La Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla Procreazione Medicalmente Assistita: Tra Diritti Individuali e Margini di Apprezzamento Statale

Il panorama giuridico europeo relativo alla procreazione medicalmente assistita (PMA) è costantemente modellato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), che si trova a bilanciare la tutela dei diritti fondamentali degli individui con le prerogative degli Stati di legiferare su questioni eticamente sensibili. Le sentenze della Corte EDU in questo ambito offrono una chiara panoramica delle sfide poste dall'avanzamento scientifico in relazione alla vita privata e familiare, delineando i confini del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri e l'estensione degli obblighi positivi e negativi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione.

La Procreazione Medicalmente Assistita in Italia e le Prime Sfide Giudiziarie: Il Caso Costa e Pavan

Una delle cause che ha posto in evidenza le tensioni tra la legislazione nazionale e i diritti individuali in materia di PMA è stata quella che ha coinvolto la sig.ra Rosetta Costa e il sig. Pavan contro il Ministero della Giustizia italiano. All'origine della causa vi è stato un ricorso (n. 54270/10) proposto contro la Repubblica italiana. I ricorrenti, portatori sani della mucoviscidosi, hanno lamentato di non poter accedere alla diagnosi genetica preimpianto (D.P.I.) al fine di selezionare un embrione che non fosse affetto da tale patologia. Essi hanno sostenuto che a tale tecnica possono accedere categorie di persone delle quali essi non facevano parte.

La vicenda personale dei ricorrenti è emblematica di queste sfide. Dopo la nascita della loro figlia, avvenuta nel 2006, i ricorrenti appresero di essere portatori sani della mucoviscidosi. Nel mese di febbraio 2010, avendo iniziato una seconda gravidanza, i ricorrenti, desiderosi di procreare un figlio che non fosse colpito dalla malattia di cui erano portatori, eseguirono una diagnosi prenatale dalla quale risultò che il feto era affetto dalla mucoviscidosi.

Coppia in attesa, simbolismo della diagnosi prenatale

Il quadro normativo italiano, in particolare la legge n° 40 del 19 febbraio 2004, giocava un ruolo centrale. Questa normativa stabilisce che le tecniche della procreazione medicalmente assistita sono accessibili soltanto alle coppie sterili o infertili. L'articolo 4, comma 1, di tale legge, prevedeva che "il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico." Inoltre, l'accesso a tali tecniche era consentito a "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi."

Un aspetto cruciale della Legge 40/2004, come richiamato nell'articolo 14, comma 5, riguarda l'informazione: "I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero." Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 14 specificava che "ogni indagine riguardante lo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, [della legge n° 40 del 2004] dovrà essere di tipo osservazionale." Questa limitazione ha costituito un punto di frizione significativo.

La giurisprudenza interna ha iniziato a confrontarsi con queste restrizioni. Con una sentenza che annullò per eccesso di potere la parte del decreto del Ministero della Salute n° 15165 del 21 luglio 2004, il tribunale di Salerno ritenne che la diagnosi preimpianto non potesse che essere considerata come una delle tecniche di monitoraggio prenatale con finalità conoscitiva della salute dell'embrione. Questa decisione, sebbene isolata e pronunciata da un giudice di primo grado, ha evidenziato le prime crepe nell'interpretazione restrittiva della legge.

Il Contesto Europeo della Diagnosi Preimpianto

Il dibattito sulla diagnosi preimpianto non era confinato all'Italia. La Direttiva 2004/23/CE, pur stabilendo uno standard minimo di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, prevedendo così l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia, non affrontava direttamente la DPI.Tuttavia, il Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa aveva elaborato un rapporto allo scopo di fornire informazioni sulla diagnosi preimpianto e prenatale e sulle questioni giuridiche ed etiche che l'utilizzo di queste diagnosi solleva in diversi paesi europei. Questo rapporto sottolineava che "la fecondazione in vitro è praticata dalla fine degli anni 70 per aiutare le coppie che hanno problemi di sterilità. I progressi della medicina della riproduzione offrono oggi nuovi mezzi per evitare le malattie genetiche, grazie al trasferimento selettivo degli embrioni."

