Il Disegno di Legge Gasparri e il Controverso Riconoscimento della Capacità Giuridica del Concepito: Un'Analisi Profonda

Nel panorama legislativo italiano, alcune proposte si ergono come veri e propri spartiacque nel dibattito etico e sociale, toccando nervi scoperti e principi consolidati. Tra queste, spicca in maniera preminente il disegno di legge presentato dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che mira a modificare il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. Questa proposta, sebbene presentata come un nobile intento per incrementare le misure di sostegno alla genitorialità e ridurre il numero di richieste di aborto motivate da ragioni economiche, è stata ampiamente interpretata come un tentativo subdolo e malcelato di impedire, il più possibile, il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Le ripercussioni di tale iniziativa, già al centro di accese discussioni, potrebbero essere profonde e toccare aspetti fondamentali della vita delle donne e dell'assetto giuridico del Paese.

Il Disegno di Legge Gasparri: Modifiche alla Capacità Giuridica del Concepito

Il senatore Maurizio Gasparri ha presentato lo scorso 13 ottobre, il giorno stesso dell’insediamento del Parlamento, un disegno di legge che punta a modificare il primo articolo del codice civile. Questa non è la prima volta che Gasparri ci prova; è la terza, con un ddl che propone di modificare l’articolo 1 del Codice Civile - quello che prevede l’acquisizione della capacità giuridica “dal momento della nascita” - riconoscendo invece la capacità giuridica di ogni essere umano “fin dal momento del concepimento”. Attualmente, il codice civile stabilisce che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”.

La novità contenuta nel disegno di legge Gasparri prevede invece che ogni essere umano abbia la capacità giuridica “fin dal momento del concepimento”. Nella relazione che accompagna il ddl, si spiega che “nella legge 194 che disciplina l’aborto non vi è una negazione dei diritti del concepito, ma nemmeno vi è un loro riconoscimento” e per questo si ritiene “opportuna la modifica dell’articolo 1 del codice civile perché essa condurrebbe ad una applicazione della intera legge n. 194 del 1978 e delle altre disposizioni vigenti in materia, più adeguata a riconoscere e a tutelare i diritti del concepito”.

Nonostante queste argomentazioni, i promotori del testo cerchino maldestramente di nascondersi dietro al dichiarato “nobile” intento di incrementare le misure di sostegno alla genitorialità e di ridurre il numero di richieste di aborto motivate da ragioni economiche. Tuttavia, nei fatti la proposta non è altro che un subdolo e malcelato tentativo di impedire, il più possibile, il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, peraltro senza tenere in alcuna considerazione le sensibilità, le fragilità e le complessità individuali che possono essere sottese ad una scelta il più delle volte emotivamente difficile. L’obiettivo di questo DDL è molto chiaro: è un modo per mettere mano in maniera molto pesante, seppur indiretta, alla legge 194. Giulia Crivellini, avvocata esperta di diritti civili della campagna “Libera di abortire”, spiega che “il principio giuridico che equipara il concepito alla persona finirebbe sostanzialmente per far venire meno la 194: l’immediata conseguenza sarebbe quella di dover perseguire la donna che abortisce per omicidio. Proprio come accade nei paesi dove l’aborto è illegale.”

Il disegno di legge è già stato presentato quattro volte in Parlamento nelle scorse legislature, di cui una dallo stesso Gasparri, che ha dichiarato: “Il disegno di legge sui ‘diritti del concepito’ lo presento da tempo all'inizio di tutte le legislature: è un impegno morale che avevo preso con Carlo Casini del Movimento per la vita, che fu a lungo deputato Dc e che è scomparso alcuni anni fa.” Questa persistenza segnala una chiara agenda.

