Seggiolini Auto: Guida Completa alla Normativa e alla Sicurezza dei Bambini

Bambino sorridente sul seggiolino auto

La sicurezza dei bambini in macchina è la priorità di ogni genitore e l’attenzione non è mai abbastanza, come ci dicono i dati dell’European Transport Safety Council sugli incidenti d’auto: ogni settimana oltre 600 bambini restano feriti sulle strade europee. Gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per infortunio nei bambini sotto i 15 anni. Secondo dati Istat riferiti nel 2017, in Italia gli incidenti stradali hanno provocato 25 vittime e oltre 8.000 feriti nei bambini al di sotto dei 14 anni. L’uso dei “seggiolini” - sistemi di ritenuta per bambini - in auto è regolato dall’articolo 172 del Codice della Strada. Questo articolo è sponsorizzato da Bambino Prezioso, un brand impegnato a promuovere la sicurezza dei più piccoli in viaggio.

I seggiolini auto per bambini hanno lo scopo di trattenere i piccoli passeggeri in posizione sui sedili, evitando il rischio di espulsione dall’abitacolo e impedendo l’urto violento contro i componenti interni del veicolo.

La Normativa Italiana: Articolo 172 del Codice della Strada

In Italia la normativa di riferimento per i seggiolini auto è l’articolo 172 del Codice della Strada. La normativa italiana stabilisce chiaramente le regole per il trasporto dei bambini in auto. L’articolo 172 del Codice della Strada dice che “i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”. Dunque, quando il bambino è sotto il metro e mezzo di altezza, è obbligatorio che viaggi in auto su un seggiolino e solo quando supera questa altezza potrà usare le cinture di sicurezza. L’uso del seggiolino auto è obbligatorio per i bambini fino a 150 cm di altezza, che corrisponde a circa 12 anni di età. Nello specifico l’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che tutti i bambini con altezza inferiore a 1,50 m devono viaggiare utilizzando un sistema di ritenuta omologato, adeguato alla loro altezza, peso e conformità normativa. Man mano che il bambino cresce e aumenta di peso, bisognerà sostituire il dispositivo o cambiarne la configurazione.

Seggiolino auto installato correttamente

Obbligo del Dispositivo Anti-Abbandono

Il comma 1bis dell’articolo 172 del Codice della Strada dispone anche che quando il bambino ha meno di 4 anni è necessario usare anche un dispositivo anti-abbandono. La legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Questo obbligo è entrato in vigore il 7 novembre 2019. L’obbligo del dispositivo anti abbandono (salvabebè) è invece in vigore dal 7 novembre 2019 per tutti i bambini fino a 4 anni, con sanzioni e decurtazioni punti previste in caso di infrazione.

Il dispositivo anti-abbandono può essere sia separato che integrato al seggiolino, l’importante è che si attivi in modo automatico a ogni utilizzo con un segnale acustico, visivo oppure ottico. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinati con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Videorecensione dispositivo anti abbandono Tippy Pad

Sanzioni per Mancato Rispetto delle Norme

Nel caso in cui i bambini viaggino senza seggiolino, la multa va da 80 euro a 323 euro con la decurtazione di 5 punti della patente. Il mancato rispetto delle norme sul trasporto dei bambini comporta una sanzione pecuniaria che varia da 80 a 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Nel caso in cui l’infrazione si verifichi per due volte nell’arco di due anni, si rischia la sospensione della patente per un minimo di 15 giorni e fino a un massimo di 2 mesi.

La Normativa Europea per l'Omologazione: ECE R44 e R129

Per l’omologazione del dispositivo si guarda alla normativa ECE R129. L’articolo 172 del Codice della Strada, la medesima norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo. In particolare, l’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Il Codice della Strada non fa distinzioni tra omologazioni, questo significa che si possono ancora usare anche sistemi prodotti e approvati in base a normative precedenti, modificate o addirittura abrogate. A essere stati espressamente vietati sono solo i seggiolini omologati secondo le norme UN-ECE R44/01 e R44/02 prodotti prima del 1995.