Il rapporto del CDBI spiegava che "all'inizio degli anni '90, la diagnosi genetica preimpianto (D.P.I.) in quanto procedura sperimentale è stata introdotta come alternativa possibile alla diagnosi genetica prenatale (D.P.N.) per le coppie che rischiavano di trasmettere una anomalia genetica particolarmente grave, risparmiando loro in questo modo una scelta difficile sulla eventuale interruzione di gravidanza." Il processo di DPI è stato dettagliato: "Un 'ciclo di diagnosi preimpianto' prevede le seguenti tappe: la stimolazione ovarica, il prelievo di ovociti, la fecondazione in vitro di più ovociti maturi […], il prelievo di 1 o 2 cellule embrionali, l'analisi genetica dei materiali del nucleo delle cellule prelevate e, infine, la selezione e il trasferimento di embrioni non portatori dell'anomalia genetica in questione."Inoltre, il rapporto evidenziava che "il ricorso alla diagnosi preimpianto per indicazioni mediche è stato richiesto da coppie che presentavano un elevato rischio di trasmissione di una specifica malattia genetica di particolare gravità […] e incurabile al momento della diagnosi." Questo rischio era spesso individuato sulla base dei precedenti familiari o dalla nascita di un bambino affetto dalla malattia.

Schema della diagnosi preimpianto (DPI)

Dal rapporto emergeva che "nei paesi in cui è praticata, la diagnosi preimpianto è diventata una metodica clinica ben sperimentata per analizzare le caratteristiche genetiche degli embrioni dopo fecondazione in vitro e per ottenere informazioni che consentano di selezionare gli embrioni da trasferire." La diagnosi preimpianto è richiesta principalmente da coppie portatrici di caratteri genetici che possono trasmettere ai loro discendenti malattie gravi o provocare decessi prematuri, che desiderano evitare una gravidanza che potrebbe non arrivare a termine o porli di fronte alla scelta difficile di una eventuale interruzione nel caso venga rilevato un problema genetico particolarmente grave. Non sorprende che da questo rapporto risulti che coloro che richiedono la diagnosi preimpianto, che sono cittadini di paesi in cui questa pratica è vietata, si recano all'estero per effettuare la diagnosi in questione.

Il Parlamento Europeo, con una risoluzione del 2008, ha riconosciuto la necessità di "un'azione concertata nel campo delle malattie rare a livello dell'UE e a livello nazionale." Ha inoltre espresso il desiderio di "incoraggiare gli sforzi consentiti per prevenire le malattie rare ereditarie tramite consulenze genetiche ai genitori portatori della malattia; e, quando necessario, 'fatta salva la legislazione nazionale vigente e sempre su base volontaria, una selezione di embrioni sani prima dell'impianto'."

Mappa europea della regolamentazione della PMA

La situazione in altri paesi europei variava notevolmente. In Svizzera, ad esempio, la Corte ha notato che il 26 maggio 2010, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione un progetto volto a sostituire il divieto della diagnosi preimpianto, per come era attualmente prevista dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita, con una ammissione controllata. Altri paesi come Bulgaria, Cipro, Malta, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Turchia e Ucraina non avevano una regolamentazione specifica in materia. In Irlanda, nella causa Roche c. Roche e altri ([2009] IESC 82 (2009)), la Corte Suprema irlandese aveva stabilito che la nozione di bambini non ancora nati ("unborn child") non si applica agli embrioni ottenuti nell'ambito di una fecondazione in vitro, questi ultimi non beneficiano quindi della tutela prevista dall'articolo 40.3.3. della Costituzione irlandese che riconosce il diritto alla vita del bambino non ancora nato. In Belgio, una proposta di legge mirava ad ampliare l'utilizzo della diagnosi preimpianto al fine di evitare il rischio di far nascere un bambino portatore sano di una malattia genetica grave, con la diagnosi preimpianto (DPI) generalmente privilegiata alla diagnosi prenatale (DPN) per evitare un'interruzione di gravidanza.