Modifica Articolo 1 Codice Civile

Un Contesto Legislativo Ricco di Proposte e Contese Etiche

Il disegno di legge Gasparri non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di intensa attività legislativa che vede numerosissime proposte su temi etici. Sono oltre 500 i progetti di legge depositati in questo inizio legislatura alla Camera e al Senato. Nelle 338 proposte di legge arrivate a Montecitorio e nei 181 testi pervenuti a Palazzo Madama si chiede di istituire Commissioni d'inchiesta, Giornate a tema, e di inserire la tutela dell'attività sportiva in Costituzione. Ma ci sono anche questioni come il fine vita, la protezione degli animali, strette sulla cannabis, l'obbligo di utilizzo del casco in bici per gli under14.

Tra quelli destinati a far discutere, c'è senz'altro quello presentato dal senatore di FI Maurizio Gasparri che punta a modificare il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. La proposta "anti-abortista", come definita dall'opposizione, sarebbe "aggravata" dall'altro testo, sempre a prima firma Gasparri, con il quale si propone di istituire la "Giornata del nascituro" o, più precisamente, la "Giornata della vita nascente". Questo secondo DDL mira a promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra generazioni, facendo riferimento a una serie di associazioni cattoliche che fanno storicamente parte del movimento antiabortista italiano, come “Family Day-Difendiamo i nostri figli”, “CitizenGo” o “Giuristi per la vita” o che, tra le altre cose, si occupano della sepoltura dei feti senza il consenso delle donne. Proposte "inaudite", commenta la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

Un altro disegno di legge che rientra in questa categoria è quello del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, che ripresenta il ddl sulle "Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia”. Ma soprattutto, il DDL include una riforma dei consultori, stabilendo che il loro obiettivo principale sia la tutela della maternità per “assicurare la tutela della vita umana fin dal suo concepimento”.

Anche il senatore Roberto Mania ha depositato una nuovissima proposta di legge pro-life che ricalca quella di Gasparri, mirando anch’essa al riconoscimento della «capacità giuridica ad ogni essere umano». Queste proposte, sebbene già presentate diverse volte in passato senza successo, potrebbero questa volta trovare terreno fertile con l’attuale maggioranza alla Camera e al Senato. Fin dal primo Family Day, la lobby pro-vita in Italia sta portando avanti un’agenda politica ben precisa, che promuove la cosiddetta ‘vita nascente’ e porta avanti un attacco ai consultori e al diritto all’aborto.

Il dibattito non si esaurisce nell'ambito pro-life. Il senatore Dem Alfredo Bazoli, ad esempio, ne deposita uno sulle "disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita". La senatrice azzurra Michela Vittoria Brambilla ripropone quasi tutti i progetti di legge a tutela degli animali, ma anche “norme per garantire l'opzione per la dieta vegetariana e la dieta vegana nelle mense e nei luoghi di ristoro pubblici e privati”. Tra i molti ddl per istituire Giornate a tema, vi è anche quella della Lega, a prima firma Giorgio Maria Bergesio, che si vorrebbe dedicare all'agricoltura. Non mancano poi le pdl per istituire le Commissioni d'inchiesta, tra cui quella sul femminicidio, depositata dalla Dem Valeria Valente o quella sulla morte di David Rossi a Siena, a prima firma Pierantonio Zanettin (FI). Un altro forzista, Pietro Pittalis, vorrebbe una Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. In Costituzione, invece, si discute dell'inserimento dello sport, una pdl costituzionale che non aveva completato l'iter la scorsa legislatura. Si registrano anche molte proposte in tema di lavoro, fisco e pensioni, e persino chi suggerisce di inserire come materia scolastica l'Educazione Finanziaria (dell'azzurro Dario Damiani) o l'obbligo del casco in bici per tutti fino a 14 anni (il leghista Alberto Gusmeroli).

Questo quadro dimostra la complessità e la vastità dei temi affrontati dal Parlamento, con un particolare accento sulle questioni etiche che continuano a generare polarizzazione e dibattito.

La Costituzionalità e la Tutela del Concepito nell'Ordinamento Italiano

La proposta di Gasparri di riconoscere la capacità giuridica fin dal concepimento solleva immediatamente questioni di costituzionalità e si confronta con l'assetto giuridico consolidato in Italia, che, come abbiamo visto, è opposto a quello francese e all’indirizzo tracciato dal Parlamento europeo.