La Normativa ECE R44/04 (Precedente)

La normativa europea relativa ai seggiolini auto bambini è attualmente disciplinata da due regolamenti. L'UNECE R44/04, in vigore dal 2007, suddivide i seggiolini auto in cinque categorie in base al peso (da meno di 10 kg a più di 36 kg), includendo anche i rialzi auto bambini senza schienale e altri dispositivi (navicelle e ovetti). Il regolamento UNECE 44 e successive revisioni fa riferimento al peso del bambino.

Classificazione dei seggiolini secondo ECE R44/04 per peso:

GRUPPOPESOETÀTIPOLOGIA SEGGIOLINO
0Fino a 10 kg0-12 mesiNavicella
0+Fino a 13 kg0-18 mesiOvetto
19-18 kg1-4 anniSeggiolino con cinture interne
215-25 kg3-6 anniSeggiolino con schienale o rialzo
322-36 kg6-12 anniRialzo senza schienale (alzatina)

I seggiolini omologati secondo la precedente normativa UNECE R44/04 potranno essere venduti fino al 31 agosto 2024, ma potranno comunque essere utilizzati. Le nuove norme infatti si applicano solo ai commercianti e chi utilizza normalmente un seggiolino rispondente alla precedente normativa non è soggetto né a multe né a sanzioni. Se hai acquistato un seggiolino prima del 1° settembre 2024, e questo è omologato secondo la normativa R44, puoi continuare a utilizzarlo legalmente, purché: sia integro e in buone condizioni, sia adatto al peso del bambino e sia installato correttamente. In questo caso, si continuerà a fare riferimento ai gruppi: gruppo 0 fino a 10 kg (0-12 mesi), gruppo 0+ fino a 13 kg (0-15 mesi), gruppo 1 9-18 kg (9 mesi - 4 anni), gruppo 2 15-25 kg (3-7 anni), gruppo 3 22-36 kg (6-12 anni).

La Normativa ECE R129 (i-Size) - La Nuova Frontiera della Sicurezza

La normativa R129 è entrata in vigore nel 2013 e ha affiancato la precedente ECE R44/04. Dal 1° settembre 2023, la normativa ECE R129 ha sostituito definitivamente la ECE R44, diventando l’unica normativa europea approvata per l’omologazione dei seggiolini auto. Dal 1° settembre 2024 potranno quindi essere venduti ai consumatori solo i seggiolini auto omologati secondo questa normativa. Dal 1° settembre 2024 non è più possibile vendere seggiolini omologati R44. Tutti i nuovi seggiolini sul mercato devono essere omologati R129, che utilizza l’altezza (in centimetri) come criterio di riferimento e non i gruppi di peso.

La seconda normativa europea, la UNECE R129 del 2013, classifica i seggiolini auto bambini in base alla loro altezza. Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore la normativa europea UNECE R129, detta anche i-Size, che sostituisce gradualmente la precedente R44/04, passando dalla classificazione per peso a quella per altezza del bambino. Le novità normative del 2024-25 in materia di seggiolini auto aumentano significativamente la sicurezza dei bambini: classificazione basata sull’altezza, viaggiare in contro marcia fino a 15 mesi, test laterali obbligatori e uso di ISOFIX sono i punti cardine.

Cosa cambia con la normativa ECE R129 (i-Size):

  • Classificazione in base all’altezza: La classificazione dei seggiolini è ora basata sull’altezza del bambino, indicata in cm sull’etichetta di omologazione.
  • Verso di installazione: Fino a 15 mesi il bambino deve viaggiare in senso contrario di marcia. Per i bambini fino a 15 mesi o 76 cm di altezza, la normativa UNECE R129 impone l'utilizzo di seggiolini rivolti in senso contrario alla marcia, offrendo così una protezione ottimale in caso di impatto frontale o laterale.
  • Test di omologazione più severi: Per ottenere l'omologazione, i seggiolini devono superare test di impatto frontale, di tamponamento e anche laterale. L’inclusione di test di impatto laterale nei test di omologazione è un punto chiave.
  • ISOFIX obbligatorio: La normativa ECE R129 si concentra sull’installazione del seggiolino mediante il sistema di aggancio ISOFIX per i prodotti dedicati ai bambini più piccoli, fino a 105 centimetri di altezza. Inoltre, la normativa R129 impone l’uso del sistema ISOFIX (fino a 105 cm).