L'Ammissibilità del Ricorso e i Criteri della Corte EDU

Il Governo italiano, nel caso Costa e Pavan, aveva eccepito il difetto della qualità di vittima dei ricorrenti. A suo dire, a differenza dei richiedenti nella causa decisa dal tribunale di Salerno (ordinanza n. 12474/09 depositata il 13 gennaio 2010), i ricorrenti non avevano adito le autorità per poter effettuare una diagnosi preimpianto e non si erano visti opporre un rifiuto da parte delle stesse. Tuttavia, la Corte ha rammentato che, in mancanza di uno specifico rimedio interno, spetta al Governo dimostrare, appoggiandosi sulla giurisprudenza interna, lo sviluppo, la disponibilità, la portata e l’applicazione della via di ricorso da esso invocata. Inoltre, il Governo non può invocare l’esistenza di un mezzo d’impugnazione interno in assenza di una giurisprudenza interna che dimostri l’effettività di quest’ultimo nella pratica e nel diritto, tanto meno quando tale giurisprudenza promani da un organo giudiziario di primo grado. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza del tribunale di Salerno era stata pronunciata da un giudice di primo grado, non era stata confermata da un organo di grado superiore ed era solo una decisione isolata. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e non opponibile a nessun altro motivo d’irricevibilità.

Il Diritto alla "Vita Privata e Familiare" e il "Diritto ad Avere un Figlio Sano"

Sul merito, il Governo ha osservato che, in sostanza, i ricorrenti invocavano un «diritto ad avere un figlio sano», diritto non tutelato, in quanto tale, dalla Convenzione. Inoltre, ha argomentato che, disciplinando la materia, lo Stato ha tenuto conto della salute del bambino nonché di quella della donna, esposta al rischio di depressioni dovute alla stimolazione e alla puntura ovariche.Per i ricorrenti, invece, «il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore», soprattutto nel significato genetico del termine, rientra nel concetto di diritto al rispetto della vita privata e familiare (come stabilito in Evans c. Regno Unito [GC]).Il primo dei terzi intervenienti, il Centro Europeo per la Giustizia e i Diritti dell'Uomo (ECLJ) e il "Movimento per la vita", ha ribadito le osservazioni del governo convenuto. Ha osservato inoltre che, così come il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto, la possibilità di procedere legalmente ad un’interruzione medica di gravidanza sarebbe intesa a tutelare la vita del nascituro in quanto il sistema prevede alternative all’aborto attraverso l’adozione, ad esempio, di misure sociali. Al contrario, il secondo dei terzi intervenienti, rappresentato dalle associazioni "Luca Coscioni" e altre, ha sostenuto che l’accesso all’inseminazione artificiale e poi alla diagnosi preimpianto consentirebbe ai ricorrenti di procreare un figlio non affetto dalla patologia di cui sono portatori, senza ricorrere ad aborti terapeutici.La Corte ha osservato che, a dire del Governo e del primo dei terzi intervenienti, i ricorrenti lamentavano la violazione di un «diritto ad avere un figlio sano». La Corte ha precisato che, nel caso di specie, la diagnosi preimpianto non era tale da escludere altri fattori suscettibili di compromettere la salute del nascituro, quali, ad esempio, l’esistenza di altre patologie genetiche o di complicanze derivanti dalla gravidanza o dal parto. Il test in questione era infatti mirato alla diagnosi di una «specifica malattia genetica di particolare gravità […] e incurabile al momento della diagnosi».La Corte ha poi rammentato che il concetto di «vita privata» ai sensi dell’articolo 8 è un concetto ampio comprendente, tra gli altri, il diritto dell’individuo ad allacciare e sviluppare rapporti con i simili, il diritto allo «sviluppo personale», e ancora il diritto all’autodeterminazione. Anche fattori quali l’identificazione, l’orientamento e la vita sessuale rientrano nella sfera personale tutelata dall’articolo 8. La decisione di diventare genitori, la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) e quella relativa alla sorte degli embrioni prodotti, sono tutte forme di autodeterminazione che rientrano nell’ambito della tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.

I Margini di Apprezzamento degli Stati e le Questioni Etiche: Il Divieto di Fecondazione Post Mortem in Francia

La giurisprudenza della Corte EDU ha costantemente riconosciuto agli Stati un "ampio margine di apprezzamento" in materie che sollevano questioni morali o etiche delicate, soprattutto quando non esiste un consenso omogeneo tra gli Stati membri. Un esempio significativo è la decisione della Corte che ha dichiarato che la Francia non ha violato l’art. 8 CEDU, dal momento che il divieto assoluto di fecondazione post mortem e il divieto di trasferimento transfrontaliero dei gameti del marito defunto sono scelte discrezionali del legislatore che non eccedono il libero apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Convenzione.

