Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e siamo costretti ad adattarci ai cambiamenti. In particolare, il contratto a chiamata, noto anche come contratto intermittente o "job on call", è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni, soprattutto nel settore della ristorazione e del commercio. Questa tipologia contrattuale rappresenta una forma di lavoro subordinato caratterizzata dall'alternarsi di fasi di effettiva prestazione lavorativa a periodi di inattività, ferma restando la disponibilità del lavoratore in attesa di chiamata.
Il presente articolo esplorerà nel dettaglio cos'è il contratto a chiamata, come funziona, i suoi fondamenti normativi e i diritti dei dipendenti, con un'attenzione particolare ai casi e alle condizioni in cui questo rapporto può trasformarsi in un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Analizzeremo le norme previste dalla legge, i limiti orari e le implicazioni di tale trasformazione.

La Disciplina Normativa e l'Evoluzione Storica del Contratto a Chiamata
Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, specificamente dagli articoli 13-18. Questo decreto ha fornito una disciplina organica dei contratti di lavoro e una revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Tuttavia, la sua storia è più complessa e ha subito diverse modifiche nel corso del tempo.
Introdotto dalla Legge 30/2003 (la cosiddetta Legge Biagi), il contratto a chiamata è stato poi abrogato nel 2007 e ripristinato nel 2008. Successivamente, è stato oggetto di una profonda revisione tra il 2012 e il 2013, a testimonianza della sua natura dinamica e della costante ricerca di un equilibrio tra flessibilità e tutela del lavoratore. Il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, dal quale il lavoro intermittente ha avuto origine nel nostro ordinamento giuridico, ha rappresentato un pilastro iniziale per questa forma contrattuale. L'attuale regolamentazione, pertanto, si fonda principalmente sull’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
Il contratto a chiamata è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Questa possibilità di utilizzo deve avvenire secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In assenza di un contratto collettivo applicabile che individui tali esigenze, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dall'articolo 13, comma 1. Un esempio di tale decreto è il D.M. 23 ottobre 2004, che ha individuato, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva i casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Ambito di Applicazione: Requisiti Oggettivi e Soggettivi
L'utilizzo del contratto a chiamata è subordinato alla sussistenza di specifici presupposti, che possono essere di natura oggettiva o soggettiva. Tali requisiti sono fondamentali per la legittimità del contratto stesso e la loro assenza può comportare gravi conseguenze, inclusa la trasformazione del rapporto di lavoro.
Requisiti Oggettivi:Il presupposto oggettivo si riferisce alla natura dell'attività lavorativa. Per poter attivare un contratto a chiamata, l’attività deve essere di carattere oggettivamente discontinuo o intermittente. Tali attività devono essere individuate, secondo le specifiche esigenze rilevate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Quando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non regolamenta le condizioni oggettive che consentono il ricorso al lavoro intermittente, l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che «i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». In tal senso, l’articolo 55, comma 3, dello stesso decreto puntualizza che, per non creare vuoti normativi, fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale «trovano applicazione le regolamentazioni vigenti». Nella prassi operativa, si fa ancora transitoriamente riferimento al D.M. 23 ottobre 2004, che ha posto rimedio all’inerzia delle parti sociali, rinviando alle “tipologie di attività”. Un riferimento importante è la tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che elenca le attività a carattere discontinuo. Peraltro, con riferimento al ruolo rivestito dalla contrattazione collettiva nell'individuazione delle esigenze sottese al ricorso al lavoro intermittente, si segnala la circolare dell'INL n. 1/2021, secondo cui - sulla scorta dell'orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - alle parti sociali è affidata l'individuazione delle sole "esigenze", non essendo loro riconosciuto il potere di interdire l'utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato. La contrattazione collettiva, infatti, non ha potere di interdizione circa la possibilità di utilizzo del lavoro intermittente, come ribadito dalla Cassazione (Cass. 13 novembre 2019, n. 29423; INL, circ. 8 febbraio 2021, n. 1).
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Requisiti Soggettivi:In merito all'ambito soggettivo, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso, a prescindere dalla natura dell'attività e dal settore, con soggetti che rientrano in specifiche fasce d'età. L'articolo 13, comma 2, stabilisce che può essere stipulato con soggetti di età inferiore ai 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il compimento del 25° anno di età. In alternativa, può essere concluso con soggetti di età superiore ai 55 anni, includendo anche i pensionati. È interessante notare che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 19 luglio 2017, causa C-143/2016, ha affermato la legittimità del licenziamento intimato da un’azienda al lavoratore, assunto con contratto di lavoro intermittente, al raggiungimento dei 25 anni di età da parte dello stesso, ritenendo la norma non discriminatoria. Allo stesso modo si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza 11 novembre 2020, n. 25304.