La Costituzione italiana sancisce i diritti all’autodeterminazione e alla salute della donna. Pertanto, questo DDL è considerato incostituzionale da molti esperti. La Corte Costituzionale già nel 1975, con la sentenza 27, stabilì infatti che “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”. Fu quella sentenza che, ancora prima della legge 194, decriminalizzò il reato di aborto di donna consenziente. Il concetto su cui si basa il DDL di Gasparri riprende alcune disposizioni di stampo fascista contenute nel Codice penale del 1930.

Nel nostro ordinamento, la l. 22 maggio 1978 n. 194 “non è volta a tutelare l’interruzione della gravidanza come esercizio di libertà civile e come espressione di un valore positivo della persona”. Riconosce, all’opposto, “il valore sociale della maternità”, incentrata sulla relazione madre-concepito, ed enuncia il principio della tutela della «vita umana dal suo inizio» (art. 1, comma 1), ponendo come ragione giustificativa dell’aborto, entro i primi novanta giorni, il serio pericolo per la salute psichica o fisica della gestante (art. 4) ed, in seguito, la minaccia grave alla sua vita o alla sua salute con i limiti che comporta la possibilità di vita autonoma del feto (artt. 6 e 7). La maternità, questo vincolo naturale, che lega madre e figlio, fondato sull’esperienza relazionale della gestazione e del parto, costituisce un valore costituzionalmente garantito (art. 31 Cost.). Riecheggia, in questa impostazione, il dictum di una fondamentale pronuncia della Corte costituzionale che, qualche anno prima, aveva affermato il fondamento costituzionale della tutela del concepito, ravvisandolo nell’art. 31, comma 2, Cost., che impone espressamente la «protezione della maternità», incentrata sul dato della relazione madre-nascituro, e, più in generale, nell’art. 2 Cost., che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito».

Sul presupposto, tuttavia, che l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito possa venire in collisione con altri beni che godono pur essi di tutela costituzionale (la salute e la vita della gestante) e che la legge non possa dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione, la Corte costituzionale ha ribadito che «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare». Recependo questo bilanciamento di valori, la legge non ha accettato l’esaltazione ideologica dell’aborto e lo ha introdotto, essenzialmente, per eliminare la piaga dell’aborto clandestino, ribadendo, tuttavia, che il valore da preservare è la maternità e che lo Stato è impegnato a porre in essere ogni iniziativa che consenta di rimuovere le cause che inducono la donna all’interruzione della gravidanza (artt. 2 e 5 l. n. 194).

In Italia non esiste, pertanto, un diritto soggettivo all’aborto. La l. n. 194/1978, nel regolamentare una decisione drammatica, «non riconosce alla donna il diritto all’autodeterminazione procreativa, bensì solo il diritto di scegliere se interrompere, a certe condizioni, la gravidanza, la cui prosecuzione costituisca un pericolo (serio o grave) per la sua salute». In altri termini, l’aborto, quando è voluto, realizza la salute della gestante, non la sua autodeterminazione, e la legge lo consente all’esito di un bilanciamento di interessi, scriminando, in particolari e tassative ipotesi, una condotta che altrimenti risulterebbe illecita.

Se è vero che, secondo l’art. 1 c.c., il concepito non è ancora persona, altrettanto certamente non è riducibile a cosa, a mero materiale biologico, essendone riconosciuta la natura umana (l’embrione contiene il principio della vita) e una peculiare soggettività, essendo egli titolare di interessi giuridicamente protetti. La tutela della sua vita, in particolare, è prevalente rispetto al semplice diritto all’autodeterminazione della gestante, potendo essere sacrificata soltanto quando si tratti di evitare un pericolo per la sua salute o per la sua stessa vita, sulla base di obiettivi accertamenti medici (l. n. 194/1978).

