Detraibilità delle spese per la procreazione medicalmente assistita: una guida completa secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Avere un figlio è un sogno di molte coppie. Alcune riescono a raggiungere l’obiettivo senza troppi patemi, altri invece, per svariate ragioni, devono ricorrere ad altri supporti offerti dalla scienza. Il percorso verso la genitorialità, attraverso la procreazione medicalmente assistita (PMA), non rappresenta solo un impegno emotivo e fisico di grande portata, ma comporta anche una gestione complessa delle risorse economiche. È per questo che, nel corso degli anni, il fisco italiano ha cercato di definire con maggiore chiarezza quali siano le spese sanitarie detraibili, fornendo un quadro normativo indispensabile per le famiglie.

rappresentazione grafica di una famiglia che guarda verso il futuro con serenità

Il quadro normativo della detrazione per la PMA

Le spese mediche per la Procreazione Medicalmente Assistita (Fecondazione Assistita) possono essere detratte dalle tasse? Questa è domanda che ci avete rivolto in tanti negli ultimi tempi. Allora, noi ci siamo informati per voi e abbiamo scoperto che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare 7/E/2018, che la spesa è detraibile da entrambi i componenti della coppia, e in particolare dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% ciascuno.

La detrazione spetta in quanto si tratta di spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. In particolare, la circolare ha poi affrontato il tema delle spese mediche sostenute in un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) disciplinate dalla Legge 40/2004. Dunque, queste spese permettono al contribuente di ottenere uno sconto in dichiarazione dei redditi. Nei fatti, tramite la detrazione, il contribuente recupera parte della spesa che ha sostenuto, alleviando il carico economico di trattamenti che possono risultare onerosi.

Prestazioni detraibili: l'ambito di applicazione

La normativa specifica quali siano gli interventi ammessi al beneficio fiscale. Innanzitutto, rientrano tra le spese detraibili le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015.

Perché la detrazione possa essere applicata correttamente, è necessario che il trattamento sia effettuato nelle strutture autorizzate. Dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa, nonché l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità (come chiarito dalla Circolare 06.05.2016 n. 18/E e dalla Circolare 24.04.2015 n. 11/E).

Tra gli interventi specifici che beneficiano di questa agevolazione, spiccano le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI). Queste, al pari della crioconservazione, sono pienamente riconosciute come oneri sanitari detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR.

diagramma esplicativo che mostra le fasi del percorso di PMA detraibili

Trattamenti effettuati all'estero

Un aspetto di grande rilevanza riguarda la possibilità di effettuare tali cure al di fuori dei confini nazionali. Le spese relative alla crioconservazione degli ovociti e degli embrioni e le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo rientrano tra le spese sanitarie detraibili sia se effettuate in Italia che se effettuate all’estero.

Tuttavia, quando le prestazioni sono sostenute all'estero, è necessario soddisfare una condizione fondamentale: esse devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata, ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E). È dunque necessario conservare con estrema attenzione ogni certificazione, assicurandosi che la natura della prestazione sia chiaramente identificabile e conforme alle normative vigenti nel nostro Paese.

Casi di esclusione dalla detrazione

Non tutte le spese mediche collegate alla sfera della procreazione o della salute riproduttiva sono ammesse alla detrazione fiscale. Esistono infatti dei limiti invalicabili definiti dall'Agenzia delle Entrate per evitare abusi o utilizzi impropri dell'agevolazione.

Ad esempio, non spetta la detrazione per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 157/E). Allo stesso modo, sono escluse le spese per la circoncisione rituale, qualora questa non sia finalizzata alla soluzione di specifiche patologie cliniche, così come le spese sostenute per il test del DNA finalizzato al riconoscimento della paternità.

Inoltre, la normativa ha chiarito l'esclusione per prestazioni rese da figure professionali non rientranti in un ambito medico strettamente inteso per queste finalità, come nel caso di prestazioni rese dagli osteopati, dai pedagogisti e dai trattamenti di massofisioterapia effettuati da soggetti che abbiano conseguito i relativi titoli dopo il 17 marzo 1999.

Differenza tra deduzione e detrazione | Studiare Diritto Facile

Il supporto logistico: il congedo per PMA

Il percorso di fecondazione assistita non incide solo sulle tasche del cittadino, ma anche sulla gestione del tempo lavorativo. Molti si chiedono se sia possibile richiedere un congedo specifico. Secondo l’INPS, vengono concessi 21 giorni di malattia per la PMA, nello specifico: una settimana prima del transfer (trasferimento dell’embrione nell’utero) e due settimane dopo il transfer.

Per accedere a questo supporto, la clinica fornirà un certificato di infertilità e di fecondazione assistita per le giornate di ricovero in day hospital. Secondo la circolare INPS 7412 del 4 marzo 2005, il documento verrà redatto in triplice copia: una di queste verrà inviata direttamente all’INPS per via telematica, mentre le altre due verranno rilasciate alla paziente. Per cominciare un percorso di PMA occorre una guida esperta in grado di seguirti in tutte le complicate fasi della fecondazione assistita; il consiglio è sempre quello di rivolgersi a centri specializzati e certificati, consultando specialisti del settore.

Integrazioni e dichiarazione dei redditi

È importante ricordare che la detrazione delle spese mediche non si esaurisce nell'ambito della PMA. Ad esempio, le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Infine, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni costanti su come indicare nella dichiarazione dei redditi il bonus IRPEF, qualora il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, o dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Il rispetto delle procedure formali, come l'indicazione corretta della spesa nel modello 730, è il requisito ultimo per garantire il buon esito della richiesta di detrazione. Ricordiamo che ogni spesa, per essere portata in detrazione, deve essere documentata e tracciabile, preferibilmente tramite bonifico o altri strumenti di pagamento elettronico che lascino traccia del versamento effettuato.

infografica che riassume i documenti necessari per la dichiarazione dei redditi

tags: #circolare #agenzia #entrate #fecondazione #assistita