Il Punto Cruciale: Quando il Contratto a Chiamata Diventa a Tempo Pieno e Indeterminato
La trasformazione del contratto a chiamata in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato è un aspetto di fondamentale importanza, che garantisce stabilità al lavoratore nel caso di un utilizzo prolungato e intensivo di questa flessibile modalità contrattuale.
Il Limite delle 400 Giornate:Il Decreto Legislativo n. 81/2015, all'articolo 13, comma 3, introduce un limite temporale chiaro e preciso per il ricorso al lavoro intermittente. Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Questo non significa che non si possa lavorare ogni anno; ad esempio, se un lavoratore presta 100 ore l’anno, potrà farlo per quattro anni consecutivi prima di raggiungere il tetto previsto.
In caso di superamento di tale periodo, il relativo rapporto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Questo meccanismo di conversione rappresenta una tutela per il lavoratore, impedendo un utilizzo improprio e illimitato della flessibilità offerta dal contratto a chiamata. La Circolare MLPS n. 35/2013 fornisce indicazioni operative dettagliate riguardo al calcolo delle giornate lavorative per questa finalità. È cruciale sottolineare che i periodi di effettiva prestazione di lavoro svolti con un contratto a chiamata non si sommano con quelli svolti in seno ad un eventuale precedente o successivo contratto a tempo determinato di natura ordinaria.

La Nullità del Contratto a Chiamata e la Conversione:Un'altra situazione in cui un contratto a chiamata può trasformarsi in un rapporto a tempo pieno e indeterminato si verifica quando il contratto viene stipulato in assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla legge, o in violazione dei divieti stabiliti.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza 20 ottobre 2025, n. 423, ha chiarito che, in assenza dei requisiti soggettivi (età anagrafica) e dei requisiti oggettivi (ipotesi previste dal contratto collettivo applicato o dal decreto ministeriale), il contratto di lavoro a chiamata è nullo ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile. La lavoratrice in questo caso lamentava di aver lavorato presso un bar per 6 giorni alla settimana, 8 ore al giorno, senza alcuna effettiva intermittenza. Alla luce della mancanza dei presupposti di legge per la stipula del contratto di lavoro intermittente, il giudice torinese ha concluso per la nullità dello stesso, derivandone che il contratto di lavoro doveva essere considerato quale contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in applicazione della conversione negoziale ai sensi dell’articolo 1424 c.c.
In dottrina si è affermato che nel caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato un contratto di lavoro intermittente senza la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo pieno e indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso, essendo il contratto nullo per contrasto con norme imperative. Sul punto si era già pronunciato per la nullità del contratto di lavoro a chiamata privo dei requisiti oggettivi o soggettivi anche il Ministero del Lavoro con Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005. Peraltro, nella direzione della nullità si è mossa anche la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28345), che ha sancito il principio secondo il quale il contratto di lavoro intermittente è nullo se il lavoratore non rientra nella fascia d’età prevista dalla legge ovvero in mancanza degli altri requisiti di natura oggettiva, i quali costituiscono presupposto essenziale per la stipulazione del contratto, per cui la nullità può essere rilevata anche d’ufficio.
Un'ulteriore considerazione riguarda la "fattibilità (o meno) del successivo contratto intermittente dopo un ordinario contratto a termine". La domanda chiave è se il motivo di stipulare un contratto a chiamata sia dovuto esclusivamente al fatto che il lavoratore ha raggiunto i limiti massimi di utilizzo del contratto a termine ordinario. Se la risposta è positiva, il contratto a chiamata può essere considerato illegittimo e impugnabile in quanto stipulato al solo fine di eludere una norma di legge, portando anch'esso a possibili conseguenze di conversione.
L'Indennità di Disponibilità e l'Obbligo di Risposta
Un elemento distintivo del contratto a chiamata è la gestione dei periodi di inattività del lavoratore, che può prevedere o meno un obbligo di disponibilità. Questa scelta ha dirette conseguenze sul trattamento economico e normativo del lavoratore.
Con Obbligo di Disponibilità:Quando il contratto prevede l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a restare a disposizione per svolgere la prestazione lavorativa quando richiesto. In questa situazione, durante i periodi di inattività, il lavoratore percepisce un’indennità di disponibilità mensile. L'importo di questa indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non può essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (come il D.M. 10 marzo 2004 indicava per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato). Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore può costituire motivo di licenziamento e comportare l'obbligo di restituire la quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 81/2015.