Notoriamente la capacità giuridica generale, qualità essenziale della persona, consistente nell’idoneità ad essere titolare di posizioni giuridiche, si acquista con la nascita (art. 1 c.c.). L’ordinamento, tuttavia, riconosce al concepito la possibilità di essere titolare di diritti, subordinatamente all’evento della nascita (art. 1, comma 2, c.c.). In particolare, il concepito è capace di succedere (art. 462, comma 1, c.c.) e di ricevere per donazione (art. 784, comma 1, c.c.). Soprattutto la legge attribuisce ai genitori del nascituro la rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni (art. 320, comma 1, c.c.) e ciò sta a significare che i suoi diritti «non sono solamente accantonati ma che essi sono invece esercitati dal suo rappresentante legale in nome e per conto del concepito stesso». Non è dunque possibile ritenere che la capacità giuridica sia sospensivamente condizionata e che verrà attribuita al momento della nascita: «nella realtà della sua esistenza naturalmente destinata a concludersi con la nascita, il concepito è portatore di interessi che devono essere fatti valere attualmente», anche di natura non patrimoniale, quale è, ad esempio, l’interesse al riconoscimento da parte del genitore già prima della nascita (art. 254 c.c.). Con riguardo a siffatti interessi, meritevoli di attuale tutela, l’ordinamento gli attribuisce una capacità provvisoria, ovviamente più ristretta rispetto a quella generale dell’art. 1 c.c.A ben vedere, il limite della nascita, cui l’art. 1 c.c. ricollega la capacità giuridica generale e la qualità giuridica di persona, che rispecchia l’organizzazione di un centro d’interessi e quindi «il modello di protezione organizzata della generalità di interessi che si collegano all’esistenza dell’uomo», non esclude la protezione di interessi primari del concepito, anche attraverso lo strumento dell’ascrizione di diritti soggettivi. Da tempo, infatti, come abbiamo visto, la Corte costituzionale ha riconosciuto al concepito i diritti inviolabili dell’uomo e tra questi, certamente, il diritto alla salute, che l’art. 32 Cost. riconosce significativamente come «fondamentale diritto dell’individuo», termine quest’ultimo che «si presta ad essere riferito… anche all’individuo concepito, “che persona deve ancora diventare”». Ed infatti la tutela della salute del concepito trova espresso riconoscimento nella l. 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari (art. 1, lett. a).Nell’esegesi dell’art. 1 c.c. occorre cogliere insieme, secondo una felice immagine, «ciò che la norma non dice - che il non nato sia escluso dall’ascrizione di diritti - e ciò che essa dice: che la piena ed egualitaria protezione di interessi si riconosce all’uomo, sulla base della sua sola esistenza come organismo autonomamente vivo». Se il concepito, secondo l’art. 1 c.c., non è persona, egli è però titolare di posizioni soggettive riconosciute dall’ordinamento giuridico e tutelate, come abbiamo visto, anche dalla Costituzione. L’art. 1 della l. n. 194/1978 enuncia il principio della «tutela della vita umana sin dal suo inizio», riconoscendo chiaramente la rilevanza giuridica della vita prenatale, e l’art. 1 della l. n. 40/2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella pratica medica, «compreso il concepito». Per il diritto - come è stato autorevolmente rilevato - «l’embrione è il concepito, l’uomo concepito» e «il concepito è già, come tale, destinatario della condizione umana». Tanto basta per escluderne la natura di oggetto e riconoscerne la dignità, «quale entità che ha in sé il principio della vita», destinata a germogliare nell’uomo futuro, con il suo esclusivo patrimonio genetico, valore «di rilievo costituzionale riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.». Per questo motivo l’embrione è espressamente tutelato (artt. 13 e 14, L. n. 40/2004).L’esistenza di una vita autonoma, prima del parto, rilevante per l’ordinamento giuridico, è ulteriormente dimostrata dalla legislazione posta a tutela del feto. L’art. 578 c.p. disciplina il reato di infanticidio, di cui si macchia colui che cagiona la morte del feto durante il parto, e l’art. 7 l. n. 194/1978 pone stringenti limiti all’interruzione della gravidanza quando il feto abbia possibilità di vita autonoma, imponendo ogni sforzo per la sua salvezza. Dal suo canto, la giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno subito prima della nascita per fatto illecito del terzo. Da questo punto di vista, al di là di un indubbio valore simbolico, poco aggiungerebbe la modifica dell’art. 1 c.c.

