L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia è una procedura medica regolamentata dalla Legge 194 del 22 maggio 1978. Questa normativa, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La legge stabilisce le condizioni, i tempi e le modalità per accedere a questo diritto, garantendo che le procedure avvengano in strutture sanitarie pubbliche o cliniche private autorizzate, assicurando così un servizio sicuro e controllato.

Il percorso per richiedere un’interruzione volontaria di gravidanza inizia con la consultazione di un medico, che può essere un professionista del consultorio pubblico - preferibilmente della propria zona di residenza - o un medico di fiducia. Durante questo primo colloquio, il ginecologo conferma lo stato di gravidanza e valuta l’epoca gestazionale, solitamente tramite esame clinico e/o ecografico. Al termine della visita, il medico rilascia un certificato attestante la richiesta della donna e lo stato di gravidanza, documento indispensabile per avviare il percorso.
Tempistiche e Riflessione
La legge 194/78 definisce limiti temporali precisi per l'accesso all'IVG. Entro i primi 90 giorni di gestazione (equivalenti a 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l'aborto è ammesso sulla base di un'autonoma valutazione della donna, che lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica, o per svariati motivi di carattere sanitario, economico, sociale o familiare.
Una volta rilasciato il certificato medico, la legge prevede un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, durante i quali la donna può valutare ulteriormente la sua decisione prima di procedere con l'intervento. Questo intervallo è pensato per garantire che la scelta sia pienamente consapevole e ponderata. Tuttavia, nel caso in cui il medico attesti l'urgenza della procedura, questo periodo di riflessione può essere ridotto o omesso, tenendo conto che l'incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l'aumentare dell'età gestazionale.

Dopo il novantesimo giorno di gestazione (da 13 settimane in poi, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l'aborto è ammesso solo in circostanze più specifiche. È consentito quando un medico rileva e certifica che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo può accadere a causa di gravi anomalie genetiche o malformazioni dell’embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne come tumori o patologie psichiatriche. In questi casi, il medico può avvalersi di indagini specifiche come ecografie, risonanze, radiografie, villocentesi e amniocentesi, oltre a consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra) per accertare il pericolo.
Metodiche di Interruzione Volontaria di Gravidanza
La legge 194/78 prevede due principali metodiche per l'interruzione volontaria della gravidanza: quella farmacologica e quella chirurgica. La scelta tra i due metodi dipende dall'epoca gestazionale, dalle condizioni di salute della donna e dalle sue preferenze, laddove possibile.
L'Aborto Farmacologico
L'aborto farmacologico è un'alternativa sempre più diffusa e, in molti casi, considerata meno invasiva rispetto al metodo chirurgico, soprattutto per interventi entro le dodici settimane di gravidanza, e per lo più entro la nona settimana di gestazione. Può essere effettuato se la gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane) dall'ultima mestruazione e se non vi sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti.
La procedura si svolge generalmente in regime ambulatoriale o day hospital, con uno o due accessi alla struttura sanitaria. La prima fase prevede la somministrazione del farmaco mifepristone (noto come RU486), che viene inghiottito. Questo farmaco blocca l'azione del progesterone, necessario per il mantenimento della gravidanza.
Dopo 24-48 ore dalla prima somministrazione, si procede alla seconda fase con l'assunzione di misoprostolo (Cytotec). Questo farmaco, un analogo delle prostaglandine, viene solitamente somministrato sotto forma di compresse da sciogliere sotto la lingua o tra le guance; in alcuni presidi sanitari, può essere inserito in vagina. Il misoprostolo provoca contrazioni uterine che portano all'espulsione del prodotto del concepimento.
A distanza di circa 3 ore dalla seconda somministrazione, si verifica la conclusione dell’evento abortivo, solitamente attraverso perdite di sangue simili alla mestruazione e talvolta coaguli. La buona riuscita dell’interruzione di gravidanza viene poi controllata, sul posto ecograficamente o diversi giorni dopo con analisi beta HCG. È stato eliminato l'obbligo di ricovero per questa procedura, che permette alla persona di essere protagonista consapevole del procedimento, gestendo il dolore con antidolorifici da banco (FANS come ibuprofene o naprossene, o paracetamolo in caso di allergia). I dolori addominali percepiti sono simili a quelli mestruali, ma più intensi, dato che il processo è quello di un'espulsione indotta, ma non è paragonabile al dolore di un parto. L'intervento farmacologico non presenta rischi di lesione o perforazione dell'utero, ma comporta comunque rischi di infezione e di emorragia, oltre alla possibile necessità di ripetere l'IVG (1-2 casi su 100).
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L'Aborto Chirurgico
Il metodo chirurgico, noto anche come isterosuzione o aspirazione uterina, è generalmente eseguito dalla settima alla 14-15 settimana di gestazione e può essere praticato se la gravidanza è oltre la 9ª settimana, ma entro i primi 90 giorni, o in casi specifici dopo i 90 giorni. Questo intervento richiede solitamente un ricovero in regime di day-hospital, con dimissione in giornata salvo complicazioni.
Prima dell'intervento, la persona ha un colloquio con il personale sanitario che effettuerà la procedura e, nel caso sia prevista anestesia generale, anche con l'anestesista. Talvolta, l'intervento è preceduto dalla somministrazione di farmaci che facilitano la dilatazione del collo dell'utero, somministrati per via vaginale o sub-linguale.
Durante l'intervento, il collo dell'utero viene dilatato in modo da poter inserire una cannula (metodo Karman) che aspira il contenuto uterino. Raramente, l'intervento prevede l'utilizzo finale di una curette d'acciaio per eseguire la revisione della cavità uterina (RCU). L'isterosuzione viene eseguita in anestesia locale o generale, o sotto narcosi (sedazione profonda), che può indurre sonnolenza durante la procedura.
Sebbene il metodo chirurgico sia considerato più efficace perché "meccanico" (con un rischio minimo di non riuscita, circa il 2%), comporta potenziali rischi che includono emorragia grave (1 caso su 1.000 interventi), perforazione uterina (1 caso su 1.000 interventi), danno al collo dell'utero (2 casi su 1.000 interventi) e infezioni (1 caso su 100 interventi). La fertilità può essere alterata solo in caso di complicanze infettive gravi o danni uterini molto seri, come perforazioni complicate. Il dolore viene gestito con l'anestesia prescelta.
In entrambi i casi, sia farmacologico che chirurgico, dopo l'intervento si possono verificare perdite di sangue e coaguli per circa 15-20 giorni, talvolta fino a 40 giorni. È opportuno ripetere un test di gravidanza in laboratorio (beta HCG) diversi giorni dopo l'intervento per avere la certezza che gli ormoni relativi alla gravidanza si siano ridotti nel sangue; i test casalinghi non sono affidabili in quanto gli ormoni restano attivi per diverse settimane e risulterebbero positivi. Le mestruazioni solitamente ritornano dopo 30 o 40 giorni dall'intervento, ed è importante iniziare subito dopo il metodo contraccettivo prescelto.