Senza Obbligo di Disponibilità:Se il contratto a chiamata non prevede l’obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In questo caso, nei periodi di inattività, il lavoratore non percepisce alcun trattamento economico e normativo, in quanto non è vincolato a rimanere a disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore iscritto nella lista di mobilità e assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, conserva comunque l'iscrizione nella lista, come chiarito dall'Interpello n. 15/2015.
Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità. Questo evidenzia la peculiarità del lavoro intermittente rispetto ad altre forme contrattuali: il lavoratore alterna periodi di lavoro a periodi di inattività mettendosi a disposizione delle esigenze del datore di lavoro, ma senza la certezza di svolgere la prestazione lavorativa, a differenza di un lavoratore a tempo parziale che ha la sicurezza di svolgere la prestazione in relazione all'orario definito.
La Forma Scritta e gli Elementi Essenziali del Contratto
La chiarezza e la trasparenza sono elementi fondamentali in qualsiasi rapporto di lavoro, e il contratto a chiamata non fa eccezione. La legge richiede la forma scritta del contratto ai fini della prova, garantendo che tutti gli aspetti cruciali siano documentati e accessibili a entrambe le parti. L'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2015 specifica gli elementi che devono essere indicati nel contratto.

Questi elementi includono:a) la durata e l'ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto di lavoro intermittente;b) il luogo e le modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e il relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della stessa;e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
La necessità della forma scritta "ai fini della prova" significa che, sebbene il contratto sia valido anche se non scritto, senza la forma scritta risulterebbe estremamente difficile per le parti dimostrare le condizioni concordate in caso di controversie o verifiche ispettive. La mancanza di uno di questi elementi rende il contratto incompleto e potenzialmente problematico.
Diritti e Tutele del Lavoratore Intermittente
Nonostante la sua natura flessibile, il contratto a chiamata non esenta il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore intermittente una serie di diritti e tutele fondamentali, analoghi a quelli previsti per gli altri lavoratori subordinati, ma proporzionati all'effettiva prestazione svolta.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Questo principio di parità di trattamento si estende a diversi aspetti, tra cui la retribuzione, i congedi e le tutele di sicurezza.
Tra le tutele specifiche riconosciute al lavoratore intermittente vi sono il diritto ai periodi di riposo settimanale e annuale, il trattamento per malattia e infortunio, la maternità e paternità, i permessi per allattamento e i congedi previsti per gli altri dipendenti. Questi diritti vengono calcolati e maturati in proporzione alle giornate o ore effettivamente lavorate.
Per poter attivare questa tipologia di contratto, come anticipato, l’azienda deve essere in regola con la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza, come richiesto dalla normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questo è un requisito imprescindibile e la sua violazione costituisce un divieto al ricorso al lavoro intermittente, con la potenziale trasformazione del rapporto in tempo pieno e indeterminato.
Contributi Previdenziali, NASpI, TFR e Tredicesima: Aspetti Economici
Anche nel caso di contratto a chiamata, il datore di lavoro in Italia è tenuto a versare i contributi previdenziali e assicurativi per il lavoratore. L’importo dipende dalle ore effettivamente lavorate e dalla retribuzione prevista dal contratto. In alcuni casi, se il lavoratore presta servizio per meno di 30 ore al mese, è prevista per l’azienda una riduzione della contribuzione dovuta. Questa misura alleggerisce il costo del lavoro per il datore, ma è importante notare che non comporta alcun vantaggio diretto per il lavoratore in termini di pensione o copertura assicurativa, rendendo essenziale verificare con attenzione le condizioni applicabili e l’impatto sulla posizione contributiva del dipendente.
Diritto alla Disoccupazione (NASpI):Dopo aver analizzato vantaggi e limiti del contratto a chiamata, è importante affrontare anche il tema del diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI). Anche chi ha un contratto a chiamata può accedere alla NASpI, ma a determinate condizioni. In linea generale, è necessario aver lavorato almeno 13 settimane nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto e aver perso il lavoro involontariamente (ad esempio, per scadenza del contratto o licenziamento). Nel contratto a chiamata, il numero di ore effettivamente lavorate può variare da mese a mese, rendendo più difficile, ma non impossibile, raggiungere i requisiti minimi. Se il lavoratore ha prestato servizio in modo regolare e ha perso l’impiego per cause non imputabili a lui, può richiedere la NASpI come qualsiasi altro dipendente.