Il dibattito sul Ddl Zan - Unomattina Estate - 30/06/2021

Le Implicazioni del DDL: Dalla Distopia alla Realtà dei Fatti

Le implicazioni di un eventuale approvazione del disegno di legge Gasparri sarebbero tutt'altro che trascurabili e proiettano scenari che, per molti, rievocano contesti distopici. Eppure uno degli effetti diretti di questo DDL, se venisse approvato, sarebbe di fatto quello di equiparare il feto a una persona, e l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) a un omicidio volontario.

Provate ad immaginare una distopia dove una legge sancisse la capacità giuridica del feto considerandolo a tutti gli effetti una persona fin dal concepimento, e poi fantasticate su questa ipotesi in un’ottica metagiuridica. Quali potrebbero essere le conseguenze? In questa distopia, una donna incinta che scoprisse di avere un cancro non potrebbe sottoporsi a terapie fino al parto perché metterebbe a rischio la sopravvivenza del feto-persona. Una vittima di stupro o una adolescente rimasta incinta dopo una violenza sessuale commessa dal padre non potrebbero ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza. Andiamo avanti con l’immaginazione. I tribunali potrebbero nominare i curatori del feto col potere di decidere, in caso di gravidanza a rischio, se sopravvive la madre o l’embrione. Una dimensione come questa ci ricorda I racconti dell’ancella di Margaret Atwood, romanzo pubblicato nel 1985 e ambientato nella Repubblica di Gilead, dove le donne sono assoggettate a servire la comunità con le loro funzioni riproduttive.

Questo scenario non è così lontano da quanto già accaduto in altri paesi. A pochi giorni da un pronunciamento restrittivo sull'aborto, Caitlin Bernard, una ginecologa di Indianapolis, ha appreso che una bambina di 10 anni, in Ohio, era rimasta incinta dopo uno stupro e non poteva più ricorrere legalmente all’IVG. Dopo il 24 giugno, negli Stati dove erano già in vigore le restrizioni del divieto di aborto, le cose sono peggiorate ed è cominciata la caccia alla donna gravida che vuole abortire. In Louisiana, una donna si è vista negare il diritto di abortire nonostante il feto avesse l’acrania, una gravissima malformazione congenita, ossia la mancanza del cranio che ne rende impossibile la sopravvivenza.

Durante la campagna elettorale, Giorgia Meloni aveva promesso che in caso di sua elezione non avrebbe toccato la 194, ma il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia ha depositato un disegno di legge per modificare l’articolo 1 del Codice civile e introdurre nel nostro ordinamento il riconoscimento della capacità giuridica al concepito. Nonostante le rassicurazioni, le prime proposte della destra dopo la vittoria elettorale puntano a colpire la legge 194 e i diritti delle donne.

È estremamente improbabile che questo disegno di legge, definito "delirante" da alcuni, possa essere discusso alla Camera e al Senato; ma se vogliamo essere ottimiste possiamo leggere questa legge come un manifesto di intenti, una prova muscolare e di esibizione di potere machista. Dovremo attendere poco per capire se questo ddl resterà nel cassetto oppure sarà calendarizzato.

Non è finita. Gasparri, che potremmo ribattezzare “Maurizio il prolifico” tanto per stare in tema di riproduzione, ha anche figliato un secondo disegno di legge per istituire la Giornata della Vita nascente al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra generazioni. Nel giorno della celebrazione collettiva del coito, ma solo ai fini riproduttivi, si loderà “la vita nascente” ma si disprezzerà quella delle donne che sono già nate e scelgono di abortire e che da decenni incontrano difficoltà e ostilità nel percorso dell’IVG.