La decisione dei giudici di Strasburgo ha preso le mosse dai ricorsi presentati da due donne, le quali affermavano che il divieto di fecondazione post mortem (art. L. 2141-2 del Codice della sanità pubblica) e il divieto di esportare gameti o embrioni all’estero ai fini vietati dalla legge francese (art. L. 2141-11-1 del Codice della sanità pubblica) erano in contrasto con l’art. 8 CEDU. La prima ricorrente si doleva del fatto che antecedentemente alla morte del marito vi fosse un chiaro progetto genitoriale e ribadiva che la libera scelta di procedere alla fecondazione doveva quindi prevalere sulle altre considerazioni. La seconda ricorrente lamentava l’impossibilità di trasferire gli embrioni, fecondati quando il marito era ancora in vita, in paesi che consentono la fecondazione post mortem.

Il Governo francese affermava che la ratio della norma che regola la PMA è di aiutare la fertilità della coppia, infatti l’accesso a queste procedure è subordinato al consenso di entrambe le parti della coppia stessa. La fecondazione post mortem sarebbe quindi contraria all’ordine pubblico, in quanto non compatibile con l’idea di famiglia propria dell’ordinamento francese, e poiché in contrasto con la tutela dei diritti e delle libertà altrui, nello specifico la libertà e dignità del marito defunto e gli interessi del nascituro, in particolare quello ad avere un padre. D’altro canto, le ricorrenti sostenevano che tali obiezioni non potessero sovrastare la volontà dei mariti defunti, che era espressa nell’ambito del progetto genitoriale a cui avevano acconsentito quando ancora erano in vita.

Giurisprudenza fondamentale della Corte – Mettere il diritto dell’Unione a servizio dei cittadini

La Corte, in primo luogo, ha chiarito che la decisione di diventare genitori, la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) e quella relativa alla sorte degli embrioni prodotti, sono tutte forme di autodeterminazione che rientrano nell’ambito della tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU. Posto che vi era stata una ingerenza del potere pubblico nella vita privata e familiare delle ricorrenti, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che, nel verificare se tale ingerenza fosse o meno in contrasto con la Convenzione, era opportuno tenere in considerazione il fatto che questo tema solleva innumerevoli questioni etiche e morali, che non avevano consentito il formarsi di un consensus europeo omogeneo, e perciò i singoli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia.Nel verificare se l’ingerenza fosse prevista dalla legge francese, ossia la certezza e prevedibilità nella sua applicazione pratica, la Corte ha confermato che nel caso di specie il divieto di fecondazione post mortem e di trasferimento dei gameti e degli embrioni erano previsti fin dal 1994 e non erano mutati nemmeno con la più recente novella della legge sulla bioetica del 2021. Inoltre, il giudice nazionale aveva operato un’interpretazione non arbitraria, avendo anche proceduto ad un controllo di compatibilità della disposizione nazionale con la Convenzione. Richiamando la precedente giurisprudenza in materia (S.H. e altri v. Austria; Parrillo c. Italia), la Corte ha ricordato di aver statuito la legittimità della scelta del legislatore nazionale di vietare la fecondazione post mortem. Nel caso in esame, però, tale operazione non solo era vietata sul territorio nazionale, ma era impedito anche il trasferimento di gameti o embrioni verso uno stato diverso (nel caso in oggetto la Spagna), il quale riconosceva legalmente il ricorso alla fecondazione post mortem.Nel considerare il bilanciamento degli interessi in gioco, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto le ragioni del Governo francese legittime. Posto che, nel caso di specie, l’esistenza di un piano genitoriale comune ai coniugi non era messa in discussione, la Corte ha notato che il divieto di trasferimento dei gameti e degli embrioni costituiva il corollario necessario del più ampio divieto di fecondazione post mortem, indispensabile per evitare le elusioni al divieto e lo svuotamento della provvisione stessa. La scelta discrezionale del legislatore nazionale, che ha come fine la “protection des droits et libertés d’autrui” e la “la protection de la morale”, è apparsa coerente con il sistema normativo nazionale, e non ha ecceduto il margine di apprezzamento di cui lo Stato dispone alla luce della Convenzione. Pertanto, i divieti posti dalla legge francese non erano in contrasto con l’art. 8 CEDU. La Corte EDU ha comunque messo in rilievo l’intervenuta modifica del 2021 della legge francese sulla Bioetica, che estende l’accesso alla PMA alle coppie omosessuali (coppie di donne) e a donne non coniugate. Tale novità, infatti, potrebbe aprire il dibattito sulla tenuta delle argomentazioni del Governo francese circa il mantenimento dei divieti di cui si è fino a qui discusso.