Classificazione dei seggiolini secondo ECE R129 (i-Size) per altezza:

CATEGORIA I-SIZEALTEZZA BAMBINOETÀINSTALLAZIONE SEGGIOLINO
Fase IFino a 105 cm0-4 anniIsofix, seggiolino contro il senso di marcia fino a 15 mesi
Fase II100-150 cm3,5-12 anniIsofix o cinture di sicurezza

Tabella comparativa ECE R44 e ECE R129

Con la normativa R129, i seggiolini sono oggi classificati in base all’altezza del bambino:

  • 40-85 cm (0-15 mesi circa): Seggiolini in senso contro marcia, omologazione i-Size, con test di impatto laterale obbligatori, fissaggio ISOFIX obbligatorio. Ovetti omologati dai 40 cm fino a massimo 87 cm; sono equiparabili al gruppo 0+.
  • 85-105 cm (1-4 anni circa): Seggiolini ancora in contro marcia fino a 15 mesi (se possibile), sempre i-Size e con fissaggio ISOFIX obbligatorio. Seggiolini auto per bimbi dai 40 fino a 105 cm (equiparabili a quelli del gruppo 0+/1); si utilizzano con la cintura a 5 punti per trattenere il bambino e il sistema Isofix, oppure con la cintura a 5 punti e le cinture dell’auto. Seggiolini auto per bimbi dai 40 cm fino a 125 cm (equiparabili a quelli del gruppo 0/1/2); fino ad un’altezza di 105 cm, si utilizzano con la cintura a 5 punti e il sistema Isofix, ma è possibile usarli con le sole cinture dell’auto dai 100 cm.
  • 100-150 cm (3½-12 anni circa): Rialzi con schienale (no alle alzatine senza schienale), omologati i-Size, può essere con cintura auto oppure ISOFIX, sempre direzionati in marcia. Seggiolini auto per bimbi dai 76 cm fino a 150 cm, utilizzabili solamente in direzione di marcia. Sono equiparabili al gruppo 1/2/3 ma la normativa ECE R129 ne consente l’uso in direzione di marcia a partire dai 15 mesi, mentre il modello ECE 44 può essere utilizzato anche prima (9kg - circa un anno). Seggiolini auto per bimbi omologabili dai 100 fino a 150 cm (equiparabili a quelli del gruppo 2/3); si utilizzano soltanto in direzione di marcia, i connettori Isofix sono opzionali in quanto si può utilizzare la cintura dell’auto.

Esistono anche seggiolini auto per bimbi omologati dai 40 cm fino a 150 cm (equiparabili al gruppo 0+/1/2/3); si utilizzano fino ai 105 cm con le cinture a 5 punti e poi con le cinture dell’auto. Fino a 15 mesi è obbligatorio usarlo in direzione contraria di marcia, ma è possibile, se il prodotto lo consente, utilizzarlo in direzione di marcia a partire da 76 cm.

Rialzi Auto (Booster)

I rialzi auto per bambini vengono definiti dalla normativa come "cuscini ausiliari" in quanto sono dei sistemi di ritenuta parziali (non sono dotati di cinture di sicurezza integrate, ma si utilizzano le cinture di sicurezza dell'auto per assicurare il bambino e il seggiolino stesso) e possono essere con o senza schienale. La funzione di questi seggiolini auto, indicati per i bambini dai 15 ai 36 kg, è quella di alzare letteralmente il piccolo viaggiatore alla giusta altezza per poter utilizzare correttamente le cinture di sicurezza dell’auto. I rialzi possono essere anche delle semplici alzatine o booster sprovvisti di schienale e vengono spesso preferiti ai seggiolini auto "tradizionali" perché più pratici da spostare e soprattutto più economici.