Conseguenze Legali Aborto

L'Ostacolo dell'Obiezione di Coscienza e le Difficoltà Regionali

La proposta di legge di Gasparri si inserisce in un contesto socio sanitario già segnato da gravi iniquità e fattuali violazioni dei diritti. L’accesso all’aborto risulta fortemente problematico - se non addirittura impossibile, in alcuni contesti - a causa dell’applicazione diffusa e indiscriminata dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario nelle strutture pubbliche.

L’obiezione di coscienza è cresciuta in 50 anni svuotando la 194 lentamente e inesorabilmente. Nella relazione Mai dati, l’associazione Luca Coscioni ha reso note le percentuali dell’obiezione di coscienza nelle strutture pubbliche: “Ci sono 72 ospedali che hanno tra l’80 e il 100% di obiettori di coscienza. Ci sono 22 ospedali e 4 consultori con il 100% di obiezione tra medici ginecologi, anestesisti, personale infermieristico e OSS. 18 ospedali con il 100% di ginecologi obiettori.”

Le testimonianze su quanto sia difficile, doloroso e traumatico abortire tra obiettori si susseguono e ci raccontano di donne lasciate senza assistenza, redarguite e disprezzate dal personale medico e infermieristico posseduti da un fanatismo antiabortista che sa di caccia alle streghe. Ma non è finita. Alcune donne sono state umiliate dall’esposizione col proprio nome e cognome su croci bianche poste sulle tombe dei feti che avevano abortito. Così è accaduto a Roma al cimitero del Flaminio. La strategia dell‘estrema destra è evidente, continuare a mortificare le donne con più forza e rendere inaccessibile la 194.

A questa situazione di difficoltà strutturale si aggiungono le iniziative regionali che hanno ulteriormente complicato l'accesso all'IVG, spesso in contrasto con le linee guida nazionali e le raccomandazioni scientifiche. Durante la recente campagna elettorale, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha sempre assicurato di non voler restringere il diritto all’aborto e non voler abolire la legge 194, ma di volerla “applicarla pienamente”, come è scritto nel suo programma elettorale, dando alle donne “il diritto di non abortire” applicando la parte della legge sulla tutela sociale della maternità. Tuttavia, le azioni a livello regionale hanno spesso deviato da queste dichiarazioni.

A giugno 2020, in Umbria, la giunta della governatrice Donatella Tesei della Lega ha abrogato una delibera che permetteva di praticare l'aborto farmacologico in day hospital, introducendo l’obbligo al ricovero per tre giorni per assumere la pillola RU486. Tutto questo proprio mentre la Società italiana di ginecologia e ostetricia prescriveva il ricorso all’aborto farmacologico per evitare di intasare gli ospedali e le sale operatorie durante la pandemia. Dopo diverse proteste, ad agosto il ministero della salute ha aggiornato le linee guida nazionali, affermando che l’IVG con i farmaci può essere effettuata in strutture ambulatoriali e consultori pubblici, oltre che in ospedale in ricovero ordinario o in day hospital, fino alla nona settimana.

Successivamente, anche altre regioni hanno seguito l’esempio. A fine settembre 2020 la regione Piemonte, su iniziativa di un consigliere di Fratelli d’Italia e con il sostegno del presidente Alberto Cirio di Forza Italia, ha diramato una circolare che vieta di accedere alla pillola abortiva RU486 nei consultori, andando contro alle linee guida del ministero. Inoltre, ha finanziato e rafforzato l’ingresso delle associazioni anti-abortiste negli ospedali, prevedendo l’attivazione di sportelli informativi da parte di “idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.

