Detrazioni Fiscali e Normativa Vigente: Guida Completa per Seggiolini Auto Anti-Abbandono e Veicoli per Disabili nel Modello 730

La complessità del sistema fiscale italiano può rendere difficile per i cittadini orientarsi tra le diverse agevolazioni e detrazioni previste. Per le famiglie e, in particolare, per le persone con disabilità, la normativa tributaria mostra particolare attenzione, riservando loro numerose agevolazioni fiscali volte a sostenere l'acquisto di beni e servizi essenziali per la mobilità e la sicurezza. Questo articolo si propone di fare chiarezza su due aspetti fondamentali: le disposizioni relative ai dispositivi anti-abbandono per seggiolini auto, resi obbligatori da una recente normativa, e le detrazioni fiscali per l'acquisto e la gestione di veicoli destinati a persone con disabilità, con un focus su come usufruirne correttamente tramite il modello 730. Saranno esaminati in dettaglio i requisiti, i limiti di spesa e le modalità per accedere a questi importanti benefici.

La Normativa sui Dispositivi Anti-Abbandono per Seggiolini Auto: Obbligo e Bonus

Il moltiplicarsi di tragici fatti che hanno portato alla morte di numerosi bambini dimenticati chiusi in macchina dai genitori, ha indotto il Governo a introdurre una norma che rende obbligatoria l'installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono involontario dei piccoli. Questa iniziativa legislativa ha rappresentato un passo cruciale per la sicurezza dei bambini, trasformando una precauzione in un obbligo legale.

Bambino in auto con seggiolino anti-abbandono

La norma è diventata obbligatoria lo scorso 7 novembre con il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada. L'iter di legge che ha portato all’obbligo dell’adozione del seggiolino anti abbandono è stato piuttosto travagliato e lungo, ma la necessità di proteggere i bambini ha prevalso. Il provvedimento che introduceva l’obbligo di adozione dei seggiolini anti abbandono è diventato legge, la n. 157 del 19 dicembre 2019, ed ha fissato il termine del 6 marzo 2020 quale data ultima per l’obbligo di installazione per tutti quegli automobilisti che trasportino bambini di età inferiore a 4 anni. Da questa data, nel caso di violazione, è prevista una multa che va da 81 a 326 euro, proprio come succede in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza. La campagna di sensibilizzazione correlata a questa normativa è stata veicolata dal claim “La tua attenzione diventa legge”, sottolineando come l’apprendimento di nuove pratiche sia fondamentale sia per i bambini che per i genitori.

Funzionamento e Tipologie dei Dispositivi

Il dispositivo anti abbandono funziona tramite un meccanismo ingegnoso e semplice da utilizzare, progettato per massimizzare la sicurezza. Un sensore è collegato, spesso tramite tecnologia Bluetooth, allo smartphone del conducente. Quando il conducente scende dall'auto e la chiude, la connessione si disattiva e parte automaticamente un messaggio d’allarme verso il suo cellulare. Questo sistema è pensato per essere intuitivo e affidabile, riducendo al minimo il rischio di dimenticanze.

Esistono varie tipologie di questi dispositivi sul mercato, suddivisi in integrati, indipendenti o accessori. Attualmente sul mercato sono facilmente reperibili i dispositivi integrati all'interno dei seggiolini, che offrono una soluzione "all-in-one" e garantiscono massima compatibilità. In alternativa, sono disponibili quelli indipendenti, utilizzabili su qualsiasi seggiolino già in possesso, fornendo una soluzione più flessibile. La bozza del decreto prevedeva anche una terza possibilità, ovvero che i dispositivi fossero una dotazione base o un optional del veicolo stesso, integrando ulteriormente la sicurezza a livello costruttivo.

Il Bonus per l'Acquisto: Come Funziona e Chi ne Ha Diritto

Per dotarsi dei suddetti dispositivi anti-abbandono, il Governo ha messo a disposizione un bonus per l'acquisto. Questo bonus rappresenta un contributo diretto per alleviare l'onere economico dell'acquisto, non una detrazione fiscale nel modello 730 per l'acquisto del seggiolino anti abbandono, come inizialmente ipotizzato da alcune proposte che prevedevano una detrazione fino a 200 euro, ma che attualmente non è contemplata. La Ministra, a riguardo, ha dichiarato: “Mi indignano le accuse che bollano come ulteriore tassa sulle famiglie questa norma” e ha aggiunto: “Trovo vergognoso strumentalizzare la vita dei nostri figli a fini politici.”

