrice dipendente. La procedura può essere svolta comodamente da casa, sul sito di INPS.
Modalità di presentazione della domanda
La lavoratrice deve accedere al portale INPS tramite MyINPS inserendo SPID, PIN, CIE o CNS. Successivamente, deve cercare la parola "maternità" e cliccare sul servizio "Maternità e congedi parentali lavoratori dipendenti". Dopo aver selezionato "Acquisizione domanda" e successivamente "dipendenti", si dovranno inserire i propri dati e scegliere il tipo di congedo di maternità che si intende richiedere.

Tempistiche per la presentazione della domanda
La domanda per il prolungamento dell’attività lavorativa deve essere inviata all'INPS nel corso e assolutamente non oltre il settimo mese di gravidanza. Infatti, alla fine del settimo mese scatterebbe la maternità obbligatoria suddivisa in 2 mesi prima del parto, più 3 mesi dopo il parto. Esempio: se la data del parto è prevista per il 10 giugno, la domanda va presentata tra il 10 marzo e il 10 aprile (il 10 aprile, infatti, 2 mesi prima del parto, è la data in cui partirebbe la maternità obbligatoria).
Documentazione da allegare alla domanda telematica
L'INPS, con le nuove indicazioni operative del 29 settembre 2022, ha semplificato la procedura. Le certificazioni sanitarie non devono più essere inviate all’INPS, essendo sufficiente la dichiarazione nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Inoltre, non è più necessario inviare all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico competente della sorveglianza sanitaria sul lavoro. La lavoratrice dovrà dichiarare nella domanda telematica di aver acquisito le necessarie certificazioni e di averle presentate al proprio datore di lavoro.

Il ruolo del datore di lavoro nella maternità flessibile
Il datore di lavoro ha un ruolo cruciale nel processo di fruizione della maternità flessibile. Nonostante l'INPS non richieda più l'invio diretto delle certificazioni mediche, gli obblighi di certificazione restano invariati tra lavoratrice e datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro
Le lavoratrici dipendenti che intendano fruire del congedo flessibile devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Una volta acquisite, le devono presentare al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto. Il datore di lavoro, in assenza di questa certificazione prodotta alle corrette tempistiche, non può ammettere la lavoratrice a svolgere l’attività lavorativa.
Dichiarazione del datore di lavoro in assenza di medico competente
Nel caso in cui per la mansione svolta dalla lavoratrice non sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria e, di conseguenza, l'azienda non abbia un medico competente, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione che attesti tale assenza di obbligo. Un esempio di tale dichiarazione potrebbe essere il seguente:
"Il sottoscritto [Nome e Cognome del legale rappresentante], nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], legale rappresentante della ditta [Nome ditta] con sede legale a [Comune] in via [Indirizzo], con riferimento alla domanda di flessibilità dell’astensione obbligatoria per maternità presentata dalla sig.ra [Nome e Cognome lavoratrice] nata a [Luogo di nascita] il [Data di nascita] e residente a [Comune], dichiara che per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro."
Questa dichiarazione è fondamentale per completare la documentazione richiesta per la maternità flessibile.

Casistiche particolari e indennità di maternità
La flessibilità del congedo di maternità presenta alcune specificità e regole riguardanti l'indennità, soprattutto in situazioni eccezionali come il parto prematuro o l'interruzione della flessibilità.
Parto prematuro e congedo di maternità
In caso di parto “fortemente” prematuro, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, si applicano le disposizioni dell’art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 151/2001. Questo implica che il congedo di maternità ha inizio dalla data del parto, e i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo post-parto, anche oltre i cinque mesi totali.
Interruzione della flessibilità
Anche se la lavoratrice ha richiesto il prolungamento del lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, può sempre decidere di interromperlo qualora ne senta il bisogno. In questo momento così delicato, infatti, la priorità deve essere il benessere della donna. Una volta interrotta la flessibilità, partirà il congedo di maternità obbligatoria. Nel caso in cui la lavoratrice gestante non volesse più avvalersi dell’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, e ciò avvenisse dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 16 D.lgs 151/2001. Pertanto, i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa.
Inoltre, la flessibilità della maternità sarà interrotta automaticamente nel caso in cui subentri un certificato di malattia: in questo caso, infatti, a partire dal giorno di inizio della malattia comincerà a decorrere il congedo obbligatorio di maternità. Di conseguenza, le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto.
Interdizione dal lavoro e flessibilità
L’interdizione dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (prevista dall’articolo 17 del D.lgs 151/2001) fa venir meno la possibilità di potere astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto. Anche l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e l’impossibilità per la donna di essere spostata ad altre mansioni (art. 17, comma 2, D.lgs 151/2001) preclude la scelta della flessibilità.
Indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata. L’articolo 64 del D.lgs 151/2001 dispone che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. Pertanto, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. Anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, l’Istituto eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative.
Tuttavia, nel caso in cui prima del parto insorga un periodo di malattia, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata inizierà a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità dal primo giorno di malattia, venendo meno l’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Variazioni e contenziosi passati
Nel corso degli anni, l'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alla maternità flessibile hanno generato alcune incertezze e contenziosi, soprattutto riguardo alle certificazioni mediche.
Il contenzioso sulle certificazioni mediche
In passato, si è verificato che le lavoratrici fruissero per fatti concludenti della flessibilità (proseguendo l’attività lavorativa durante l’ottavo e a volte anche il nono mese), in assenza delle previste certificazioni, redatte solo successivamente. L’INPS, in alcune circostanze, ha affermato che l’assenza delle previste certificazioni non consentiva il ricorso alla forma flessibile del congedo, da cui l’integrale "disconoscimento" dello stesso, con conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le "ordinarie" modalità, ossia due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva.
L'intervento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione - Sezione lavoro, con sentenza n. 10180/2013 - ha chiarito che: "se accade […] che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà l’indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità". Questa sentenza ha "slegato" il diritto della fruizione del congedo nella forma flessibile dagli obblighi relativi alla certificazione (e relativa data di rilascio), almeno per quanto riguarda gli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell’INPS, relegando la loro funzione all’individuazione delle eventuali responsabilità del datore di lavoro.
Le recenti semplificazioni dell'INPS
Con il chiaro intento di evitare il contenzioso incentrato proprio sulla certificazione, l’INPS ha scelto di rinunciare alla richiesta diretta della certificazione stessa, relegando i relativi obblighi ad una questione privata tra lavoratrice e datore di lavoro. Di conseguenza, le lavoratrici non devono più produrre la prevista certificazione medica all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro. L'unica vera novità è che le certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Inoltre, non è più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.