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Trattamento di Fine Rapporto (TFR):Il TFR è una somma che spetta a tutti i lavoratori dipendenti al termine del contratto. Nel contratto a chiamata, però, ci sono delle particolarità. Poiché il rapporto di lavoro non ha una fine prestabilita, il TFR non viene versato automaticamente alla fine di ogni prestazione. L’azienda attende di capire se il rapporto è effettivamente terminato. Il TFR viene accantonato ogni mese in base alle ore lavorate e viene liquidato solo se passano almeno 90 giorni consecutivi senza chiamate, momento in cui il rapporto viene considerato concluso. Se il datore di lavoro richiama il lavoratore prima dei 90 giorni, il rapporto si considera ancora attivo e l'accantonamento continua.
Diritto alla Tredicesima:La tredicesima mensilità è un diritto previsto per tutti i lavoratori subordinati, quindi anche per chi ha un contratto a chiamata. Tuttavia, nel lavoro intermittente, dove non c’è continuità, la tredicesima non è erogata come mensilità intera a dicembre. È solitamente accreditata in quota parte insieme alla retribuzione di ogni prestazione lavorativa (ad esempio, indicata come “rateo 13ª” in busta paga). In alternativa, può essere erogata in un’unica soluzione a fine anno o alla fine del rapporto, ma ciò deve essere specificato nel contratto.
Preavviso e Cessazione del Rapporto
La gestione della cessazione del rapporto nel contratto a chiamata richiede attenzione specifica, in particolare per quanto riguarda il preavviso, un intervallo di tempo che il datore di lavoro deve concedere al lavoratore prima di interrompere l'accordo di lavoro. Il preavviso serve a garantire al lavoratore un adeguato lasso di tempo per organizzarsi e trovare eventualmente un nuovo impiego.
Nel contesto del lavoro a chiamata, il preavviso dipende dalla durata del contratto e dal numero di ore lavorate. Per i contratti a chiamata della durata di un mese, il preavviso è di un giorno lavorativo. Se il contratto dura più di un mese, il preavviso aumenta in base alle ore lavorate, fino a un massimo di 7 giorni lavorativi. È importante sottolineare che il datore di lavoro è tenuto a comunicare il preavviso per iscritto, indicando il motivo della risoluzione del contratto. In ogni caso, è sempre consigliabile verificare le condizioni specifiche del proprio contratto, in modo da conoscere con precisione i propri diritti e doveri.
Va ricordato che, in caso di interruzione del contratto da parte del datore di lavoro, è necessario rispettare il periodo di preavviso, secondo quanto previsto dalla normativa o dal contratto collettivo applicato. Questo garantisce una chiusura ordinata del rapporto, tutelando entrambe le parti.
Casi di Divieto e Nullità del Contratto a Chiamata
Esistono specifiche circostanze in cui il ricorso al lavoro intermittente è esplicitamente vietato dalla normativa vigente. L'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2015 elenca tassativamente queste ipotesi. Se il contratto di lavoro intermittente viene stipulato in violazione di tali divieti, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per effetto dell’articolo 1424 del codice civile, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
I divieti al ricorso al lavoro intermittente sono i seguenti:
- Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Questa misura mira a salvaguardare il diritto di sciopero, impedendo che i lavoratori a chiamata vengano utilizzati per minarne l'efficacia.
- Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Questo divieto mira a prevenire l'utilizzo del lavoro a chiamata come strumento per aggirare le normative sui licenziamenti collettivi e per precarizzare la forza lavoro.
- Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni (CIG), che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Anche in questo caso, l'obiettivo è evitare che il lavoro intermittente venga impiegato per sostituire lavoratori in CIG o per ridurre ulteriormente l'occupazione stabile.
- Ai datori di lavoro che non hanno svolto la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questo divieto sottolinea l'importanza delle tutele di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, considerando la valutazione dei rischi un prerequisito essenziale per l'attivazione di qualsiasi forma contrattuale flessibile.
Come precedentemente menzionato, la mancanza dei presupposti oggettivi o soggettivi per la stipula del contratto a chiamata porta alla sua nullità. Tale nullità, come affermato dal Tribunale di Torino e dalla Cassazione, comporta la conversione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso. Questo rafforza l'idea che il contratto a chiamata, sebbene flessibile, deve rispettare stringenti condizioni legali per essere considerato valido e legittimo.