A fine gennaio 2021 è stata la volta delle Marche, guidata da Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, che ha deciso di opporsi all’aborto farmacologico e alle nuove linee di indirizzo ministeriali. A metà febbraio il capogruppo al consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, ha presentato una proposta di legge a “sostegno di famiglia, genitorialità e natalità”, molto simile a quella umbra. Segue a ruota l’Abruzzo del governatore Marco Marsilio di Fratelli d’Italia: a febbraio 2021 la regione ha inviato una circolare alle Aziende sanitarie locali “affinché l’interruzione farmacologica di gravidanza sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari”.

Obiezione di Coscienza Italia

L'Emergenza degli Aborti Clandestini e l'Accesso alla Telemedicina

Le difficoltà di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, acuite dall'obiezione di coscienza e dalle politiche regionali restrittive, stanno avendo conseguenze dirette e preoccupanti sulla salute e sulla sicurezza delle donne in Italia. Tutto questo fa sì che anche nel nostro paese, benché l’aborto sia legale, stiano aumentando gli aborti clandestini e gli ordini di pillole abortive online, con aborti fai-da-te fatti seguendo tutorial sul web, con servizi di telemedicina.

Lo rivela una ricerca di Women on Web, organizzazione olandese nata per assistere a distanza le donne che vivono in paesi dove l’aborto non è garantito o è reato. L’indagine mostra che in Italia sono sempre di più le donne che si rivolgono all’associazione per farsi spedire la pillola abortiva a casa: dall’1 marzo 2019 al 30 novembre 2020 ci sono state 778 richieste, con un aumento del 12% dal 2019 al 2020.

“In Italia l’accesso all'aborto dovrebbe essere garantito dalla legge 194, ma nella realtà dei fatti tantissime persone vengono ostacolate nella loro scelta”, spiega un’attivista di Women on Web. “La pandemia e i relativi confinamenti hanno allargato la forbice di disuguaglianze tra chi può permettersi di abortire in ospedale e chi no: la mancanza di servizi, la necessità di andare in un’altra regione, e il fatto che si potrebbero incontrare obiettori sono dei grandi deterrenti.”

Ma anche negli ospedali dove l’accesso è garantito, spesso il personale sanitario non favorisce le donne che scelgono di interrompere una gravidanza: “Alcuni obbligano la donna a guardare l’ecografia, altri le fanno ascoltare il battito, altri ancora fanno una battuta di troppo o rimandano al giorno dopo.” Ecco allora che molte persone preferiscono rivolgersi alla telemedicina e assumere la pillola RU486 da sole in casa, seguite a distanza da un medico. “Per come si stanno mettendo le cose, in futuro potrebbe essere sempre più difficile accedere all’aborto chirurgico, e quello farmacologico potrebbe diventare forse la via più semplice con cui riuscire a portare avanti un’IVG,” conclude l’attivista. Questa tendenza, se da un lato offre una soluzione in contesti difficili, dall'altro solleva interrogativi sulla piena garanzia del diritto alla salute e all'assistenza per le donne che affrontano una scelta così delicata.

Aborto Farmacologico e Telemedicina

La Metamorfosi della Salute e il Diritto all'Autodeterminazione

Il dibattito sull'interruzione volontaria di gravidanza in Italia è profondamente influenzato da una "metamorfosi della nozione di salute" e dalla crescente enfasi sul diritto all'autodeterminazione. Nonostante la scelta del nostro legislatore di limitare la possibilità di interrompere la gravidanza alla ricorrenza di ipotesi tassative e predeterminate ed all’esito del bilanciamento dei valori in gioco (la salute della donna e la vita del concepito), la dottrina non ha mancato di criticare l’impropria applicazione della legge n. 194.

Il grimaldello di questa deriva è stata l’irragionevole dilatazione dell’elemento della salute psico-fisica della donna, la cui messa in pericolo legittima l’interruzione della gravidanza nelle ipotesi descritte dagli artt. 4 e 6 l. n. 194/78. Questa dilatazione costituisce uno dei frutti della metamorfosi della nozione di salute, avvenuta a partire dalla seconda metà del secolo scorso, da mera assenza di malattia o infermità, riscontrabile in base a parametri oggettivi, a stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una definizione che è influenzata anche dagli «aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza».