Come detto in precedenza, può usufruire del contributo non solo chi deve ancora dotarsi dei dispositivi anti-abbandono da attaccare ai seggiolini ma anche chi li ha già acquistati. La procedura per ottenere il bonus è stata chiaramente definita:

  • Per acquisti futuri: "Per ottenere il bonus - spiega una nota del MIT - sarà necessario registrarsi a partire dal 20 febbraio sulla piattaforma informatica Sogei accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it". Il bonus elettronico viene emesso contestualmente alla corretta registrazione sulla piattaforma ed avrà una validità massima di 30 giorni.
  • Per dispositivi già acquistati: Chi ha già fatto l'acquisto presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro facendo la stessa procedura, entrando nella piattaforma “Richiedi il buono” con le proprie credenziali Spid e seguendo le istruzioni per compilare il modulo per il rimborso, allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line. Il rimborso della spesa per i dispositivi già acquistati verrà accreditato entro 15 giorni dalla richiesta sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it. È importante sottolineare che il rimborso potrà essere richiesto soltanto da coloro che abbiano acquistato il dispositivo entro il 20 febbraio compreso, presentando apposita istanza sulla piattaforma secondo le procedure indicate dall’art. 7 del Decreto Interministeriale n. 122. Se un dispositivo antiabbandono è stato acquistato dopo il 20 febbraio senza registrarsi sulla piattaforma dedicata, non sarà possibile richiedere il rimborso.

I dati dimostrano l'ampia adesione a questa iniziativa: buoni emessi sono stati 276.241 per un importo complessivo di euro 8.287.230,00, evidenziando l'impegno dello Stato nel promuovere la sicurezza dei bambini.

Videorecensione dispositivo anti abbandono Chicco Bebècare easy-tech

Agevolazioni Fiscali per l'Acquisto e la Gestione di Veicoli per Persone con Disabilità

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto e la gestione dell'auto destinata a persone con disabilità rappresentano un importante sostegno economico. Spesso è difficile muoversi agevolmente all’interno degli adempimenti fiscali necessari e poter usufruire adeguatamente delle detrazioni previste. In questo articolo affrontiamo nel dettaglio quelle previste per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità. Infatti, è possibile ottenere detrazioni per queste spese, a patto di rispettare specifici requisiti.

Requisiti di Eleggibilità: Chi Può Beneficiare?

Per poter accedere a queste agevolazioni, non è sufficiente una generica percentuale di invalidità. È indispensabile che venga riconosciuto un handicap grave secondo la legge 104/92 articolo 3 comma 3. La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti con disabilità psichica o mentale è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le agevolazioni sono concesse anche al familiare che sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Se si tratta del figlio il limite di reddito per essere a carico sale a 4.000 euro se ha meno di 24 anni. Per calcolare questo limite di reddito non si deve tenere conto dei redditi esenti, quali le pensioni sociali, le indennità, l’accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile. La possibilità di ottenere le agevolazioni per l'acquisto dell'auto è concessa anche quando l'indennità di accompagnamento è sostituita da altre forme di assistenza alternative, come ad esempio il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico dell'Ente pubblico.

Tipologie di Veicoli Detraibili

La detrazione per l’acquisto dell’auto è applicabile solo a determinati tipi di veicoli. Le spese per l’acquisto dei veicoli possono essere detratte se destinate a motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Sono inclusi anche motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, destinati al trasporto di persone con handicap psichico o mentale di tale gravità da determinare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, persone affette da pluriamputazioni, non vedenti e sordi.

Inoltre, rientrano tra quelle detraibili le auto ibride ed elettriche, purché non superino il limite di cilindrata previsto: 2000 cc per quelli benzina e 2800 cc per i diesel. Per i veicoli elettrici, la potenza non deve superare i 150 kW. Restano esclusi dalle detrazioni i veicoli non destinati al trasporto di persone, come camion o mezzi agricoli, e quelli con cilindrate superiori ai limiti indicati.

Interno auto adattato per disabili

La Detrazione IRPEF del 19% per l'Acquisto del Veicolo

L’acquisto del veicolo è la spesa principale per cui si applica la detrazione Irpef del 19%. Il tetto massimo detraibile è di 18.075,99 euro, da considerarsi per un solo veicolo ogni quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto. La detrazione spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Esistono tuttavia alcune eccezioni a questa regola del quadriennio:

  • In caso di furto e mancato ritrovamento: la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Occorre presentare al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
  • In caso di demolizione: se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA perché demolito, si può riottenere il beneficio prima dello scadere dei quattro anni. È importante notare che se la cancellazione avviene perché il veicolo viene esportato all’estero, non si può riottenere il beneficio prima che siano trascorsi quattro anni.
  • In caso di vendita o donazione: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si perde l’agevolazione e si deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella realmente versata. Questa disposizione non si applica se il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, è possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero.