Riconoscimento della Filiazione e "Adozione in Casi Particolari": Il Caso X c. Italia

Un'altra significativa pronuncia della Corte EDU ha riguardato il riconoscimento giuridico del legame tra un minore nato in Italia a seguito di PMA effettuata all’estero e la madre d’intenzione, nell’ambito di una coppia omosessuale femminile. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 ottobre 2025, relativa al ricorso n. 42247/23, Causa X c. Italia, ha affrontato questa delicata questione.

Il ricorso riguardava l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 mediante ricorso a procreazione medicalmente assistita all’estero, nella parte in cui riguardava la sua madre intenzionale. I fatti di causa riguardano X, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita praticata in Spagna da una coppia di donne, C.D.O. (madre biologica) e M.B. (madre intenzionale). Inizialmente, l’atto di nascita riportava entrambe le madri, biologica e intenzionale. L’8 giugno 2018 il sindaco del comune di M., nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, trascrisse l’atto di nascita di X. In tale atto, il sindaco indicò che il bambino era stato concepito tramite ricorso alla PMA realizzata all’estero dalla madre biologica, C.D.O. Lo stesso giorno M.B. dichiarò dinanzi all’ufficiale dello stato civile di riconoscere legalmente X come figlio proprio, nato tramite ricorso alla PMA da C.D.O., che lo aveva già riconosciuto.

Registro civile, nascita

Tuttavia, su iniziativa del Pubblico Ministero, il 5 ottobre 2018, la trascrizione era stata annullata perché la normativa allora vigente non consentiva il riconoscimento di un genitore non biologico dello stesso sesso (art. 8 legge 19 febbraio 2004, n. 40, recentemente dichiarato illegittimo a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale). Tale trascrizione è diventata oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000, sul presupposto che la disciplina italiana in materia di PMA, dettata dalla legge n. 40, segna il punto di frizione tra diritto vivente e diritto positivo.

Il tribunale, la Corte d’appello e infine la Cassazione (sent. n. 23257 del 2 agosto 2023) hanno confermato l’illegittimità del riconoscimento dello status genitoriale della madre intenzionale in assenza di una specifica previsione legislativa, richiamando la giurisprudenza consolidata sul tema. In particolare, con una sentenza emessa il 5 maggio 2021, la corte d’appello ha confermato la sentenza del tribunale, rammentando che la Corte di cassazione, nella sua sentenza n. 7668 del 2020, aveva dichiarato che una domanda di rettifica dell’atto di nascita di un minore nato in Italia mediante l’aggiunta del cognome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica doveva essere respinta, anche se la prima aveva acconsentito alla procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero. Infatti, la legge italiana non prevedeva l’iscrizione della madre intenzionale nell’atto di nascita, e l’ufficiale di stato civile non poteva inserirvi elementi non espressamente autorizzati dalla legge.

La Corte di cassazione ha ritenuto che la tutela dell’interesse del minore fosse adeguatamente garantita dalla possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari, istituto ritenuto idoneo a instaurare un legame giuridico con il genitore intenzionale, dato che “con le sentenze nn. 32 del 2021 e 79 del 2022, la Corte costituzionale ha ampliato gli effetti della misura di «adozione in casi particolari», riconoscendo un vincolo di parentela con la famiglia dell’adottante anche in tali casi.” Il Governo aveva eccepito il mancato esaurimento dei ricorsi interni, affermando che M.B. e C.D.O. non avevano adito tutti i rimedi disponibili. La Corte ha rammentato che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni deve essere applicata con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo, dato il contesto di protezione dei diritti umani. Essa ha riconosciuto che tale regola non si presta ad un’applicazione automatica, e non è di carattere assoluto; nel controllarne il rispetto, si deve tenere conto delle circostanze di causa.