Secondo l'aggiornamento della normativa ECE R44/04, da gennaio 2017 è diventato obbligatorio lo schienale (fino ai 125 cm di altezza) per tutti i seggiolini prodotti da quella data in poi, ma continueranno ad esistere e ad essere ancora a norma. Più precisamente, i rialzi con schienale sono obbligatori fino ai 125 cm di altezza del bambino (fino al gruppo 2 compreso) mentre i rialzi senza schienale sono utilizzabili dai 125 ai 150 cm di altezza (Gruppo 3). Sarà quindi possibile acquistare, vendere e usare i seggiolini auto senza schienale per un periodo di tempo ancora da definire. Rialzo seggiolino auto senza schienale a partire dai 125 cm, da usare con le cinture dell’auto.

I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (c.d. rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm (già disponibili sul mercato) restano ancora in vendita sino ad esaurimento. Ormai vengono venduti per lo più rialzi con schienale, anche se sul mercato si trovano ancora rialzi senza schienale che possono essere utilizzati se dispongono del marchio ECE R44/04. Il rialzo non dispone di proprie cinture di sicurezza: per fissarlo al sedile occorre usare le cinture di sicurezza dell’auto.

Quando si può usare solo il rialzo in auto? Il rialzo con schienale (group 100-150 cm) diventa consentito da quando il bambino supera i 100 cm di altezza e utilizza un seggiolino conforme i-Size.

Come Verificare l'Omologazione del Seggiolino Auto

L’omologazione viene certificata da un’etichetta, di solito cucita sul dispositivo o comunque applicata su di esso, che viene riportata anche sulla confezione. Per capire se un seggiolino auto è a norma è sufficiente controllare l'etichetta di omologazione. L’etichetta di omologazione è facilmente individuabile grazie al suo colore arancione. In essa sono ricapitolate tutte le informazioni e le caratteristiche principali del prodotto ed è applicata, generalmente, sul retro o sulla base della seduta. Come prima cosa è fondamentale verificare che l’etichetta sia presente, questa è la prima grande garanzia della qualità del prodotto che stiamo acquistando e al quale si sta affidando la sicurezza del proprio bambino.

Le informazioni contenute nell’etichetta sono:

  • Marchio/azienda
  • Compatibilità con le auto
  • Marchio di omologazione (il numero è il riferimento al Paese che rilascia l'omologazione)

Il seggiolino, per essere omologato, deve essere dotato di omologazione europea ECE R44/03, R44/04 o R129 (i-Size). Il regolamento UN-ECE definisce gli standard di sicurezza di seggiolini auto stabilendo severi test a cui essi devono essere sottoposti per ottenere l’omologazione alla normativa di riferimento prima di essere commercializzati. In Europa oggi convivono due versioni della normativa UN-ECE, il Regolamento R44 e il Regolamento R129, pertanto è possibile trovare sul mercato entrambe le tipologie di seggiolini auto.

Installazione del Seggiolino Auto: ISOFIX e Cinture

I sistemi di ritenuta dotati del sistema Isofix si distinguono per una procedura di installazione più agevole e rapida, senza la necessità di utilizzare le cinture dell’auto. È importante sapere, però, che non sono compatibili con tutti i modelli di auto, in quanto richiedono specifici attacchi predisposti. I seggiolini che si fissano tramite le cinture sono universalmente compatibili con tutte le automobili, comprese quelle più datate.

I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile. La scelta del seggiolino più adatto al modello della propria auto va effettuata consultando il libretto delle istruzioni del veicolo, oppure le indicazioni fornite online dalla casa costruttrice, che chiariranno anche se il seggiolino può essere installato sul sedile anteriore.