Il benessere psico-fisico, giudicabile soltanto dal paziente, alla stregua di insindacabili valutazioni soggettive, condizionate anche dalle condizioni economiche e sociali (la c.d. visione omnicomprensiva del diritto alla salute), rischia di confondersi con un illimitato diritto all’autodeterminazione, rendendo, di fatto, la donna arbitro della sussistenza dei rigorosi presupposti indicati dalla l. n. 194.

In effetti, l’intreccio tra due diritti fondamentali, quello alla salute e quello all’autodeterminazione della persona, penetrato nella nostra esperienza giuridica ed oggi espressamente indicato tra i principi fondamentali che presidiano il trattamento medico (art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2017, n. 219), ha inciso, innanzitutto, sulla configurazione del rapporto medico-paziente. La Corte costituzionale ha posto in luce come il consenso informato alla cura si configuri «quale vero e proprio diritto della persona», radicandolo nei principi espressi dall’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, nell’art. 13 Cost., che afferma l’inviolabilità della libertà personale, e nel secondo comma dell’art. 32 Cost., che sancisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

Così ricostruito, il consenso informato costituisce, di regola, «legittimazione e fondamento del trattamento sanitario» (art. 1, comma 1, l. n. 219/2017): senza di esso l’intervento del medico è ritenuto illecito, anche quando sia stato posto in essere nell’interesse del paziente, secondo una configurazione del rapporto medico-paziente fondato «prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico». In altri termini, è riconoscibile al medico non un generale «diritto di curare», a fronte del quale il malato si troverebbe in una posizione di soggezione, ma la mera «facoltà» di curare, che, per potersi espletare, necessita del consenso del paziente e si arresta di fronte alla sua volontà negativa (art. 1, comma 5, l. n. 219/2017).

Invocando siffatto principio, in dipendenza delle possibilità offerte dalle nuove tecniche riproduttive, «capaci di offrire concreta e palpitante attuazione ad una “cultura del desiderio” nel campo della procreazione umana», si è tentato di sdoganare la maternità surrogata, pratica procreativa fondata su un contratto «con il quale una donna si presta ad essere fecondata artificialmente, per portare avanti una gravidanza per conto di un’altra persona o di una coppia». Questo punto, sebbene non direttamente legato all'aborto, mostra come il concetto di autodeterminazione e la nozione di salute siano al centro di complessi dilemmi etici e legali, con ricadute significative sul modo in cui la società interpreta e regola la vita e la procreazione.

Il dibattito sul fine vita, anch'esso un tema etico complesso affrontato in Parlamento, offre un parallelo sul confronto tra tutela della vita e autodeterminazione. Il Senato ha approvato mozioni in materia di trattamenti di alimentazione ed idratazione, con l'impegno di concludere l'iter legislativo su una completa e organica disciplina in materia di fine vita. Senatori di vari schieramenti hanno ribadito l'intangibilità e l'indisponibilità della vita umana e dei diritti inalienabili che la Costituzione impone di riconoscere e garantire, con l'obiettivo di scongiurare rischi di derive verso l'eutanasia e il libero aborto. Tuttavia, altri senatori hanno sottolineato la necessità di conciliare la dignità della vita con il principio di autodeterminazione, inspirandosi a principi contrari a qualunque forma di eutanasia e accanimento terapeutico, ma favorevoli all'alleanza terapeutica medico-paziente. Questa dialettica tra principi contrapposti dimostra la complessità intrinseca delle questioni etiche che il legislatore è chiamato ad affrontare, dove la ricerca di un equilibrio tra valori fondamentali resta una sfida costante.

Le proposte come quella di Gasparri, quindi, non si limitano a modificare un articolo di legge, ma toccano l'essenza stessa di come la società italiana concepisce la vita, la persona e la libertà individuale, in un contesto già frammentato da interpretazioni diverse e difficoltà applicative.

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