Le Argomentazioni del Ricorrente e del Governo Italiano davanti alla Corte EDU

Il ricorrente, rappresentato dalla madre biologica, ha denunciato una violazione dell’articolo 8 CEDU di fronte ai giudici di Strasburgo, lamentando la perdita, a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, del rapporto di filiazione con la madre intenzionale, con conseguente compromissione della propria identità personale e familiare. Secondo il ricorrente, la trascrizione dell’atto di nascita costituiva l’unica tutela effettiva, mentre la mera possibilità di ricorrere all’adozione non garantiva una protezione adeguata, in considerazione delle tempistiche e del fatto che l’iniziativa spetta esclusivamente al genitore intenzionale. Il ricorrente ha sostenuto, inoltre, che l'annullamento della trascrizione lo ha privato anche di ogni garanzia in materia di sostegno materiale, spiegando che, in assenza di vincolo giuridico, la madre intenzionale non è più tenuta a contribuire al suo mantenimento.

Il Governo italiano, invece, ha ribadito che l'incertezza giuridica derivante dall'annullamento della trascrizione era dovuta alla scelta che avrebbero fatto M.B. e C.D.O. di non avvalersi della via legale dell’«adozione in casi particolari». Ha considerato, peraltro, che l'annullamento in contestazione non aveva pregiudicato l'identità sociale del minore, avendo quest'ultimo conservato il cognome della sua madre biologica, e che tale stato di fatto era sufficiente per garantire il suo riconoscimento sociale, il suo stato civile e la sua cittadinanza. Il Governo ha aggiunto che l'identità sociale e giuridica del minore non sarebbe stata lesa se le madri avessero scelto la via legale dell'«adozione in casi particolari», e che tale adozione avrebbe anche permesso di ristabilire gli obblighi materiali ed educativi in capo all’interessata.

L'Analisi della Corte EDU e il Concetto di Obblighi Positivi

La Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 8 della Convenzione sia sotto il profilo della vita privata, in quanto la filiazione costituisce un elemento essenziale dell’identità personale del minore, sia sotto il profilo della vita familiare, essendo pacifica l’esistenza di una vita familiare de facto tra il minore e le due donne fin dalla nascita. La Corte ha esaminato la doglianza del ricorrente sotto il profilo dell'obbligo positivo degli Stati parte di garantire alle persone sottoposte alla loro giurisdizione il rispetto effettivo della loro vita privata e familiare, piuttosto che sotto il profilo del loro obbligo di non intromettersi nell'esercizio di tale diritto.Ha poi ricordato che, essendo in gioco un aspetto fondamentale dell’identità di una persona, il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto quanto al principio del riconoscimento della filiazione, ma resta più ampio con riferimento ai mezzi attraverso cui tale riconoscimento è assicurato. La Corte ha osservato che, al momento dei fatti, il diritto italiano (in particolare l’art. 8 legge 19 febbraio 2004, n. 40) non consentiva la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione della madre intenzionale, ma prevedeva la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari, già ammessa dalla giurisprudenza nazionale prima della nascita del ricorrente. Tale strumento è stato ritenuto idoneo a garantire il riconoscimento giuridico del legame tra il minore e il genitore intenzionale, producendo effetti analoghi, seppur non identici, a quelli della trascrizione. La Corte ha ritenuto infatti che “non si possa dedurre dall’interesse superiore del minore che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra lo stesso e la madre intenzionale richiesto dal diritto del minore al rispetto alla sua vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, impone agli Stati di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita straniero in quanto esso indica la madre intenzionale come madre legale. A seconda delle circostanze di ciascun caso, anche altre modalità possono rispondere adeguatamente a questo interesse superiore, tra cui l'adozione, che, per quanto riguarda il riconoscimento di tale legame, produce effetti analoghi a quelli della trascrizione dell'atto di nascita straniero.”