L'Aborto Terapeutico e i Casi Oltre i 90 Giorni
La definizione di "aborto terapeutico" comunemente utilizzata si riferisce all'interruzione di gravidanza praticata oltre il novantesimo giorno di gestazione. La legge 194/78, tuttavia, considera tutte le IVG come "terapeutiche" poiché ammesse solo se la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Gli articoli 6 e 7 della legge regolano specificamente gli aborti praticati dopo i 90 giorni.
Questi interventi sono consentiti quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, o quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica. Tali processi patologici possono includere gravi patologie materne (fisiche o psichiche), o malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna.
Un aspetto critico emerge quando il feto ha raggiunto uno stadio di sviluppo che gli permette la sopravvivenza al di fuori dell'utero (viability), solitamente attorno alle 22-24 settimane di gestazione. In questi casi, la legge stabilisce che il medico debba mettere in atto tutti gli interventi per salvaguardare la vita del feto. Di conseguenza, per evitare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere con l'IVG oltre le 22-24 settimane, pur considerando sempre la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. Questo limite rende praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino IVG terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre questa epoca gestazionale sono spesso costrette a rivolgersi all'estero per interrompere la gravidanza.
Sfide nell'Applicazione della Legge 194
Nonostante la legge 194 sia in vigore da oltre quarant'anni, la sua applicazione presenta ancora criticità significative in alcune aree del paese. Un problema persistente è l'obiezione di coscienza del personale sanitario, prevista dall'articolo 9 della legge. Sebbene la legge sottolinei che la struttura sanitaria debba in ogni caso garantire l'espletamento della procedura richiesta, la concentrazione di obiettori in alcune regioni limita l'accesso effettivo all'IVG, specialmente a quella farmacologica, che non è garantita in molte aree.
Inoltre, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze in alcuni suoi punti, da cui originano ingiustizie inaccettabili. Il limite dei 90 giorni per l'aborto "on demand" (art. 4) e l'obbligatorietà del certificato medico con il periodo di riflessione di 7 giorni (art. 5) sono stati oggetto di dibattito, così come la gestione degli aborti oltre i 90 giorni (artt. 6 e 7). La necessità di recarsi all'estero per IVG tardive, a causa delle limitazioni vigenti, rappresenta un peso socio-economico e psicologico notevole per le donne.
L'Associazione Luca Coscioni, ad esempio, si impegna attivamente per la piena applicazione della legge 194, battendosi per garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica, l'accesso reale alla IVG farmacologica, la definizione e limitazione delle figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza, e la trasparenza riguardo ai medici obiettori. L'associazione promuove anche la denuncia contro le inadempienze e le condizioni che costringono le donne a viaggi all'estero, oltre a battersi per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato maggiori criticità.

Minori e Interruzione di Gravidanza
Per le minorenni che desiderano interrompere una gravidanza, il percorso prevede una specifica attenzione. È necessario l'assenso di entrambi i genitori se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell'unico genitore che ne detiene la potestà esclusiva. Se la minore ha già discusso la questione con i propri genitori, può recarsi con loro al consultorio.
In caso la minore non possa o non voglia parlare con i genitori, l'equipe consultoriale, entro sette giorni, prepara una relazione congiunta che l'assistente sociale presenta al Giudice tutelare. Il Giudice, dopo aver valutato il caso, esprimerà il suo consenso. In ogni caso, il consultorio giovani offre accoglienza, aiuto e sostegno, garantendo informazioni sul percorso e consulenza.
Contraccezione e Prevenzione
È importante sottolineare che l'Interruzione Volontaria di Gravidanza non è mai una procedura desiderata, ma piuttosto una risposta a un bisogno di salute. In questo senso, la prevenzione delle gravidanze indesiderate tramite l'accesso a una corretta informazione e all'uso di moderni metodi contraccettivi gioca un ruolo fondamentale. La legge 194 stessa, nell'articolo 15, impone l'obbligo di aggiornamento su temi di contraccezione per tutto il personale sanitario. Dopo un IVG, la donna può richiedere all'ostetrica una consulenza per essere adeguatamente informata sui metodi contraccettivi disponibili e scegliere quello più adeguato alle sue esigenze. In alcune regioni, come la Toscana, la contraccezione è gratuita per determinate categorie di donne negli anni successivi all'IVG, con l'avvio garantito già dai reparti e ambulatori dove viene effettuata la procedura.