Schema di installazione ISOFIX

Posizionamento del Seggiolino in Auto

Secondo le statistiche la miglior posizione per un seggiolino è la posteriore centrale in quanto lontana dai lati dove possono avvenire impatti, ma è anche la più scomoda per gli agganci Isofix. Il bambino è protetto da eventuali impatti laterali sulle fiancate del veicolo. Al secondo posto per sicurezza e comodità c'è quella posteriore lato passeggero o marciapiede perché lontana dai flussi del traffico e più comoda per far accomodare e per far uscire il bambino dal seggiolino.

Invece, per quanto riguarda il posto davanti a fianco del guidatore, la legge non vieta di posizionare il seggiolino sul sedile anteriore al lato del guidatore, ma a condizione che l’airbag sia stato disattivato e che il seggiolino sia posizionato in senso opposto a quello di marcia. Il trasporto dei bambini sul sedile del passeggero può avvenire solo con il seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro e solo se non è attivo il sistema di airbag nella posizione di fronte al passeggero.

L’installazione è più importante rispetto alla posizione ed è sempre bene controllare che il seggiolino non si muova e che sia ben fissato, a volte basta il colore o uno scatto per indicare che è stato fissato correttamente. L'airbag va sempre disattivato, anche in maniera automatica adeguata, quando il seggiolino viene montato in posizione contraria al senso di marcia.

I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, ad eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore. Se rivolti all’indietro, l’airbag frontale deve essere disattivato. I rialzi possono essere allocati, oltre che sul sedile posteriore, anche sul sedile passeggero anteriore. Questo dispositivo fa sì che il bambino sia seduto in una posizione più elevata e non avanzata, perciò l’airbag, in caso di impatto, lo protegge come un adulto.

Il sedile posteriore a sinistra consente al guidatore di non distrarsi per guardare il bambino.

Quando Non È Più Obbligatorio il Seggiolino in Auto

Il seggiolino non è più obbligatorio quando il bambino supera i 1,50 m d’altezza, ovvero circa a 12 anni, e può allora viaggiare con la cintura di sicurezza standard come un adulto. Raggiunti i 150 centimetri di altezza non è più obbligatorio il seggiolino o il rialzo e il bambino può viaggiare seduto sul sedile sempre assicurato con le cinture di sicurezza dell'auto. L’esenzione vale solo se il minorenne siede nei sedili posteriori, salvo che il veicolo non ne abbia (ad esempio auto con solo posti anteriori).

Bambino allacciato con cintura di sicurezza

Consigli per una Sicurezza Ottimale

La sicurezza dei nostri piccoli è di primaria importanza. È essenziale scegliere il seggiolino giusto in base a altezza del bambino, omologazione R129, e garantire un montaggio corretto, preferibilmente ISOFIX, per viaggiare in totale sicurezza e legalità. Con i bambini, un comportamento esemplare ha più impatto di qualsiasi discorso. Con nonni, parenti e amici, è fondamentale essere fermi nelle richieste di sicurezza e condividere queste pratiche virtuose. Non bisogna mai esitare a insistere affinché i bambini siano correttamente allacciati ai seggiolini, navicelle e ovetti. Al di là delle normative, comunque, si raccomanda sempre di usare seggiolini omologati adatti per l’età del bambino da trasportare.

Occorre sapere se il seggiolino non abbia subito incidenti o danni. Normalmente i seggiolini nuovi sono prodotti con tecniche più avanzate e garantiscono una migliore efficacia protettiva. Controllate che la struttura esterna in plastica non presenti lesioni. Controllate le cinture, le guide cintura, i morsetti di fissaggio, le fibbie.

Eccezioni all'Uso dei Sistemi di Ritenuta

Sono previste due eccezioni all’uso dei sistemi di ritenuta per i bambini. Il primo caso riguarda le auto adibite al servizio pubblico di trasporto, come taxi o noleggio con conducente, dove i bambini possono essere sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

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