Vantaggi e Svantaggi per Aziende e Lavoratori
Il contratto a chiamata offre vantaggi e svantaggi sia per le aziende che per i lavoratori, grazie alla sua natura flessibile e adattabile a diverse esigenze. È quindi importante valutare attentamente queste due facce della medaglia prima di scegliere questa forma di lavoro.
Per le aziende:Il contratto a chiamata rappresenta una soluzione estremamente flessibile per la gestione del personale. Permette di attivare i lavoratori solo quando necessario, evitando di sostenere costi durante i periodi di inattività. Questo significa ottimizzare i budget, ridurre i costi fissi e rispondere rapidamente ai picchi di attività, ad esempio durante eventi stagionali o momenti di carico straordinario. È anche un modo efficace per inserire figure esperte in modo mirato, senza dover ricorrere a contratti a tempo indeterminato immediati. Tuttavia, uno dei principali svantaggi è l'instabilità del personale. Poiché i dipendenti lavorano solo se richiamati, l'impresa potrebbe dover fare i conti con un turnover costante di dipendenti. Questo può creare difficoltà nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane, oltre a un certo grado di incertezza finanziaria per la necessità di far fronte a picchi di lavoro improvvisi con conseguenti aumenti di costo inattesi.
Per i lavoratori:Anche dal lato del lavoratore, il contratto a chiamata può offrire vantaggi concreti. Il principale è la flessibilità oraria, che consente di organizzare meglio il proprio tempo e conciliarsi con studi, vita privata o altri impieghi. Inoltre, è spesso un’ottima occasione per acquisire esperienza, lavorare in contesti diversi e ampliare le proprie competenze, soprattutto per chi è all’inizio della carriera o cerca un impiego dinamico. Per quanto riguarda gli svantaggi, uno dei principali è la mancanza di stabilità lavorativa. Poiché i dipendenti lavorano solo quando richiamati, potrebbe esserci una certa incertezza riguardo alle entrate e alle ore lavorate. Inoltre, la natura intermittente del rapporto potrebbe limitare le opportunità di crescita professionale e di formazione, in quanto i dipendenti potrebbero non avere accesso alle stesse opportunità di sviluppo offerte ai dipendenti a tempo pieno.
Esempi Pratici e Settori di Applicazione
Il contratto a chiamata, detto anche contratto intermittente, è una forma di lavoro subordinato che si adatta perfettamente a contesti in cui l’attività lavorativa non è regolare o prevedibile. Viene ampiamente utilizzato in settori in cui la domanda di manodopera può variare in base a specifici periodi o circostanze.
Ad esempio, è particolarmente adatto in ambito turistico, per strutture ricettive e ristoranti che hanno bisogno di personale aggiuntivo durante l’alta stagione. Lo stesso vale per il settore degli eventi, dove le esigenze cambiano da settimana a settimana, o per il commercio, durante i periodi di saldi, le festività e i picchi promozionali. Anche nel settore logistico o editoriale, il contratto a chiamata può essere utile per coprire necessità temporanee o urgenti, come un inventario, una fiera o una pubblicazione straordinaria.
È quindi uno strumento flessibile che consente alle imprese di attivare collaboratori solo quando serve realmente, senza l’impegno economico e contrattuale di un’assunzione a tempo pieno o continuativa. La sua caratteristica principale è l’assenza di continuità nella prestazione lavorativa, che lo rende ideale per rispondere a fluttuazioni della domanda o a esigenze operative non costanti. I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive (con soggetti con meno di 25 anni d'età oppure lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati) oppure in ipotesi oggettive (per prestazioni di tipo intermittente o discontinuo secondo le previsioni dei CCNL o per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno e per ulteriori periodi predeterminati dai CCNL). Qualora non vi sia previsione nella contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale.
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Obblighi di Comunicazione del Datore di Lavoro
Oltre alla stipula del contratto, il datore di lavoro ha precisi obblighi di comunicazione alle autorità competenti. Ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria di assunzione, anche una comunicazione prima dell'inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Questo requisito è fondamentale per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle prestazioni lavorative.
Le modalità operative, attualmente in vigore, per eseguire tale comunicazione sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n. 27 del 27 giugno 2013. Le istruzioni operative per la comunicazione della chiamata di lavoro intermittente sono disponibili anche sulla pagina dedicata del sito di Cliclavoro nazionale, www.cliclavoro.gov.it. È importante ricordare che sono previste modalità di comunicazione telematica per adempiere a questi obblighi, semplificando il processo per le aziende ma mantenendo l'accuratezza delle informazioni trasmesse. La comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni, riducendo l'onere amministrativo per prestazioni di breve periodo ma continuative.