Giurisprudenza fondamentale della Corte – Mettere il diritto dell’Unione a servizio dei cittadini

La Corte ha rilevato che la madre intenzionale non aveva attivato la procedura di adozione, nonostante tale possibilità fosse disponibile sin dalla decisione del tribunale che aveva ordinato la rettifica dell’atto di nascita. I giudici sono dunque giunti alla conclusione che, nelle circostanze del caso concreto, l’assenza di un riconoscimento immediato del legame giuridico intercorrente tra madre intenzionale e figlio derivava dalla scelta delle ricorrenti di non avvalersi di tale strumento. Tenuto conto del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto e dell’esistenza, nell’ordinamento interno, di un meccanismo alternativo idoneo al riconoscimento della filiazione, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La decisione è stata adottata con sei voti contro uno.

L'Opinione Dissentiente e le Prospettive Future

La giudice Adamska-Gallant ha espresso un’opinione dissenziente, ritenendo che l’annullamento dell’atto di nascita dopo oltre cinque anni abbia prodotto una situazione di incertezza giuridica incompatibile con il diritto del minore al rispetto della vita privata e che il minore non possa essere ritenuto responsabile delle scelte procedurali compiute dai genitori. La giudice di minoranza ha sottolineato che il bambino, quale referente del diritto, non può essere ritenuto responsabile delle scelte processuali dei genitori e che lo Stato aveva, ed ha, il dovere di adottare misure correttive rapide e proporzionate per ristabilire la certezza del suo status. La lunga durata del contenzioso ha creato per il minore una condizione di prolungata incertezza giuridica, incompatibile con l’art. 8 CEDU.

La pronuncia, nel suo complesso, conferma la linea di continuità della giurisprudenza europea in materia di filiazione non biologica, in cui la Corte tende a non imporre agli Stati un modello unico di riconoscimento, ma a esigere che il sistema interno garantisca un equilibrio ragionevole fra la salvaguardia dell’ordine pubblico nazionale e la protezione effettiva dell’identità del minore. La soluzione adottata rinviene nell’adozione in casi particolari uno strumento convenzionalmente compatibile.

È fondamentale rilevare, tuttavia, che questa sentenza della Corte EDU ha fotografato un sistema giuridico italiano che, peraltro, è stato successivamente superato. Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto opposto alla madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia mediante ricorso a una procreazione medicalmente assistita legalmente praticata all’estero. In particolare, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di PMA abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della madre intenzionale che ha espresso il proprio preventivo consenso al progetto procreativo e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Muovendo dagli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione e dagli artt. 8 e 14 della CEDU, la Corte costituzionale ha ricondotto la materia della PMA eterologa all’interno di un quadro sistematico coerente, fondato sul principio di eguaglianza sostanziale di cui è espressione lo stato unico di figlio e sul superiore interesse del minore quali parametri decisivi di legittimità costituzionale.

La pronuncia della Corte EDU, per quanto di alcuni mesi successiva alla sentenza della Corte costituzionale, nel perimetrare il proprio intervento alla questione della compatibilità o meno dello strumento individuato dall’ordinamento italiano - l’adozione in casi particolari - per la tutela del nato da PMA effettuata all’estero da una coppia omosessuale femminile, si è limitata a valutare la sufficienza della soluzione adottata al tempo dei fatti senza proiettarsi in una dimensione più ampia volta a indagare l’eventuale sussistenza di strumenti maggiormente garantisti per il nato, idonei ad assicurare la massima tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. In ciò risiede un limite strutturale della pronuncia: essa fotografa un sistema, peraltro già superato dalla stessa evoluzione giurisprudenziale italiana e in particolare dalla sentenza costituzionale n. 68/2025. La sentenza del 9 ottobre 2025 conferma la linea prudente sin qui tracciata dalla Corte europea, la quale evita di imporre agli Stati un obbligo generalizzato di riconoscimento automatico della maternità d’intenzione, ma al contempo riafferma che il diritto del minore all’identità deve trovare tutela effettiva. Sul piano sistematico, la decisione si inserisce nel percorso di progressiva europeizzazione della filiazione, in cui la Corte di Strasburgo agisce come garante minimo, piuttosto che come promotrice di uniformità nella fruizione di diritti di rango primario. Il richiamo costante all’“interesse superiore del minore” sembra, infatti, talvolta restare in secondo piano in nome del rispetto del margine di apprezzamento.

tags: #corte #edu #procreazione #assistta