L'evoluzione del diritto al nome: l'attribuzione del cognome materno tra sentenza e legge

Il dibattito sull'identità personale e il diritto al nome ha trovato, negli ultimi anni, un punto di svolta decisivo nell'ordinamento italiano. L’attribuzione del cognome, elemento costitutivo dell'identità di ciascun individuo, è stata per lungo tempo regolata da norme che risalivano a una concezione della famiglia ormai superata, basata su un modello patriarcale che non rifletteva più i mutamenti della coscienza sociale e i principi costituzionali di uguaglianza. La recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ha dunque operato una ristrutturazione profonda di tale materia.

rappresentazione stilizzata dell'identità e dei legami familiari

Il superamento dell'automatismo paterno

Il 27 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli. Tale pronuncia ha eliminato l'incostituzionalità del Codice Civile nella parte in cui prevedeva, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegnazione esclusiva del cognome del padre. Prima di questo intervento, il sistema escludeva non solo la possibilità di trasmettere il doppio cognome, ma negava persino l’attribuzione del solo cognome materno.

La sentenza non è emersa dal nulla, ma rappresenta il traguardo di un lungo percorso giurisprudenziale, segnato da polemiche e persino dalla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Già nel 2014, la CEDU aveva invitato il Paese a sanare la grave lacuna legislativa che impediva ai genitori di attribuire ai figli, alla nascita, il cognome della madre, ravvisando in tale divieto una violazione del divieto di discriminazione (art. 14) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8).

L'automatismo previsto dall’art. 262 del Codice Civile è stato giudicato discriminatorio e pregiudizievole per l’identità dei figli. La Corte ha ribadito che il cognome rappresenta un vero e proprio elemento dell’identità personale, tutelato dall'art. 2 della Costituzione, e che la sua attribuzione deve riflettere la parità tra i genitori, superando i retaggi della riforma del Diritto di famiglia del 1970, espressione di una cultura basata su una concezione gerarchica e patriarcale dei rapporti coniugali.

La cornice normativa: il ruolo della Consulta

Un passo intermedio significativo era già avvenuto nel 2016, quando la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello del padre, identificando nel criterio di prevalenza esclusiva del cognome paterno una disparità contraria agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

Attualmente, la disciplina stabilisce che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. Questo principio si applica, senza distinzioni, a tutti i figli: quelli nati nel contesto del matrimonio, i nati da coppie non sposate e i figli adottivi. Tuttavia, in assenza di un intervento legislativo organico, persistono dei vuoti normativi. La legge non ha ancora definito con precisione le modalità e i tempi in cui i genitori possono manifestare la loro volontà in caso di disaccordo, né ha disciplinato in modo esaustivo la trasmissione dei cognomi nelle generazioni successive, per evitare il rischio di una moltiplicazione eccessiva dei cognomi composta che potrebbe ledere la funzione identificativa del nome stesso.

La famiglia italiana dalla riforma del 1975 a oggi

Procedure pratiche: dalla nascita alla Prefettura

È essenziale distinguere le procedure basate sul momento in cui avviene la scelta. Al momento della nascita, il cognome deve essere scelto dai genitori mediante una dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Per i figli nati dopo il 1° giugno 2022, è possibile attribuire il cognome materno o entrambi i cognomi in base al consenso espresso.

Per chi invece ha già un cognome registrato sui documenti di identità, la procedura è sensibilmente diversa e richiede un'istanza alla Prefettura. La normativa di riferimento è il DPR n. 396 del 2000, artt. 89-94, modificato dal DPR n. 54 del 2012. L’aggiunta di un doppio cognome tramite Prefettura è un percorso complesso, dove la richiesta deve essere supportata da "situazioni oggettivamente rilevanti".

L'istanza, soggetta a marca da bollo da 16 euro (salvo casi di cognomi ridicoli o vergognosi), segue un iter preciso:

  1. Presentazione dell'istanza alla Prefettura di residenza o del luogo di nascita.
  2. Valutazione da parte dell'ufficio del prefetto circa l'esistenza di eventuali motivi ostativi.
  3. Autorizzazione all'affissione del sunto della domanda nell'albo pretorio del comune per 30 giorni.
  4. Emissione del decreto conclusivo e successiva annotazione negli atti di stato civile.

Implicazioni burocratiche e identità del figlio

Il cambiamento del cognome comporta conseguenze amministrative dirette. L'Agenzia delle Entrate provvede a generare un nuovo codice fiscale, aggiornando l'anagrafica nazionale. Sebbene non vi sia l'obbligo di aggiornare tutti gli atti privati (come contratti di affitto o titoli di proprietà), l'annotazione viene effettuata d'ufficio negli atti di nascita e di matrimonio.

La questione dell'identità è centrale anche nella giurisprudenza di Cassazione. I giudici hanno chiarito che, in caso di riconoscimento non contestuale da parte di genitori non coniugati, l'interesse superiore del minore deve guidare la scelta, evitando che l'attribuzione di un nuovo cognome possa creare traumi o pregiudizi alla personalità sociale del bambino. Il diritto al cognome viene inteso non come una mera formalità, ma come una proiezione della personalità del soggetto, tutelato dall'art. 2 Cost. come diritto fondamentale.

Prospettive future: verso una legge definitiva

Il Parlamento è chiamato a colmare il vuoto normativo derivante dalla mancanza di una disciplina che regoli in modo organico la materia, inclusi i casi in cui i genitori portatori di doppio cognome desiderino trasmetterne solo una parte o le situazioni in cui fratelli nati dagli stessi genitori potrebbero, in teoria, avere cognomi differenti. La Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il Legislatore a intervenire, auspicando una regolamentazione che garantisca l'eguaglianza dei genitori e la stabilità dell'identità familiare.

Ad oggi, il dibattito prosegue, focalizzato sulla necessità di evitare discriminazioni tra figli e di tutelare il diritto del minore a essere identificato in modo coerente con il contesto familiare e sociale. La chiarezza in questo ambito non è solo una necessità burocratica, ma un atto di riconoscimento della dignità individuale che parte dalla corretta attribuzione del nome sin dalla nascita.

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