Se il contribuente ha un reddito basso e non riesce a recuperare tutta la detrazione in un solo anno, può optare per la rateizzazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Questo è particolarmente utile per i pensionati o lavoratori con reddito modesto.

L'Adattamento del Veicolo: Una Condizione Essenziale per Alcuni

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere le agevolazioni. In particolare, sono agevolabili tutti gli adattamenti per i quali vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti devono risultare nella carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Motorizzazione Civile). La detrazione spetta sempre per i soggetti titolari di patente speciale per il veicolo adattato al sistema di guida. Per i soggetti non titolari di patente speciale, invece, spetta solo a condizione che le modifiche siano state effettuate per consentire l’accompagnamento del disabile. Possono ritenersi “adattati” anche i veicoli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, rientrano:

  • Pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • Scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • Braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • Sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
  • Sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • Sportello scorrevole.

Nel caso in cui, per una disabilità sopravvenuta, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento sono detraibili nel limite massimo di spesa di 18.075,99 euro in quattro anni. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).

Spese di Riparazione e Manutenzione Straordinaria

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del veicolo sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo, ma non sono rateizzabili. Sono esclusi dalle detrazioni i costi per carburante, assicurazione, parcheggi e revisioni ordinarie. Le spese per le riparazioni degli adattamenti, compresi i pezzi di ricambio necessari, sono detraibili. Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al limite massimo di spesa detraibile di 18.075,99 euro, nell’arco di quattro anni dall’acquisto stesso del veicolo. Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Documentazione Necessaria per Richiedere le Agevolazioni

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario presentare la documentazione che cambia a seconda che il veicolo sia da adattare oppure no. I disabili motori devono acquistare veicoli adattati per accedere alle agevolazioni, mentre per non vedenti, non udenti e disabili mentali non è richiesto l’adattamento, purché il veicolo sia destinato al loro trasporto.

In generale, la documentazione include:

  • Certificazione della disabilità o handicap, attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, c. 3, L 104/92), derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
  • Certificazione medica specialistica, ove richiesto, che attesti il collegamento funzionale tra l’adattamento del veicolo e la disabilità.
  • Fatture e ricevute delle spese sostenute, con indicazione dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.
  • La fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano).

Per le spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici, per usufruire della detrazione, è necessario acquisire una specifica certificazione del medico che attesti la valenza di tale sussidio.

Come Indicare le Detrazioni nel Modello 730

Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello 730, che serve per la campagna della dichiarazione dei redditi. Di seguito si sintetizza quanto illustrato nelle istruzioni alla compilazione, per quanto riguarda spese e detrazioni che possono interessare nello specifico le persone con disabilità.

Rigo E3: Spese Sanitarie per Persone con Disabilità

Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo. Sono considerate persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Queste spese includono:

  1. Mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
    • L’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • Le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
    • L’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • La trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • L’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53). Le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.
  2. Sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

Rigo E4: Spese Veicoli per Persone con Disabilità

Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità, o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone cieche, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni. Il requisito per fruire della detrazione è una disabilità grave, così come definita dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 4.

La detrazione:

  • Ha un limite di spesa di 18.075,99 euro.
  • Spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
  • Spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
  • Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
  • In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento della disabilità che comporta per la persona la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
  • Può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni precedenti); e il numero della rata che si utilizza (4, 3 o 2) nell’apposita casella.
  • Spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di 18.075,99 euro.

Sì, il finanziamento auto si può detrarre dal 730, purché la spesa sia effettivamente sostenuta dal contribuente e la fattura sia intestata al disabile o al familiare avente diritto.

Rigo E5: Spese per l'Acquisto di Cani Guida

Nel rigo E5 va indicata la spesa sostenuta da persone cieche per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta. L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E25: Spese Mediche e di Assistenza Specifica (Deducibili)

Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • Assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • Personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • Personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • Personale con la qualifica di educatore professionale;
  • Personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi; suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

Altre Detrazioni Rilevanti

Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali. Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio: la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono inclusi anche i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Nei righi E8-E10 del modello 730 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

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